Articolo 1 della Legge 28 maggio 1936, n. 1243
Versione
4 luglio 1936
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

- E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre, 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti l'amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, n. 5, lettera a), dopo le parole: «tribunale militare», aggiungere il seguente comma:

«E' fatta eccezione per i giudici appartenenti all'Arma aeronautica i quali cessano dalla carica quando siano trasferiti dal territorio della zona aerea territoriale o del comando d'aeronautica insulare nella cui giurisdizione ha sede il tribunale».

All'art. 1, n. 7, aggiungere come primo comma il seguente: «L' art. 518 del Codice penale per l'esercito e' soppresso».

All'art. 10, ultimo capoverso, dopo le parole: «Nei casi preveduti», aggiungere l'inciso: «dall'art. 7, nonche' ...».

All'art. 15, n. 5, dopo le parole: «dell'art. 32» aggiungere le seguenti: «relativamente ai magistrati militari».

All'art. 17, n. 4, alle parole: «All'art. 10 sono aggiunti i seguenti capoversi:» sostituire le seguenti: «All'art. 10 e' aggiunto il seguente capoverso:».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle reggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 4 luglio 1936