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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Adele APICELLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 461/2021 RG vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Annamaria Lauria e Spartaco Ponteduro
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 75/2021 del Tribunale di Lagonegro;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandate spedite il 18.6.2015, Parte_1
conveniva in giudizio la e la dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
Lagonegro per sentire dichiarare la responsabilità delle parti convenute per il sinistro verificatosi in data 19.1.2015 e per ottenere la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 7.498,38. deduceva che: in data 19.1.2015, alle ore 23:30 circa, mentre percorreva la SS Parte_1
19, direzione Rotonda, a bordo della sua auto BMW520, tg. EB027KJ, giunto alla progressiva chilometrica 147+200, in agro del Comune di Castelluccio Superiore (PZ), avvertiva dal lato destro della strada un violento impatto e, arrestato il veicolo, apprendeva che la collisione era stata cagionata dalla improvvisa fuoriuscita di un grosso animale, identificato come cinghiale dalle tracce di setole di colore nero lasciate sulla vettura, che dal margine della carreggiata, aveva attraversato la strada, dileguandosi poi nella vegetazione che costeggia la strada in questione;
interveniva sui luoghi una pattuglia della Radio Mobile di Lagonegro che redigeva apposito verbale;
a seguito dell'impatto,
l'auto riportava una grossa ammaccatura della parte anteriore laterale destra e non poteva proseguire la marcia;
per la rimozione del veicolo veniva contattato il soccorso stradale Marino S.r.l.; i danni riportati dall'autovettura ammontavano ad Euro 7.498,38, come da fattura allegata;
il tratto di strada in questione era privo di misure idonee ad evitare l'attraversamento di animali selvatici di grossa taglia ed era carente di segnaletica verticale atta a indicarne la presenza.
Si costituiva la , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_2
contestava, comunque, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.
Non si costituiva la . Controparte_1
2. Con sentenza n. 75/2021 pubblicata in data 1.2.2021 il Tribunale di Lagonegro: -dichiarava il difetto di legittimazione passiva della;
- rigettava la domanda proposta da CP_2 CP_2 [...]
nei confronti della;
- compensava integralmente tra le parti le Parte_1 Controparte_1
spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure affermava:
che la era carente di legittimazione passiva;
CP_2
che la era responsabile ex art. 2043 c.c.; CP_1
che dal rapporto redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Lagonegro emergeva che il sinistro era stato causato da un grosso animale;
che il sinistro era presumibilmente da attribuire alla mancanza di idonea tutela da parte dell'ente preposto alla gestione e al controllo della fauna;
che l'attore avrebbe dovuto fornire la prova effettiva del danno di cui aveva chiesto il risarcimento e, quindi, dell'esborso effettuato;
che la sola fattura commerciale presente al fascicolo non era sufficiente a fornire la prova del danno, in mancanza di una quietanza o della prova dell'avvenuto pagamento mediante bonifico o assegno;
che non si poteva fare applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..
3. Con atto di citazione notificato in data 31.8.2021 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 75/2021 del Tribunale di Lagonegro, chiedendo:
- di ammettere le richieste istruttorie avanzate dal nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. del Pt_1
22.07.2016;
- di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata Sentenza, di condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito del sinistro per cui è causa in Controparte_1 favore dell'odierno attore per un totale pari ad € 7.498,38 (giusta fattura n. 34/A del 2.2.2015) oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi oltre legali dalla pronuncia al soddisfo o della diversa somma risultante all'esito del giudizio, previa CTU;
- in subordine, per l'ipotesi in cui si ritenesse non raggiunta la prova del pagamento dei lavori di riparazione e/o dei danni, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata
Sentenza, di condannare la al pagamento della somma corrispondente alla Controparte_1 diminuzione del valore del veicolo subito dall'autovettura in seguito al sinistro per cui è causa, previa nomina di CTU;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. antistatari.
3.1. Col primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato le istanze istruttorie formulate in primo grado dalla parte attrice e chiedeva di riformare la sentenza impugnata con ammissione die mezzi istruttori formulati in primo grado.
Sosteneva l'appellante: che il Tribunale, nella sentenza impugnata, si era limitato ad affermare che
“non risulta[vano] ammissibili le richieste istruttorie avanzate da parte attrice”, senza fornire alcuna motivazione a supporto, pur avendo l'attore articolato la prova testimoniale in capitoli separati e su circostanze specifiche in ordine all'an e al quantum debeatur e pur non avendo la controparte sollevato alcuna eccezione in ordine alle richieste istruttorie attoree;
che il Tribunale aveva impedito all'attore di fornire la prova dell'esatto ammontare del danno subito (pagamento della fattura n. 34/A del 2.2.2015); che, infatti, dall'audizione dei testimoni sulle circostanze capitolate ai nn. 1, 2 e 3 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 22.7.2016 sarebbe risultato provato che i lavori di riparazione eseguiti sull'auto del coincidevano con quelli indicati sia sul preventivo n. 6390 che Pt_1 sulla fattura n. 34/A del 2.2.2015 e che il pagamento dell'importo indicato sulla fattura era stato interamente corrisposto all'attore; che laddove il Tribunale avesse correttamente valutato le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. avrebbe dovuto ammetterle, essendo le stesse ammissibili e rilevanti;
che il Tribunale avrebbe potuto anche d'ufficio disporre l'espletamento di una CTU estimativa.
3.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione al quantum debeatur.
Sosteneva l'appellante: di aver prodotto la fattura n. 34/A del 2.2.2015; che la controparte costituita, la , non aveva contestato la richiesta risarcitoria nel suo ammontare, limitandosi Controparte_2
ad utilizzare una mera formula di stile inidonea ad assurgere a contestazione del quantum, con conseguente applicabilità del principio di non contestazione;
che il Tribunale aveva omesso di valutare le prove in atti (rapporto redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di
Lagonegro; foto allegate;
fattura n. 34/A del 2.2.2015); che il risarcimento richiesto riguardava il danno materiale subito dall'autovettura; che dal rapporto redatto dai Carabinieri emergeva che i danni riportati dall'autovettura erano tali da impedire il proseguimento della marcia;
che dalle foto emergevano i danni riportati dall'autovettura; che la fattura aveva valenza probatoria in ordine alla esatta quantificazione del danno;
che -ove il Tribunale avesse ritenuto la documentazione prodotta insufficiente ai fini della quantificazione del danno- avrebbe dovuto attribuire ai detti documenti valore indiziario che, unitamente alla prova orale richiesta dall'attore e/o all'espletamento di una CTU estimativa, avrebbe avuto valenza di vera e propria prova dei danni subiti;
che l'appellante aveva subito una discreta diminuzione patrimoniale in virtù dei danni riportati all'autovettura, con la conseguenza che il Tribunale, ove non avesse ritenuto esaustivo quanto prodotto dall'attore ai fini della quantificazione del danno, avrebbe dovuto disporre una CTU estimativa per accertare la diminuzione di valore del veicolo.
4. La non si costituiva, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in Controparte_1
appello, eseguita a mezzo pec del 31.8.2021.
5. All'udienza del 25.3.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter
c.p.c., la Corte disponeva l'assegnazione della causa in decisione, con termini alle parti di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della , la quale non si è Controparte_1 costituita, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec del
31.8.2021.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che non è stato impugnato il capo della sentenza col quale il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_2 7. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie formulate in primo grado dalla parte attrice e ha chiesto di riformare la sentenza impugnata con ammissione dei mezzi istruttori formulati in primo grado.
Ha sostenuto l'appellante: che il Tribunale, nella sentenza impugnata, si sarebbe limitato ad affermare che “non risulta[vano] ammissibili le richieste istruttorie avanzate da parte attrice”, senza fornire alcuna motivazione a supporto, pur avendo l'attore articolato la prova testimoniale in capitoli separati e su circostanze specifiche in ordine all'an e al quantum debeatur e pur non avendo la controparte sollevato alcuna eccezione in ordine alle richieste istruttorie attoree;
che il Tribunale avrebbe impedito all'attore di fornire la prova dell'esatto ammontare del danno subito (pagamento della fattura n. 34/A del 2.2.2015); che, infatti, dall'audizione dei testimoni sulle circostanze capitolate ai nn. 1, 2
e 3 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 22.7.2016, sarebbe risultata provata la coincidenza tra i lavori di riparazione eseguiti sull'auto del e quelli indicati sia sul preventivo n. Pt_1
6390 che sulla fattura n. 34/A del 2.2.2015 e l'integrale corresponsione, da parte dell'attore, del pagamento dell'importo indicato sulla fattura;
che laddove il Tribunale avesse correttamente valutato le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. avrebbe dovuto ammetterle, essendo le stesse ammissibili e rilevanti.
Il motivo è infondato.
Ed invero, dalla lettura dell'impugnata sentenza, emerge che il Tribunale ha dato atto in motivazione della circostanza che “non risultando ammissibili le richieste istruttorie avanzate da parte attrice, veniva fissata l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.”; in tal modo il Tribunale ha chiaramente inteso richiamare il contenuto dell'ordinanza depositata nel corso del giudizio, in data
29.3.2017, con la quale non erano state ammesse le prove testimoniali, ritenute inammissibili, in quanto vertenti “su fatti e circostanze dal contenuto negativo, da provare documentalmente o, comunque, concernenti l'espressione di valutazioni e giudizi”.
Ebbene, dall'esame del fascicolo di primo grado, emerge che le istanze istruttorie rigettate dal
Tribunale con l'ordinanza depositata il 29.3.2017 non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni -cfr. note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
1.2.2021-; né è stata mai chiesta, nel corso del giudizio di primo grado, la revoca dell'ordinanza istruttoria depositata in data 29.3.2017 -cfr. verbali d'udienza del 23.10.2018, del 18.6.2019, del
22.9.2020 e note conclusionali depositate il 16.1.2021-; pertanto, le istanze istruttorie non ammesse devono intendersi abbandonate e non riproponibili con l'atto di impugnazione. Ne consegue che l'ammissione in appello delle istanze di prova testimoniale non ammesse in primo grado risulta preclusa.
7.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione al quantum debeatur.
Ha sostenuto l'appellante: di aver prodotto la fattura n. 34/A del 2.2.2015; che la controparte costituita, la , non ha contestato la richiesta risarcitoria nel suo ammontare, CP_2 CP_2
limitandosi ad utilizzare una mera formula di stile inidonea ad assurgere a contestazione del quantum, con conseguente applicabilità del principio di non contestazione;
che il Tribunale ha omesso di valutare le prove in atti (rapporto redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di
Lagonegro; foto allegate;
fattura n. 34/A del 2.2.2015); che il risarcimento richiesto riguarda il danno materiale subito dall'autovettura; che dal rapporto redatto dai Carabinieri emerge che i danni riportati dall'autovettura erano tali da impedire il proseguimento della marcia;
che dalle foto emergono i danni riportati dall'autovettura; che la fattura ha valenza probatoria in ordine alla esatta quantificazione del danno;
che -ove il Tribunale avesse ritenuto la documentazione prodotta insufficiente ai fini della quantificazione del danno- avrebbe dovuto attribuire ai detti documenti valore indiziario che, unitamente alla prova orale richiesta dall'attore e/o all'espletamento di una CTU estimativa, avrebbe avuto valenza di vera e propria prova dei danni subiti;
che l'appellante ha subito una discreta diminuzione patrimoniale in virtù dei danni riportati all'autovettura, con la conseguenza che il
Tribunale, ove non avesse ritenuto esaustivo quanto prodotto dall'attore ai fini della quantificazione del danno, avrebbe dovuto disporre una CTU estimativa per accertare la diminuzione di valore del veicolo.
Il motivo è infondato.
Ed invero, osserva la Corte che la fattura prodotta in giudizio, se è vero che -come evidenziato dall'appellante- contiene l'indicazione delle parti sostituite, dei componenti utilizzati e delle ore di lavoro impiegate, tuttavia non è accompagnata da quietanza e non fornisce pertanto la prova dell'esborso sostenuto dalla parte;
né è stata fornita in giudizio la prova del pagamento asseritamente effettuato mediante bonifico.
Pertanto, in applicazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza (Cass. Civ.,
n. 15832/2011 e n. 15176/2015), si deve concludere che non vi è prova idonea a dimostrare le spese asseritamente sostenute per le riparazioni.
Né si può condividere l'argomento, pure speso dall'appellante, secondo cui la controparte non avrebbe contestato nel quantum la richiesta risarcitoria formulata in giudizio dall'attore; ed infatti, l'unica parte costituita in primo grado era la quale il Tribunale, con Controparte_3
statuizione non impugnata, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva-, mentre la mancata costituzione in giudizio della impedisce di poter fare -nei rapporti tra l'attore e Controparte_1
l'ente regionale- applicazione del principio di non contestazione.
Quanto all'asserita omessa valutazione delle prove in atti (rapporto redatto dal Nucleo Operativo e
Radiomobile dei Carabinieri di Lagonegro;
foto allegate;
fattura n. 34/A del 2.2.2015), la Corte osserva quanto segue.
L'azione proposta dall'attore in primo grado risulta finalizzata ad ottenere una tutela risarcitoria in forma specifica del danno, avendo l'attore chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma sborsata per effettuare la riparazione dei danni materiali subiti dalla sua autovettura.
E', pertanto, evidente che l'attore aveva l'onere di provare quanto dedotto ovverosia di provare di avere sostenuto l'esborso di Euro 7.498,38.
Ne consegue che le risultanze del rapporto redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei
Carabinieri di Lagonegro -astrattamente idonee a provare che i danni riportati dall'autovettura erano stati tali da impedire il proseguimento della marcia, tanto da essere stato necessario ricorrere all'intervento del carroattrezzi- e le fotografie allegate -dalle quali pure emergono i danni riportati dall'autovettura-, non sono certamente idonee a fornire la prova del concreto esborso che l'attore ha dedotto di aver sostenuto, neanche unitamente alla fattura prodotta in giudizio, che non risulta quietanzata e non è accompagnata né dalla prova documentale del pagamento dell'importo in essa indicato mediante bonifico o assegno, né dalla prova testimoniale -non ammessa in primo grado e preclusa, per le ragioni anzidette, in sede di appello- dell'autore della fattura.
Quanto, poi, alla deduzione svolta dall'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe, anche d'ufficio, dovuto provvedere all'espletamento di una CTU estimativa ai fini della quantificazione del danno, si deve rilevare che l'attore non ha chiesto in primo grado il risarcimento del danno per equivalente, ma il risarcimento del danno in forma specifica in misura pari all'esborso già asseritamente sostenuto, con la conseguenza che la richiesta di espletamento di una CTU estimativa -peraltro non sollecitata dall'attore in primo grado- risulta, per un verso, esplorativa -non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo di prova finalizzato a sopperire al mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere della prova del quale il predetto è gravato- e, per altro verso, ininfluente ai fini della decisione -non risultando necessario stimare la diminuzione di valore del veicolo-..
Alla luce di quanto sin qui esposto, mancando la prova della quantificazione dell'entità del danno nei termini richiesti dall'appellante, la domanda risarcitoria è stata condivisibilmente rigettata dal
Tribunale. 8. Spese di lite.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 75/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 1.2.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese del secondo grado di giudizio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Adele APICELLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 461/2021 RG vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Annamaria Lauria e Spartaco Ponteduro
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 75/2021 del Tribunale di Lagonegro;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandate spedite il 18.6.2015, Parte_1
conveniva in giudizio la e la dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
Lagonegro per sentire dichiarare la responsabilità delle parti convenute per il sinistro verificatosi in data 19.1.2015 e per ottenere la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 7.498,38. deduceva che: in data 19.1.2015, alle ore 23:30 circa, mentre percorreva la SS Parte_1
19, direzione Rotonda, a bordo della sua auto BMW520, tg. EB027KJ, giunto alla progressiva chilometrica 147+200, in agro del Comune di Castelluccio Superiore (PZ), avvertiva dal lato destro della strada un violento impatto e, arrestato il veicolo, apprendeva che la collisione era stata cagionata dalla improvvisa fuoriuscita di un grosso animale, identificato come cinghiale dalle tracce di setole di colore nero lasciate sulla vettura, che dal margine della carreggiata, aveva attraversato la strada, dileguandosi poi nella vegetazione che costeggia la strada in questione;
interveniva sui luoghi una pattuglia della Radio Mobile di Lagonegro che redigeva apposito verbale;
a seguito dell'impatto,
l'auto riportava una grossa ammaccatura della parte anteriore laterale destra e non poteva proseguire la marcia;
per la rimozione del veicolo veniva contattato il soccorso stradale Marino S.r.l.; i danni riportati dall'autovettura ammontavano ad Euro 7.498,38, come da fattura allegata;
il tratto di strada in questione era privo di misure idonee ad evitare l'attraversamento di animali selvatici di grossa taglia ed era carente di segnaletica verticale atta a indicarne la presenza.
Si costituiva la , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_2
contestava, comunque, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.
Non si costituiva la . Controparte_1
2. Con sentenza n. 75/2021 pubblicata in data 1.2.2021 il Tribunale di Lagonegro: -dichiarava il difetto di legittimazione passiva della;
- rigettava la domanda proposta da CP_2 CP_2 [...]
nei confronti della;
- compensava integralmente tra le parti le Parte_1 Controparte_1
spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure affermava:
che la era carente di legittimazione passiva;
CP_2
che la era responsabile ex art. 2043 c.c.; CP_1
che dal rapporto redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Lagonegro emergeva che il sinistro era stato causato da un grosso animale;
che il sinistro era presumibilmente da attribuire alla mancanza di idonea tutela da parte dell'ente preposto alla gestione e al controllo della fauna;
che l'attore avrebbe dovuto fornire la prova effettiva del danno di cui aveva chiesto il risarcimento e, quindi, dell'esborso effettuato;
che la sola fattura commerciale presente al fascicolo non era sufficiente a fornire la prova del danno, in mancanza di una quietanza o della prova dell'avvenuto pagamento mediante bonifico o assegno;
che non si poteva fare applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..
3. Con atto di citazione notificato in data 31.8.2021 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 75/2021 del Tribunale di Lagonegro, chiedendo:
- di ammettere le richieste istruttorie avanzate dal nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. del Pt_1
22.07.2016;
- di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata Sentenza, di condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito del sinistro per cui è causa in Controparte_1 favore dell'odierno attore per un totale pari ad € 7.498,38 (giusta fattura n. 34/A del 2.2.2015) oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi oltre legali dalla pronuncia al soddisfo o della diversa somma risultante all'esito del giudizio, previa CTU;
- in subordine, per l'ipotesi in cui si ritenesse non raggiunta la prova del pagamento dei lavori di riparazione e/o dei danni, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata
Sentenza, di condannare la al pagamento della somma corrispondente alla Controparte_1 diminuzione del valore del veicolo subito dall'autovettura in seguito al sinistro per cui è causa, previa nomina di CTU;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. antistatari.
3.1. Col primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato le istanze istruttorie formulate in primo grado dalla parte attrice e chiedeva di riformare la sentenza impugnata con ammissione die mezzi istruttori formulati in primo grado.
Sosteneva l'appellante: che il Tribunale, nella sentenza impugnata, si era limitato ad affermare che
“non risulta[vano] ammissibili le richieste istruttorie avanzate da parte attrice”, senza fornire alcuna motivazione a supporto, pur avendo l'attore articolato la prova testimoniale in capitoli separati e su circostanze specifiche in ordine all'an e al quantum debeatur e pur non avendo la controparte sollevato alcuna eccezione in ordine alle richieste istruttorie attoree;
che il Tribunale aveva impedito all'attore di fornire la prova dell'esatto ammontare del danno subito (pagamento della fattura n. 34/A del 2.2.2015); che, infatti, dall'audizione dei testimoni sulle circostanze capitolate ai nn. 1, 2 e 3 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 22.7.2016 sarebbe risultato provato che i lavori di riparazione eseguiti sull'auto del coincidevano con quelli indicati sia sul preventivo n. 6390 che Pt_1 sulla fattura n. 34/A del 2.2.2015 e che il pagamento dell'importo indicato sulla fattura era stato interamente corrisposto all'attore; che laddove il Tribunale avesse correttamente valutato le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. avrebbe dovuto ammetterle, essendo le stesse ammissibili e rilevanti;
che il Tribunale avrebbe potuto anche d'ufficio disporre l'espletamento di una CTU estimativa.
3.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione al quantum debeatur.
Sosteneva l'appellante: di aver prodotto la fattura n. 34/A del 2.2.2015; che la controparte costituita, la , non aveva contestato la richiesta risarcitoria nel suo ammontare, limitandosi Controparte_2
ad utilizzare una mera formula di stile inidonea ad assurgere a contestazione del quantum, con conseguente applicabilità del principio di non contestazione;
che il Tribunale aveva omesso di valutare le prove in atti (rapporto redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di
Lagonegro; foto allegate;
fattura n. 34/A del 2.2.2015); che il risarcimento richiesto riguardava il danno materiale subito dall'autovettura; che dal rapporto redatto dai Carabinieri emergeva che i danni riportati dall'autovettura erano tali da impedire il proseguimento della marcia;
che dalle foto emergevano i danni riportati dall'autovettura; che la fattura aveva valenza probatoria in ordine alla esatta quantificazione del danno;
che -ove il Tribunale avesse ritenuto la documentazione prodotta insufficiente ai fini della quantificazione del danno- avrebbe dovuto attribuire ai detti documenti valore indiziario che, unitamente alla prova orale richiesta dall'attore e/o all'espletamento di una CTU estimativa, avrebbe avuto valenza di vera e propria prova dei danni subiti;
che l'appellante aveva subito una discreta diminuzione patrimoniale in virtù dei danni riportati all'autovettura, con la conseguenza che il Tribunale, ove non avesse ritenuto esaustivo quanto prodotto dall'attore ai fini della quantificazione del danno, avrebbe dovuto disporre una CTU estimativa per accertare la diminuzione di valore del veicolo.
4. La non si costituiva, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in Controparte_1
appello, eseguita a mezzo pec del 31.8.2021.
5. All'udienza del 25.3.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter
c.p.c., la Corte disponeva l'assegnazione della causa in decisione, con termini alle parti di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della , la quale non si è Controparte_1 costituita, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec del
31.8.2021.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che non è stato impugnato il capo della sentenza col quale il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_2 7. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie formulate in primo grado dalla parte attrice e ha chiesto di riformare la sentenza impugnata con ammissione dei mezzi istruttori formulati in primo grado.
Ha sostenuto l'appellante: che il Tribunale, nella sentenza impugnata, si sarebbe limitato ad affermare che “non risulta[vano] ammissibili le richieste istruttorie avanzate da parte attrice”, senza fornire alcuna motivazione a supporto, pur avendo l'attore articolato la prova testimoniale in capitoli separati e su circostanze specifiche in ordine all'an e al quantum debeatur e pur non avendo la controparte sollevato alcuna eccezione in ordine alle richieste istruttorie attoree;
che il Tribunale avrebbe impedito all'attore di fornire la prova dell'esatto ammontare del danno subito (pagamento della fattura n. 34/A del 2.2.2015); che, infatti, dall'audizione dei testimoni sulle circostanze capitolate ai nn. 1, 2
e 3 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 22.7.2016, sarebbe risultata provata la coincidenza tra i lavori di riparazione eseguiti sull'auto del e quelli indicati sia sul preventivo n. Pt_1
6390 che sulla fattura n. 34/A del 2.2.2015 e l'integrale corresponsione, da parte dell'attore, del pagamento dell'importo indicato sulla fattura;
che laddove il Tribunale avesse correttamente valutato le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. avrebbe dovuto ammetterle, essendo le stesse ammissibili e rilevanti.
Il motivo è infondato.
Ed invero, dalla lettura dell'impugnata sentenza, emerge che il Tribunale ha dato atto in motivazione della circostanza che “non risultando ammissibili le richieste istruttorie avanzate da parte attrice, veniva fissata l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.”; in tal modo il Tribunale ha chiaramente inteso richiamare il contenuto dell'ordinanza depositata nel corso del giudizio, in data
29.3.2017, con la quale non erano state ammesse le prove testimoniali, ritenute inammissibili, in quanto vertenti “su fatti e circostanze dal contenuto negativo, da provare documentalmente o, comunque, concernenti l'espressione di valutazioni e giudizi”.
Ebbene, dall'esame del fascicolo di primo grado, emerge che le istanze istruttorie rigettate dal
Tribunale con l'ordinanza depositata il 29.3.2017 non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni -cfr. note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
1.2.2021-; né è stata mai chiesta, nel corso del giudizio di primo grado, la revoca dell'ordinanza istruttoria depositata in data 29.3.2017 -cfr. verbali d'udienza del 23.10.2018, del 18.6.2019, del
22.9.2020 e note conclusionali depositate il 16.1.2021-; pertanto, le istanze istruttorie non ammesse devono intendersi abbandonate e non riproponibili con l'atto di impugnazione. Ne consegue che l'ammissione in appello delle istanze di prova testimoniale non ammesse in primo grado risulta preclusa.
7.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione al quantum debeatur.
Ha sostenuto l'appellante: di aver prodotto la fattura n. 34/A del 2.2.2015; che la controparte costituita, la , non ha contestato la richiesta risarcitoria nel suo ammontare, CP_2 CP_2
limitandosi ad utilizzare una mera formula di stile inidonea ad assurgere a contestazione del quantum, con conseguente applicabilità del principio di non contestazione;
che il Tribunale ha omesso di valutare le prove in atti (rapporto redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di
Lagonegro; foto allegate;
fattura n. 34/A del 2.2.2015); che il risarcimento richiesto riguarda il danno materiale subito dall'autovettura; che dal rapporto redatto dai Carabinieri emerge che i danni riportati dall'autovettura erano tali da impedire il proseguimento della marcia;
che dalle foto emergono i danni riportati dall'autovettura; che la fattura ha valenza probatoria in ordine alla esatta quantificazione del danno;
che -ove il Tribunale avesse ritenuto la documentazione prodotta insufficiente ai fini della quantificazione del danno- avrebbe dovuto attribuire ai detti documenti valore indiziario che, unitamente alla prova orale richiesta dall'attore e/o all'espletamento di una CTU estimativa, avrebbe avuto valenza di vera e propria prova dei danni subiti;
che l'appellante ha subito una discreta diminuzione patrimoniale in virtù dei danni riportati all'autovettura, con la conseguenza che il
Tribunale, ove non avesse ritenuto esaustivo quanto prodotto dall'attore ai fini della quantificazione del danno, avrebbe dovuto disporre una CTU estimativa per accertare la diminuzione di valore del veicolo.
Il motivo è infondato.
Ed invero, osserva la Corte che la fattura prodotta in giudizio, se è vero che -come evidenziato dall'appellante- contiene l'indicazione delle parti sostituite, dei componenti utilizzati e delle ore di lavoro impiegate, tuttavia non è accompagnata da quietanza e non fornisce pertanto la prova dell'esborso sostenuto dalla parte;
né è stata fornita in giudizio la prova del pagamento asseritamente effettuato mediante bonifico.
Pertanto, in applicazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza (Cass. Civ.,
n. 15832/2011 e n. 15176/2015), si deve concludere che non vi è prova idonea a dimostrare le spese asseritamente sostenute per le riparazioni.
Né si può condividere l'argomento, pure speso dall'appellante, secondo cui la controparte non avrebbe contestato nel quantum la richiesta risarcitoria formulata in giudizio dall'attore; ed infatti, l'unica parte costituita in primo grado era la quale il Tribunale, con Controparte_3
statuizione non impugnata, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva-, mentre la mancata costituzione in giudizio della impedisce di poter fare -nei rapporti tra l'attore e Controparte_1
l'ente regionale- applicazione del principio di non contestazione.
Quanto all'asserita omessa valutazione delle prove in atti (rapporto redatto dal Nucleo Operativo e
Radiomobile dei Carabinieri di Lagonegro;
foto allegate;
fattura n. 34/A del 2.2.2015), la Corte osserva quanto segue.
L'azione proposta dall'attore in primo grado risulta finalizzata ad ottenere una tutela risarcitoria in forma specifica del danno, avendo l'attore chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma sborsata per effettuare la riparazione dei danni materiali subiti dalla sua autovettura.
E', pertanto, evidente che l'attore aveva l'onere di provare quanto dedotto ovverosia di provare di avere sostenuto l'esborso di Euro 7.498,38.
Ne consegue che le risultanze del rapporto redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei
Carabinieri di Lagonegro -astrattamente idonee a provare che i danni riportati dall'autovettura erano stati tali da impedire il proseguimento della marcia, tanto da essere stato necessario ricorrere all'intervento del carroattrezzi- e le fotografie allegate -dalle quali pure emergono i danni riportati dall'autovettura-, non sono certamente idonee a fornire la prova del concreto esborso che l'attore ha dedotto di aver sostenuto, neanche unitamente alla fattura prodotta in giudizio, che non risulta quietanzata e non è accompagnata né dalla prova documentale del pagamento dell'importo in essa indicato mediante bonifico o assegno, né dalla prova testimoniale -non ammessa in primo grado e preclusa, per le ragioni anzidette, in sede di appello- dell'autore della fattura.
Quanto, poi, alla deduzione svolta dall'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe, anche d'ufficio, dovuto provvedere all'espletamento di una CTU estimativa ai fini della quantificazione del danno, si deve rilevare che l'attore non ha chiesto in primo grado il risarcimento del danno per equivalente, ma il risarcimento del danno in forma specifica in misura pari all'esborso già asseritamente sostenuto, con la conseguenza che la richiesta di espletamento di una CTU estimativa -peraltro non sollecitata dall'attore in primo grado- risulta, per un verso, esplorativa -non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo di prova finalizzato a sopperire al mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere della prova del quale il predetto è gravato- e, per altro verso, ininfluente ai fini della decisione -non risultando necessario stimare la diminuzione di valore del veicolo-..
Alla luce di quanto sin qui esposto, mancando la prova della quantificazione dell'entità del danno nei termini richiesti dall'appellante, la domanda risarcitoria è stata condivisibilmente rigettata dal
Tribunale. 8. Spese di lite.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 75/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 1.2.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese del secondo grado di giudizio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria