Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 96 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'8.04.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Monasterace (RC), via Ficarelle, presso lo studio dell'avv. Anna Anania che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carmela Squillacioti, in virtù di mandato in atti
– appellante-
E
(C.F. ), nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Concessionaria della Riscossione per conto del in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Orso
Corbino n.7, presso lo studio dell'avv. Alessandro Barbaro che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
- appellato–
NONCHÉ
-appellato-
oggetto: altre controversie di diritto amministrativo - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Locri n. 928/2018, pubblicata il 28.06.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 5.04.2024, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis rejectis, previo accoglimento dello spiegato atto di appello, nonché delle conclusioni già rassegnate in primo grado e che in questa sede si ribadiscono ed in riforma totale dell'impugnata sentenza, così decidere: accertare e dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo e/o comunque inefficace, per i motivi esposti in narrativa, l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare non fondato il diritto dei convenuti e CP_1 [...] ad ottenere il pagamento da parte dell'odierno attore della somma di cui alla procedura CP_2 di ingiunzione fiscale oggi opposta;
condannare gli opposti, anche in solido tra loro, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t. al rimborso delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge con distrazione ex articolo 93 in favore dei legali costituiti”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 7.04.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “l'istante, in ottemperanza a CP_1 quanto disposto dal Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., con il presente atto, sinteticamente si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, argomentato e chiesto nei propri atti di causa, insistendo in tutte le eccezioni, nonché in tutte le deduzioni e difese, senza rinuncia alcuna, che dimostrano ampiamente e documentalmente l'infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni dell'impugnazione avversaria”;
infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 5.04.2024, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “”in via Controparte_2 pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avverso atto di appello per mancata esposizione delle norme che si assumerebbero violate dal Giudice di prime cura (filtro in appello), per violazione di cui all'art. 342 c.p.c., non avendo dettagliatamente indicato le parti della sentenza che si intendono errate;
sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello per espressa violazione delle norme dettate dagli artt. 342-345 c.p.c., avendo parte appellante introdotto domande ed eccezioni nuove rispetto al giudizio di primo grado – cosiddetto divieto di “ius novorum”, nonché per aver prodotto nuovi documenti. Nel merito e senza rinunciare alle superiori preliminari, rigettare integralmente il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e non provato, per come meglio rappresentato in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 928/2018, emessa dal Tribunale Civile di Locri – Dott. Andrea Amadei, in quanto assolutamente giusta, logica ed equa in tutte le sue parti;
per l'effetto dichiarare la dovutezza delle somme ingiunte anche sulla base degli avvisi e solleciti di pagamento inoltrati dal
[...]
nonché avverso l' ingiunzione di pagamento di cui sopra regolarmente notificata dalla CP_2
Società nonché per tutte le motivazioni ampiamente sopradescritte per Parte_2 un totale complessivo di €. 6.641,77. Con vittoria di spese, competenze, onorario di giudizio, rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge, dal distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Con ordinanza del 22.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione n. 0060357716000000443 dell'importo di €.
6.641,77 - emessa in data 22.12.2016, ai sensi del R.D. n. 639/1910, da Controparte_1
- per il mancato pagamento, in favore del , del
[...] CP_2 CP_2 canone idrico relativo all'anno 2012.
Adduceva l'opponente in via preliminare: l'inesistenza/nullità insanabile della notifica della ingiunzione di pagamento perché avvenuta mediante servizio postale e non secondo le forme prescritte dalla legge;
l'inidoneità del ricorso all'ingiunzione fiscale per il recupero di canoni idrici in quanto posta in essere da società di diritto privato;
la nullità dell'ingiunzione per omessa sottoscrizione dell'atto; l'errata quantificazione dei diritti di notificazione e degli interessi;
la nullità della notifica dell'ingiunzione in quanto effettuata fuori dalla Provincia di competenza dell'Esattore; l'illegittimità dell'ingiunzione per carenza di motivazione. Nel merito, la nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei presupposti per l'emissione e l'illegittimità della richiesta per errata determinazione del corrispettivo.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice di dichiarare nulla e/o inesistente e/o illegittima l'opposta ingiunzione di pagamento.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la Controparte_1 in persona del legale rappresentante rilevando, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Locri in favore del Tribunale di Milano e, nel merito, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione.
Rimaneva contumace il Controparte_2
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del 28.06.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa, ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione. Con sentenza n. 928/2018, pubblicata il 28.06.2018, il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione condannando l'opponente alla rifusione delle spese legali in favore della
Controparte_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto appello per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Si costituiva, altresì, il in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto appello per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e vittoria di spese legali del presente grado, da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi ansistatario.
Con ordinanza del 22.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso, nel merito il gravame è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione all'ingiunzione nonostante controparte non avesse fornito la prova giudiziale dell'esistenza del contratto di fornitura sotteso al servizio idrico, di cui alla pretesa di pagamento. Precisa che, per giurisprudenza consolidata, i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, richiedono la forma ad substantiam e che, nello specifico, con riferimento al canone per l'erogazione di acqua potabile ad uso domestico, il corrispettivo credito del trovava titolo in un rapporto contrattuale su basi paritetiche sicché, in CP_2 mancanza di un contratto sottoscritto tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla e/o improduttiva di effetti l'opposta ingiunzione.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
E', senza dubbio, pacifico che “ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è, invero, considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione e di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale” (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20340; confermata da ultimo da Cassazione civile sez. III,
23/01/2018, n.1549).
Tuttavia, nella specie, non può non evidenziarsi che parte opponente nel giudizio di primo grado non ha mai dedotto “l'inesistenza ovvero la mancanza del contratto di fornitura” svolgendo, quindi, in questa sede, un'attività difensiva del tutto incompatibile con le doglianze espresse dinanzi al Giudice di prime cure che attenevano, nel merito, alla contestazione di quanto dovuto al a titolo di canone Controparte_2 idrico per l'anno 2012, sul presupposto dell'esistenza di un contratto di somministrazione valido ed efficace.
Tale condotta si sostanzia in un abuso dello strumento processuale dovendosi ribadire la vigenza, nel sistema giuridico, di un principio generale di divieto di abuso del diritto, inteso come categoria diffusa nella quale rientra ogni ipotesi in cui un diritto cessa di ricevere tutela, poiché esercitato al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
Il dovere di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175,1337,1366 e 1375 del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione e dalla Carta di Nizza, si pone non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti nell'ambito dei rapporti obbligatori, ma anche come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale.
E' espressione dell'abusivo esercizio di un potere, anche processuale la contraddittorietà con precedenti comportamenti tenuti dal medesimo soggetto, in violazione del divieto generale di venire contra factum proprium.
Di qui, l'inammissibilità del motivo in questione, fondato su tesi palesemente contrastanti con il comportamento serbato dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado.
-Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole dell'errata interpretazione del principio dell'onere della prova in materia di contratti di somministrazione rilevando la mancata prova, gravante sul in ordine al quantum di cui CP_2 all'ingiunzione di pagamento oltre che l'inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante. Chiede, quindi, a questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, “di accertare e dichiarare non fondato il diritto dei convenuti e CP_1 [...] ad ottenere il pagamento da parte dell'odierno attore della somma di cui alla procedura CP_2 di ingiunzione fiscale oggi opposta”.
La doglianza deve essere accolta.
Deve premettersi che l'opponente, dinanzi al Giudice di prime cure, ha rilevato la mancanza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e l'illegittimità della richiesta per errata determinazione del corrispettivo con ciò contestando, in radice, il credito azionato dall'Ente opposto.
Sicché, il thema decidendum della controversia atteneva non solo alla verifica della validità formale dell'ingiunzione ma, altresì, all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere non essendo prevista “alcuna preclusione in ordine alla disamina dei vizi dedotti, atteso che la pronuncia di primo grado ha avuto ad oggetto l'accertamento della fondatezza nel merito delle pretese vantate dal soggetto intimante e fatte valere con l'ingiunzione, quale accertamento negativo del credito azionato, essendo tenuto il giudice ad accertare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio a prescindere dall'eventuale illegittimità del provvedimento opposto”
(C.C. 2355/2019).
Ed invero, per orientamento consolidato di legittimità, “l'opposizione ad ingiunzione ex
R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento" (sul tema, cfr. Cass.3843/2023; Cass. 9381/2021; Cass. 16470/2020;
Cass. 29653/2017; Cass. 22792/2011).
D'altra parte, il riconoscimento del legittimo utilizzo del procedimento di ingiunzione presuppone, la validità del credito come certo, liquido ed esigibile, “dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al Giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (C.C. n. 29781 del 2023) ed il giudicante ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa azionata.
A ciò si aggiunga che il procedimento di opposizione ad ingiunzione fiscale, emessa dalla PA ex art. 32 del dlgs 150/11, si configura quale giudizio di accertamento del credito, pertanto, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice ed è tenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che, nel giudizio di opposizione, l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso, perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost., che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass. sez. 1, Sentenza n.
9989 del 16/05/2016; Conf. Sez. 5, Sentenza n. 14051 del 16/06/2006).
E', invero, notorio che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421;
Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004,
n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio
2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Sicché, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n.
8676; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre
2000, n. 13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n. 11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334;
Trib. Roma, sez. III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
Ovvia conseguenza è che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001
n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore - opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile
2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre
2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nella specie, sotto il profilo dell'assolvimento dell'onus probandi da parte dell'opposta, deve osservarsi che non risulta prodotto agli atti del giudizio di primo grado alcun documento ad eccezione dell'ingiunzione di pagamento (contratto, bollette e quant'altro necessario a supportare la pretesa azionata).
Di contro, fin dal primo grado di giudizio ed ancor prima sin dalla fase stragiudiziale,
l'opponente aveva obiettato al il carattere spropositato dei Controparte_2 consumi registrati dal contatore se paragonati con i consumi storici degli anni precedenti.
Sicché, qualora l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo, eccedente il suo normale fabbisogno o spropositato rispetto ai consumi “ordinari” solitamente registrati, contestando l'affidabilità del valore indicato, è esclusa l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio in capo al gestore fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, assistito da una mera presunzione semplice di veridicità, dovendosi addossare a quest'ultimo la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. n. 13193 del
2011, Cass. n. 19154 del 2018 e a Cass. n. 6562 del 2019).
Ovvia conseguenza è che, in caso di specifica contestazione da parte dell'utente circa i consumi addebitati, spetta al somministrante, in forza del principio di vicinanza della prova, dimostrare il regolare funzionamento del contatore e, solo in caso affermativo, spetta al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo e a lui non imputabili (v. Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici e, da ultimo, Cass. n. 297 del 2020).
Si richiama, al riguardo, anche Cass. n. 8162/00 "lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione, esige, come suo fondamentale presupposto, che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo".
Il principio non è nuovo in quanto, anche prima dell'instaurazione del presente giudizio, era stato affermato che “il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 3 del r.d.
14 aprile 1910, n. 639, integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, ed in esso l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale, perché tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa” (Cass. sez. 5, sent. n. 14051/2006).
Ciò nonostante, il rimasto contumace in primo grado, non Controparte_2 ha assolto all'onere della prova nei termini sopra indicati talché, in mancanza assoluta di qualsivoglia documentazione attestante gli effettivi consumi, il credito vantato dall'ente impositore ha perso le caratteristiche di liquidità, certezza ed esigibilità poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento poiché oggetto del giudizio di opposizione non era soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che gravava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento (C.C. n. 23346/2022).
Né, a tal fine, può essere utilizzata la copiosa documentazione prodotta, in questa sede, dal appellato, da ritenersi inammissibile a seguito della novella introdotta CP_2 dalla L. 134/12) ai sensi della quale vige l'assoluto divieto per il Giudice di appello di ammettere prove (costituende e costituite) quand'anche indispensabili, restando insormontabili, per la parte negligente, le barriere preclusive, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Conclusivamente sul punto, in difetto di prova, il motivo deve essere accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere annullata, con conseguente assorbimento del terzo e del quarto motivo di gravame.
-Con il quinto motivo di gravame, l'appellante rileva l'errata interpretazione dei principi di buona fede e correttezza ad opera del primo Giudice chiedendo, a questa
Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare gli opposti al pagamento, in via equitativa, della somma di €. 1.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento danni, per essere stato costretto a fronteggiare un'ingiustificata iniziativa giudiziaria. Adduce che “i convenuti hanno: -preteso una somma (relativa al servizio idrico) senza allegare la fonte da cui deriva la predetta obbligazione (ovvero il contratto); -preteso una somma comprensiva di spese non dovute (fognatura e depurazione); -preteso una somma senza allegare e/o dimostrare l'effettivo consumo addebitato e senza indicare il costo del servizio idrico integrato”, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, dal quale scaturirebbe l'obbligo di risarcire i danni.
La doglianza non può trovare accoglimento.
E' pacifico che la parte che richieda il risarcimento del danno assumendo di essere stata violata da un comportamento contrario alla regola della buona fede contrattuale debba dimostrare il pregiudizio subito ed i concreti effetti lesivi” (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2014, n. 8153).
D'altra parte, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (così, tra le altre, Cass. n. 10607/10).
Nella specie, in assenza assoluta di prova in ordine al pregiudizio subito e all'esistenza di danni risarcibili la domanda non può trovare accoglimento.
Stante il parziale accoglimento dell'appello appare equo compensare, integralmente, tra le parti, le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
928/2018, pubblicata il 28.06.2018, così decide:
- accoglie il secondo motivo d'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 0060357716000000443 dell'importo di €. 6.641,77, emessa in data 22.12.2016 dalla Controparte_1
confermando, per il resto la gravata sentenza, tranne che in punto di spese
[...] giudiziali;
- compensa, integralmente, tra le parti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.01.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)