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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5588/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria FRATINI - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Francesco CERTOMA' - Convenuto -
OGGETTO: “RETRODATAZIONE PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 30 maggio 2024 la parte ricorrente espose che – a seguito di domanda proposta in sede amministrativa in data 23 maggio
2023 - aveva ottenuto la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 (norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”), ma con decorrenza solo dal giugno 2024, mentre invece l' avrebbe dovuto riconoscere la prestazione dall'ottobre 2023, CP_1 poiché in tale data era già decorso l'anno di finestra mobile previsto dalla legge rispetto alla data (settembre 2022) in cui erano asseritamente presenti tutti i requisiti del diritto.
1
Sentenza R.G. n° 5588/24 Chiedeva quindi dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione anche nel periodo da ottobre 2023 fino a maggio 2024 ovvero, in subordine, con decorrenza comunque antecedente al giugno 2024 e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, oltre CP_1 accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha affermato che il requisito sanitario era stato CP_1 accertato solo dal maggio 2023 sicché, essendo a tale data sussistenti anche gli altri requisiti, in applicazione della c.d. “finestra mobile” il diritto era stato riconosciuto dal giugno 2024; per il periodo precedente a maggio 2023, invece, contestava la sussistenza di tutti i requisiti (contributivo – id est 20 anni di anzianità contributiva;
età anagrafica aggiornata alle eventuali aspettative di vita - 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini;
invalidità all'80%; cessazione dell'attività lavorativa dipendente).
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda risulta infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Deve ritenersi – in adesione a condivisibile, autorevole ed univoca giurisprudenza di legittimità – che: «L'onere della prova del requisito contributivo, per l'accesso a qualsiasi pensione (nella specie a quella di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 503 del 1992), grava sull'assicurato ove l'ente previdenziale ne contesti la sussistenza, sia pure in sede di annullamento della pensione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela» (sic
CASS. LAV. 15 DICEMBRE 2005 N° 27671); ed altresì che: «L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche
2
Sentenza R.G. n° 5588/24 se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito» (sic
CASS. SEZ. VI-LAV. 18 MARZO 2014 N° 6264; conf. CASS. LAV. 5 GIUGNO 2003 N°
9005).
Orbene, nella specie, pur a fronte della specifica contestazione formulata dall' , parte ricorrente non ha fornito dimostrazione (anzi, a ben vedere, CP_1 nemmeno alcuna specifica allegazione) della sussistenza, a settembre
2022 (o comunque in epoca anteriore al maggio 2023) del requisito contributivo richiesto dalla legge, trattandosi all'evidenza di un normale trattamento di vecchiaia che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi (costituendo la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile: cfr. CASS. LAV. 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191, CASS. SEZ. VI-LAV. 3
N° 2382 e CASS. LAV. 13 GIUGNO 2023 N° 16829). CP_2
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 17 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
3
Sentenza R.G. n° 5588/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria FRATINI - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Francesco CERTOMA' - Convenuto -
OGGETTO: “RETRODATAZIONE PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 30 maggio 2024 la parte ricorrente espose che – a seguito di domanda proposta in sede amministrativa in data 23 maggio
2023 - aveva ottenuto la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 (norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”), ma con decorrenza solo dal giugno 2024, mentre invece l' avrebbe dovuto riconoscere la prestazione dall'ottobre 2023, CP_1 poiché in tale data era già decorso l'anno di finestra mobile previsto dalla legge rispetto alla data (settembre 2022) in cui erano asseritamente presenti tutti i requisiti del diritto.
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Sentenza R.G. n° 5588/24 Chiedeva quindi dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione anche nel periodo da ottobre 2023 fino a maggio 2024 ovvero, in subordine, con decorrenza comunque antecedente al giugno 2024 e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, oltre CP_1 accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha affermato che il requisito sanitario era stato CP_1 accertato solo dal maggio 2023 sicché, essendo a tale data sussistenti anche gli altri requisiti, in applicazione della c.d. “finestra mobile” il diritto era stato riconosciuto dal giugno 2024; per il periodo precedente a maggio 2023, invece, contestava la sussistenza di tutti i requisiti (contributivo – id est 20 anni di anzianità contributiva;
età anagrafica aggiornata alle eventuali aspettative di vita - 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini;
invalidità all'80%; cessazione dell'attività lavorativa dipendente).
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda risulta infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Deve ritenersi – in adesione a condivisibile, autorevole ed univoca giurisprudenza di legittimità – che: «L'onere della prova del requisito contributivo, per l'accesso a qualsiasi pensione (nella specie a quella di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 503 del 1992), grava sull'assicurato ove l'ente previdenziale ne contesti la sussistenza, sia pure in sede di annullamento della pensione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela» (sic
CASS. LAV. 15 DICEMBRE 2005 N° 27671); ed altresì che: «L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche
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Sentenza R.G. n° 5588/24 se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito» (sic
CASS. SEZ. VI-LAV. 18 MARZO 2014 N° 6264; conf. CASS. LAV. 5 GIUGNO 2003 N°
9005).
Orbene, nella specie, pur a fronte della specifica contestazione formulata dall' , parte ricorrente non ha fornito dimostrazione (anzi, a ben vedere, CP_1 nemmeno alcuna specifica allegazione) della sussistenza, a settembre
2022 (o comunque in epoca anteriore al maggio 2023) del requisito contributivo richiesto dalla legge, trattandosi all'evidenza di un normale trattamento di vecchiaia che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi (costituendo la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile: cfr. CASS. LAV. 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191, CASS. SEZ. VI-LAV. 3
N° 2382 e CASS. LAV. 13 GIUGNO 2023 N° 16829). CP_2
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 17 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5588/24