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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G.3022/2022
Udienza del 16/05/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle dott.sse Sara Cecere e Marianna Formica, Pt_1 sono presenti: per parte ricorrente l'avv. Rossella Russo per delega dell'avv. Luigi
Russo. L'avv. Russo si riporta al ricorso introduttivo, ai propri atti, alle note autorizzate e alle note di trattazione scritta relative alle note del 29.10.2024. insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo in quanto l' CP_1 di Avellino ha violato la normativa regolamentare e le disposizioni richiamate nel ricorso introduttivo per quanto riguarda la mancata proroga del contratto a tempo determinato del sig. in quanto ha provveduto a prorogare i contratti di Pt_2 collaborazione in essere al momento della cessazione del contratto a termine del ricorrente in luogo del contratto del ricorrente e ha provveduto a nuove assunzioni senza formulare il piano triennale del fabbisogno del personale. Inoltre, l'avv. Russo rileva che in un giudizio del tutto analogo vertente tra la sig.ra e Parte_3
Cont l' , RG 3021/2022, incardinato dinanzi a codesto Tribunale, il giudice Parte_4 del lavoro, dott. Vernillo, ha richiesto ai sensi degli artt. 420 e 421 c.p.c. una quantificazione delle differenze retributive dovute al ricorrente in virtù del lavoro straordinario svolto, nonché il deposito dei cedolini paga e si chiede di essere autorizzati alla medesima precisazione della domanda anche nel presente giudizio,
Per parte resistente l'avv. Marco Mariano, che si riporta agli atti limitandosi in questa sede ad opporsi all'avversa richiesta e chiede accogliersi le conclusioni già formulate.
L'avv. Mariano rappresenta che nel presente giudizio non vi è alcuna domanda di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario. Cont L'avv. Russo insiste per la condanna dell' al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal sig. per i motivi specificati nel ricorso. L'avv. Mariano precisa Pt_2 che si trattava di contratti a tempo determinato in periodo covid con naturale scadenza al termine fissato.
1 Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 16.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3022/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_5 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Russo ed elettivamente domiciliato in Maddaloni
(CE), alla via Roma, n. 43 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, (P. Iva indicata: ) in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale, legale rappresentante p.t., con sede in Avellino, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marcello Abbondandolo, Marco Mariano, Mariagiusy
Guarente ed Elisa Iannaccone ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Degli
Imbimbo n.ri 10/12 (indirizzi di posta elettronica certificata indicati:
[...
. Email_2 Email_3 Email_4
; Email_5 Email_6
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3
1. Con ricorso depositato in data 30.09.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso e/o mancata proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del sig. Parte_5 in quanto contraria alle disposizioni normative, legislative, e regolamentari sia regionali che nazionali ed inoltre non motivata, fondata su errati presupposti e completamente destituita di fondamento e per l'effetto B) Riconoscere il periodo dal
01.04.2022 al 31.12.2022 quale tempo di effettivo lavoro del ricorrente alle dipendenze dell' , e condannare la convenuta al pagamento delle Parte_6 somme che le sarebbero spettate ad per il relativo periodo, a titolo di differenze retributive;
C) accertare e dichiarare che il danno da perdita di chance patito dal ricorrente, così come descritto in premessa, si è verificato per responsabilità esclusiva dell' , in particolare a causa l'illegittimità del recesso e/o mancata Parte_6 proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato;
D) condannare l'
[...]
al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal ricorrente, nella Pt_6 misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
E) condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
In punto di fatto, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell' Parte_6
con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di Assistente
[...]
Amministrativo in virtù della Convenzione stipulata con l' “Sant'Anna e San CP_3
Sebastiano”, mediante utilizzo della graduatoria relativa all'Avviso Pubblico approvata con deliberazione n. 398 del 16.11.2020.
Esponeva che il contratto a tempo determinato aveva avuto efficacia dal 10 febbraio
2021 al 10 agosto 2021, precisando di essere stato formalmente impiegato presso la sede di Ariano Irpino, ma di aver reso la propria prestazione lavorativa presso varie sedi distrettuali dell' . Parte_6
In particolare, il ricorrente evidenziava che il luogo di lavoro gli veniva comunicato giorno per giorno dai Responsabili della e che l'orario di lavoro Parte_7 era fissato in 36 ore settimanali, lamentando di aver osservato un orario di lavoro nettamente superiore a quello stabilito, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore
14:00 e, talvolta anche sino alle ore 20:00.
4 Rappresentava che, con le deliberazioni n. 1337 del 30.07.2021 e n. 124 del 30.01.2022,
a firma del Direttore Generale dell' , il contratto veniva prorogato, Parte_6 dapprima, per 6 mesi, poi per ulteriori 2 mesi e, infine, sino al 31.07.2022.
Soggiungeva che, con deliberazione del 31.03.2022, impugnata a mezzo di diffida del
27.05.2022, il contratto a tempo determinato in essere non veniva prorogato, a differenza di quanto avveniva per il personale impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In punto di diritto, il ricorrente eccepiva la violazione della normativa regionale, delle circolari e delle deliberazioni relative al periodo emergenziale di riferimento, nonché del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania 2021-2023 e della l. n.
234 del 30 dicembre 2021.
Contestava, altresì, l'espletamento della procedura concorsuale per l'assunzione di assistenti ammnistrativi in assenza di approvazione del Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023, lamentando la mancata proroga dei contratti già in essere.
Deduceva, infine, il danno da perdita di chance per aver perso l'opportunità di trovare un'occupazione alternativa migliore e più stabile.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
09.05.2023 si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto del Parte_6 ricorso.
In particolare, la resistente evidenziava che nell'atto deliberativo n. 64 del 19.01.2021 si specificava la durata della convenzione, limitata al periodo di validità della graduatoria e avente ad oggetto un contatto di lavoro a tempo determinato, finalizzato a garantire le attività della campagna vaccinale anti Covid-19.
Evidenziava che con la delibera n. 561 del 31.03.2022 si disponeva un'ulteriore proroga dei contratti stipulati con il personale impegnato nelle attività della CP_4 campagna vaccinale e che la stessa non riguardava il personale incaricato a tempo determinato.
Riteneva la non vincolatività per l'amministrazione delle circolari e delle linee guida regionali, sottolineando il carattere discrezionale e facoltativo del procedimento di stabilizzazione di cui al d.lgs. n. 75/2017.
Eccepiva la mancata dimostrazione dei requisiti soggettivi di cui al d.lgs. n. 75/2017, oltre che del piano triennale dei fabbisogni e della relativa copertura finanziaria ai fini della stabilizzazione, sostenendo la sussistenza, in capo al ricorrente, di una mera
5 aspettativa di fatto e, dunque, la carenza di interesse attuale e concreto all'impugnativa della delibera n. 561 del 31.03.3033.
Contestava il dedotto danno da perdita di chance in quanto la partecipazione a una procedura concorsuale di stabilizzazione eventualmente indetta dall'Azienda non avrebbe comportato l'automatica assunzione a tempo indeterminato del ricorrente nei Cont ruoli organici dell'
Acquisita la documentazione prodotta nel rispetto delle preclusioni processuali, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
La domanda di parte ricorrente ha in primis ad oggetto l'impugnativa della deliberazione n. 561 del 31.03.2022, con cui l' aveva disposto la proroga Parte_6 al 31.12.2022 dei soli contratti stipulati con il personale impiegato nella campagna vaccinale in regime di partita iva e co.co.co. e non anche degli altri contratti di natura subordinata a tempo determinato stipulati con l'Ente ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica SARS-Covid 19.
In particolare, secondo il ricorrente la suindicata delibera è in contrasto con la circolare n. 170 del 29.11.2021 della Regione Campania e con la circolare n. PG/2021/0596619 del 30.11.2021 della Direzione Generale per la Tutela della Salute del S.S.R. della
Giunta Regionale della Campania, nonché con le linee guida di cui alla nota prot. n.
2022 0332536 della Direzione Generale per la Tutela della Salute del SSR – UOD
Personale SSR della Giunta Regionale della Campania.
Ai fini della risoluzione della presente controversia risulta dirimente definire il rapporto sussistente tra le varie fonti del diritto in questione, al fine di chiarire se e in che modo le circolari regionali e le linee guida regionali risultino effettivamente vincolanti rispetto alla delibera amministrativa impugnata.
In primo luogo, deve rilevarsi che parte ricorrente si è limitata a richiamare in ricorso i documenti de quibus senza allegarli.
In particolare, il ricorrente si è limitato a produrre il comunicato n. 170 del 29.11.2021, con cui il Presidente della Regione conferiva mandato alla Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di procedere a emanare una circolare avente ad oggetto la proroga di tutti i contratti a tempo determinato e i rapporti di collaborazione stipulati dalle Controparte_5
[.. [...]
per il contrasto all'emergenza Covid-19 fino al 31.12.2022, non Pt_8 provvedendo, poi, ad allegare la circolare in parola.
La circolare PG/2021/0596619 viene soltanto richiamata in ricorso mediante il rinvio alla deliberazione n. 1926 del 23.12. 2021 del D.G. della , ove se ne CP_6 riporta uno stralcio in premessa.
Orbene, deve ricordarsi che il mero richiamo ai documenti non ha valore probatorio in quanto non consente la dimostrazione dei fatti allegati.
Va al riguardo precisata la inoperatività del principio iura novt curia con riguardo alle norme giuridiche secondarie quali sono le circolari regionali e le linee guida regionali.
(v. Cass. Civ., sez. trib., 05 novembre 2021, n. 31850; Cass. Civ., sez. trib., 29 ottobre
2021, n. 30655).
Ne consegue che, nel caso in esame, le circolari regionali e le linee guida regionali di cui il ricorrente fa solo menzione in ricorso non risultano esaminabili nel contenuto.
In ogni caso le circolari amministrative appartengono al novero delle cosiddette
“norme amministrative interne” e costituiscono atti finalizzati alla auto- organizzazione dell'attività dell'Amministrazione.
La circolare amministrativa non costituisce, dunque, fonte del diritto, né
d'interpretazione della legge, ma si limita a sollecitare e uniformare l'azione amministrativa, pur non essendone fonte normativa o parametro di legittimità. (cfr.
T.A.R. Milano 20 settembre 1996 n. 1383; T.A.R. Basilicata – Potenza, sentenza 28 marzo 2000, n. 197).
Invero, gli atti meramente interni della P.A., contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle Autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficaci giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari.
Le circolari amministrative, dunque, non possono acquistare efficacia vincolante per l'Amministrazione, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti.
La circolare non vincola nemmeno la stessa Autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata o l'ordine impartito con un precedente atto interno difforme: invero, come è stato autorevolmente affermato da dottrina e giurisprudenza, ammettere che l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative o impartisce ordini perentori, crea vincoli per sé e per i giudici, equivale a riconoscere all'amministrazione
7 stessa un potere normativo che la stessa non ha e che sarebbe in contrasto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 della
Costituzione.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed agli uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo e, pertanto, non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione
Allo stesso modo, le linee guida non sono, in via generale, vincolanti per l'amministrazione, sebbene a quelle emanate dalle Autorità indipendenti ovvero alle linee guida integrative di norme giuridiche e a quelle contenenti regole tecniche specifiche sia attribuita, talvolta, forza vincolante.
Ad esempio, le linee guida di indirizzo, offrendo raccomandazioni e affermando principi generali, forniscono una direzione all'attività amministrativa, non dettano regole specifiche e possono essere discrezionalmente seguite dall'amministrazione, in base alle circostanze del caso.
Ad ogni modo, deve ribadirsi che, in assenza di compiuta allegazione della documentazione richiamata dal ricorrente, anche in riferimento alle linee guida regionali, si rivela impossibile esaminarne il relativo contenuto e, pertanto, valutarne la effettiva vincolatività rispetto all'attività amministrativa di cui si contesta la illegittimità.
In definitiva, alla luce di quanto osservato, le domande sub a) e sub b) del ricorso non meritano accoglimento.
4. Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance patito dal ricorrente a causa l'illegittimità del recesso e/o mancata proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, deve osservarsi quanto segue.
Il ricorrente ritiene di aver subito un danno sia per aver perso l'opportunità di vedere stabilizzato il proprio impiego a causa della mancata proroga del contratto, sia perché avrebbe potuto trovare un'occupazione alternativa migliore, o comunque più stabile.
A tale ultimo riguardo, il lavoratore ha allegato di aver ricevuto una convocazione per l'espletamento di una supplenza presso l'I.C. “Leonardo da Vinci” di Limatola (BN) e di aver rinunciato all'incarico in quanto fiducioso di ottenere la proroga del proprio contratto di lavoro in essere alle dipendenze dell' . Parte_6
Orbene, con riguardo al danno da perdita di chance, va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5072/2016, hanno enunciato i seguenti
8 principi di diritto: a) «In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Il principio è stato ribadito da Cass. nn. 4911, 4912, 4913, 16095, 23691 del 2016 e da nn. 8927 e 8885 del
2017 e da molte altre successive). b) «In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.».
Inoltre, secondo l'orientamento del giudice di legittimità sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto (cfr. tra le tante, Cass. n. 24050/2022;
Cass. n. 22029/2022; Cass. n. 1884/2022; Cass. n. 25885/2022).
Più puntualmente il giudice di legittimità afferma che il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
In tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, si è altresì precisato che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del
9 danno da perdita dell'occasione perduta è - per l'oggetto - ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica. (v. Cass. n. 25886/2022).
Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del
2018).
Ciò posto, siccome il danno da perdita di chance ha come logico antecedente l'accertamento della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, in assenza di tale presupposto, non può affermarsi nella fattispecie in esame la sussistenza di alcun danno a carico del ricorrente.
Risulta infatti indimostrato il nesso causale tra la condotta dell'Amministrazione resistente e la perdita dell'occasione di stabilizzazione del lavoratore e/o della possibilità di ottenere un impiego migliore e più stabile. In specie, risulta non comprovata a monte la illiceità della condotta dell'Amministrazione che avrebbe impedito il risultato sperato e da cui sarebbe derivata la pretesa risarcitoria.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che «In caso di perdita di chance, la pretesa risarcitoria è costituita non dal risultato perduto, ma dalla perdita della possibilità di realizzarlo e l'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato deve essere particolarmente rigoroso allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. La chance suscettibile di risarcimento deve essere dunque distinta dalla mera aspettativa di fatto, in quanto la chance deve essere suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, del quale la parte istante ha l'onere di fornire la prova puntuale mediante un criterio probabilistico, ma con il corollario che il danno non deve essere meramente ipotetico o eventuale bensì concreto ed attuale ovvero quale perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato. La parte ha, dunque, l'onere di provare, anche se in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere
10 conseguenza immediata e diretta». (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 03/07/2023, n.
11039).
5. In conclusione, alla luce delle su espresse motivazioni, complessivamente considerate il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
6. In punto di spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 16/5/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
11
Settore Lavoro e Previdenza
R.G.3022/2022
Udienza del 16/05/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle dott.sse Sara Cecere e Marianna Formica, Pt_1 sono presenti: per parte ricorrente l'avv. Rossella Russo per delega dell'avv. Luigi
Russo. L'avv. Russo si riporta al ricorso introduttivo, ai propri atti, alle note autorizzate e alle note di trattazione scritta relative alle note del 29.10.2024. insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo in quanto l' CP_1 di Avellino ha violato la normativa regolamentare e le disposizioni richiamate nel ricorso introduttivo per quanto riguarda la mancata proroga del contratto a tempo determinato del sig. in quanto ha provveduto a prorogare i contratti di Pt_2 collaborazione in essere al momento della cessazione del contratto a termine del ricorrente in luogo del contratto del ricorrente e ha provveduto a nuove assunzioni senza formulare il piano triennale del fabbisogno del personale. Inoltre, l'avv. Russo rileva che in un giudizio del tutto analogo vertente tra la sig.ra e Parte_3
Cont l' , RG 3021/2022, incardinato dinanzi a codesto Tribunale, il giudice Parte_4 del lavoro, dott. Vernillo, ha richiesto ai sensi degli artt. 420 e 421 c.p.c. una quantificazione delle differenze retributive dovute al ricorrente in virtù del lavoro straordinario svolto, nonché il deposito dei cedolini paga e si chiede di essere autorizzati alla medesima precisazione della domanda anche nel presente giudizio,
Per parte resistente l'avv. Marco Mariano, che si riporta agli atti limitandosi in questa sede ad opporsi all'avversa richiesta e chiede accogliersi le conclusioni già formulate.
L'avv. Mariano rappresenta che nel presente giudizio non vi è alcuna domanda di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario. Cont L'avv. Russo insiste per la condanna dell' al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal sig. per i motivi specificati nel ricorso. L'avv. Mariano precisa Pt_2 che si trattava di contratti a tempo determinato in periodo covid con naturale scadenza al termine fissato.
1 Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 16.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3022/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_5 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Russo ed elettivamente domiciliato in Maddaloni
(CE), alla via Roma, n. 43 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, (P. Iva indicata: ) in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale, legale rappresentante p.t., con sede in Avellino, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marcello Abbondandolo, Marco Mariano, Mariagiusy
Guarente ed Elisa Iannaccone ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Degli
Imbimbo n.ri 10/12 (indirizzi di posta elettronica certificata indicati:
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RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3
1. Con ricorso depositato in data 30.09.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso e/o mancata proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del sig. Parte_5 in quanto contraria alle disposizioni normative, legislative, e regolamentari sia regionali che nazionali ed inoltre non motivata, fondata su errati presupposti e completamente destituita di fondamento e per l'effetto B) Riconoscere il periodo dal
01.04.2022 al 31.12.2022 quale tempo di effettivo lavoro del ricorrente alle dipendenze dell' , e condannare la convenuta al pagamento delle Parte_6 somme che le sarebbero spettate ad per il relativo periodo, a titolo di differenze retributive;
C) accertare e dichiarare che il danno da perdita di chance patito dal ricorrente, così come descritto in premessa, si è verificato per responsabilità esclusiva dell' , in particolare a causa l'illegittimità del recesso e/o mancata Parte_6 proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato;
D) condannare l'
[...]
al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal ricorrente, nella Pt_6 misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
E) condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
In punto di fatto, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell' Parte_6
con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di Assistente
[...]
Amministrativo in virtù della Convenzione stipulata con l' “Sant'Anna e San CP_3
Sebastiano”, mediante utilizzo della graduatoria relativa all'Avviso Pubblico approvata con deliberazione n. 398 del 16.11.2020.
Esponeva che il contratto a tempo determinato aveva avuto efficacia dal 10 febbraio
2021 al 10 agosto 2021, precisando di essere stato formalmente impiegato presso la sede di Ariano Irpino, ma di aver reso la propria prestazione lavorativa presso varie sedi distrettuali dell' . Parte_6
In particolare, il ricorrente evidenziava che il luogo di lavoro gli veniva comunicato giorno per giorno dai Responsabili della e che l'orario di lavoro Parte_7 era fissato in 36 ore settimanali, lamentando di aver osservato un orario di lavoro nettamente superiore a quello stabilito, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore
14:00 e, talvolta anche sino alle ore 20:00.
4 Rappresentava che, con le deliberazioni n. 1337 del 30.07.2021 e n. 124 del 30.01.2022,
a firma del Direttore Generale dell' , il contratto veniva prorogato, Parte_6 dapprima, per 6 mesi, poi per ulteriori 2 mesi e, infine, sino al 31.07.2022.
Soggiungeva che, con deliberazione del 31.03.2022, impugnata a mezzo di diffida del
27.05.2022, il contratto a tempo determinato in essere non veniva prorogato, a differenza di quanto avveniva per il personale impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In punto di diritto, il ricorrente eccepiva la violazione della normativa regionale, delle circolari e delle deliberazioni relative al periodo emergenziale di riferimento, nonché del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania 2021-2023 e della l. n.
234 del 30 dicembre 2021.
Contestava, altresì, l'espletamento della procedura concorsuale per l'assunzione di assistenti ammnistrativi in assenza di approvazione del Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023, lamentando la mancata proroga dei contratti già in essere.
Deduceva, infine, il danno da perdita di chance per aver perso l'opportunità di trovare un'occupazione alternativa migliore e più stabile.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
09.05.2023 si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto del Parte_6 ricorso.
In particolare, la resistente evidenziava che nell'atto deliberativo n. 64 del 19.01.2021 si specificava la durata della convenzione, limitata al periodo di validità della graduatoria e avente ad oggetto un contatto di lavoro a tempo determinato, finalizzato a garantire le attività della campagna vaccinale anti Covid-19.
Evidenziava che con la delibera n. 561 del 31.03.2022 si disponeva un'ulteriore proroga dei contratti stipulati con il personale impegnato nelle attività della CP_4 campagna vaccinale e che la stessa non riguardava il personale incaricato a tempo determinato.
Riteneva la non vincolatività per l'amministrazione delle circolari e delle linee guida regionali, sottolineando il carattere discrezionale e facoltativo del procedimento di stabilizzazione di cui al d.lgs. n. 75/2017.
Eccepiva la mancata dimostrazione dei requisiti soggettivi di cui al d.lgs. n. 75/2017, oltre che del piano triennale dei fabbisogni e della relativa copertura finanziaria ai fini della stabilizzazione, sostenendo la sussistenza, in capo al ricorrente, di una mera
5 aspettativa di fatto e, dunque, la carenza di interesse attuale e concreto all'impugnativa della delibera n. 561 del 31.03.3033.
Contestava il dedotto danno da perdita di chance in quanto la partecipazione a una procedura concorsuale di stabilizzazione eventualmente indetta dall'Azienda non avrebbe comportato l'automatica assunzione a tempo indeterminato del ricorrente nei Cont ruoli organici dell'
Acquisita la documentazione prodotta nel rispetto delle preclusioni processuali, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
La domanda di parte ricorrente ha in primis ad oggetto l'impugnativa della deliberazione n. 561 del 31.03.2022, con cui l' aveva disposto la proroga Parte_6 al 31.12.2022 dei soli contratti stipulati con il personale impiegato nella campagna vaccinale in regime di partita iva e co.co.co. e non anche degli altri contratti di natura subordinata a tempo determinato stipulati con l'Ente ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica SARS-Covid 19.
In particolare, secondo il ricorrente la suindicata delibera è in contrasto con la circolare n. 170 del 29.11.2021 della Regione Campania e con la circolare n. PG/2021/0596619 del 30.11.2021 della Direzione Generale per la Tutela della Salute del S.S.R. della
Giunta Regionale della Campania, nonché con le linee guida di cui alla nota prot. n.
2022 0332536 della Direzione Generale per la Tutela della Salute del SSR – UOD
Personale SSR della Giunta Regionale della Campania.
Ai fini della risoluzione della presente controversia risulta dirimente definire il rapporto sussistente tra le varie fonti del diritto in questione, al fine di chiarire se e in che modo le circolari regionali e le linee guida regionali risultino effettivamente vincolanti rispetto alla delibera amministrativa impugnata.
In primo luogo, deve rilevarsi che parte ricorrente si è limitata a richiamare in ricorso i documenti de quibus senza allegarli.
In particolare, il ricorrente si è limitato a produrre il comunicato n. 170 del 29.11.2021, con cui il Presidente della Regione conferiva mandato alla Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di procedere a emanare una circolare avente ad oggetto la proroga di tutti i contratti a tempo determinato e i rapporti di collaborazione stipulati dalle Controparte_5
[.. [...]
per il contrasto all'emergenza Covid-19 fino al 31.12.2022, non Pt_8 provvedendo, poi, ad allegare la circolare in parola.
La circolare PG/2021/0596619 viene soltanto richiamata in ricorso mediante il rinvio alla deliberazione n. 1926 del 23.12. 2021 del D.G. della , ove se ne CP_6 riporta uno stralcio in premessa.
Orbene, deve ricordarsi che il mero richiamo ai documenti non ha valore probatorio in quanto non consente la dimostrazione dei fatti allegati.
Va al riguardo precisata la inoperatività del principio iura novt curia con riguardo alle norme giuridiche secondarie quali sono le circolari regionali e le linee guida regionali.
(v. Cass. Civ., sez. trib., 05 novembre 2021, n. 31850; Cass. Civ., sez. trib., 29 ottobre
2021, n. 30655).
Ne consegue che, nel caso in esame, le circolari regionali e le linee guida regionali di cui il ricorrente fa solo menzione in ricorso non risultano esaminabili nel contenuto.
In ogni caso le circolari amministrative appartengono al novero delle cosiddette
“norme amministrative interne” e costituiscono atti finalizzati alla auto- organizzazione dell'attività dell'Amministrazione.
La circolare amministrativa non costituisce, dunque, fonte del diritto, né
d'interpretazione della legge, ma si limita a sollecitare e uniformare l'azione amministrativa, pur non essendone fonte normativa o parametro di legittimità. (cfr.
T.A.R. Milano 20 settembre 1996 n. 1383; T.A.R. Basilicata – Potenza, sentenza 28 marzo 2000, n. 197).
Invero, gli atti meramente interni della P.A., contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle Autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficaci giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari.
Le circolari amministrative, dunque, non possono acquistare efficacia vincolante per l'Amministrazione, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti.
La circolare non vincola nemmeno la stessa Autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata o l'ordine impartito con un precedente atto interno difforme: invero, come è stato autorevolmente affermato da dottrina e giurisprudenza, ammettere che l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative o impartisce ordini perentori, crea vincoli per sé e per i giudici, equivale a riconoscere all'amministrazione
7 stessa un potere normativo che la stessa non ha e che sarebbe in contrasto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 della
Costituzione.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed agli uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo e, pertanto, non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione
Allo stesso modo, le linee guida non sono, in via generale, vincolanti per l'amministrazione, sebbene a quelle emanate dalle Autorità indipendenti ovvero alle linee guida integrative di norme giuridiche e a quelle contenenti regole tecniche specifiche sia attribuita, talvolta, forza vincolante.
Ad esempio, le linee guida di indirizzo, offrendo raccomandazioni e affermando principi generali, forniscono una direzione all'attività amministrativa, non dettano regole specifiche e possono essere discrezionalmente seguite dall'amministrazione, in base alle circostanze del caso.
Ad ogni modo, deve ribadirsi che, in assenza di compiuta allegazione della documentazione richiamata dal ricorrente, anche in riferimento alle linee guida regionali, si rivela impossibile esaminarne il relativo contenuto e, pertanto, valutarne la effettiva vincolatività rispetto all'attività amministrativa di cui si contesta la illegittimità.
In definitiva, alla luce di quanto osservato, le domande sub a) e sub b) del ricorso non meritano accoglimento.
4. Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance patito dal ricorrente a causa l'illegittimità del recesso e/o mancata proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, deve osservarsi quanto segue.
Il ricorrente ritiene di aver subito un danno sia per aver perso l'opportunità di vedere stabilizzato il proprio impiego a causa della mancata proroga del contratto, sia perché avrebbe potuto trovare un'occupazione alternativa migliore, o comunque più stabile.
A tale ultimo riguardo, il lavoratore ha allegato di aver ricevuto una convocazione per l'espletamento di una supplenza presso l'I.C. “Leonardo da Vinci” di Limatola (BN) e di aver rinunciato all'incarico in quanto fiducioso di ottenere la proroga del proprio contratto di lavoro in essere alle dipendenze dell' . Parte_6
Orbene, con riguardo al danno da perdita di chance, va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5072/2016, hanno enunciato i seguenti
8 principi di diritto: a) «In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Il principio è stato ribadito da Cass. nn. 4911, 4912, 4913, 16095, 23691 del 2016 e da nn. 8927 e 8885 del
2017 e da molte altre successive). b) «In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.».
Inoltre, secondo l'orientamento del giudice di legittimità sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto (cfr. tra le tante, Cass. n. 24050/2022;
Cass. n. 22029/2022; Cass. n. 1884/2022; Cass. n. 25885/2022).
Più puntualmente il giudice di legittimità afferma che il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
In tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, si è altresì precisato che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del
9 danno da perdita dell'occasione perduta è - per l'oggetto - ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica. (v. Cass. n. 25886/2022).
Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del
2018).
Ciò posto, siccome il danno da perdita di chance ha come logico antecedente l'accertamento della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, in assenza di tale presupposto, non può affermarsi nella fattispecie in esame la sussistenza di alcun danno a carico del ricorrente.
Risulta infatti indimostrato il nesso causale tra la condotta dell'Amministrazione resistente e la perdita dell'occasione di stabilizzazione del lavoratore e/o della possibilità di ottenere un impiego migliore e più stabile. In specie, risulta non comprovata a monte la illiceità della condotta dell'Amministrazione che avrebbe impedito il risultato sperato e da cui sarebbe derivata la pretesa risarcitoria.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che «In caso di perdita di chance, la pretesa risarcitoria è costituita non dal risultato perduto, ma dalla perdita della possibilità di realizzarlo e l'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato deve essere particolarmente rigoroso allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. La chance suscettibile di risarcimento deve essere dunque distinta dalla mera aspettativa di fatto, in quanto la chance deve essere suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, del quale la parte istante ha l'onere di fornire la prova puntuale mediante un criterio probabilistico, ma con il corollario che il danno non deve essere meramente ipotetico o eventuale bensì concreto ed attuale ovvero quale perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato. La parte ha, dunque, l'onere di provare, anche se in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere
10 conseguenza immediata e diretta». (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 03/07/2023, n.
11039).
5. In conclusione, alla luce delle su espresse motivazioni, complessivamente considerate il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
6. In punto di spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 16/5/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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