Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2004, n. 16667
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Sentenza 24 agosto 2004

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L'erogazione dell'indennità di malattia ai lavoratori agricoli - alla quale l'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 commisura anche l'indennità di maternità - è condizionata all'iscrizione negli elenchi nominativi e allo svolgimento nell'anno di un'attività lavorativa pari o superiore alle 51 giornate, dovendo ritenersi ancora in vigore l'art. 4, commi primo e secondo D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212 essendo stato richiamato, direttamente o indirettamente, dalle successive disposizioni che hanno regolato la materia, in particolare, l'art. 5, sesto comma del D.L. n.463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, con il quale è stato disposto che i lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni economiche di malattia "a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2004, n. 16667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16667
    Data del deposito : 24 agosto 2004

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