TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII GELSOMINA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
ATTORE/I contro
(GIA' ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GASPARRONI MARCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in via antica cattedrale 30 null 64100 teramopresso il difensore avv. GASPARRONI
MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società prende davanti al tribunale di Parte_2
Teramo le seguenti conclusioni contro la già Controparte_3 Controparte_1
: accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto nel rapporto bancario, CP_2 CP_1 intrattenuto con la filiale di Pineto, con concessione di apertura di credito, ad applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate,e di conseguenza pronunciarsi: sulla gratuità della linea di credito e sulla invalidità del contratto di corrispondenza e regolamentare la linea di credito ad essa appoggiata;
sull'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi perché usurari ai sensi dell'articolo 1815 codice civile secondo comma;
sull'illegittimità dell' applicazione degli ulteriori oneri da accertare nel corso del giudizio quali commissioni di massimo scoperto, tassi extrafido , ius variandi, operazioni di valuta, dichiarando nulle od inefficaci le variazioni intervenute in costanza di rapporto e non concordate;
conseguentemente procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto calcolando sulle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo, nella misura prevista dall'articolo 1284 codice civile, con vittoria di spese. Secondo una perizia di parte il conto è a favore del correntista per euro 63.494,53, effettuati i doverosi riconteggi. La banca contesta illimitatamente le avverse eccezioni, deduzioni e richieste.condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile al fine dí determinare il saldo del conto corrente ricostruendo i rapporti di effettivo dare avere tra le parti alla stregua delle pattuizioni validamente intercorse fra le stesse, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al ctu è stato chiesto di determinare l'esatto ammontare dare avere, tenendo conto delle norme che si sono susseguite su anatocismo, mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo, variazioni del tasso di interesse non comunicate secondo legge e calcolo di usura, corrispettiva e moratoria;
nonché sulle commissioni di massimo scoperto non ben contrattualizzate , e sul calcolo delle valute. Il conto risulta essere stato affidato. In base alla documentazione in atti, ancorché lacunosa, è stata eliminata la capitalizzazione asincrona, applicato il tasso sostitutivo non risultando per iscritto alcuna pattuizione, verificati 21 trimestri per cui è stato rilevato un tasso sopra soglia, eliminate le commissioni massimo scoperto non essendo rinvenuto in atti un valido documento contrattuale in merito. La valuta fino al 2011 è stata fatta coincidere con la data contabile. Conteggiata la prescrizione, è risultato un saldo attivo per il correntista pari ad euro 15.073,49; dovendosi conteggiare i ricalcoli, anche delle poste prescritte, eliminando tutte le poste nulle .deve infatti ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativi diritto (v. Cass. n. 9756/2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ricalcola il saldo attivo in favore di in ordine al conto ordinario di corrispondenza n Parte_1
CC04300113666, acceso originariamente presso banca , ora CP_2 Controparte_1 per azione, filiale di Pineto, in euro 15.073,49 alla data dell'8 agosto 2017. Condanna la CP_1 convenuta a pagare le spese di lite, che liquida in euro 7.616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate, spese di ctp come fatturate, e rimborso forfetario 15%. Teramo 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII GELSOMINA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
ATTORE/I contro
(GIA' ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GASPARRONI MARCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in via antica cattedrale 30 null 64100 teramopresso il difensore avv. GASPARRONI
MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società prende davanti al tribunale di Parte_2
Teramo le seguenti conclusioni contro la già Controparte_3 Controparte_1
: accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto nel rapporto bancario, CP_2 CP_1 intrattenuto con la filiale di Pineto, con concessione di apertura di credito, ad applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate,e di conseguenza pronunciarsi: sulla gratuità della linea di credito e sulla invalidità del contratto di corrispondenza e regolamentare la linea di credito ad essa appoggiata;
sull'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi perché usurari ai sensi dell'articolo 1815 codice civile secondo comma;
sull'illegittimità dell' applicazione degli ulteriori oneri da accertare nel corso del giudizio quali commissioni di massimo scoperto, tassi extrafido , ius variandi, operazioni di valuta, dichiarando nulle od inefficaci le variazioni intervenute in costanza di rapporto e non concordate;
conseguentemente procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto calcolando sulle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo, nella misura prevista dall'articolo 1284 codice civile, con vittoria di spese. Secondo una perizia di parte il conto è a favore del correntista per euro 63.494,53, effettuati i doverosi riconteggi. La banca contesta illimitatamente le avverse eccezioni, deduzioni e richieste.condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile al fine dí determinare il saldo del conto corrente ricostruendo i rapporti di effettivo dare avere tra le parti alla stregua delle pattuizioni validamente intercorse fra le stesse, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al ctu è stato chiesto di determinare l'esatto ammontare dare avere, tenendo conto delle norme che si sono susseguite su anatocismo, mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo, variazioni del tasso di interesse non comunicate secondo legge e calcolo di usura, corrispettiva e moratoria;
nonché sulle commissioni di massimo scoperto non ben contrattualizzate , e sul calcolo delle valute. Il conto risulta essere stato affidato. In base alla documentazione in atti, ancorché lacunosa, è stata eliminata la capitalizzazione asincrona, applicato il tasso sostitutivo non risultando per iscritto alcuna pattuizione, verificati 21 trimestri per cui è stato rilevato un tasso sopra soglia, eliminate le commissioni massimo scoperto non essendo rinvenuto in atti un valido documento contrattuale in merito. La valuta fino al 2011 è stata fatta coincidere con la data contabile. Conteggiata la prescrizione, è risultato un saldo attivo per il correntista pari ad euro 15.073,49; dovendosi conteggiare i ricalcoli, anche delle poste prescritte, eliminando tutte le poste nulle .deve infatti ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativi diritto (v. Cass. n. 9756/2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ricalcola il saldo attivo in favore di in ordine al conto ordinario di corrispondenza n Parte_1
CC04300113666, acceso originariamente presso banca , ora CP_2 Controparte_1 per azione, filiale di Pineto, in euro 15.073,49 alla data dell'8 agosto 2017. Condanna la CP_1 convenuta a pagare le spese di lite, che liquida in euro 7.616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate, spese di ctp come fatturate, e rimborso forfetario 15%. Teramo 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3