Sentenza 24 agosto 2004
Massime • 1
L'erogazione dell'indennità di malattia ai lavoratori agricoli - alla quale l'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 commisura anche l'indennità di maternità - è condizionata all'iscrizione negli elenchi nominativi e allo svolgimento nell'anno di un'attività lavorativa pari o superiore alle 51 giornate, dovendo ritenersi ancora in vigore l'art. 4, commi primo e secondo D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212 essendo stato richiamato, direttamente o indirettamente, dalle successive disposizioni che hanno regolato la materia, in particolare, l'art. 5, sesto comma del D.L. n.463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, con il quale è stato disposto che i lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni economiche di malattia "a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2004, n. 16667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16667 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RI, elettivamente domiciliata in ROMA via CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale atto notar EVANGELISTA OTTAVIANO di RAGUSA E MODICA del 17/02/04, REP. 54977;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO JENI, GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 399/01 del Tribunale di MODICA, depositata il 14/09/01 r.g.n. 1065/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/04 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
Udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra CC MA, bracciante iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ha chiesto al giudice del lavoro di Modica di condannare l'INPS ad erogarle la indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa in relazione al parto intervenuto il 14 gennaio 1993, negata in sede amministrativa. Ritualmente costituitosi, l'INPS ha chiesto il rigetto della domanda, contestando nel merito il rapporto di lavoro intercorso con la ditta TA EP nell'anno 1992, sulla base degli accertamenti ispettivi eseguiti;
il disconoscimento del rapporto assicurativo si fondava essenzialmente sulla eccedenza delle giornate denunciate dalla ditta per l'anno 1992, pari a complessive 131 giornate, di cui 51 a favore della ricorrente e 80 a favore di altro dipendente, e quelle previste dalle tabelle ettaro cultura, pari a complessive 110 giornate. Per tali fatti la CC era stata tratta a giudizio penale per truffa, venendone assolta.
Il Pretore, respinta la richiesta di prova per testi avanzata dalla ricorrente, ha rigettato il ricorso.
Il giudice d'appello ammetteva la prova testimoniale riproposta in quel grado, ma riteneva il suo esito generico, perché i testi escussi, pur affermando che la CC aveva, nell'anno 1992, prestato attività lavorativa alle dipendenze di TA EP, non erano stati in grado di quantificare le giornate di lavoro effettivamente espletate dalla predetta.
Pertanto il Tribunale di Modica, quale giudice d'appello, con sentenza 14 giugno/14 settembre 2001 n. 399, ha respinto l'appello. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la CC, con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimato Istituto ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non aver disposto una prova d'ufficio sulle circostanze del lavoro. Il motivo non è fondato.
L'iscrizione dei lavoratori agricoli in appositi elenchi nominativi (principali e suppletivi), allo scopo della erogazione delle prestazioni previdenziali, trova la sua originaria disciplina nell'art. 12 r.d. 24 settembre 1940 n. 1949, che prevedeva, per ciascun Comune, la compilazione di tali elenchi distinti per categorie di lavoratori e da pubblicarsi a cura del prefetto. La formazione degli elenchi, prima di competenza di apposite commissioni, con d.lgs. C.P.S. 7 novembre 1947 n. 1308 era stata affidata al Servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi, istituito con d.lgs.lgt. 8 febbraio 1945 n. 75, successivamente denominato Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) e riconosciuto come ente di diritto pubblico (art. 24 l. 22 novembre 1954 n. 1136). Tale ente è stato poi soppresso, a norma dell'art. 19 l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995 e, per conseguenza, è stato disposto, da un lato, il subentro dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in tutti i rapporti attivi e passivi che allo stesso facevano capo (v. l'art. 9 sexies, secondo comma, l. 28 novembre 1996 n. 608, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, ultimo di una serie di decreti legge via via reiterati) e, dall'altro, il trasferimento delle sue funzioni, a seconda della relativa competenza, sia all'INPS che all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Dopo le modifiche apportate al sistema da diverse disposizioni di legge succedutesi nel tempo (v. le leggi 5 marzo 1963 n. 322 e 12 marzo 1968 n. 334, il cui contenuto, ai fini della decisione, non rileva riferire), a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito in l. 11 marzo 1970 n. 83,
l'accertamento dei lavoratori agricoli, ai fini del loro collocamento, è stato assegnato alle Commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola (regionali, provinciali e locali), poi denominate, in base alla l. 28 febbraio 1987 n. 56, Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura. A queste Commissioni è stato attribuito il compito, fra gli altri, di registrare in un elenco principale - che ora deve essere trasmesso all'INPS, come prima era trasmesso allo SCAU, entro il 20 gennaio di ogni anno - il numero di giornate lavorative assegnato nell'anno a ciascun iscritto.
Lo svolgimento di un numero minimo di giornate lavorative nell'anno (risultante dalla registrazione negli elenchi) costituisce un elemento indispensabile per l'erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori agricoli. L'iscrizione negli elenchi nominativi, che consiste "in un atto di certazione inteso a qualificare, in relazione ad una effettiva attività lavorativa ..... ed in presenza di specifici requisiti, una situazione giuridica obiettiva ..... è il presupposto necessario per l'istituzione tra le parti (lavoratori agricoli ed ente gestore delle assicurazioni sociali obbligatorie) del rapporto giuridico previdenziale" (Cass. Sez. Un. 11 novembre 1983 n. 6688). D'altra parte, come è stato osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 87 del 10 giugno 1970 (v., successivamente, anche Cass. 18 febbraio 1985 n. 1408), al contrario di quanto avviene nel comparto industriale, nel quale i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti sono relativamente continui e stabili, nel settore agricolo l'attività, oltre ad essere discontinua, può essere collegata a una pluralità di rapporti con datori di lavoro diversi, "in modo tale da rendere difficile la costituzione della posizione assicurativa di ogni singolo lavoratore". Pertanto, poiché ai fini previdenziali la qualifica di bracciante agricolo è subordinata all'esercizio nell'anno di un periodo minimo di attività di lavoro subordinato, certificata dall'iscrizione negli elenchi nominativi, gli interessati possono esperire gli opportuni rimedi, anche in sede giurisdizionale, per contestare tanto l'iscrizione e, soprattutto, la mancata iscrizione (Cass. Sez. Un. 11 novembre 1983 n. 6688, sopra indicata) quanto "l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate" (art. 17, comma 1, del d.l. n. 7 del 1970, convertito nella legge n. 83 del 1970, sopra indicato). Per quanto concerne l'indennità maternità, oggetto della presente causa, l'art. 15 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (v. anche il successivo art. 13 d.p.r. 25 novembre 1976 n. 1026), la commisura alla indennità economica di malattia. Per quest'ultima, va fatto riferimento alla originaria disciplina contenuta nel d.lgs.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, con il quale è stato previsto che, per i lavoratori agricoli e previa indicazione della categoria di appartenenza, il diritto alle prestazioni "sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e decorre dalla data di validità degli elenchi medesimi" (art. 4, commi primo e secondo); e, inoltre, che debbono considerarsi come appartenenti alla categoria dei braccianti "solo quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno" (art. 3 quarto comma).
Avuto riguardo a queste disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato non già da qualsiasi lavoratore, bensì da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Le norme appena indicate debbono ritenersi ancora in vigore, essendo state espressamente richiamate, direttamente o indirettamente, dalle successive disposizioni che hanno regolato la materia e, in particolare, dall'art. 5, sesto comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983 n. 638, con il quale è stato disposto che i lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni economiche di malattia "a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate" (v., al riguardo, la l. 26 febbraio 1982 n. 54, la quale, in deroga alla precedente disciplina, ha suddiviso la mano d'opera agricola svolgente lavoro subordinato nelle due grandi categorie degli operai a tempo indeterminato e di quelli a tempo determinato:
cfr., in proposito, Cass. Sez. Un. 13 gennaio 1997 n. 265). Anche dopo l'entrata in vigore di queste ultime disposizioni di legge, quindi, deve ritenersi tuttora operante il suddetto principio secondo cui, in tanto può essere erogata l'indennità economica di malattia agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi, in quanto i medesimi abbiano svolto nell'anno un'attività lavorativa che sia pari o superiore alle 51 giornate. Quanto al valore probatorio della iscrizione agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ed alla conseguente distribuzione dell'onere della prova tra assicurato ed istituto assicuratore le Sezioni Unite di questa corte (sent. 26 ottobre 2000 n. 1133), componendo il precedente contrasto, hanno enunciato i seguenti principi:
In base al tenore letterale delle norme di cui agli artt. 3 e 4 d.lgs.lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (confermate dalle disposizioni di legge successivamente emanate) e alla relativa ratio - fondata sulla peculiarità che contraddistingue il tipo di attività lavorativa svolta dai lavoratori a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il più delle volte esercitata, nell'anno, alle dipendenze di una pluralità di datori di lavoro - il diritto alle prestazioni previdenziali sorge per effetto dello svolgimento di tale attività per un numero minimo di giornate nell'anno, certificata dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949. E si deve, quindi, affermare che le prestazioni non possono essere erogate qualora l'interessato non possa dimostrare l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione negli elenchi (o al possesso dell'equipollente certificato), in tale limitato senso, e cioè qualificando l'iscrizione come una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela.
Per altro verso, poiché i dati di fatto emergenti dai registri o dal certificato sostitutivo costituiscono l'oggetto di un accertamento effettuato da organi della pubblica amministrazione, va fatto riferimento, vertendosi in tema di efficacia di atti pubblici (artt. 2699 e 2700 c.c.), alla regola secondo cui l'atto fa piena prova,
fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, degli atti compiuti dal medesimo e di quelli avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto concerne le circostanze risultanti da dichiarazioni di terzi, le stesse sono dotate di un grado di attendibilità che può essere inficiato da qualsiasi prova contraria (cfr., fra le tante sentenze, per quanto concerne l'atto pubblico in generale, Cass. 23 gennaio 1998 n. 672 e Cass. 20 novembre 1996 n. 10219 e, quanto ai verbali redatti dalla polizia giudiziaria, Cass. 20 maggio 1999 n. 4915). Pertanto, pur non essendo corretto affermare che gli atti in questione, in quanto provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono assistiti da una presunzione di legittimità - concetto, codesto, ormai giustamente ripudiato dalla dottrina, giacché negli atti di che trattasi manca qualsiasi valore probatorio precostituito - è tuttavia evidente che alle circostanze di fatto derivanti da dichiarazioni di terzi non può essere attribuito il valore di un vero e proprio accertamento che non sia passibile di prova contraria.
Da questi rilievi la Corte ha tratto, sul piano processuale, i seguenti corollari.
Va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, c.p.c., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore, che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale, deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato d'urgenza sostitutivo (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice).
L'iscrizione negli elenchi o il certificato, infatti, come è stato sopra chiarito in base ai rilievi esposti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 483 del 1995 (v. il precedente punto 4^), hanno la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi.
Tanto il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi quanto il certificato d'urgenza sostitutivo non integrano, peraltro, una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti costituendo gli stessi, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice (cfr., per quanto riguarda le iscrizioni delle ditte nelle Camere di commercio e i relativi certificati, Cass. 5 febbraio 1977 n. 502, Cass. 27 gennaio 1986 n. 524 e Cass. 11 giugno 1998 n. 5830). Ne deriva che l'ente previdenziale, quando contesta l'inesistenza o dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha a sua volta l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosità del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinità con il datore di lavoro); con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. 18 giugno 1998 n. 6110 e Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1996 n. 916) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Quanto alla denuncia di violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., le Sezioni Unite, con sentenza in corso di pubblicazione,
hanno confermato l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro non è meramente discrezionale, bensì obbligato, quando sussistano ragionevoli probabilità di accertare attraverso di essi la verità (Cass. 23 maggio 2003 n. 8220, Cass. 21 aprile 2003 n. 4180, Cass. 10 maggio 2001 n. 6531, Cass. 29 marzo 1999 n. 3026, Cass. 15 gennaio 1998 n. 310). Le conseguenze di tale principio in punto di motivazione della sentenza sono diverse, a seconda che il giudice del lavoro abbia fatto ricorso, oppure no, all'uso di tali poteri.
Nel primo caso, una specifica motivazione non è necessaria in tutti quei casi in cui la disposizione dell'art. 421 c.p.c. si risolve nel richiamo implicito di poteri istruttori d'ufficio già previsti dal codice di procedura civile per il processo ordinario, fin dal 1942, e dalle novelle successive, quali,a titolo esemplificativo, quelle che consentono al giudice di primo grado, ora il Tribunale, di disporre d'ufficio la prova testimoniale, formulandone i capitoli, quando le parti, nell'esposizione dei fatti (sia negli atti introduttivi sia, specie nel processo del lavoro, nel loro libero interrogatorio) si siano riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità (già art. 317 riferito al giudizio avanti al pretore o al conciliatore, ora art. 281-ter, aggiunto dall'art. 68 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51); così pure quando la fonte è costituita dal testimone (art. 257, 1 comma); il potere di disporre d'ufficio l'audizione di un teste cui la parte abbia rinunciato (art. 317, 2 comma); di rivolgere al teste, d'ufficio, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (art. 253 c.p.c.); di acquisire le informazioni e i documenti esistenti presso la pubblica amministrazione, utili al processo (art. 213 c.p.c.). L'art. 421 infatti si inserisce in una struttura del processo del lavoro, la quale, grazie agli adempimenti obbligatori iniziali (completezza degli atti introduttivi della lite, introduzione della causa tramite ricorso, con conseguente appropriata fissazione dell'udienza di discussione, libero interrogatorio e tentativo di conciliazione), consente un uso più sistematico ed efficace di poteri istruttori d'ufficio propri del giudice civile, nei quali la disposizione 5 dell'art. 421 c.p.c., per la massima parte, si risolve.
Nel secondo caso invece, il giudice del lavoro deve esplicitare le ragioni per le quali, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, non ha ritenuto di fare ricorso all'uso dei poteri istruttori. Il provvedimento, solitamente implicito, di diniego della richiesta della parte può essere sottoposto al sindacato di legittimità sia per violazione di legge che per vizio di motivazione. Sotto il primo profilo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ad es., quando il giudice del lavoro abbia esercitato i poteri istruttori sulla base del proprio sapere privato, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale (per fatti ritualmente acquisiti devono intendersi non solo quelli risultanti dagli atti introduttivi del giudizio, ma anche quelli, a carattere integrativo, emersi nel contraddittorio delle parti: esempio tipico quelli emersi dal libero interrogatorio delle stesse (Cass. 23 maggio 2003 n. 8220). Sotto il secondo profilo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., qualora non dia congrua e logica spiegazione del perché ha disatteso la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad un diversa decisione della controversie. Occorre perciò, per la censurabilità della decisione negativa, che la parte indichi in sede di merito quali fonti di prova il giudice potrebbe acquisire d'ufficio; e, in sede di ricorso per cassazione, che la parte deduca quali fonti di prova abbia indicato, e ciò nonostante il giudice del merito non abbia provveduto.
Tali presupposti per la censurabilità del mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio non sussistono nel caso di specie, sicché anche il secondo profilo di doglianza va rigettato. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis".
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 1 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2004