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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr. Alessandro Brancaccio Consigliere
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 911/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3084/2022
emessa dal Tribunale di Salerno il 15/9/2022 e depositata il 19/9/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Luciano, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Castellabate (SA) C.da Annunziata snc -
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione , Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Renato De Martino n.
33/C – Appellata
Ragioni in fatto e diritto 1.La società ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_1
affinchè venisse condannata alla restituzione della somma complessiva di euro 18.500,30 oltre
[...]
interessi, addebitata illegittimamente sul conto corrente n. 1970.71 intestato all'attrice nonché al pagamento delle spese processuali.
In particolare l'attrice nell'atto introduttivo del giudizio – dopo avere rappresentato che l'istituto di credito il 24/9/2014 ed il 26/5/2015 aveva addebitato sul predetto conto corrente rispettivamente l'importo di euro 10.700,00 e l'importo di euro 7.800,30 a titolo di imposta di bollo relativa agli anni 2013 e 2014 su 107 libretti di risparmio al portatore - ha evidenziato di “avere acquistato” i suindicati libretti negli anni 1990 e di averli donati a “ tutti i nuovi nati nella struttura sanitaria”,
sostenendo che le predette somme ( pari complessivamente ad euro 18.500,30) erano state addebitate illegittimamente sul suo conto corrente in quanto il soggetto passivo dell'imposta di bollo doveva essere individuato non già nella società ma nel soggetto che nell'anno Parte_1
di riferimento risultava essere il portatore del titolo;
per tale ragione l'attrice ha proposto l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti della Controparte_1
1.1. La convenuta , costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
1.2. Successivamente la società nella memoria depositata ai sensi Parte_1
dell'art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c. ha modificato la domanda;
in particolare ha richiamato la disciplina dettata dal D.P.R. n. 116/2007 e – dopo avere segnalato che i libretti di risparmio in questione rientravano nel novero dei rapporti “ dormienti”, non essendo stata compiuta sugli stessi alcuna operazione a far data dalla loro emissione e, dunque, per un arco temporale di dieci anni come previsto dall'art. 1 del citato D.P.R. sicchè la banca avrebbe dovuto dare seguito alla procedura prevista dall'art. 3 del già citato D.P.R. con conseguente estinzione dei libretti e devoluzione delle relative somme in favore del fondo istituito dalla legge n. 266/2005 – ha sostenuto che l'imposta di bollo era stata applicata in assenza del relativo presupposto, vale a dire l'esistenza dei libretti di deposito.
L'attrice ha chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale: “ a) accertasse e dichiarasse l'estinzione dei libretti per cui è causa e la conseguente eventuale devoluzione delle somme sugli stessi insistenti a
favore del fondo;
b) accertasse e dichiarasse in via conseguenziale la natura indebita degli addebiti
su conto corrente eseguiti in danno di parte attrice a titolo di imposta di bollo per gli anni 2013 e
2014; c) accertasse e dichiarasse il diritto della società istante di ripetere le somme ingiustamente
trattenute per le causali di cui alla parte motiva del presente atto;
d) conseguentemente condannasse
la convenuta società alla restituzione della somma indebitamente trattenuta pari a complessivi euro
18.500,30 oltre interessi dalla data dell'obbligazione fino al soddisfo con vittoria di spese e compensi
a distrarsi”.
1.3.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 19/9/2022 ha rigettato la domanda ed ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese processuali.
In primis il Giudice a quo – focalizzando l'attenzione sull'originaria domanda articolata dalla società
nell'atto introduttivo del giudizio – ha illustrato la normativa di Parte_2
riferimento, segnatamente: a) l'art. 19 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n.
214/2011 che ha modificato la disciplina dettata per l'imposta di bollo dal D.P.R n. 642/1972,
stabilendo che la predetta imposta si applica anche ai rendiconti dei libretti di risparmio;
b) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/5/2012 il quale prevede in ordine all'imposta di bollo che “ per i libretti al portatore si considera il soggetto che ne ha richiesto l'emissione; in caso
di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati l'imposta di cui al comma
1 è dovuta con riferimento a ciascun anno di imposta”; di poi ha fatto riferimento alla circolare n.
48/E del 21/12/2021 dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui in ordine alla suindicata normativa si legge: “ per i libretti al portatore deve essere considerato il soggetto che risulta censito al momento
dell'emissione del libretto;
tuttavia se successivamente all'emissione viene censito
dall'intermediario, quale portatore del libretto, un soggetto diverso da quello che ne ha chiesto
l'emissione, la misura dell'imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che
risulta portatore del libretto”. Indi il Giudice di prime cure ha richiamato la documentazione prodotta dalle parti processuali ed ha respinto la domanda così argomentando : “ la titolarità di tali libretti risulta essere, inequivocabilmente, in capo alla e non possono essere Parte_1
accolte le doglianze di parte attrice in merito al trasferimento di tale titolarità ad altri soggetti che
nel caso di specie fa riferimento a liberalità effettuate nei confronti dei nascituri della clinica ,
mancando, appunto, il censimento dell'intermediario, nella sua qualità di portatore del libretto, di
un soggetto diverso da colui che ha richiesto l'emissione”.
1.4. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato il 20/10/2022; ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario;
nel merito ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata;
ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.6.La Corte con ordinanza del 4/7/2024, resa all'esito della celebrazione del processo in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata.
3. L'appellante in primo luogo ha prospettato la nullità della sentenza di primo grado in ragione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario.
Il Collegio ritiene che tale impostazione non può essere condivisa.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un Giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del Giudice da lui prescelto in quanto non risulta soccombente su tale autonomo capo della decisione ( cfr. Cass. S.U. n. 1309/2017; cfr. Cass. S.U. n. 22439/2018; cfr.
Cass. S.U. n. 5898/2023). 4. La ha, poi, criticato la sentenza impugnata, lamentando che il Parte_1
Tribunale ha violato l'art. 115 c.p.c. perchè non ha posto a fondamento della decisione le circostanze allegate dalla parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e non contestate dalla convenuta. In particolare l'appellante ha evidenziato che il Giudice a quo, tenuto conto della disciplina dettata dal D.P.R. n. 116/2007, avrebbe dovuto accogliere la domanda come modificata sicchè ha chiesto che l'adita Corte “previa affermazione che la banca aveva l'obbligo di
gestire i libretti di risparmio come rapporti dormienti al fine di consentire l'estinzione e la loro
devoluzione al fondo in modo da escludere la tassabilità dei rendiconti, accertasse e dichiarasse il
diritto della società istante di ripetere le somme ingiustamente trattenute per le causali di cui alla
parte motiva del presente atto” ( cfr. atto di gravame pag. 10).
Ciò posto, il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali ( cfr. Cass. S.U. n. 12310/2015 anche in motivazione laddove si legge “ la domanda
modificata sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa”; cfr. anche Cass. n. 13091/2018;
Cass. n. 4031/2021; Cass. n. 23975/2024).
Nel caso di specie la modifica della domanda ha inciso sulla causa petendi giacchè l'attrice, a fronte dell'originaria richiesta di restituzione delle somme addebitate sul suo conto corrente il
24/9/2014 ed il 26/5/2015 fondata sulla donazione dei libretti di risparmio ai “nuovi nati nella
struttura sanitaria”, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha sostenuto che la pretesa restitutoria si basava sul fatto che la non aveva Controparte_1
applicato la disciplina dettata dal D.P.R. n. 116/2007 per i rapporti “dormienti” , addebitando così
l'imposta di bollo sul conto corrente intestato all'attrice in assenza del relativo presupposto vale a dire l'esistenza dei libretti di deposito. Va poi evidenziato che la domanda come modificata dalla parte attrice è connessa alla vicenda sostanziale delineata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto la richiesta di restituzione involge le medesime somme di denaro addebitate a titolo di imposta di bollo sul conto corrente intestato alla società e riferibili agli stessi libretti di risparmio Parte_1
indicati nell'atto di citazione;
inoltre la modifica della domanda non ha limitato l'esercizio del diritto di difesa della convenuta e non ha causato un allungamento dei tempi processuali.
Deve, pertanto, concludersi che, in applicazione del suindicato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, la modifica della domanda effettuata dalla parte attrice con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. è ammissibile e, pertanto, va esaminata in questa sede.
Fatta tale precisazione il Collegio ritiene che tale domanda non è meritevole di accoglimento.
E' utile premettere che l'art. 1 lett. b) del D.P.R. n. 116/2007 (ossia il regolamento di attuazione dell'art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 in materia di depositi dormienti) qualifica <<
“dormienti” i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata
alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo
delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di
tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari
di cui all'articolo 2, comma 1 >>.
Inoltre l'art. 3 del già citato D.P.R., rubricato “obblighi dell'intermediario” prevede che < Al
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del
rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo
comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire
disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale
termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti
al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione
dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati,
escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta >>.
Infine l'art. 7 del suindicato D.P.R. detta una specifica disciplina transitoria, applicabile al caso di specie, in forza della quale << Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'art. 3 si sia
compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso
articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono
devoluti al entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3 >> CP_2
Così delineato il quadro normativo di riferimento non vi è spazio per la prospettazione dell'appellante.
Invero la qualifica di un rapporto come dormiente non determina di per sé l'estinzione del rapporto giacchè dall'univoco tenore dell'art. 3 del citato D.P.R. emerge chiaramente che l'estinzione del rapporto si verifica soltanto se il titolare - una volta ricevuta la raccomandata trasmessa dall'intermediario, contenente sia l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione sia l'avviso che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le relative somme verranno devolute al fondo istituito dalla legge n. 266/2005 - non effettuata alcuna movimentazione nel rispetto del suindicato termine.
Orbene nella vicenda in esame dalle allegazioni della società si evince Parte_1
che la non ha inviato alla predetta società la raccomandata Controparte_1
di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 116/2007 ; e allora alla data del 24/9/2014 e del 26/5/2015, epoca in cui l'istituto di credito ha addebitato sul conto corrente intestato alla società Parte_1
rispettivamente l'importo di euro 10.700,00 e l'importo di euro 7.800,30 a titolo di imposta di
[...]
bollo relativa agli anni 2013 e 2014, i libretti di deposito non erano ancora estinti sicchè non era venuto meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta di bollo.
Merita ancora di essere evidenziato che dalla disciplina dettata dall'art. 3 del D.P.R. n. 116/2007
emerge che l'obbligo dell'intermediario di trasmettere la lettera raccomandata ivi indicata è correlato non già al diritto del titolare del rapporto di conseguire l'estinzione del rapporto con conseguente devoluzione delle somme in favore del fondo istituito dalla legge n. 266/2005, quanto piuttosto al diritto del suindicato soggetto di effettuare una qualsiasi movimentazione nell'arco temporale previsto dall'art. 3 ed impedire così l'estinzione del rapporto;
tanto per l'ovvia considerazione che il titolare del rapporto in ogni momento può estinguere il rapporto, a prescindere dalla procedura di estinzione prevista dal D.P.R. n. 116/2007.
Non va poi sottaciuto che l'art. 2 del D.P.R. n. 116/2007 prevede che <l'applicazione del presente
regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro >>
sicchè è ragionevole ritenere che nella vicenda in esame è da escludere in radice l'applicazione della disciplina dettata dal D.P.R n. 166/2007 in quanto la stessa ha allegato Parte_1
che i libretti di deposito erano stati emessi nell'anno 1995 per un importo di £.10.000 ciascuno e con un tasso annuo del 6,5%, precisando che sugli stessi non fu compiuta alcuna movimentazione con la conseguenza che nel periodo di imposta che qui rileva ( anno 2013 e 2014) il saldo non superava l'importo di euro 100,00 (cfr. memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; cfr. anche lettera di contestazione del 22/5/2015 trasmessa dalla società al Banco Parte_1
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in cui espressamente si legge che i libretti di deposito furono emessi nell'anno 1995 per un importo di lire 10.000 ciascuno e con un tasso di interesse annuo del 6,5 %).
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ne consegue che, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la società
va condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio in favore della tali spese vanno liquidate come in Controparte_1
dispositivo, in base alla tariffa professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3084/2022 emessa in data 15/9/2022 e depositata il
19/9/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la società al pagamento delle spese processuali del giudizio Parte_1
di secondo grado in favore della spese che liquida in euro Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 16/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr. Alessandro Brancaccio Consigliere
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 911/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3084/2022
emessa dal Tribunale di Salerno il 15/9/2022 e depositata il 19/9/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Luciano, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Castellabate (SA) C.da Annunziata snc -
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione , Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Renato De Martino n.
33/C – Appellata
Ragioni in fatto e diritto 1.La società ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_1
affinchè venisse condannata alla restituzione della somma complessiva di euro 18.500,30 oltre
[...]
interessi, addebitata illegittimamente sul conto corrente n. 1970.71 intestato all'attrice nonché al pagamento delle spese processuali.
In particolare l'attrice nell'atto introduttivo del giudizio – dopo avere rappresentato che l'istituto di credito il 24/9/2014 ed il 26/5/2015 aveva addebitato sul predetto conto corrente rispettivamente l'importo di euro 10.700,00 e l'importo di euro 7.800,30 a titolo di imposta di bollo relativa agli anni 2013 e 2014 su 107 libretti di risparmio al portatore - ha evidenziato di “avere acquistato” i suindicati libretti negli anni 1990 e di averli donati a “ tutti i nuovi nati nella struttura sanitaria”,
sostenendo che le predette somme ( pari complessivamente ad euro 18.500,30) erano state addebitate illegittimamente sul suo conto corrente in quanto il soggetto passivo dell'imposta di bollo doveva essere individuato non già nella società ma nel soggetto che nell'anno Parte_1
di riferimento risultava essere il portatore del titolo;
per tale ragione l'attrice ha proposto l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti della Controparte_1
1.1. La convenuta , costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
1.2. Successivamente la società nella memoria depositata ai sensi Parte_1
dell'art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c. ha modificato la domanda;
in particolare ha richiamato la disciplina dettata dal D.P.R. n. 116/2007 e – dopo avere segnalato che i libretti di risparmio in questione rientravano nel novero dei rapporti “ dormienti”, non essendo stata compiuta sugli stessi alcuna operazione a far data dalla loro emissione e, dunque, per un arco temporale di dieci anni come previsto dall'art. 1 del citato D.P.R. sicchè la banca avrebbe dovuto dare seguito alla procedura prevista dall'art. 3 del già citato D.P.R. con conseguente estinzione dei libretti e devoluzione delle relative somme in favore del fondo istituito dalla legge n. 266/2005 – ha sostenuto che l'imposta di bollo era stata applicata in assenza del relativo presupposto, vale a dire l'esistenza dei libretti di deposito.
L'attrice ha chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale: “ a) accertasse e dichiarasse l'estinzione dei libretti per cui è causa e la conseguente eventuale devoluzione delle somme sugli stessi insistenti a
favore del fondo;
b) accertasse e dichiarasse in via conseguenziale la natura indebita degli addebiti
su conto corrente eseguiti in danno di parte attrice a titolo di imposta di bollo per gli anni 2013 e
2014; c) accertasse e dichiarasse il diritto della società istante di ripetere le somme ingiustamente
trattenute per le causali di cui alla parte motiva del presente atto;
d) conseguentemente condannasse
la convenuta società alla restituzione della somma indebitamente trattenuta pari a complessivi euro
18.500,30 oltre interessi dalla data dell'obbligazione fino al soddisfo con vittoria di spese e compensi
a distrarsi”.
1.3.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 19/9/2022 ha rigettato la domanda ed ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese processuali.
In primis il Giudice a quo – focalizzando l'attenzione sull'originaria domanda articolata dalla società
nell'atto introduttivo del giudizio – ha illustrato la normativa di Parte_2
riferimento, segnatamente: a) l'art. 19 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n.
214/2011 che ha modificato la disciplina dettata per l'imposta di bollo dal D.P.R n. 642/1972,
stabilendo che la predetta imposta si applica anche ai rendiconti dei libretti di risparmio;
b) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/5/2012 il quale prevede in ordine all'imposta di bollo che “ per i libretti al portatore si considera il soggetto che ne ha richiesto l'emissione; in caso
di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati l'imposta di cui al comma
1 è dovuta con riferimento a ciascun anno di imposta”; di poi ha fatto riferimento alla circolare n.
48/E del 21/12/2021 dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui in ordine alla suindicata normativa si legge: “ per i libretti al portatore deve essere considerato il soggetto che risulta censito al momento
dell'emissione del libretto;
tuttavia se successivamente all'emissione viene censito
dall'intermediario, quale portatore del libretto, un soggetto diverso da quello che ne ha chiesto
l'emissione, la misura dell'imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che
risulta portatore del libretto”. Indi il Giudice di prime cure ha richiamato la documentazione prodotta dalle parti processuali ed ha respinto la domanda così argomentando : “ la titolarità di tali libretti risulta essere, inequivocabilmente, in capo alla e non possono essere Parte_1
accolte le doglianze di parte attrice in merito al trasferimento di tale titolarità ad altri soggetti che
nel caso di specie fa riferimento a liberalità effettuate nei confronti dei nascituri della clinica ,
mancando, appunto, il censimento dell'intermediario, nella sua qualità di portatore del libretto, di
un soggetto diverso da colui che ha richiesto l'emissione”.
1.4. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato il 20/10/2022; ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario;
nel merito ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata;
ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.6.La Corte con ordinanza del 4/7/2024, resa all'esito della celebrazione del processo in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata.
3. L'appellante in primo luogo ha prospettato la nullità della sentenza di primo grado in ragione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario.
Il Collegio ritiene che tale impostazione non può essere condivisa.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un Giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del Giudice da lui prescelto in quanto non risulta soccombente su tale autonomo capo della decisione ( cfr. Cass. S.U. n. 1309/2017; cfr. Cass. S.U. n. 22439/2018; cfr.
Cass. S.U. n. 5898/2023). 4. La ha, poi, criticato la sentenza impugnata, lamentando che il Parte_1
Tribunale ha violato l'art. 115 c.p.c. perchè non ha posto a fondamento della decisione le circostanze allegate dalla parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e non contestate dalla convenuta. In particolare l'appellante ha evidenziato che il Giudice a quo, tenuto conto della disciplina dettata dal D.P.R. n. 116/2007, avrebbe dovuto accogliere la domanda come modificata sicchè ha chiesto che l'adita Corte “previa affermazione che la banca aveva l'obbligo di
gestire i libretti di risparmio come rapporti dormienti al fine di consentire l'estinzione e la loro
devoluzione al fondo in modo da escludere la tassabilità dei rendiconti, accertasse e dichiarasse il
diritto della società istante di ripetere le somme ingiustamente trattenute per le causali di cui alla
parte motiva del presente atto” ( cfr. atto di gravame pag. 10).
Ciò posto, il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali ( cfr. Cass. S.U. n. 12310/2015 anche in motivazione laddove si legge “ la domanda
modificata sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa”; cfr. anche Cass. n. 13091/2018;
Cass. n. 4031/2021; Cass. n. 23975/2024).
Nel caso di specie la modifica della domanda ha inciso sulla causa petendi giacchè l'attrice, a fronte dell'originaria richiesta di restituzione delle somme addebitate sul suo conto corrente il
24/9/2014 ed il 26/5/2015 fondata sulla donazione dei libretti di risparmio ai “nuovi nati nella
struttura sanitaria”, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha sostenuto che la pretesa restitutoria si basava sul fatto che la non aveva Controparte_1
applicato la disciplina dettata dal D.P.R. n. 116/2007 per i rapporti “dormienti” , addebitando così
l'imposta di bollo sul conto corrente intestato all'attrice in assenza del relativo presupposto vale a dire l'esistenza dei libretti di deposito. Va poi evidenziato che la domanda come modificata dalla parte attrice è connessa alla vicenda sostanziale delineata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto la richiesta di restituzione involge le medesime somme di denaro addebitate a titolo di imposta di bollo sul conto corrente intestato alla società e riferibili agli stessi libretti di risparmio Parte_1
indicati nell'atto di citazione;
inoltre la modifica della domanda non ha limitato l'esercizio del diritto di difesa della convenuta e non ha causato un allungamento dei tempi processuali.
Deve, pertanto, concludersi che, in applicazione del suindicato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, la modifica della domanda effettuata dalla parte attrice con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. è ammissibile e, pertanto, va esaminata in questa sede.
Fatta tale precisazione il Collegio ritiene che tale domanda non è meritevole di accoglimento.
E' utile premettere che l'art. 1 lett. b) del D.P.R. n. 116/2007 (ossia il regolamento di attuazione dell'art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 in materia di depositi dormienti) qualifica <<
“dormienti” i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata
alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo
delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di
tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari
di cui all'articolo 2, comma 1 >>.
Inoltre l'art. 3 del già citato D.P.R., rubricato “obblighi dell'intermediario” prevede che < Al
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del
rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo
comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire
disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale
termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti
al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione
dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati,
escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta >>.
Infine l'art. 7 del suindicato D.P.R. detta una specifica disciplina transitoria, applicabile al caso di specie, in forza della quale << Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'art. 3 si sia
compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso
articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono
devoluti al entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3 >> CP_2
Così delineato il quadro normativo di riferimento non vi è spazio per la prospettazione dell'appellante.
Invero la qualifica di un rapporto come dormiente non determina di per sé l'estinzione del rapporto giacchè dall'univoco tenore dell'art. 3 del citato D.P.R. emerge chiaramente che l'estinzione del rapporto si verifica soltanto se il titolare - una volta ricevuta la raccomandata trasmessa dall'intermediario, contenente sia l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione sia l'avviso che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le relative somme verranno devolute al fondo istituito dalla legge n. 266/2005 - non effettuata alcuna movimentazione nel rispetto del suindicato termine.
Orbene nella vicenda in esame dalle allegazioni della società si evince Parte_1
che la non ha inviato alla predetta società la raccomandata Controparte_1
di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 116/2007 ; e allora alla data del 24/9/2014 e del 26/5/2015, epoca in cui l'istituto di credito ha addebitato sul conto corrente intestato alla società Parte_1
rispettivamente l'importo di euro 10.700,00 e l'importo di euro 7.800,30 a titolo di imposta di
[...]
bollo relativa agli anni 2013 e 2014, i libretti di deposito non erano ancora estinti sicchè non era venuto meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta di bollo.
Merita ancora di essere evidenziato che dalla disciplina dettata dall'art. 3 del D.P.R. n. 116/2007
emerge che l'obbligo dell'intermediario di trasmettere la lettera raccomandata ivi indicata è correlato non già al diritto del titolare del rapporto di conseguire l'estinzione del rapporto con conseguente devoluzione delle somme in favore del fondo istituito dalla legge n. 266/2005, quanto piuttosto al diritto del suindicato soggetto di effettuare una qualsiasi movimentazione nell'arco temporale previsto dall'art. 3 ed impedire così l'estinzione del rapporto;
tanto per l'ovvia considerazione che il titolare del rapporto in ogni momento può estinguere il rapporto, a prescindere dalla procedura di estinzione prevista dal D.P.R. n. 116/2007.
Non va poi sottaciuto che l'art. 2 del D.P.R. n. 116/2007 prevede che <l'applicazione del presente
regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro >>
sicchè è ragionevole ritenere che nella vicenda in esame è da escludere in radice l'applicazione della disciplina dettata dal D.P.R n. 166/2007 in quanto la stessa ha allegato Parte_1
che i libretti di deposito erano stati emessi nell'anno 1995 per un importo di £.10.000 ciascuno e con un tasso annuo del 6,5%, precisando che sugli stessi non fu compiuta alcuna movimentazione con la conseguenza che nel periodo di imposta che qui rileva ( anno 2013 e 2014) il saldo non superava l'importo di euro 100,00 (cfr. memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; cfr. anche lettera di contestazione del 22/5/2015 trasmessa dalla società al Banco Parte_1
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in cui espressamente si legge che i libretti di deposito furono emessi nell'anno 1995 per un importo di lire 10.000 ciascuno e con un tasso di interesse annuo del 6,5 %).
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ne consegue che, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la società
va condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio in favore della tali spese vanno liquidate come in Controparte_1
dispositivo, in base alla tariffa professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3084/2022 emessa in data 15/9/2022 e depositata il
19/9/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la società al pagamento delle spese processuali del giudizio Parte_1
di secondo grado in favore della spese che liquida in euro Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 16/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli