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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 16/01/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO RA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19514/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma - Via Flaminia 189 00196 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032456501000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13321/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00324565 01 000 , notificatele in data 30.09.2024 con la quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.082,56 di cui € 350,00 a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali;
€ 700,00 a titolo di sanzioni e € 26,68 a titolo di interessi.
Ha dedotto l'insussistenza del credito. La Ricorrente_1, con ricorso, iscritto al ruolo del TAR Lazio e recante il seguente RG n. 221/2022, agiva “Per l'accertamento 1) dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di esitare entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 9 Novembre 2007, n. 206 l'istanza dell'odierno ricorrente relativa al riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di II GRADO relativo al ciclo di studi post-universitari di formazione e sviluppo professionale continuo (Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educazione delle persone con bisogni educativi speciali) conseguito dal Ricorrente in data 23.07.2021, ai sensi del D.Lgs.
206/2007 in attuazione della Direttiva CE/36/2005 secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel paese membro ed ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane. 2) Nonché per la condanna del Ministero dell'Istruzione ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa da parte del Tar, nonché ove occorra e comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge. 3) E per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta”.
Il ricorso verterebbe, dunque, in materia di silenzio amministrativo, con conseguente applicazione della normativa di cui al procedimento speciale ex art. 117 C.p.a.
Conseguentemente, la ricorrente, in conformità alla tabella del contributo unificato per i giudizi amministrativi, versava il contributo di € 300,00 come quietanza F24 Elide ed in conformità alla Circolare del Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa del 18.10.2011.
La cartella impugnata riportava, invece, un contributo omesso per € 350,00, ritenendo che il contributo dovuto per l'iscrizione a ruolo fosse di € 650,00, vale a dire il contributo unificato dovuto per i ricorsi ordinari.
Le rimostranze della ricorrente erano state esposte in sede di riscontro all'invito al pagamento a cui non era seguita alcuna comunicazione da parte della segreteria del TAR.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita la segretaria del Tribunale Amministrativo del Lazio, obiettando: che avverso l'invito al pagamento della somma dovuta pari a 650 euro, la ricorrente non aveva proposto alcuna deduzione, né aveva provveduto alla sua tempestiva impugnazione, procedendo solamente, in data 17 giugno 2022, al deposito, nel fascicolo telematico del ricorso, della quietanza di pagamento attestante l'avvenuto versamento in data 10 gennaio 2022 del contributo unificato nella misura di € 300,00; che, stante il perdurante parziale inadempimento dell'obbligazione tributaria iscritta nel richiamato invito al pagamento, si era proceduto all'iscrizione a ruolo esattoriale, della somma dovuta a titolo di integrazione del contributo unificato, nella misura di € 350,00, cui aveva fatto seguito la notifica della cartella di pagamento n. 09420240032456501000, per un importo pari a € 1.082,56, comprensivi di contributo unificato, sanzioni, interessi, oltre oneri di riscossione. La parte resistente ha dedotto, dunque, l'inammissibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione dell'atto impositivo costituito dall'invito al pagamento, ritualmente notificato, in data 8 giugno 2022 al procuratore e difensore della ricorrente e nel domicilio eletto nel giudizio avanti il TAR del Lazio (Email_1
, circostanza peraltro pacificamente comprovata (cfr. ricevuta di consegna) e riconosciuta dalla stessa deducente nel ricorso tributario.
Nel merito, la segreteria del Tar, riteneva non condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui l'impugnativa proposta al TAR Lazio, avendo ad oggetto il silenzio – rifiuto serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero, rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 117 c.p.a. con conseguente applicazione del contributo unificato di € 300,00, prevista dall'art. 13, comma 6 bis, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, per i ricorsi assoggettati al rito del silenzio ex art. 117 citato. Secondo la parte resistente, nel ricorso depositato dinanzi al TAR, la ricorrente non si era limitata a chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione in relazione all'istanza proposta ai fini del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, ma la stessa aveva agito anche per “la condanna del Ministero dell'Istruzione ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa da parte del TAR Lazio, nonché ove occorra e comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge”. Osserva la parte resistente che “nei casi in cui il codice del processo amministrativo prevede la possibilità di proporre contestualmente azioni diverse, il rito da applicare viene individuato secondo il principio di prevalenza disciplinato dall'art. 32,
c.p.a., il quale testualmente recita: “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV ”. Invero, nei casi in cui il codice del processo amministrativo prevede la possibilità di proporre contestualmente azioni diverse, il rito da applicare viene individuato secondo il principio di prevalenza disciplinato dall'art. 32, c.p.a. Parte resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur ritualmente citata, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la parte ricorrente contesta il presupposto da cui deriva la necessità del pagamento della somma di 650,00 euro, a titolo di contributo unificato, ritenendo che poiché il ricorso amministrativo proposto verteva sul silenzio inadempimento, dovendosi applicare il rito abbreviato, non sarebbe possibile richiedere lo stesso importo previsto per il rito ordinario.
Al riguardo, va però evidenziato che la ricorrente pone un'eccezione concernente il merito della vicenda che avrebbe dovuto essere proposta in sede di ricorso nei confronti dell'invito al pagamento, il quale, invece, non era stato impugnato ed è diventato esecutivo.
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico- giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione. Principio in base al quale (con riferimento all'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso sia divenuto definito perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta.» (Cass. n. 2944 del 2018, in motivazione). Nel caso in esame non è dubbio che il ricorrente aveva avuto conoscenza dell'invito al pagamento del contributo nella misura di 650,00 euro, limitandosi a porre un “riscontro” ad esso, cui non è seguita alcuna comunicazione da parte della segreteria del TAR”
Le spese liquidate come in dispositivo, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di
Roma (nulla essendo dovuto per l'Agenzia delle Entrate Riscossione che non si è costituita) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma, delle spese di lite che si liquidano in € 250,00, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Raffaele Gargiulo
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO RA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19514/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma - Via Flaminia 189 00196 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032456501000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13321/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00324565 01 000 , notificatele in data 30.09.2024 con la quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.082,56 di cui € 350,00 a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali;
€ 700,00 a titolo di sanzioni e € 26,68 a titolo di interessi.
Ha dedotto l'insussistenza del credito. La Ricorrente_1, con ricorso, iscritto al ruolo del TAR Lazio e recante il seguente RG n. 221/2022, agiva “Per l'accertamento 1) dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di esitare entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 9 Novembre 2007, n. 206 l'istanza dell'odierno ricorrente relativa al riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di II GRADO relativo al ciclo di studi post-universitari di formazione e sviluppo professionale continuo (Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educazione delle persone con bisogni educativi speciali) conseguito dal Ricorrente in data 23.07.2021, ai sensi del D.Lgs.
206/2007 in attuazione della Direttiva CE/36/2005 secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel paese membro ed ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane. 2) Nonché per la condanna del Ministero dell'Istruzione ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa da parte del Tar, nonché ove occorra e comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge. 3) E per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta”.
Il ricorso verterebbe, dunque, in materia di silenzio amministrativo, con conseguente applicazione della normativa di cui al procedimento speciale ex art. 117 C.p.a.
Conseguentemente, la ricorrente, in conformità alla tabella del contributo unificato per i giudizi amministrativi, versava il contributo di € 300,00 come quietanza F24 Elide ed in conformità alla Circolare del Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa del 18.10.2011.
La cartella impugnata riportava, invece, un contributo omesso per € 350,00, ritenendo che il contributo dovuto per l'iscrizione a ruolo fosse di € 650,00, vale a dire il contributo unificato dovuto per i ricorsi ordinari.
Le rimostranze della ricorrente erano state esposte in sede di riscontro all'invito al pagamento a cui non era seguita alcuna comunicazione da parte della segreteria del TAR.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita la segretaria del Tribunale Amministrativo del Lazio, obiettando: che avverso l'invito al pagamento della somma dovuta pari a 650 euro, la ricorrente non aveva proposto alcuna deduzione, né aveva provveduto alla sua tempestiva impugnazione, procedendo solamente, in data 17 giugno 2022, al deposito, nel fascicolo telematico del ricorso, della quietanza di pagamento attestante l'avvenuto versamento in data 10 gennaio 2022 del contributo unificato nella misura di € 300,00; che, stante il perdurante parziale inadempimento dell'obbligazione tributaria iscritta nel richiamato invito al pagamento, si era proceduto all'iscrizione a ruolo esattoriale, della somma dovuta a titolo di integrazione del contributo unificato, nella misura di € 350,00, cui aveva fatto seguito la notifica della cartella di pagamento n. 09420240032456501000, per un importo pari a € 1.082,56, comprensivi di contributo unificato, sanzioni, interessi, oltre oneri di riscossione. La parte resistente ha dedotto, dunque, l'inammissibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione dell'atto impositivo costituito dall'invito al pagamento, ritualmente notificato, in data 8 giugno 2022 al procuratore e difensore della ricorrente e nel domicilio eletto nel giudizio avanti il TAR del Lazio (Email_1
, circostanza peraltro pacificamente comprovata (cfr. ricevuta di consegna) e riconosciuta dalla stessa deducente nel ricorso tributario.
Nel merito, la segreteria del Tar, riteneva non condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui l'impugnativa proposta al TAR Lazio, avendo ad oggetto il silenzio – rifiuto serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero, rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 117 c.p.a. con conseguente applicazione del contributo unificato di € 300,00, prevista dall'art. 13, comma 6 bis, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, per i ricorsi assoggettati al rito del silenzio ex art. 117 citato. Secondo la parte resistente, nel ricorso depositato dinanzi al TAR, la ricorrente non si era limitata a chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione in relazione all'istanza proposta ai fini del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, ma la stessa aveva agito anche per “la condanna del Ministero dell'Istruzione ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa da parte del TAR Lazio, nonché ove occorra e comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge”. Osserva la parte resistente che “nei casi in cui il codice del processo amministrativo prevede la possibilità di proporre contestualmente azioni diverse, il rito da applicare viene individuato secondo il principio di prevalenza disciplinato dall'art. 32,
c.p.a., il quale testualmente recita: “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV ”. Invero, nei casi in cui il codice del processo amministrativo prevede la possibilità di proporre contestualmente azioni diverse, il rito da applicare viene individuato secondo il principio di prevalenza disciplinato dall'art. 32, c.p.a. Parte resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur ritualmente citata, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la parte ricorrente contesta il presupposto da cui deriva la necessità del pagamento della somma di 650,00 euro, a titolo di contributo unificato, ritenendo che poiché il ricorso amministrativo proposto verteva sul silenzio inadempimento, dovendosi applicare il rito abbreviato, non sarebbe possibile richiedere lo stesso importo previsto per il rito ordinario.
Al riguardo, va però evidenziato che la ricorrente pone un'eccezione concernente il merito della vicenda che avrebbe dovuto essere proposta in sede di ricorso nei confronti dell'invito al pagamento, il quale, invece, non era stato impugnato ed è diventato esecutivo.
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico- giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione. Principio in base al quale (con riferimento all'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso sia divenuto definito perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta.» (Cass. n. 2944 del 2018, in motivazione). Nel caso in esame non è dubbio che il ricorrente aveva avuto conoscenza dell'invito al pagamento del contributo nella misura di 650,00 euro, limitandosi a porre un “riscontro” ad esso, cui non è seguita alcuna comunicazione da parte della segreteria del TAR”
Le spese liquidate come in dispositivo, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di
Roma (nulla essendo dovuto per l'Agenzia delle Entrate Riscossione che non si è costituita) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma, delle spese di lite che si liquidano in € 250,00, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Raffaele Gargiulo