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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro d.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 10/01/2025 da e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
FABIO GANCI e dell'avv. WALTER MICELI elettivamente domiciliate presso i difensori
RICORRENTE
Contro
in persona del , nonché Controparte_1 Controparte_2
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano in persona dei rispettivi Dirigenti pro-tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., da avv. Francesco Serafino e avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso lo stesso
Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l Controparte_3 in Milano, Via Soderini n.24
RESISTENTE
OGGETTO retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 10/01/2025 le ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio come docenti a tempo determinato, negli anni scolastici:
attualmente in servizio con contratto a Parte_1 tempo determinato, con ultima sede di servizio presso l'Istituto “Caccia” di ST FO
- a.s. 2019/2020, contratto dal 12.09.2019 al 31.08.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Caccia” di ST FO (MI) MIMM8DL01P;
1
- a.s. 2020/2021, contratto dal 06.10.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Caccia” di ST FO (MI) MIMM8DL01P;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 10.09.2021 al 31.08.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Caccia” di ST FO (MI) MIMM8DL01P;
- a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 31.08.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Caccia” di ST FO (MI) MIMM8DL01P;
- a.s. 2024/2025, contratto dal 01.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto “Caccia” di ST FO (MI) MIMM8DL01P.
, con ultima sede di servizio presso l'Istituto “Andrea Ponti” di Gallarate Parte_2
(VA) VAIS008004,
- a.s. 2022/2023, contratto dal 10.10.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Mazzini” di CA (MI) MIEE84001X;
- a.s. 2023/2024, contratto dal 13.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto “Caccia” di ST FO (MI) MIMM8DL01P. senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per fa formazione professionale
(Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016.
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni indicati e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica con accredito dell'importo complessivo di 500,00 euro per anno, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale;
oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha chiesto di accertare e Controparte_1 dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi nonché l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente e per l'effetto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Omessa ogni istruttoria, all'esito della discussione all'udienza odierna, la causa viene decisa con sentenza di cui viene data lettura.
Il ricorso è fondato nella misura indicata.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei
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limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_4
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso1 1 Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna Controparte_4 la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a Controparte_4 tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_4
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
[...] indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto Controparte_4 di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che
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Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea (con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2), e il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022
n. 1842) con pronunce che hanno evidenziato la natura astrattamente discriminatoria delle disposizioni normative che escludono i docenti con contratto a termine dal beneficio.
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_4
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
[...] L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
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docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_4
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio2;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione delle ricorrenti
domanda il riconoscimento della carta Parte_1
docenti per le annualità da 2019/2020 a 2022/23 e 2024/25
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Non è maturata alcuna prescrizione attesa la diffida del 7.12.'23 (doc. 7 ricorrente)
Deve essere respinta l'eccezione di decadenza/estinzione essendo evidente che parte ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti parte ricorrente è stata destinataria di incarichi annuali o fino al termine delle attività scolastiche ad orario completo (cfr. doc. 1 ricorrente).
Sussiste l'attualità dell'interesse ad agire giusta il contratto in corso.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici indicati.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 2.500,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Va inoltre respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2 co. 1 e 5 co. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
domanda il riconoscimento per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 Parte_2 ma pacificamente non ha documentato l'attualità del servizio.
Ne consegue il rigetto della domanda principale per difetto di interesse attuale dovendosi valutare la domanda risarcitoria subordinata. Sul punto la citata sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/'23 ha ritenuto che in caso di domanda risarcitoria “-la liquidazione del danno può svolgersi in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”. Nel caso di specie, presumendosi ragionevolmente che se l'importo per la formazione fosse stato erogato sarebbe stato in buona parte utilizzato e volendo evitare una “discriminazione al contrario” rispetto a coloro che sono ancora inseriti nel sistema scolastico e percepiscono l'importo con vincolo di destinazione, si ritiene in via equitativa di riconoscere alla ricorrente un importo pari al 60% del valore nominale della carta docente che avrebbe maturato nelle due annualità richieste avuto riguardo al numero, alla
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durata annuale delle supplenze, all'orario completo ed alla recentissima uscita dal sistema scolastico, dunque euro 600,00. Sul danno qui liquidato in via equitativa spettano gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle ricorrenti in complessivi euro 1.365,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria ridotta la decisionale, già applicata la maggiorazione ex dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14), oltre spese generali, accessori di legge e spese vive per euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto di all'ottenimento della Parte_1 carta docente per gli anni scolastici da 2019/2020 a 2022/23 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno;
- condanna il resistente a mettere a disposizione di CP_4 Parte_1
la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro
[...]
2.500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale da fruirsi nei limiti di legge;
- rigetta la domanda principale e condanna il resistente al risarcimento del danno CP_4
subito da liquidato in euro 600,00 oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_2
soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.365,00 oltre spese generali, CU di euro 49,00 e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
ST Arsizio, 27/05/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.