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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2720 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, alla quale le parti hanno rinunciato all'assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
, (C.F. e P. Iva ) in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Santi Di Paola., giusta procura in atti, attore contro (c.f. , sia in proprio che nella Controparte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Calabrò giusta procura in atti, convenuto e contro
(c.f. ) nella qualità di genitore Controparte_2 C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Calabrò, giusta procura in atti, convenuto avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. In fatto ed in diritto
La con atto di citazione del 8 giugno 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio e nella qualità di genitori Controparte_2 Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
nonché, in proprio esponendo quanto Persona_2 Controparte_1 segue: di essere creditrice nei confronti di quest'ultimo in forza del decreto ingiuntivo n.2902/20 dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n.3840/20 del 23.11.20 emesso dal Tribunale di Catania;
che il credito si fonda sul credito di cui alle fatture n.50008979 del 31.12.18 e n.50005574 del 28.02.19 per fornitura di merci emesse in favore della società
[...] di cui erano soci solidalmente ed Controparte_3 illimitatamente responsabili sia che che Controparte_1 CP_3 dopo il sorgere del credito, in data 28 luglio 2020, ha Controparte_1 donato con atto rogato in Messina notar dott. Persona_3 repertorio n. 3387, raccolta n.2452, ai figli e Persona_1 Per_2
(entrambi minorenni) la piena proprietà (unitamente, indivisamente
[...] ed in parti uguali) dei beni immobili siti nel territorio del comune di Messina,
Villaggio Pistunina, facenti parte del complesso edilizio denominato i Portici 2, contrada Campolino ( precisamente, locale deposito posto al piano primo sottostrada, composto da quattro vani e due bagni, censito nel catasto fabbricati del comune di Messina al foglio 152, particella 2131, subalterno 74;
-posto auto scoperto posto al piano primo sottostrada censito nel catasto fabbricati del comune di Messina al foglio 152, particella 2131, subalterno
76). Ha quindi chiesto ex art. 2901 c.c la declatoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione con condanna del al risarcimento CP_1 di tutti i danni subiti dalla a seguito ed a causa della illegittima e Parte_1 fraudolente attività posta in essere al fine di sottrarre i beni all'azione esecutiva del creditore, con quantificazione da attuarsi anche in via equitativa.
e , costituendosi, hanno contestato le Controparte_1 Controparte_2 domande avversarie chiedendone il rigetto.
La domanda azionata ai sensi dell'art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
L'azione revocatoria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore. È preliminarmente necessario pertanto la qualità di creditore del soggetto agente. A tal riguardo, per costante giurisprudenza, è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se litigioso, ossia sottoposto ad accertamento giudiziale, e non esigibile, in quanto sottoposto a termine o condizione sospensiva (cfr. Cass. Civ. n. 2066/2010). Sul punto, l'attore ha dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito derivante dalle fatture n.50008979 del
31.12.18 e n.50005574 del 28.02.19 con riferimento al quale è stato emesso decreto ingiuntivo notificato ad agosto 2020 e dichiarato esecutivo a novembre 2020. Il fatto generatore, infatti, risale al momento dell'incontestata fornitura di merci, alla quale le fatture si riferiscono e con riferimento alle quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo. Non possono trovare accoglimento poi le contestazioni di parte convenuta sul parziale pagamento del credito in quanto trattasi di contestazioni che avrebbe dovuto essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
A nulla valgono inoltre le doglianze circa la possibilità che il credito sia già stato liquidato in quanto credito commerciale assicurato. Tale contestazione, infatti, risulta generica e priva di specificazione sul momento in cui tale
2 pagamento si sia verificato, non consentendo a questo Giudice di comprendere se lo stesso sia avvenuto in data antecedente alla pronuncia del decreto ingiuntivo, circostanza che renderebbe la censura in questo giudizio, per le ragioni già esposte, inammissibile, o successiva e considerato altresì che le stesse parti convenute allegano la circostanza in termini dubitativi: “per quanto a conoscenza dei convenuti, il credito posto a fondamento della azione revocatoria avversaria pare sia stato già liquidato alla , in quanto Parte_1 credito commerciale assicurato!” (V. pag.3 memoria di costituzione), circostanza contestata da parte attrice. Per tale ragione, l'interrogatorio formale e le prove per testi non sono state ammesse stante la genericità dell'allegazione in ordine anche al momento dell'intervenuto asserito pagamento e dunque dell'inconducenza della predetta prova ai fini della decisione. Deve ritenersi, pertanto, che parte attrice sia titolare un diritto di credito idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria. Ciò premesso in ordine alla sussistenza del credito, occorre esaminare partitamente il ricorrere di tutti gli altri requisiti fondanti l'esperita azione revocatoria. Per verificare la fondatezza della domanda è opportuno premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ.
20.02.1989 n. 987). Ritiene questo Giudice che sussistano tutti gli elementi necessari per la revoca della donazione oggetto del presente giudizio. Invero, quanto al primo requisito, l'odierna società attrice ha prodotto in giudizio, in sede di atto di citazione, copia dell'atto di donazione del
3 28/07/2020 repertorio n. 3387, raccolta n.2452. rogato in Messina dal notaio dott. Persona_3
Quanto all'eventus damni, per costante giurisprudenza, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n. 25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207). Il convenuto non ha, d'altronde, in alcun modo dimostrato di essere proprietario di altri cespiti di valore tale da assicurare, anche a seguito del suddetto atto di liberalità, la garanzia patrimoniale del creditore, dichiarando solo di essere proprietario di una autovettura BMW, senza fornire alcuna prova in merito, e di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato. Tale ultima circostanza non è idonea ad escludere la ricorrenza dell'elemento oggettivo del danno, atteso che, in ipotesi di azione esecutiva, l'emolumento sarebbe pignorabile solo entro precisi limiti quantitativi pari a 1/5 dello stipendio totale (che comunque non è stato indicato), sicchè la restituzione dell'intero debito vantato dalla società attrice sarebbe procrastinato negli anni. Va, infatti, ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, il presupposto dell'
“eventus damni” non implica che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo della incapienza dei beni dei debitori. Infine, quanto al requisito della scientia fraudis del debitore, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito
4 ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore e tale elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere da una sua eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. Civ.
1.06.2000 n. 7262).
Tale consapevolezza deve, nel caso di specie, ritenersi certamente sussistente, atteso che il credito della società attrice è sorto ed è stato accertato in sede monitoria anteriormente all'atto di disposizione a titolo gratuito. Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, dichiarata l'inefficacia nei confronti della società attrice della donazione oggetto del presente giudizio effettuata da in favore dei figli Controparte_1
e Persona_1 Persona_2
Non merita invece accoglimento la domanda di risarcimento dei danni. In tema di risarcimento del danno è costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato.
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo l'attore fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito della illegittima e fraudolente attività posta in essere dal convenuto al fine di sottrarre i beni all'azione esecutiva.
Considerato che
è principio di diritto che “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. 20643/ 2016; Cass. 17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014), anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio per il quale il danno derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile laddove “non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Civ., sez. III, 21.06.2017, n. 15349), con la precisazione che l'onere probatorio gravante sul danneggiato deve considerarsi operante anche in caso di liquidazione equitativa del danno, la quale presuppone che il pregiudizio subito dal danneggiato sia stato accertato nella sua consistenza ontologica (in questo senso Cass. Civ.,
30.10.2020, n. 24146, la quale ha affermato che “alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.
5 presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (…); il danno all'immagine (…) non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (Cass. n. 31537/2018)”). Anche per quanto concerne il dedotto danno non patrimoniale, non può quindi ritenersi nel caso di specie allegata e provata l'esistenza del medesimo da parte della società attrice. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta in favore dell'attrice e liquidate, come dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2720/22 così provvede:
1. accoglie la domanda revocatoria azionata e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dalla società attrice dell'atto di donazione del 28/07/2020 repertorio n. 3387, raccolta n.2452. rogato in Messina dal notaio dott. Persona_3
2. condanna in proprio e n.q. e Parte_2 CP_2
n.q. in solido al pagamento in favore della delle
[...] Parte_1 spese processuali, liquidate in € 237,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 5 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2720 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, alla quale le parti hanno rinunciato all'assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
, (C.F. e P. Iva ) in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Santi Di Paola., giusta procura in atti, attore contro (c.f. , sia in proprio che nella Controparte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Calabrò giusta procura in atti, convenuto e contro
(c.f. ) nella qualità di genitore Controparte_2 C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Calabrò, giusta procura in atti, convenuto avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. In fatto ed in diritto
La con atto di citazione del 8 giugno 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio e nella qualità di genitori Controparte_2 Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
nonché, in proprio esponendo quanto Persona_2 Controparte_1 segue: di essere creditrice nei confronti di quest'ultimo in forza del decreto ingiuntivo n.2902/20 dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n.3840/20 del 23.11.20 emesso dal Tribunale di Catania;
che il credito si fonda sul credito di cui alle fatture n.50008979 del 31.12.18 e n.50005574 del 28.02.19 per fornitura di merci emesse in favore della società
[...] di cui erano soci solidalmente ed Controparte_3 illimitatamente responsabili sia che che Controparte_1 CP_3 dopo il sorgere del credito, in data 28 luglio 2020, ha Controparte_1 donato con atto rogato in Messina notar dott. Persona_3 repertorio n. 3387, raccolta n.2452, ai figli e Persona_1 Per_2
(entrambi minorenni) la piena proprietà (unitamente, indivisamente
[...] ed in parti uguali) dei beni immobili siti nel territorio del comune di Messina,
Villaggio Pistunina, facenti parte del complesso edilizio denominato i Portici 2, contrada Campolino ( precisamente, locale deposito posto al piano primo sottostrada, composto da quattro vani e due bagni, censito nel catasto fabbricati del comune di Messina al foglio 152, particella 2131, subalterno 74;
-posto auto scoperto posto al piano primo sottostrada censito nel catasto fabbricati del comune di Messina al foglio 152, particella 2131, subalterno
76). Ha quindi chiesto ex art. 2901 c.c la declatoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione con condanna del al risarcimento CP_1 di tutti i danni subiti dalla a seguito ed a causa della illegittima e Parte_1 fraudolente attività posta in essere al fine di sottrarre i beni all'azione esecutiva del creditore, con quantificazione da attuarsi anche in via equitativa.
e , costituendosi, hanno contestato le Controparte_1 Controparte_2 domande avversarie chiedendone il rigetto.
La domanda azionata ai sensi dell'art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
L'azione revocatoria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore. È preliminarmente necessario pertanto la qualità di creditore del soggetto agente. A tal riguardo, per costante giurisprudenza, è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se litigioso, ossia sottoposto ad accertamento giudiziale, e non esigibile, in quanto sottoposto a termine o condizione sospensiva (cfr. Cass. Civ. n. 2066/2010). Sul punto, l'attore ha dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito derivante dalle fatture n.50008979 del
31.12.18 e n.50005574 del 28.02.19 con riferimento al quale è stato emesso decreto ingiuntivo notificato ad agosto 2020 e dichiarato esecutivo a novembre 2020. Il fatto generatore, infatti, risale al momento dell'incontestata fornitura di merci, alla quale le fatture si riferiscono e con riferimento alle quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo. Non possono trovare accoglimento poi le contestazioni di parte convenuta sul parziale pagamento del credito in quanto trattasi di contestazioni che avrebbe dovuto essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
A nulla valgono inoltre le doglianze circa la possibilità che il credito sia già stato liquidato in quanto credito commerciale assicurato. Tale contestazione, infatti, risulta generica e priva di specificazione sul momento in cui tale
2 pagamento si sia verificato, non consentendo a questo Giudice di comprendere se lo stesso sia avvenuto in data antecedente alla pronuncia del decreto ingiuntivo, circostanza che renderebbe la censura in questo giudizio, per le ragioni già esposte, inammissibile, o successiva e considerato altresì che le stesse parti convenute allegano la circostanza in termini dubitativi: “per quanto a conoscenza dei convenuti, il credito posto a fondamento della azione revocatoria avversaria pare sia stato già liquidato alla , in quanto Parte_1 credito commerciale assicurato!” (V. pag.3 memoria di costituzione), circostanza contestata da parte attrice. Per tale ragione, l'interrogatorio formale e le prove per testi non sono state ammesse stante la genericità dell'allegazione in ordine anche al momento dell'intervenuto asserito pagamento e dunque dell'inconducenza della predetta prova ai fini della decisione. Deve ritenersi, pertanto, che parte attrice sia titolare un diritto di credito idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria. Ciò premesso in ordine alla sussistenza del credito, occorre esaminare partitamente il ricorrere di tutti gli altri requisiti fondanti l'esperita azione revocatoria. Per verificare la fondatezza della domanda è opportuno premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ.
20.02.1989 n. 987). Ritiene questo Giudice che sussistano tutti gli elementi necessari per la revoca della donazione oggetto del presente giudizio. Invero, quanto al primo requisito, l'odierna società attrice ha prodotto in giudizio, in sede di atto di citazione, copia dell'atto di donazione del
3 28/07/2020 repertorio n. 3387, raccolta n.2452. rogato in Messina dal notaio dott. Persona_3
Quanto all'eventus damni, per costante giurisprudenza, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n. 25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207). Il convenuto non ha, d'altronde, in alcun modo dimostrato di essere proprietario di altri cespiti di valore tale da assicurare, anche a seguito del suddetto atto di liberalità, la garanzia patrimoniale del creditore, dichiarando solo di essere proprietario di una autovettura BMW, senza fornire alcuna prova in merito, e di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato. Tale ultima circostanza non è idonea ad escludere la ricorrenza dell'elemento oggettivo del danno, atteso che, in ipotesi di azione esecutiva, l'emolumento sarebbe pignorabile solo entro precisi limiti quantitativi pari a 1/5 dello stipendio totale (che comunque non è stato indicato), sicchè la restituzione dell'intero debito vantato dalla società attrice sarebbe procrastinato negli anni. Va, infatti, ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, il presupposto dell'
“eventus damni” non implica che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo della incapienza dei beni dei debitori. Infine, quanto al requisito della scientia fraudis del debitore, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito
4 ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore e tale elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere da una sua eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. Civ.
1.06.2000 n. 7262).
Tale consapevolezza deve, nel caso di specie, ritenersi certamente sussistente, atteso che il credito della società attrice è sorto ed è stato accertato in sede monitoria anteriormente all'atto di disposizione a titolo gratuito. Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, dichiarata l'inefficacia nei confronti della società attrice della donazione oggetto del presente giudizio effettuata da in favore dei figli Controparte_1
e Persona_1 Persona_2
Non merita invece accoglimento la domanda di risarcimento dei danni. In tema di risarcimento del danno è costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato.
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo l'attore fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito della illegittima e fraudolente attività posta in essere dal convenuto al fine di sottrarre i beni all'azione esecutiva.
Considerato che
è principio di diritto che “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. 20643/ 2016; Cass. 17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014), anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio per il quale il danno derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile laddove “non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Civ., sez. III, 21.06.2017, n. 15349), con la precisazione che l'onere probatorio gravante sul danneggiato deve considerarsi operante anche in caso di liquidazione equitativa del danno, la quale presuppone che il pregiudizio subito dal danneggiato sia stato accertato nella sua consistenza ontologica (in questo senso Cass. Civ.,
30.10.2020, n. 24146, la quale ha affermato che “alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.
5 presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (…); il danno all'immagine (…) non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (Cass. n. 31537/2018)”). Anche per quanto concerne il dedotto danno non patrimoniale, non può quindi ritenersi nel caso di specie allegata e provata l'esistenza del medesimo da parte della società attrice. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta in favore dell'attrice e liquidate, come dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2720/22 così provvede:
1. accoglie la domanda revocatoria azionata e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dalla società attrice dell'atto di donazione del 28/07/2020 repertorio n. 3387, raccolta n.2452. rogato in Messina dal notaio dott. Persona_3
2. condanna in proprio e n.q. e Parte_2 CP_2
n.q. in solido al pagamento in favore della delle
[...] Parte_1 spese processuali, liquidate in € 237,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 5 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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