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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 174/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA elett. dom.to in CORSO MAZZINI 55 ANCONA APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. MANGELI MARTA elett.te dom.to in CP_1
CORSO MAZZINI N.170 ANCONA APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E Il propone appello avverso la sentenza n. 128/2024 emessa in data Parte_1
10/4/2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro, la quale ha dichiarato che “solamente in conseguenza dell'evento occorso in data 21/01/2001, a residua una invalidità CP_1 permanente nella misura dell'11%. Per l'effetto, dichiara lo status di vittima del dovere del ricorrente ai sensi dell'art.1 commi 563 e 564 L.266/2005 ed il conseguente diritto dello stesso ad essere iscritto nella relativa lista di istituzione ministeriale. Condanna il convenuto al pagamento della Parte_1 somma corrispondente alla elargizione prevista per la invalidità dell'11%, con ogni ulteriore conseguenza di legge..”. Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa pagina 1 di 5 applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.; omessa declaratoria di estinzione del diritto ex adverso azionato per intervenuta prescrizione;
2) in subordine, errata applicazione del cumulo tra interessi e rivalutazione, vietato in materia di benefici pensionistici e assistenziali. Si è costituito nel presente grado chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1 infondato in diritto e proponendo a sua volta appello incidentale avverso la sentenza in parola nella parte in cui il Giudicante ha aderito alle conclusioni del CTU in quanto a suo dire adeguatamente motivate ed espresse sulla base dei criteri medico legali di cui alla tabella B menzionata nell'articolo 3 DPR 181/2009 ritenuta dallo stesso consulente esaustiva ai fini della valutazione del caso del quo. Ritiene, al contrario, l'appellante incidentale l'erroneità della sentenza nella parte qua per violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 del DPR 181 2009, violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 primo comma cpc e dell'articolo 116 primo comma cpc, omessa pronuncia sulla richiesta della difesa di procedere ad integrazione istruttoria come da specifica istanza formulata nelle note difensive autorizzate del 26 Marzo 2024, motivazione carente ed errata in punto di condivisione dell'accertamento istruttorio demandato al CTU. Chiede, pertanto, che previo rinnovo della CTU, sia accertato e dichiarato che l'invalidità complessiva riportata dal sig. già dichiarato Vittima del dovere, conseguenza diretta delle CP_1 lesioni occorse in servizio negli eventi del 21.01.2001 e del 07.03.2008, corrisponde al 49% o al grado risultante all'esito di eventuale rinnovata CTU. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, è da ritenersi infondato mentre da accogliere è l'appello incidentale dell'appellato. Il appellante, senza muovere contestazioni in merito all'avvenuto riconoscimento Parte_1 degli eventi del 21.01.2001 e del 07.03.2008 come rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 si è limitato ad insistere nell'eccezione di prescrizione. Tale motivo di appello deve, tuttavia, ritenersi infondato alla luce della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità. Con un'altra recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2664/2025 del 04.02.2025) è stata, infatti, ribadita l'imprescrittibilità dell'accertamento dello status di Vittima del dovere. Secondo la Corte, infatti, “la condizione di Vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440; Cass. 08/02/2023, n. 3868). Secondo detti principi possono, pertanto, prescriversi i singoli ratei, ma non il diritto all'accertamento dello status”. Ebbene, questo Collegio, in ragione della funzione nomofilattica della Cassazione, non intende discostarsi da tale consolidato orientamento, sicché l'appello sul punto va respinto. Nel merito, si deve rimarcare come la difesa erariale non abbia impugnato la sentenza nella parte in cui entrambi gli eventi denunciati dal sono stati ricondotti dal Giudice nell'ambito di CP_1 applicazione della legge 266 del 2005, articolo 1, commi 563 e 564; l'inevitabile conseguenza di tale omissione è che, con riferimento ai due fatti di servizio descritti in primo grado il positivo accertamento dei presupposti normativi sottesi allo status di Vittima del dovere è ormai definitivo.
pagina 2 di 5 Venendo, dunque, all'appello incidentale, alla luce delle puntuali note critiche avanzate dall'appellante incidentale circa la metodologia seguita dal CTU di primo grado, si è ritenuto necessario disporre il rinnovo della perizia. Ebbene, il dott. visitato l'originario ricorrente ed esaminata la documentazione medica in Per_1 atti, ha così concluso: “a causa degli eventi di servizio del 21.01.2001 e 07.03.2008, il sig. CP_1 riportava le seguenti lesioni: - trauma addominale con ernia ombelicale incarcerata
[...] postraumatica;
- trauma distorsivo rachide cervicale;
- trauma contusivo-distorsivo spalla sx. con lesione della cuffia dei rotatori. Attualmente residuano le seguenti alterazioni permanenti: - diastasi dei muscoli retti dell'addome da esiti di ernia ombelicale incarcerata postraumatica;
- esiti di trauma distorsivo rachide cervicale;
- esiti funzionali con discreto deficit funzionale spalla sx. con lesione della cuffia dei rotatori. Trattasi di alterazioni permanenti quantificabili, secondo la formula algebrica prevista dall'art. 4 comma 1 lettera D) del DPR 181/2009 come segue: IC=DB+DM+(1P-DB), nel caso di specie IC = DB (10) + DM (6) + (IP 28-DB 10) = 34% (trentaquattro percento)”. Alla luce delle note critiche presentate dal CTP del Ministero, il perito ha precisato quanto segue: “relativamente al primo evento del 21/01/2001 si fa presente che il trauma addominale non è inquadrabile alla voce 14 della Tab. B. (ernie viscerali contenibili), poiché siamo in presenza di triplice ernia della linea alba sottoposta al seguente intervento chirurgico: si apprezzano alla palpazione della parete addominale 2 formazioni nodulari sulla linea alba a 5 cm. circa dall'ombelico e para1ombelicale dx. Incisione cutanea di circa 8-10 cm. dall'ombelico verso dx. fino a superare in alto la tumefazione superiore. Si raggiunge la linea alba e si individuano 3 ernie della linea alba di piccole dimensioni contenenti tessuto adiposo. Le ernie …. sono intervallate da ristagno per cui si è costretti ad incidere la linea alba comprendendo i tre difetti parietali. Si prepara la parete scollandola dal peritoneo sottostante. Riduzione delle ernie. Erniorrafia a punti staccati in vicryl. Cute in seta ed esitato in postumi ben più gravi (vedi fotografia) di quelli indicati dal CTP del Ministero. Per quanto, invece, concerne il danno biologico si fa presente che questo deve comprende non solo il danno alla capacità lavorativa generica, ma anche la componete estetica fisiognomica, che alla luce della allegata fotografia risulta tutt'altro che lieve”. Quanto alle censure riguardanti la valutazione del secondo evento per il quale il CTU di primo grado aveva escluso l'esistenza di postumi permanenti, il dott. ha così replicato: “Per quanto Per_1 invece, infine concerne l'assenza del nesso causale tra il secondo evento del 07/03/2008 e le alterazioni evidenziabili alla RMN della spalla sx. del 21/02/2019, si fa presente che già l'indagine ecografica del 31/03/2008 evidenziava a livello della cuffia dei rotatori presenza di sfumata area ipoecogena di circa 8 mm da riferire ad esiti traumatici. L'assenza di lesioni del SVSP non ha dunque alcun rilievo nell'escludere il nesso causale tra il trauma riportato e la lesione della cuffia sia perché non esiste una anatomia umana normale ecografica (trattandosi di un esame operatore dipendente) e sia poiché l'ecografia non indica precisamente il punto della cuffia in cui è presente l'area ipoecogena di quasi 1 cm. di diametro e questa nel corso degli anni è certamente andata incontro ad un processo di consolidazione in postumi documentato indirettamente sia da un processo evolutivo del versamento gleno-omerale e sia dalla distensione della borsa sotto-acromiale deltoidea e della guaina tendinea del CLBO. Si conferma, pertanto la valutazione già espressa”. Ebbene, tali conclusioni appaiono a questo Collegio del tutto condivisibili, in quanto esaustivamente e logicamente motivate, in maniera coerente rispetto alle affezioni certificate in atti.
pagina 3 di 5 Il CTU nominato in primo grado, aveva, infatti, erroneamente rilevato soltanto la percentuale di invalidità permanente in misura dell'undici percento, omettendo di calcolare il danno biologico e il danno morale secondo quanto previsto dal DPR 181 2009, articoli 3 e 4, in particolare, senza applicare formula finale IC= DB +DM + (IP – DB). Di conseguenza, in riforma della sentenza gravata, va accolta la domanda di rideterminazione della speciale elargizione di cui all'art. 34 co. 1 L. 222/2007, per entrambi gli eventi, secondo la percentuale di invalidità del 34%, anziché quella del 11% ritenuta in primo grado in relazione al solo primo evento. Alla luce del superamento della soglia del 25% (un quarto della capacità lavorativa) va riconosciuto, altresì, il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili di cui all'art. 4 del DPR 243/2006 e dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 al mese ex art. 2 co. 105 L. 244/2007 debitamente perequati, oltre agli interessi legali. Come da ultimo affermato dalla Cassazione (Sez. L - , Sentenza n. 12749 del 21/04/2022) “In materia di benefici in favore delle vittime del dovere, la liquidazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998 va perequata, ex art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, nella misura prevista dall'art. 4, comma 238, della l. n. 350 del 2003, non avendo la disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 alcun potere di modificare quantitativamente l'emolumento previsto dalla citata l. n. 350, vieppiù in presenza di una esigenza di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati, testimoniato dall'estensione delle tutele alle vittime del dovere, ed assumendo rilievo il limite di spesa, imposto dal comma 562 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, solo su un piano autocompensativo, nel senso che, una volta raggiunto il tetto di spesa annuale, il beneficio viene a far carico alla graduatoria dell'anno successivo, restando escluso che l'assistenza venga meno del tutto”. Già, infatti, con la sentenza a Sezioni Unite (sentenza n. 7761 del 27.3.2017), la Corte aveva affermato che l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità- equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria. Per quanto concerne, infine, l'ultimo motivo di appello, il lamenta che il primo Parte_1 giudice, con la dizione in dispositivo “con ogni conseguenza di legge”, avrebbe condannato l'amministrazione a pagare il cumulo di interessi e rivalutazione. La dizione in parola, tuttavia, non pare essere stata correttamente intesa in quanto con tale espressione il giudice ha più propriamente fatto riferimento alle conseguenze della dichiarazione di vittima del dovere ossia a tutti i benefici anche non economici derivanti dallo status di vittima, mentre alcun riferimento è stato fatto agli accessori, quali interessi e rivalutazione. Ad ogni modo, va precisato che la giurisprudenza ha affermato (v. da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14603 del 30/05/2025) che “in tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo
pagina 4 di 5 fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato”. Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza, mentre per le spese del primo grado si conferma la regolazione di cui alla sentenza impugnata. Anche le spese della CTU vanno poste a carico dell'amministrazione appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta in capo a già dichiarato vittima del dovere, una invalidità CP_1 complessiva pari al 34% e per l'effetto
• condanna l'amministrazione appellata alla rideterminazione della speciale elargizione di cui all'art. 34 co. 1 L. 222/2007 secondo la suddetta percentuale di invalidità, nonché alla corresponsione dell'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili di cui all'art. 4 del DPR
243/2006 e dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 al mese ex art. 2 co. 105 L.
244/2007 debitamente perequati, oltre agli interessi legali;
• condanna la parte appellante a rifondere l'appellato delle spese del presente grado che liquida in euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del appellante. Parte_1
Così deciso in Ancona, 16 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 174/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA elett. dom.to in CORSO MAZZINI 55 ANCONA APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. MANGELI MARTA elett.te dom.to in CP_1
CORSO MAZZINI N.170 ANCONA APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E Il propone appello avverso la sentenza n. 128/2024 emessa in data Parte_1
10/4/2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro, la quale ha dichiarato che “solamente in conseguenza dell'evento occorso in data 21/01/2001, a residua una invalidità CP_1 permanente nella misura dell'11%. Per l'effetto, dichiara lo status di vittima del dovere del ricorrente ai sensi dell'art.1 commi 563 e 564 L.266/2005 ed il conseguente diritto dello stesso ad essere iscritto nella relativa lista di istituzione ministeriale. Condanna il convenuto al pagamento della Parte_1 somma corrispondente alla elargizione prevista per la invalidità dell'11%, con ogni ulteriore conseguenza di legge..”. Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa pagina 1 di 5 applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.; omessa declaratoria di estinzione del diritto ex adverso azionato per intervenuta prescrizione;
2) in subordine, errata applicazione del cumulo tra interessi e rivalutazione, vietato in materia di benefici pensionistici e assistenziali. Si è costituito nel presente grado chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1 infondato in diritto e proponendo a sua volta appello incidentale avverso la sentenza in parola nella parte in cui il Giudicante ha aderito alle conclusioni del CTU in quanto a suo dire adeguatamente motivate ed espresse sulla base dei criteri medico legali di cui alla tabella B menzionata nell'articolo 3 DPR 181/2009 ritenuta dallo stesso consulente esaustiva ai fini della valutazione del caso del quo. Ritiene, al contrario, l'appellante incidentale l'erroneità della sentenza nella parte qua per violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 del DPR 181 2009, violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 primo comma cpc e dell'articolo 116 primo comma cpc, omessa pronuncia sulla richiesta della difesa di procedere ad integrazione istruttoria come da specifica istanza formulata nelle note difensive autorizzate del 26 Marzo 2024, motivazione carente ed errata in punto di condivisione dell'accertamento istruttorio demandato al CTU. Chiede, pertanto, che previo rinnovo della CTU, sia accertato e dichiarato che l'invalidità complessiva riportata dal sig. già dichiarato Vittima del dovere, conseguenza diretta delle CP_1 lesioni occorse in servizio negli eventi del 21.01.2001 e del 07.03.2008, corrisponde al 49% o al grado risultante all'esito di eventuale rinnovata CTU. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, è da ritenersi infondato mentre da accogliere è l'appello incidentale dell'appellato. Il appellante, senza muovere contestazioni in merito all'avvenuto riconoscimento Parte_1 degli eventi del 21.01.2001 e del 07.03.2008 come rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 si è limitato ad insistere nell'eccezione di prescrizione. Tale motivo di appello deve, tuttavia, ritenersi infondato alla luce della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità. Con un'altra recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2664/2025 del 04.02.2025) è stata, infatti, ribadita l'imprescrittibilità dell'accertamento dello status di Vittima del dovere. Secondo la Corte, infatti, “la condizione di Vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440; Cass. 08/02/2023, n. 3868). Secondo detti principi possono, pertanto, prescriversi i singoli ratei, ma non il diritto all'accertamento dello status”. Ebbene, questo Collegio, in ragione della funzione nomofilattica della Cassazione, non intende discostarsi da tale consolidato orientamento, sicché l'appello sul punto va respinto. Nel merito, si deve rimarcare come la difesa erariale non abbia impugnato la sentenza nella parte in cui entrambi gli eventi denunciati dal sono stati ricondotti dal Giudice nell'ambito di CP_1 applicazione della legge 266 del 2005, articolo 1, commi 563 e 564; l'inevitabile conseguenza di tale omissione è che, con riferimento ai due fatti di servizio descritti in primo grado il positivo accertamento dei presupposti normativi sottesi allo status di Vittima del dovere è ormai definitivo.
pagina 2 di 5 Venendo, dunque, all'appello incidentale, alla luce delle puntuali note critiche avanzate dall'appellante incidentale circa la metodologia seguita dal CTU di primo grado, si è ritenuto necessario disporre il rinnovo della perizia. Ebbene, il dott. visitato l'originario ricorrente ed esaminata la documentazione medica in Per_1 atti, ha così concluso: “a causa degli eventi di servizio del 21.01.2001 e 07.03.2008, il sig. CP_1 riportava le seguenti lesioni: - trauma addominale con ernia ombelicale incarcerata
[...] postraumatica;
- trauma distorsivo rachide cervicale;
- trauma contusivo-distorsivo spalla sx. con lesione della cuffia dei rotatori. Attualmente residuano le seguenti alterazioni permanenti: - diastasi dei muscoli retti dell'addome da esiti di ernia ombelicale incarcerata postraumatica;
- esiti di trauma distorsivo rachide cervicale;
- esiti funzionali con discreto deficit funzionale spalla sx. con lesione della cuffia dei rotatori. Trattasi di alterazioni permanenti quantificabili, secondo la formula algebrica prevista dall'art. 4 comma 1 lettera D) del DPR 181/2009 come segue: IC=DB+DM+(1P-DB), nel caso di specie IC = DB (10) + DM (6) + (IP 28-DB 10) = 34% (trentaquattro percento)”. Alla luce delle note critiche presentate dal CTP del Ministero, il perito ha precisato quanto segue: “relativamente al primo evento del 21/01/2001 si fa presente che il trauma addominale non è inquadrabile alla voce 14 della Tab. B. (ernie viscerali contenibili), poiché siamo in presenza di triplice ernia della linea alba sottoposta al seguente intervento chirurgico: si apprezzano alla palpazione della parete addominale 2 formazioni nodulari sulla linea alba a 5 cm. circa dall'ombelico e para1ombelicale dx. Incisione cutanea di circa 8-10 cm. dall'ombelico verso dx. fino a superare in alto la tumefazione superiore. Si raggiunge la linea alba e si individuano 3 ernie della linea alba di piccole dimensioni contenenti tessuto adiposo. Le ernie …. sono intervallate da ristagno per cui si è costretti ad incidere la linea alba comprendendo i tre difetti parietali. Si prepara la parete scollandola dal peritoneo sottostante. Riduzione delle ernie. Erniorrafia a punti staccati in vicryl. Cute in seta ed esitato in postumi ben più gravi (vedi fotografia) di quelli indicati dal CTP del Ministero. Per quanto, invece, concerne il danno biologico si fa presente che questo deve comprende non solo il danno alla capacità lavorativa generica, ma anche la componete estetica fisiognomica, che alla luce della allegata fotografia risulta tutt'altro che lieve”. Quanto alle censure riguardanti la valutazione del secondo evento per il quale il CTU di primo grado aveva escluso l'esistenza di postumi permanenti, il dott. ha così replicato: “Per quanto Per_1 invece, infine concerne l'assenza del nesso causale tra il secondo evento del 07/03/2008 e le alterazioni evidenziabili alla RMN della spalla sx. del 21/02/2019, si fa presente che già l'indagine ecografica del 31/03/2008 evidenziava a livello della cuffia dei rotatori presenza di sfumata area ipoecogena di circa 8 mm da riferire ad esiti traumatici. L'assenza di lesioni del SVSP non ha dunque alcun rilievo nell'escludere il nesso causale tra il trauma riportato e la lesione della cuffia sia perché non esiste una anatomia umana normale ecografica (trattandosi di un esame operatore dipendente) e sia poiché l'ecografia non indica precisamente il punto della cuffia in cui è presente l'area ipoecogena di quasi 1 cm. di diametro e questa nel corso degli anni è certamente andata incontro ad un processo di consolidazione in postumi documentato indirettamente sia da un processo evolutivo del versamento gleno-omerale e sia dalla distensione della borsa sotto-acromiale deltoidea e della guaina tendinea del CLBO. Si conferma, pertanto la valutazione già espressa”. Ebbene, tali conclusioni appaiono a questo Collegio del tutto condivisibili, in quanto esaustivamente e logicamente motivate, in maniera coerente rispetto alle affezioni certificate in atti.
pagina 3 di 5 Il CTU nominato in primo grado, aveva, infatti, erroneamente rilevato soltanto la percentuale di invalidità permanente in misura dell'undici percento, omettendo di calcolare il danno biologico e il danno morale secondo quanto previsto dal DPR 181 2009, articoli 3 e 4, in particolare, senza applicare formula finale IC= DB +DM + (IP – DB). Di conseguenza, in riforma della sentenza gravata, va accolta la domanda di rideterminazione della speciale elargizione di cui all'art. 34 co. 1 L. 222/2007, per entrambi gli eventi, secondo la percentuale di invalidità del 34%, anziché quella del 11% ritenuta in primo grado in relazione al solo primo evento. Alla luce del superamento della soglia del 25% (un quarto della capacità lavorativa) va riconosciuto, altresì, il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili di cui all'art. 4 del DPR 243/2006 e dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 al mese ex art. 2 co. 105 L. 244/2007 debitamente perequati, oltre agli interessi legali. Come da ultimo affermato dalla Cassazione (Sez. L - , Sentenza n. 12749 del 21/04/2022) “In materia di benefici in favore delle vittime del dovere, la liquidazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998 va perequata, ex art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, nella misura prevista dall'art. 4, comma 238, della l. n. 350 del 2003, non avendo la disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 alcun potere di modificare quantitativamente l'emolumento previsto dalla citata l. n. 350, vieppiù in presenza di una esigenza di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati, testimoniato dall'estensione delle tutele alle vittime del dovere, ed assumendo rilievo il limite di spesa, imposto dal comma 562 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, solo su un piano autocompensativo, nel senso che, una volta raggiunto il tetto di spesa annuale, il beneficio viene a far carico alla graduatoria dell'anno successivo, restando escluso che l'assistenza venga meno del tutto”. Già, infatti, con la sentenza a Sezioni Unite (sentenza n. 7761 del 27.3.2017), la Corte aveva affermato che l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità- equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria. Per quanto concerne, infine, l'ultimo motivo di appello, il lamenta che il primo Parte_1 giudice, con la dizione in dispositivo “con ogni conseguenza di legge”, avrebbe condannato l'amministrazione a pagare il cumulo di interessi e rivalutazione. La dizione in parola, tuttavia, non pare essere stata correttamente intesa in quanto con tale espressione il giudice ha più propriamente fatto riferimento alle conseguenze della dichiarazione di vittima del dovere ossia a tutti i benefici anche non economici derivanti dallo status di vittima, mentre alcun riferimento è stato fatto agli accessori, quali interessi e rivalutazione. Ad ogni modo, va precisato che la giurisprudenza ha affermato (v. da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14603 del 30/05/2025) che “in tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo
pagina 4 di 5 fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato”. Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza, mentre per le spese del primo grado si conferma la regolazione di cui alla sentenza impugnata. Anche le spese della CTU vanno poste a carico dell'amministrazione appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta in capo a già dichiarato vittima del dovere, una invalidità CP_1 complessiva pari al 34% e per l'effetto
• condanna l'amministrazione appellata alla rideterminazione della speciale elargizione di cui all'art. 34 co. 1 L. 222/2007 secondo la suddetta percentuale di invalidità, nonché alla corresponsione dell'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili di cui all'art. 4 del DPR
243/2006 e dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 al mese ex art. 2 co. 105 L.
244/2007 debitamente perequati, oltre agli interessi legali;
• condanna la parte appellante a rifondere l'appellato delle spese del presente grado che liquida in euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del appellante. Parte_1
Così deciso in Ancona, 16 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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