Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 16/01/2026, n. 608
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del credito

    La Corte osserva che la ricorrente non ha impugnato l'invito al pagamento del contributo nella misura maggiore, diventato esecutivo. La cartella di pagamento, in questo caso, è una mera intimazione di pagamento e non un nuovo atto impositivo, pertanto può essere impugnata solo per vizi propri, non per eccezioni relative all'atto di accertamento presupposto. La ricorrente era a conoscenza dell'invito al pagamento ma non lo ha impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 16/01/2026, n. 608
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 608
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo