Articolo 396 del Codice civile
Articolo 342 bisArticolo 363
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19 aprile 1942
Art. 396.

(Inosservanza delle precedenti norme).

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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