Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 19.02.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8432/2024 R.G previdenza
TRA
, nato il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Di Maio.
RICORRENTE
E
I. N. A. I. L. ( ) in persona del Controparte_1
Direttore Regionale dell della Campania pro tempore CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Lembo.
RESISTENTE
OGGETTO: azione per il riconoscimento della malattia professionale in misura pari e/o superiore al
6% ed in subordine il riconoscimento del danno biologico in misura pari e/o superiore al 6% e conseguente richiesta di condanna.
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 il ricorrente, premesso di essere affetto da asbestosi polmonare, ha asserito di avere svolto la propria attività lavorativa come tubista presso la società “Fincantieri spa” sede di Castellammare di Stabia, dal 01/02/1967 al 31/12/1997, data del pensionamento;
che la predetta società opera nel comparto di costruzione navi;
che le mansioni svolte dal ricorrente hanno comportato un contatto diretto con amianto, atteso che come tubista, ha provveduto alla installazione delle tubazioni, costruzione e assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture portanti, di tubi e di condotte, provvedendo al taglio dei materiali, alla loro sagomatura e unione, nonché ai successivi collaudi;
che nello svolgimento di tali mansioni l'amianto era utilizzato sia spruzzato, sia legato come cemento -amianto, sia sotto forma di pannelli, sia come
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pertanto il ricorrente durante i predetti cicli produttivi era costantemente esposto a notevoli quantità di amianto;
che in data 06/06/2022 il ricorrente inoltrava domanda all al fine di CP_2 ottenere il riconoscimento della malattia professionale;
che l riscontrava l'assenza della CP_2 malattia professionale;
che proposto ricorso si proponeva opposizione al giudizio e con collegiale del
04/10/2023 si richiedeva la rilettura critica dell'esame, a seguito del quale l'Istituto, nuovamente, archiviava la pratica per assenza della malattia denunciata;
che lo stesso nonostante i CP_1 ripetuti solleciti ha rilasciato un provvedimento senza effettivamente effettuare una lettura della TAC;
che pertanto le patologie da cui è affetto il ricorrente sono state contratte nell'esercizio ed a causa delle mansioni svolte, con riduzione dell'integrità psicofisica quantificabile nella percentuale di almeno 6% come da perizia allegata, in netto contrasto con quanto accertato dall Tutto CP_2 ciò premesso ha concluso chiedendo “- accertare e dichiarare che le patologie di cui è affetto il sig.
sono in rapporto causale con le mansioni svolte come certificate dal con Parte_1 CP_2 ogni consequenziale provvedimento e condannare l'ente al pagamento in favore dell'istante del danno biologico da liquidarsi in conto capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica nella misura pari o superiore al 6%, salvo gravame;
- accertare e dichiarare che le predette patologie di cui è affetto il ricorrente siano rilevanti ai fini del riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica nella misura pari o comunque superiore al 6% eventualmente anche a mezzo di CTU CP_ medico legale che sin d'ora si richiede;
- condannare resistente, in persona del legale rapp.te p.t. territoriale, al pagamento di spese e compensi di causa, maggiorate del 15% per spese forfettarie, oltre IVA, CPA da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si è costituito evidenziando che la malattia professionale dedotta in giudizio non è CP_2 riconducibile ad alcuna attività lavorativa svolta in occasione di lavoro, così come individuata dalla vigente normativa in materia;
che incombe sul richiedente della prestazione l'onere di provare la sussistenza di un concreto e preciso nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la malattia professionale e, non soltanto un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni e connesso all'esecuzione di questo. L' ha concluso CP_1 chiedendo di “rigettare l'avversa domanda in quanto non provata oltre che destituita di fondamento nel merito, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari per i motivi specificati”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale, acquisite note di trattazione scritta, la causa, in data odierna, è stata decisa con separata sentenza.
La domanda è fondata e va quindi accolta nei termini di seguito enunciati.
2 Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, CP_2 primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni CP_2 dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
3 Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, in cui la controversia si è incentrata sull'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da cui il ricorrente ha dedotto di essere affetto, si è proceduto alla nomina di un CTU.
Il dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, ha Persona_1 rappresentato che “che sensi delle Tabelle Valutative nr 38/2000 con riferimento all'Allegato 2 (Pneumopatie ostruttive) considerato il grado della sindrome disventilatoria, si riconosce una percentuale di danno biologico del 45-50%.”. Nel caso del ricorrente ha accertato che – “l'Istant risulta essere affetto Parte_1 da: DIFFUSI SEGNI DI INTERSTIZIOPATIA PIÙ SPICCATI IN REGIONE MANTELLO-SUBMANTELLARE CON
EVIDENZA DI PLACCHE DI DISOMOGENEO ISPESSIMENTO PLEURICO.. e ha concluso affermando che “A tale patologia già considerata quale espressione di "Malattia professionale", secondo le Tabelle previste dal DL
38/2000 al nr 331, è doveroso accreditare una valutazione percentuale di danno biologico nella misura del
50% (cinquanta per cento)”.
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo della ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di specifiche e rilevanti contestazioni, bensì solo l'oscillazione della percentuale tabellare tra il 45% e il 50% che il CTU ha poi fissato nella misura del 50% a suo insindacabile giudizio.
Il ricorso va quindi accolto e al ricorrente spetta la liquidazione del danno biologico mediante la costituzione della rendita ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella suddetta misura del 50% a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto della malattia professionale contratta, una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 50% a decorrere dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente CP_2 della rendita ex lege dovuta, oltre interessi legali;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.508,00 CP_2 comprensivi di spese generali, oltre iva, cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
Napoli, 19.02.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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