Art. 10. (Agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali)
Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola dimensione quelle che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire.
Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali di imprese di piccole dimensioni:
a) il contributo di cui all' art. 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e' concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature;
b) il finanziamento a tasso agevolato, di cui all'articolo 101 del citato testo unico, e' concesso nella misura del 35 per cento dell'investimento globale comprendente gli impianti fissi, le scorte di materie prime e di semilavorati.
Alle imprese di piccole dimensioni che si localizzano nelle zone caratterizzate da piu' intensi fenomeni di spopolamento il contributo di cui alla lettera a) del secondo comma e' concesso nella misura del 45 per cento, e la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere un ulteriore contributo per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica, nonche' per l'addestramento della manodopera, nel limite massimo del 5 per cento degli investimenti fissi.
Per le imprese industriali che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire, il contributo di cui all' articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e' determinato in misura variabile tra il 15 per cento ed il 20 per cento degli investimenti fissi, comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature il finanziamento agevolato di cui all'articolo 101 del citato testo unico puo' essere concesso in misura variabile tra il 35 e il 50 per cento dell'investimento globale, comprendente gli impianti fissi e le scorte di materie prime e semilavorati.
La graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata, in conformita' degli indirizzi del programma economico nazionale, con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
A parziale modifica dell'articolo 103 del citato testo unico, l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto e' subordinata al preventivo accertamento della conformita' dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 8.
Il parere di conformita' e' richiesto dalle imprese interessate o direttamente o tramite l'istituto finanziatore. Il parere, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 103 del citato testo unico, costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste da detto testo unico a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno.
Per le iniziative industriali che realizzino investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire, il CIPE, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali di cui al precedente articolo 8, determina, su istruttoria tecnica del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quadro delle procedure della contrattazione programmata, ammontare del contributo concedibile in misura variabile tra il 7 per cento e il 12 per cento degli investimenti fissi, l'ammontare del finanziamento agevolato in misura variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e le scorte di materie prime e di semilavorati, nonche' le infrastrutture specifiche di cui al terzo capoverso del secondo comma dell'articolo 8.
All'attuazione delle deliberazioni del CIPE, di cui al comma precedente, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determinando i tempi e le modalita' di attuazione delle infrastrutture necessarie agli insediamenti con l'indicazione dei fondi all'uopo destinati.
La Cassa per il Mezzogiorno a sua volta provvede alla realizzazione delle opere entro i termini e con le modalita' delle determinazioni di cui al comma precedente, in attuazione dell' articolo 134 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 .
Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, nonche' per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale a tutte le iniziative industriali e' elevata di dieci punti percentuali.
La misura massima per il finanziamento delle scorte e' rapportata per tutte le iniziative industriali al 40 per cento dell'investimento fisso.
Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, e' fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle industrie di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie.
La durata massima dei finanziamenti agevolati e' fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.
Le agevolazioni di cui al secondo e al quarto comma del presente articolo si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformita' pervengano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le norme di cui agli articoli 101 e 102 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno.
La concessione dei contributi di cui all'articolo 102 del citato testo unico e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso; la sua erogazione viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa alla ultimazione dei lavori.
Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono riservati con priorita' i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti prestati dall'istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di formazione e studi (FORMEZ).
Alle stesse iniziative sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonche' gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Finanziaria meridionale di cui all'articolo 9.
I finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi di cui al presente articolo possono essere estesi alle iniziative, ivi comprese quelle nel settore dell'informatica, attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria di cui al precedente comma.
Le norme per l'applicazione del comma precedente, nonche' sulle condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni e sui modi e limiti delle stesse, saranno emanati sulla base delle direttive del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tali norme potranno anche prevedere che il contributo in conto capitale venga concesso in forme rateizzate per tutta la durata della locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari. I contratti per i servizi di locazione anzidetti e tutti i contratti comunque connessi all'uso degli impianti locati, sono registrati a tassa fissa.
Alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 , sono estese le agevolazioni previste per le imprese industriali di piccole dimensioni di cui al presente articolo.
Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno, e' autorizzata a stipulare - per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti - apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183))
Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola dimensione quelle che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire.
Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali di imprese di piccole dimensioni:
a) il contributo di cui all' art. 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e' concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature;
b) il finanziamento a tasso agevolato, di cui all'articolo 101 del citato testo unico, e' concesso nella misura del 35 per cento dell'investimento globale comprendente gli impianti fissi, le scorte di materie prime e di semilavorati.
Alle imprese di piccole dimensioni che si localizzano nelle zone caratterizzate da piu' intensi fenomeni di spopolamento il contributo di cui alla lettera a) del secondo comma e' concesso nella misura del 45 per cento, e la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere un ulteriore contributo per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica, nonche' per l'addestramento della manodopera, nel limite massimo del 5 per cento degli investimenti fissi.
Per le imprese industriali che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire, il contributo di cui all' articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e' determinato in misura variabile tra il 15 per cento ed il 20 per cento degli investimenti fissi, comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature il finanziamento agevolato di cui all'articolo 101 del citato testo unico puo' essere concesso in misura variabile tra il 35 e il 50 per cento dell'investimento globale, comprendente gli impianti fissi e le scorte di materie prime e semilavorati.
La graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata, in conformita' degli indirizzi del programma economico nazionale, con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
A parziale modifica dell'articolo 103 del citato testo unico, l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto e' subordinata al preventivo accertamento della conformita' dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 8.
Il parere di conformita' e' richiesto dalle imprese interessate o direttamente o tramite l'istituto finanziatore. Il parere, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 103 del citato testo unico, costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste da detto testo unico a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno.
Per le iniziative industriali che realizzino investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire, il CIPE, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali di cui al precedente articolo 8, determina, su istruttoria tecnica del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quadro delle procedure della contrattazione programmata, ammontare del contributo concedibile in misura variabile tra il 7 per cento e il 12 per cento degli investimenti fissi, l'ammontare del finanziamento agevolato in misura variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e le scorte di materie prime e di semilavorati, nonche' le infrastrutture specifiche di cui al terzo capoverso del secondo comma dell'articolo 8.
All'attuazione delle deliberazioni del CIPE, di cui al comma precedente, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determinando i tempi e le modalita' di attuazione delle infrastrutture necessarie agli insediamenti con l'indicazione dei fondi all'uopo destinati.
La Cassa per il Mezzogiorno a sua volta provvede alla realizzazione delle opere entro i termini e con le modalita' delle determinazioni di cui al comma precedente, in attuazione dell' articolo 134 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 .
Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, nonche' per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale a tutte le iniziative industriali e' elevata di dieci punti percentuali.
La misura massima per il finanziamento delle scorte e' rapportata per tutte le iniziative industriali al 40 per cento dell'investimento fisso.
Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, e' fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle industrie di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie.
La durata massima dei finanziamenti agevolati e' fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.
Le agevolazioni di cui al secondo e al quarto comma del presente articolo si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformita' pervengano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le norme di cui agli articoli 101 e 102 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno.
La concessione dei contributi di cui all'articolo 102 del citato testo unico e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso; la sua erogazione viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa alla ultimazione dei lavori.
Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono riservati con priorita' i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti prestati dall'istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di formazione e studi (FORMEZ).
Alle stesse iniziative sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonche' gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Finanziaria meridionale di cui all'articolo 9.
I finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi di cui al presente articolo possono essere estesi alle iniziative, ivi comprese quelle nel settore dell'informatica, attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria di cui al precedente comma.
Le norme per l'applicazione del comma precedente, nonche' sulle condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni e sui modi e limiti delle stesse, saranno emanati sulla base delle direttive del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tali norme potranno anche prevedere che il contributo in conto capitale venga concesso in forme rateizzate per tutta la durata della locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari. I contratti per i servizi di locazione anzidetti e tutti i contratti comunque connessi all'uso degli impianti locati, sono registrati a tassa fissa.
Alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 , sono estese le agevolazioni previste per le imprese industriali di piccole dimensioni di cui al presente articolo.
Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno, e' autorizzata a stipulare - per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti - apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183))