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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice istruttore
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 9504-1/2024 promossa da:
in qualità di ADS di c.f. Parte_1 CP_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in VIA SAULI 39 GENOVA presso l' Avvocato SOLARI
FRANCESCA che la rappresenta e difende congiuntamente con l' Avvocato STEFANO
BOTTARO;
Ricorrente contro
, c.f. elettivamente domiciliata presso Controparte_2 CodiceFiscale_2 l'Avvocato FRANCESCO GHISIGLIERI che la rappresenta e difende congiuntamente all'Avvocato ROBERTO FRANK;
Resistente
******
Sciogliendo la riserva in data 26 Marzo 2025;
visto il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa e i documenti allegati;
vista la memoria di costituzione e i documenti allegati;
visti gli atti e documenti della causa di merito;
sentiti i difensori delle parti;
ritenuta in questa sede superflua l' audizione di sommari informatori;
[...]
[...] in qualità di ADS di ha agito in giudizio per ottenere Parte_2 CP_1 l'annullamento di una donazione fatta da persona asseritamente incapace di intendere e volere ex artt. 428 e 775 c.c., giudizio iscritto a ruolo sub 9504/24, allegando:
che nel settembre 2019 la signora donava ( per atto notaio di Genova rep. 5353, CP_1 Per_1 racc. 3697 ) alla signora la somma di € 50.000,00, sostenendone, altresì, gli Controparte_2 oneri notarili connessi;
che l' atto era stato compiuto da persona affetta da Disturbo neuro-cognitivo maggiore a genesi da determinare ( Afasia Progressiva Primaria o variante logopenica malattia di Alzheimer forma mista, degenerativa e vascolare ), caratterizzato soprattutto da deficit del linguaggio e della compressione e per l' effetto da persona incapace.
La causa di merito è rinviata all' udienza del 14 Aprile 2025 per l' assunzione delle prove orali ammesse.
Con ricorso depositato il 27/2/2025 la parte attrice ha chiesto il sequestro conservativo dei beni della convenuta sino alla concorrenza di € 80.000,00 allegando la sussistenza del fumus della domanda di annullamento proposta con citazione in ragione delle condizioni psichiche in cui si trovava al momento della donazione e del periculum atteso che nelle more non erano CP_1 stati richiesti prima provvedimenti cautelari in quanto la somma di € 50.000,00 di cui trattasi era stata già sottoposta a sequestro penale ex art. 321 c.p.p. in data 15.3.2021 dal G.I.P., dott.ssa Per_2 su richiesta del P.M., dott.ssa nell'ambito del procedimento n. 8646/2020/21 R.G.N.R. Persona_3
Tribunale di Genova ma che tale procedimento veniva archiviato con provvedimento reso dal G.I.P. in data 26.2.2025 che disponeva, altresì, il dissequestro delle somme sequestrate e la loro restituzione alla avente diritto, signora con la conseguenza che nei tempi Controparte_2 necessari alla definizione del giudizio di merito vi era il rischio della perdita della garanzia patrimoniale del vantato credito restitutorio poiché la convenuta era esclusivamente proprietaria di un piccolo bene immobile di modesto valore.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso attesa l' insussistenza del fumus.
*****
Parte attrice/ricorrente ha chiesto ex art. 775 c.c. l' annullamento del contratto di donazione stipulato il 20/9/2019 con il quale donava ( per atto notaio di Genova rep. 5353, CP_1 Per_1 racc. 3697 ) alla signora la somma di € 50.000,00, sostenendone, altresì, gli Controparte_2 oneri notarili connessi, per asserita incapacità di intendere e di volere della donante.
Il Tribunale non ritiene, almeno allo stato degli atti e fatta salva ogni eventuale diversa valutazione e decisione all' esito dell' istruttoria della causa di merito, il fumus boni iuris della domanda di annullamento della donazione e della conseguente domanda di restituzione della somma di denaro donata per le seguenti ragioni:
il procedimento penale a carico della convenuta dopo ampie e complesse indagini ( audizioni di numerose persone informate sui fatti e accertamento peritale ) è stato archiviato con decreto ampiamente motivato del GIP, come da documento prodotto dalla stessa ricorrente, e sul punto il
Tribunale non può che condividere, sempre allo stato degli atti, le convincenti argomentazioni del
Giudice penale riguardo alla mancata prova di una incapacità di intendere e di volere della donante nel 2019; il perito di chiara fama nominato nel procedimento penale ha concluso nel senso che al momento dei fatti la donante non era affetta da una certa ed evidente deficienza psichica tale da comprometterne le facoltà di critica e la capacità di volere: non versava pertanto CP_1 all'epoca in una condizione di infermità ed appariva una persona con conservata autonomia;
molte delle persone sentite nel corso del procedimento penale – SIT richiamate nel provvedimento di archiviazione – hanno confermato che almeno sino al 2020 aveva mantenuto una CP_1 discreta capacità di autodeterminazione nello svolgimento della propria vita e degli affari quotidiani
( documenti prodotti nella causa di merito dalla ricorrente e doc. 3 di parte resistente nel procedimento cautelare in corso di causa );
il medico curante della donante ha in particolare riferito che la paziente aveva sempre provveduto a se stessa in modo autonomo almeno sino a tutta la primavera del 2020 ( SIT Podestà prodotte quale doc. 5 anche da parte attrice nel giudizio di merito );
alla visita presso la commissione medica per l' invalidità civile del 17 SETTEMBRE 2019 – quindi soltanto tre giorni prima della donazione ( doc. 8 del giudizio di merito ) – la paziente si presentava “in buone condizioni generali, vigile, disponibile al colloquio, orientata” con mero stato ansioso e lacune mnesiche che non inficiavano certamente la sua capacità di intendere e di volere.
Non sussiste pertanto allo stato degli atti il fumus boni iuris del credito restitutorio vantato dalla ricorrente nel giudizio di merito e anche quanto al periculum in mora si deve evidenziare che le allegazioni della ricorrente sono del tutto generiche ed ipotetiche non essendo ravvisabili né presumibili comportamenti distrattivi/depauperativi del proprio patrimonio da parte della convenuta nelle more del giudizio di merito.
Ne consegue che il ricorso ex art. 671 c.p.c. deve essere rigettato.
Le spese saranno regolate con il merito.
P.Q.M.
Visti gli articoli 669-quater e 669-septies c.p.c.
RIGETTA
Il ricorso
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria
Così deciso in Genova il 27 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino