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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/09/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 565/202d, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARDELLA ANGELA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MAGADDINO MICHELE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2024, premetteva di Parte_1
aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con CP_1
e deduceva che dalla loro unione erano nati due figli:
[...] Per_1
(3.08.2006) e (23.04.2014). R_
pagina 1 di 10 Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale e il proprio allontanamento dalla casa familiare;
lamentava che i rapporti con l'ex compagna si erano incrinati nel momento in cui aveva avviato una nuova relazione sentimentale, circostanza che la resistente non aveva accettato e che aveva comportato un impatto negativo anche sulla frequentazione con i figli.
Esponeva di non aver mai fatto mancare il proprio apporto economico al mantenimento della prole.
Invocava l'intervento del Tribunale affinché si pronunciasse sul regime di incontri e visite con la prole, nell'ottica di una ripresa dei contatti, anche gradualmente ed in modalità protetta.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e piuttosto imputando la lontananza ultimamente manifestata dai figli nei confronti del padre a sentimenti di rifiuto e paura, scaturiti da due aggressioni fisiche perpetrate dal ricorrente a danno di sé e del figlio maggiore, oggetto di denuncia e comprovate dalla documentazione medica e fotografica versata in atti.
Stigmatizzando la gravità di tali episodi, si opponeva alla richiesta del di incontrare e frequentare e . Parte_1 Per_1 R_
Segnalava la già intervenuta attivazione dei Servizi sociali territorialmente competenti.
*****
In via urgente, data la gravità delle circostanze evidenziate dalla resistente, veniva conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica e ai Servizi sociali affinché individuassero risorse e criticità del nucleo e segnalassero eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
All'udienza del 5.06.2024, si procedeva all'audizione delle parti e all'ascolto assistito di entrambi i figli minori. In detta sede, il ricorrente si pagina 2 di 10 dichiarava disponibile a seguire percorsi psicologici, a recarsi al Ser.D. ed a
“versare € 500 mensili da giugno, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Con successiva ordinanza del 21.06.2024, in via provvisoria, veniva disposto l'affido esclusivo della prole alla madre, con concentrazione in capo a costei delle decisioni di maggiore importanza (fatte salve quelle relative alla residenza abituale), e si poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, (al netto di assegno unico universale), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari circa i redditi,
i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti;
veniva, altresì, incaricato il
Servizio di NPIA per l'attivazione di un intervento supportivo nell'interesse del minore , anche attraverso l'elaborazione dei complessi vissuti R_
legati alla relazione con il padre.
Pervenuti gli esiti degli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, occorre preliminarmente evidenziare che – nelle more del giudizio – il figlio è divenuto maggiorenne, di talché Per_1 nulla dovrà disporsi in merito al suo affidamento.
Invece, quanto al regime inerente all'affidamento del figlio minore
, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa R_ prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere pagina 3 di 10 psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”).
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono state svolte approfondite verifiche sociosanitarie sia sulla prole che sui genitori, questi ultimi mostratisi solo apparentemente collaboranti e, piuttosto, incastrati “in dinamiche cristallizzate che non consentono un reale passaggio da una disponibilità di collaborazione formale ad una sostanziale. Entrambi infatti affermano che gli interventi dei servizi in favore del minore sono attualmente poco funzionali alle sue esigenze, infatti la sig.ra CP_1
riconosce nel figlio una condizione di maggiore serenità laddove il tempo trascorso ha consentito al nucleo familiare di ritrovare un equilibrio funzionale, mentre il sig. immagina di affidare ad un tempo Parte_1
successivo la possibilità di poter riavviare i rapporti con il figlio immaginando che lo stesso nel tempo possa muoversi gradualmente verso il padre” (cfr. rel. C.P.G. del 5.06.2025).
Nonostante debba darsi atto della iniziale disponibilità mostrata dal ricorrente rispetto all'avvio di percorsi personali, sia singoli che di coppia,
pagina 4 di 10 sia psicologici che tossicologici (questi ultimi hanno sempre escluso l'abuso di sostanze), tutti finalizzati all'intenzionale ripristino della relazione con i figli, non può trascurarsi la persistente ostilità nutrita dal minore nei confronti del padre, acuitasi nel corso degli anni successivi alla disgregazione della famiglia, e talmente esacerbatasi dopo gli episodi violenti che hanno riguardato il fratello maggiore da indurre ad R_ esternare sentimenti di profonda sofferenza, riverberatisi anche in “una chiusura posturale caratterizzata da un leggero ripiegamento in avanti, un abbassamento del tono della voce e una difficoltà a mantenere lo sguardo fisso” (cfr. dichiarazioni riportate nella rel. C.P.G. del 21.10.2024: “io mi pento che ho un padre così, non lo perdono… nel tempo le cose si possono modificare… io penso che non lo faccio… non so se nel tempo lo incontrerò… per adesso sono troppo arrabbiato… certe volte ho l'immagine di lui che gli dava calci!... non lo voglio incontrare”).
Del resto, anche dinanzi a questo G.I., il minore, ascoltato con l'adozione di tutte le necessarie cautele, ha verbalizzato un forte disagio rispetto alla relazione con il padre e nello specifico all'aggressione del padre al fratello (cfr. dichiarazioni del minore all'udienza del 5.06.2024: “io ho visto quello che ha fatto a mio fratello e mi ha provocato tanta rabbia mi sono sentito impotente perché non lo ho difeso, io non voglio essere più suo figlio perché non sono come lui. Mi ha cresciuto come un bambino non dovrebbe crescere (il minore piange) … in quel periodo che stava con noi avevo paura che uccidesse la mamma per prendere noi, per usarci … io ho pianto. Mi piacerebbe fare boxe per difendere la mia famiglia o gli amici, le persone che amo, non certo per disturbare le persone. Al compleanno di
lui baciava la sua fidanzata davanti a tutti, io lì non ho detto niente Per_3
ma poi a casa mi sono messo a piangere forte”).
Gli approfondimenti disposti, i cui inequivoci esiti sono stati sopra richiamati, restituiscono un quadro che, complessivamente considerato, non pagina 5 di 10 può che suggerire la conferma del regime monogenitoriale precedentemente disposto, attesa la sofferenza interiore del minore per i complessi vissuti di conflittualità familiare.
Tuttavia, ritiene il Collegio, nell'ottica di una progressiva responsabilizzazione della coppia genitoriale, di mantenere in capo ad entrambi i genitori la titolarità delle decisioni di interesse maggiore per il figlio, quantomeno quelli relativi a residenza abituale, interventi invasivi nell'ambito della tutela della salute.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il Collegio prende atto della ferma opposizione del minore, allo stato reiteratamente verbalizzata, a frequentare il padre.
Opposizione che, secondo gli operatori sociosanitari coinvolti, non può essere mitigata allo stato atteso che entrambi i genitori sono “personalmente coinvolti e in risonanza con quanto accaduto lo scorso anno e in quanto le capacità introspettive sembrano ancorarsi a processi di reciproca responsabilizzazione che tendono a definire una polarizzazione e non una possibile rilettura della storia di vita familiare” (cfr. rel. C.P.G. del
13.01.2025).
Naturalmente, tale opposizione non può essere ignorata ed impone al
Collegio estrema cautela nel procedere, al fine di non mettere a rischio il benessere psicologico di . R_
Di talché, va mantenuta la presa in carico a cura del servizio di data la necessità di un vaglio sulla rispondenza del regime al suo Pt_2 superiore interesse e necessitando i genitori di supervisione dedicata esclusivamente alla cura del benessere del figlio.
Tuttavia, pur nella consapevolezza di quanto sopra rilevato, è opportuno sotto altro profilo sottolineare come gli approfondimenti demandati abbiano palesato segni di un approccio ambivalente del minore nei confronti del padre, bisognoso di tempo per l'elaborazione di un vissuto pagina 6 di 10 doloroso1, circostanza che suggerisce, nel rispetto del suo delicato equilibrio psicofisico, di non escludere la possibilità di futuri incontri, da introdurre gradualmente nella quotidianità del minore, in uno “spazio protetto” e previa adeguata preparazione di , da parte del servizio di N.P.I.A. R_
Così, il diritto di visita del padre non va, certo, categoricamente escluso, ma potrà essere organizzato in modalità protetta, qualora il minore
“manifestasse un autentico bisogno di elaborare i vissuti rispetto alla figura paterna” (cfr. rel. cit.), ma soprattutto una reale motivazione paterna. E del resto, i servizi non hanno omesso di specificare che il sig. Parte_1
immagina di affidare ad un tempo successivo la possibilità di poter riavviare i rapporti con il figlio immaginando che lo stesso nel tempo possa muoversi gradualmente verso il padre come sarebbe accaduto con il figlio maggiore, mostrando di fatto allo stato attuale una scarsa motivazione ad una reale collaborazione”.
Tale complessa articolazione del regime di contatti, trova solido fondamento in convergenti dati sistematici alla stregua dei quali ogni scelta deve riposare su una seria riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità dei genitori (cfr. anche giurisprudenza EDU:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio” -
pagina 7 di 10 Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso c. Romania, sentenza Per_4
17.4.2012; Caso c. Romania, sentenza del 10.1.2012). Per_5
Alla luce di quanto sopra, i servizi sanitari coinvolti riferiranno al
Giudice Tutelare a mesi 9, salve diverse urgenze.
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
*****
Passando, poi, all'obbligo di mantenere i figli scaturente dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis c.c., a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo. Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo (in costanza di convivenza) ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Si osserva che è recentemente divenuto maggiorenne e Per_1
nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costui, ancora convivente con la madre e presumibilmente incapace di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Sul punto, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori
– in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il pagina 8 di 10 raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Parte ricorrente ha da ultimo chiesto una revisione dell'assetto provvisoriamente operativo (€ 250,00 mensili per ciascun figlio), rilevando di non godere di una stabilità economica tale da consentirgli di “versare quanto già stabilito con la continuità che è necessaria”.
Tuttavia, sebbene considerato che gli approfondimenti tributari non hanno evidenziato grandi risorse, non può ignorarsi né la potenzialità reddituale e la giovane età del padre, nonché la mancanza di tempi condivisi tra la prole ed il padre che possano alleggerire il carico economico allo stato gravante esclusivamente sulla madre.
Così va confermato l'importo attualmente fissato in capo al ricorrente con l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura complessiva di € 500,00 rivalutabili (€ 250,00 per ciascun figlio). Ogni provvidenza o contributo dovuto per legge in favore della prole dovrà essere erogato esclusivamente alla madre.
Deve, inoltre, precisarsi che entrambi i genitori sono gravati dall'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, nella misura del 50% ciascuno e secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della prevalente soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida il minore in via esclusiva alla madre R_ CP_1
, tuttavia con condivisione tra i genitori della
[...]
pagina 9 di 10 responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, sopra specificate;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 9 al Giudice Tutelare, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il
COA;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite della resistente che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 3 settembre
2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Complessivamente, sembra oggi aver raggiunto un equilibrio rispetto alle dinamiche R_ genitoriali. Alla sollecitazione sulla possibilità di riprendere i contatti con il padre, R_ risponde con un rifiuto verso la figura paterna, tuttavia, nella prospettiva del cambiamento derivato dalla sua crescita personale e dal bisogno di chiarire con la figura paterna le dinamiche caratterizzanti la relazione genitore-figlio, si mostra propenso a suo dire “un giorno”, a R_ provare nuovamente un contatto con il padre. Pertanto, il rifiuto emerso verso la figura genitoriale potrebbe essere al momento la conseguenza di un disagio emotivo, che necessita di tempo adeguato per una sua efficace elaborazione, che dipende anche dalla maturità del minore stesso e dalla sua capacità di elaborare i vissuti” (cfr. rel. C.P.G. del 4.06.2025).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 565/202d, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARDELLA ANGELA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MAGADDINO MICHELE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2024, premetteva di Parte_1
aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con CP_1
e deduceva che dalla loro unione erano nati due figli:
[...] Per_1
(3.08.2006) e (23.04.2014). R_
pagina 1 di 10 Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale e il proprio allontanamento dalla casa familiare;
lamentava che i rapporti con l'ex compagna si erano incrinati nel momento in cui aveva avviato una nuova relazione sentimentale, circostanza che la resistente non aveva accettato e che aveva comportato un impatto negativo anche sulla frequentazione con i figli.
Esponeva di non aver mai fatto mancare il proprio apporto economico al mantenimento della prole.
Invocava l'intervento del Tribunale affinché si pronunciasse sul regime di incontri e visite con la prole, nell'ottica di una ripresa dei contatti, anche gradualmente ed in modalità protetta.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e piuttosto imputando la lontananza ultimamente manifestata dai figli nei confronti del padre a sentimenti di rifiuto e paura, scaturiti da due aggressioni fisiche perpetrate dal ricorrente a danno di sé e del figlio maggiore, oggetto di denuncia e comprovate dalla documentazione medica e fotografica versata in atti.
Stigmatizzando la gravità di tali episodi, si opponeva alla richiesta del di incontrare e frequentare e . Parte_1 Per_1 R_
Segnalava la già intervenuta attivazione dei Servizi sociali territorialmente competenti.
*****
In via urgente, data la gravità delle circostanze evidenziate dalla resistente, veniva conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica e ai Servizi sociali affinché individuassero risorse e criticità del nucleo e segnalassero eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
All'udienza del 5.06.2024, si procedeva all'audizione delle parti e all'ascolto assistito di entrambi i figli minori. In detta sede, il ricorrente si pagina 2 di 10 dichiarava disponibile a seguire percorsi psicologici, a recarsi al Ser.D. ed a
“versare € 500 mensili da giugno, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Con successiva ordinanza del 21.06.2024, in via provvisoria, veniva disposto l'affido esclusivo della prole alla madre, con concentrazione in capo a costei delle decisioni di maggiore importanza (fatte salve quelle relative alla residenza abituale), e si poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, (al netto di assegno unico universale), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari circa i redditi,
i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti;
veniva, altresì, incaricato il
Servizio di NPIA per l'attivazione di un intervento supportivo nell'interesse del minore , anche attraverso l'elaborazione dei complessi vissuti R_
legati alla relazione con il padre.
Pervenuti gli esiti degli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, occorre preliminarmente evidenziare che – nelle more del giudizio – il figlio è divenuto maggiorenne, di talché Per_1 nulla dovrà disporsi in merito al suo affidamento.
Invece, quanto al regime inerente all'affidamento del figlio minore
, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa R_ prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere pagina 3 di 10 psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”).
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono state svolte approfondite verifiche sociosanitarie sia sulla prole che sui genitori, questi ultimi mostratisi solo apparentemente collaboranti e, piuttosto, incastrati “in dinamiche cristallizzate che non consentono un reale passaggio da una disponibilità di collaborazione formale ad una sostanziale. Entrambi infatti affermano che gli interventi dei servizi in favore del minore sono attualmente poco funzionali alle sue esigenze, infatti la sig.ra CP_1
riconosce nel figlio una condizione di maggiore serenità laddove il tempo trascorso ha consentito al nucleo familiare di ritrovare un equilibrio funzionale, mentre il sig. immagina di affidare ad un tempo Parte_1
successivo la possibilità di poter riavviare i rapporti con il figlio immaginando che lo stesso nel tempo possa muoversi gradualmente verso il padre” (cfr. rel. C.P.G. del 5.06.2025).
Nonostante debba darsi atto della iniziale disponibilità mostrata dal ricorrente rispetto all'avvio di percorsi personali, sia singoli che di coppia,
pagina 4 di 10 sia psicologici che tossicologici (questi ultimi hanno sempre escluso l'abuso di sostanze), tutti finalizzati all'intenzionale ripristino della relazione con i figli, non può trascurarsi la persistente ostilità nutrita dal minore nei confronti del padre, acuitasi nel corso degli anni successivi alla disgregazione della famiglia, e talmente esacerbatasi dopo gli episodi violenti che hanno riguardato il fratello maggiore da indurre ad R_ esternare sentimenti di profonda sofferenza, riverberatisi anche in “una chiusura posturale caratterizzata da un leggero ripiegamento in avanti, un abbassamento del tono della voce e una difficoltà a mantenere lo sguardo fisso” (cfr. dichiarazioni riportate nella rel. C.P.G. del 21.10.2024: “io mi pento che ho un padre così, non lo perdono… nel tempo le cose si possono modificare… io penso che non lo faccio… non so se nel tempo lo incontrerò… per adesso sono troppo arrabbiato… certe volte ho l'immagine di lui che gli dava calci!... non lo voglio incontrare”).
Del resto, anche dinanzi a questo G.I., il minore, ascoltato con l'adozione di tutte le necessarie cautele, ha verbalizzato un forte disagio rispetto alla relazione con il padre e nello specifico all'aggressione del padre al fratello (cfr. dichiarazioni del minore all'udienza del 5.06.2024: “io ho visto quello che ha fatto a mio fratello e mi ha provocato tanta rabbia mi sono sentito impotente perché non lo ho difeso, io non voglio essere più suo figlio perché non sono come lui. Mi ha cresciuto come un bambino non dovrebbe crescere (il minore piange) … in quel periodo che stava con noi avevo paura che uccidesse la mamma per prendere noi, per usarci … io ho pianto. Mi piacerebbe fare boxe per difendere la mia famiglia o gli amici, le persone che amo, non certo per disturbare le persone. Al compleanno di
lui baciava la sua fidanzata davanti a tutti, io lì non ho detto niente Per_3
ma poi a casa mi sono messo a piangere forte”).
Gli approfondimenti disposti, i cui inequivoci esiti sono stati sopra richiamati, restituiscono un quadro che, complessivamente considerato, non pagina 5 di 10 può che suggerire la conferma del regime monogenitoriale precedentemente disposto, attesa la sofferenza interiore del minore per i complessi vissuti di conflittualità familiare.
Tuttavia, ritiene il Collegio, nell'ottica di una progressiva responsabilizzazione della coppia genitoriale, di mantenere in capo ad entrambi i genitori la titolarità delle decisioni di interesse maggiore per il figlio, quantomeno quelli relativi a residenza abituale, interventi invasivi nell'ambito della tutela della salute.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il Collegio prende atto della ferma opposizione del minore, allo stato reiteratamente verbalizzata, a frequentare il padre.
Opposizione che, secondo gli operatori sociosanitari coinvolti, non può essere mitigata allo stato atteso che entrambi i genitori sono “personalmente coinvolti e in risonanza con quanto accaduto lo scorso anno e in quanto le capacità introspettive sembrano ancorarsi a processi di reciproca responsabilizzazione che tendono a definire una polarizzazione e non una possibile rilettura della storia di vita familiare” (cfr. rel. C.P.G. del
13.01.2025).
Naturalmente, tale opposizione non può essere ignorata ed impone al
Collegio estrema cautela nel procedere, al fine di non mettere a rischio il benessere psicologico di . R_
Di talché, va mantenuta la presa in carico a cura del servizio di data la necessità di un vaglio sulla rispondenza del regime al suo Pt_2 superiore interesse e necessitando i genitori di supervisione dedicata esclusivamente alla cura del benessere del figlio.
Tuttavia, pur nella consapevolezza di quanto sopra rilevato, è opportuno sotto altro profilo sottolineare come gli approfondimenti demandati abbiano palesato segni di un approccio ambivalente del minore nei confronti del padre, bisognoso di tempo per l'elaborazione di un vissuto pagina 6 di 10 doloroso1, circostanza che suggerisce, nel rispetto del suo delicato equilibrio psicofisico, di non escludere la possibilità di futuri incontri, da introdurre gradualmente nella quotidianità del minore, in uno “spazio protetto” e previa adeguata preparazione di , da parte del servizio di N.P.I.A. R_
Così, il diritto di visita del padre non va, certo, categoricamente escluso, ma potrà essere organizzato in modalità protetta, qualora il minore
“manifestasse un autentico bisogno di elaborare i vissuti rispetto alla figura paterna” (cfr. rel. cit.), ma soprattutto una reale motivazione paterna. E del resto, i servizi non hanno omesso di specificare che il sig. Parte_1
immagina di affidare ad un tempo successivo la possibilità di poter riavviare i rapporti con il figlio immaginando che lo stesso nel tempo possa muoversi gradualmente verso il padre come sarebbe accaduto con il figlio maggiore, mostrando di fatto allo stato attuale una scarsa motivazione ad una reale collaborazione”.
Tale complessa articolazione del regime di contatti, trova solido fondamento in convergenti dati sistematici alla stregua dei quali ogni scelta deve riposare su una seria riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità dei genitori (cfr. anche giurisprudenza EDU:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio” -
pagina 7 di 10 Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso c. Romania, sentenza Per_4
17.4.2012; Caso c. Romania, sentenza del 10.1.2012). Per_5
Alla luce di quanto sopra, i servizi sanitari coinvolti riferiranno al
Giudice Tutelare a mesi 9, salve diverse urgenze.
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
*****
Passando, poi, all'obbligo di mantenere i figli scaturente dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis c.c., a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo. Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo (in costanza di convivenza) ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Si osserva che è recentemente divenuto maggiorenne e Per_1
nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costui, ancora convivente con la madre e presumibilmente incapace di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Sul punto, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori
– in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il pagina 8 di 10 raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Parte ricorrente ha da ultimo chiesto una revisione dell'assetto provvisoriamente operativo (€ 250,00 mensili per ciascun figlio), rilevando di non godere di una stabilità economica tale da consentirgli di “versare quanto già stabilito con la continuità che è necessaria”.
Tuttavia, sebbene considerato che gli approfondimenti tributari non hanno evidenziato grandi risorse, non può ignorarsi né la potenzialità reddituale e la giovane età del padre, nonché la mancanza di tempi condivisi tra la prole ed il padre che possano alleggerire il carico economico allo stato gravante esclusivamente sulla madre.
Così va confermato l'importo attualmente fissato in capo al ricorrente con l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura complessiva di € 500,00 rivalutabili (€ 250,00 per ciascun figlio). Ogni provvidenza o contributo dovuto per legge in favore della prole dovrà essere erogato esclusivamente alla madre.
Deve, inoltre, precisarsi che entrambi i genitori sono gravati dall'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, nella misura del 50% ciascuno e secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della prevalente soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida il minore in via esclusiva alla madre R_ CP_1
, tuttavia con condivisione tra i genitori della
[...]
pagina 9 di 10 responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, sopra specificate;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 9 al Giudice Tutelare, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il
COA;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite della resistente che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 3 settembre
2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Complessivamente, sembra oggi aver raggiunto un equilibrio rispetto alle dinamiche R_ genitoriali. Alla sollecitazione sulla possibilità di riprendere i contatti con il padre, R_ risponde con un rifiuto verso la figura paterna, tuttavia, nella prospettiva del cambiamento derivato dalla sua crescita personale e dal bisogno di chiarire con la figura paterna le dinamiche caratterizzanti la relazione genitore-figlio, si mostra propenso a suo dire “un giorno”, a R_ provare nuovamente un contatto con il padre. Pertanto, il rifiuto emerso verso la figura genitoriale potrebbe essere al momento la conseguenza di un disagio emotivo, che necessita di tempo adeguato per una sua efficace elaborazione, che dipende anche dalla maturità del minore stesso e dalla sua capacità di elaborare i vissuti” (cfr. rel. C.P.G. del 4.06.2025).