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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito camera di consiglio, all'udienza del
24/04/2025, udite le parti come da verbale di udienza che precede, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 2683 /2024 (cui è riunita la causa iscritta al nRG 2685/2024)
T R A
e , rappresentate e difese come in atti dall'avv. Parte_1 Parte_2
GALLUCCIO PAOLO, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, le ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti della , con profilo di “infermiere”, inquadrate nella categoria D;
di svolgere un turno CP_1
di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dall'elenco indicato in ricorso con precisa indicazione dei turni prestati;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore delle ricorrenti detto compenso contrattualmente previsto, nè concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 –
2018 che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995 , normalmente erogato , né concesso il riposo compensativo.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole le ricorrenti chiedevano condannare, l' , in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione ONroparte_2 dell'importo, rispettivamente di € 3.643,44 per e 3.321,96 per a titolo Parte_1 Parte_2
di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del
C.C.N.L. di categoria oltre interessi, il tutto con vittoria di spese.
ONr Costituitasi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Rinviata la causa per la decisione, alla odierna udienza all'esito della camera di consiglio viene decisa con la presente sentenza
I ricorsi, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità cui si presta adesione, sono fondati e vanno pertanto accolti.
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni della sezione, cui si intende prestare adesione il
CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato.
L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL
20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo». In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni , gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre
2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Anche recentemente (cf Cassazione 20743/23) la SC ha ribadito il seguente principio di diritto: "L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art. 9.
ON Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione sollevata dall resistente, osserva il Tribunale che la stessa è priva di fondamento, atteso che in atti si rinviene atto interruttivo della prescrizione, inviato con Pec del 20.11.2023, il quale copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero dal mese di Dicembre dell'anno 2018 al mese Dicembre dell'anno 2022 (v. allegato prod. di entrambe le ricorrenti).
ON Ciò posto rispetto all'an, va osservato che l' non ha contestato né il lavoro svolto dalle ricorrenti nelle giornate indicate né il calcolo dell'indennità. Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento della somma di euro di €
3.643,44 nei confronti della e di euro 3.321,96 nei confronti della , oltre interessi al Pt_1 Pt_2
tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività espletata.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli nord, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ON
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna per le causali di cui in premessa l resistente al pagamento in favore di della somma di euro 3.643,44, oltre interessi al Parte_1
tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo e in favore di Parte_2
della somma di euro 3.321,96, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo;
ON
condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.626,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione.
Aversa, 24/04/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo