Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 396.
(Inosservanza delle precedenti norme).
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
(Inosservanza delle precedenti norme).
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
Commentari • 9
- 1. attività e responsabilitàhttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 91.77029
[…] Leg.: Artt. 385, 386, 396, 411 c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 64
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 27/05/2022, n. 846Provvedimento: […] Considerato altresì che le parti hanno raggiunto un accordo anche in ordine alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli e che tale accordo appare conforme all'interesse preminente dei figli, secondo quanto previsto dall'art. 396 del c.c. romeno in quanto rispettoso del principio di bigenitorialità, possono altresì essere accolte le condizioni proposte sul punto.Leggi di più...
- diritto romeno·
- mantenimento figli·
- art. 28 l.n. 218/95·
- scioglimento del matrimonio·
- giurisdizione italiana·
- Regolamento UE n. 1259/2010·
- diritto internazionale privato·
- affido condiviso·
- trascrizione matrimonio·
- art. 32 l.n. 218/95