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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. NO ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3907 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del Sindaco p.t., con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
CE CA
-appellante-
E
(p.i. , in persona del l.r.p.t. , con l'avvocato Raffaele CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
IA
-appellato-
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro;
pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 26/9/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La di evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di CP_1 Controparte_2
Catanzaro, il esponendo: che l'Amministrazione le aveva commissionato, nel Parte_1 giugno 2009, la realizzazione di un videoclip musicale per finalità di promozione del territorio del
Comune e del circondario, per un importo di € 4.800,00; che, realizzata l'opera, l'Ente si era reso inadempiente nel pagamento del corrispettivo, sì che era necessario richiedere ed ottenere, dal
Giudice di Pace di Catanzaro, il decreto ingiuntivo n. 251/2015 per il recupero del suddetto importo;
che, notificato il provvedimento monitorio (che non veniva neppure opposto), il Parte_1
Pag. 1 a 7 aveva comunicato alla creditrice che, con delibera di C.C. n. 31 del 19/9/2014, era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, con nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione e conseguente impossibilità di avvio di procedure esecutive;
che il credito vantato dall'appellata veniva ammesso alla massa passiva per complessivi € 5.837,08; che, tuttavia, l'Organo Straordinario di
Liquidazione aveva proposto alla – che aveva accettato – la riduzione, in via transattiva, della CP_1 pretesa, in misura pari al 50% (€ 2.918,54); che alcun pagamento era stato, poi, concretamente effettuato, in quanto la suddetta somma era stata versata direttamente all'NP, in ragione dell'intervento sostitutivo ex art. 4 DPR n. 207/2010 (cfr. deliberazione commissariale n. 361 del
7/11/2017).
Eccepiva l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, dal momento che, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, l'intervento sostitutivo avrebbe potuto essere attivato solo nell'ipotesi di pagamento superiore alla soglia di € 10.000,00 (€ 5.000,00 con decorrenza 1/1/2018) prevista dalla richiamata disposizione normativa, mentre, nel caso di specie, il credito da liquidare era nettamente inferiore.
Nel giudizio di prime cure, si costituiva il eccependo l'infondatezza Parte_1 dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di Catanzaro, con la sentenza n.
1428/2020, qui impugnata, accoglieva la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condannava il al pagamento, nei confronti della stessa, della somma di € 2.918,54, oltre Parte_1 interessi, spese e competenze di lite.
2. La pronuncia viene, ora, appellata dal che ne chiede la riforma Parte_1 sulla base dei motivi articolati nell'atto di citazione introduttivo dell'odierna fase, deducendo, in particolare, l'erroneità del provvedimento gravato, che ha ritenuto applicabile alla fattispecie 48-bis
DPR n. 602/1973, in luogo della diversa disciplina recata dall'art. 31, co. 3, d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013, ai sensi del quale “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Pag. 2 a 7 Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Afferma, quindi, l'appellante di aver legittimamente provveduto, a fronte di un DURC negativo, a versare in favore di NP (€ 1.868,02) e (€ 1.050,02) Controparte_3 le somme di cui era creditrice nei confronti della . CP_1
L'appellato eccepisce l'infondatezza dell'impugnazione e ne chiede il rigetto, con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 26/9/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
3. L'appello è fondato.
Erroneamente il Giudice di prime cure ha posto, a base dell'impianto motivazionale,
l'applicazione al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973 e dal DM
18/1/2008 n. 40, ritenendo, conseguenzialmente, che, poiché il credito dell'appellata era di importo inferiore alle soglie previste dalle richiamate disposizioni (€ 10.000,00, al momento della data dell'accordo transattivo – 9/6/2017), il non poteva procedere all'intervento Parte_1 sostitutivo previsto dalla citata normativa.
Ed invero, l'art. 48-bis prevede che le PP.AA., prima di effettuare pagamenti di un importo superiore a ad € 10.000,00 (dall'1/1/2018, € 5.000,00) , inoltrino apposita istanza di verifica, secondo le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40, all' al fine di Controparte_4 accertare che il beneficiario delle somme non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, prevedendo, in caso affermativo, il blocco del pagamento con contestuale segnalazione all'agente della riscossione per l'esazione delle somme medesime.
La citata disposizione si riferisce, tuttavia, ai debiti esattoriali (oggetto di riscossione coattiva), mentre non assume alcuna rilevanza ai fini della regolarità contributiva che, come si dirà da qui a breve, costituisce imprescindibile condizione di esigibilità di crediti vantati nei confronti della P.A., indipendentemente dall'importo dovuto.
A venire in rilievo nella fattispecie, dunque, è la diversa disciplina dettata dall'art. 31 del d.l.
n. 69/2013.
È utile premettere, sotto il profilo sistematico, che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è un certificato che attesta la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti
Pag. 3 a 7 previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, riferita all'intera situazione aziendale.
L'art. 5 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) prevedeva, al comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici acquisissero d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: “a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8 codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice”.
L'art. 31 del d.l. n. 69 del 2013, convertito in l. n. 98 del 2013, prevede che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture abbia una validità di 120 giorni dalla data di rilascio, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC (comma 5).
La disposizione prescrive, al comma 7, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativa contabile, i titoli di pagamento debbano essere corredati dal
DURC anche in formato elettronico.
Il comma 3 della citata disposizione stabilisce, inoltre, che, in ipotesi di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, i soggetti pubblici trattengano dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza disponendone il pagamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile.
Le prescrizioni sopra enunciate hanno trovato sostanziale conferma nel codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016.
L'evoluzione normativa sopra delineata ha, dunque, acclarato che il requisito della regolarità contributiva attestato dal DURC deve sussistere sia al momento dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione, nonché successivamente, in tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, sino al momento del pagamento.
La necessità di attestazione della regolarità contributiva al momento temporale del pagamento della prestazione determina, dunque, l'impossibilità per la pubblica amministrazione di effettuare pagamenti in favore di soggetti non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali.
Pag. 4 a 7 Applicando i suesposti principi all'odierna vicenda processuale, posto che non vi è dubbio che, tra le parti, sia intercorso un contratto pubblico di appalto (avendo l'appellante, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, commissionato all'appellata la realizzazione di un'opera promozionale verso il pagamento di un corrispettivo), né che l'art. 31, co. 3, d.l. n. 69/2013 si applichi indistintamente a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (a prescindere dalle soglie di rilevanza comunitaria e dal procedimento di scelta del contraente), dagli atti di causa emerge che, al momento in cui doveva procedersi alla liquidazione dell'importo di € 2.918,54 in favore dell'appellata (cfr. deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 174 del 23/6/2017 – all. n. 4 del fascicolo di parte di primo grado del , quest'ultima non fosse in Parte_1 possesso di un DURC regolare, essendo presente una inadempienza contributiva nei confronti dell'NP per € 31.299,82, di cui € 29.431,80 già in carico all'Agente della Riscossione (all. n. 5 del fascicolo di parte di primo grado del . Parte_1
Le irregolarità verso l'NP evidenziate in atti costituiscono, dunque, una causa ostativa al pagamento delle somme vantate dall'appellata, a nulla rilevando la circostanza che la pretesa azionata fosse stata accertata con efficacia di giudicato dal decreto ingiuntivo divenuto definitivo: come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il giudicato del giudice ordinario formatosi sul decreto ingiuntivo, riguardando esclusivamente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito, non consente di superare la verifica della regolarità contributiva (Cass. Civ. SS.UU., sentenza n. 16 febbraio 2017, n. 4092).
Legittimamente, pertanto, l'appellante ha proceduto a versare le somme, di cui era debitrice nei confronti dell'appellata, direttamente in favore dell'NP (per € 1.868,02) e di (per € CP_5
1.050,02), fino a concorrenza del debito maturato (all. n. 6 del fascicolo di parte di primo grado del
. Parte_1
Né può sostenersi che l'importo dovuto dal Comune di alla trovasse il Parte_1 CP_1 proprio fondamento non già nell'originario contratto d'appalto, bensì nell'accordo transattivo intervenuto tra le stesse parti (cfr. proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione del 24/5/2016
e dichiarazione di accettazione sottoscritta da ). Controparte_2
La transazione intercorsa, infatti, ha carattere meramente conservativo (che si ha quando le parti danno vita ad un accordo con il quale le stesse si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali – cfr. Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7963), non già novativo.
Pag. 5 a 7 Le parti, infatti, hanno concordato una mera riduzione quantitativa dell'originaria pretesa (con una riduzione secca del 50%), senza apportare alcuna innovazione rispetto al previgente assetto di interessi: sicché, la fonte dell'obbligazione resta sempre il contratto pubblico di appalto e non l'intervenuta transazione (che si aggiunge al primo, senza sostituirlo).
In definitiva, costituendo la riscontrata irregolarità contributiva una causa ostativa al pagamento delle somme dovute all'appellata, la domanda da quest'ultima proposta in primo grado deve essere respinta, con conseguente riforma della sentenza oggetto di impugnazione.
4. Dalla riforma della sentenza discende, come logico corollario, la caducazione del capo attinente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo:
per il primo grado di giudizio, € 870,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, nella versione applicabile ratione temporis
(antecedente alle modifiche apportate dal DM n. 147/2022), tenuto conto della tipologia di controversia (giudizio dinanzi al giudice di pace), del suo valore (con applicazione dello scaglione da
€ 1.101,00 ad € 5.200,00), delle singole fasi del giudizio (studio, introduttiva, e decisoria, con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto svolgimento) e del medio tariffario;
per il secondo grado di giudizio, € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto della tipologia di controversia
(giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore con applicazione dello scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00), delle singole fasi del giudizio (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto svolgimento) e del medio tariffario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. NO ST, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 1428/2020 del Giudice di Pace di Catanzaro, nel contraddittorio Parte_1 tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da parte appellata;
Pag. 6 a 7
2. condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 870,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
e per il secondo grado in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 17/11/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
NO ST
Pag. 7 a 7