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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6904 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE AL presidente dott.ssa NA IP consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3472/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1
, c.f.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Di Ciommo
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
19132/2024, R.G. n. 68750/2018, pubblicata in data 16.12.2024.
***
L'appellata, ritualmente citata per l'udienza dell'11 novembre 2025 (poi differita alla prima utile), non si è costituita in giudizio.
***
All'udienza del 13.11.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 20.11.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza della parte, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 13.11.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
pagina 2 di 3 dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA IP LE AL
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE AL presidente dott.ssa NA IP consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3472/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1
, c.f.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Di Ciommo
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATA CONTUMACE
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
19132/2024, R.G. n. 68750/2018, pubblicata in data 16.12.2024.
***
L'appellata, ritualmente citata per l'udienza dell'11 novembre 2025 (poi differita alla prima utile), non si è costituita in giudizio.
***
All'udienza del 13.11.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 20.11.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza della parte, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 13.11.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
pagina 2 di 3 dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA IP LE AL
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