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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8322/2020 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Barone come Parte_1
da mandato in atti, attore
E
, in persona del p.t., corrente in , Controparte_1 CP_2 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Palamà come da mandato in atti, convenuto
E NEI CONFRONTI DI
, in persone del Presidente p.t., corrente in Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Sambati come da mandato CP_3
in atti, chiamato in causa avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 04.11.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 30.10.2020, ritualmente notificato, Parte_1
citava in giudizio il dinanzi a codesto Tribunale Controparte_1
esponendo che in data 27.07.2019, alle ore 9.30, mentre percorreva il marciapiedi sito in località Posto Rosso sulla s.p. 266 (in tratto interno all'abitato), dopo aver fatto la spesa nel supermercato attiguo al ristorante
La tavernella, era incappato in un paletto segnaletico reciso a pochi centimetri dal suolo, non visibile e con segnalato, che ne aveva causato la caduta e le lesioni personali conseguitene;
concludeva chiedendo che, previo accertamento e declaratoria della responsabilità esclusiva dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro de quo, l'Ente convenuto venisse condannato ex art. 2059 c.c. al risarcimento in favore di lui della somma accertanda in corso di causa (a titolo di danno alla persona di natura permanente e temporanea, spese mediche documentate e danno morale) come stabilita anche all'esito di espletanda C.T.U. o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze, sia giudiziali che stragiudiziali, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa depositata in data 20.01.2021 si costituiva in giudizio il che, contestato l'avverso dedotto, concludeva Controparte_1
chiedendo: -preliminarmente, dichiarare l'estinzione del giudizio per carenza di legittimazione passiva dell'Ente, unico convenuto e, in via gradata, la nullità dell'atto di citazione (per mancanza del codice fiscale, della data e del luogo di nascita utile ad individuare la persona dell'attore
(indicato come residente in [...] B nell'atto di citazione e in alla via Sillone n.10 nell'atto di messa in mora), per CP_1
indeterminatezza del petitum e della causa petendi e per la mancata univoca indicazione dell'autorità giudiziaria adita); - nel merito: - rigettare la domanda attorea;
- in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda: - graduare la responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro per il comportamento colpevole dell'attore, che aveva concorso alla causazione del danno;
- con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; con ordinanza del 02.11.2021 il Tribunale rilevava che, sin dalle note scritte autorizzate per la prima udienza del 24.02.2021 e a seguito delle difese dell'ente locale convenuto, l'attore aveva chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della indicata Controparte_3
dall'originario convenuto come legittimato passivo delle domande proposte da parte attorea, e, pertanto, autorizzava a CP_4
chiamare in causa la . Controparte_3
Eseguita la notifica della chiesta chiamata, con comparsa depositata in data 06.02.2022 si costituiva in giudizio la che, Controparte_3
previa contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, chiedeva: - in via preliminare: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_3
estrometterla dal giudizio;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, stante l'indeterminatezza della parte attrice, nonché del petitum
e della causa petendi; in subordine e nel merito, gradatamente: c) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
d) nell'ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il Controparte_1
unico responsabile dei danni subìti dall'attore e unico soggetto tenuto a risarcire i danni da questo subiti;
e) nell'ipotesi di ravvisata corresponsabilità della ove effettivamente ritenuta Controparte_3
proprietaria e/o custode del tratto di strada in questione, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe delle parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse, attribuendo alla concludente una misura minima ai fini di una giusta ripartizione proporzionale del risarcimento tra i diversi corresponsabili;
f) qualora fosse dichiarato un vincolo di solidarietà passiva, pronunciatosi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse ai fini della ripartizione del risarcimento, dichiarare il diritto di regresso della Controparte_3 nei confronti dei condebitori in solido per le eventuali somme pagate in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità; g) rigettare, in ogni caso, la richiesta di liquidazione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale;
h) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. richiesti dalla
; reso dall'attore l'interrogatorio formale da questa Controparte_3
deferitogli; escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio richiesta;
nell'udienza del
04.11.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del
03.02.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade ed i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente custode della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Il teste comandante di p.m. del , Testimone_1 Controparte_1
sentito nell'udienza del 21.06.2023 confermava infatti che il luogo del sinistro rientrava nel centro abitato di , giusta delibera di G.M. del 29.02.2020, che CP_1
sul marciapiedi vi era la presenza di un moncone di paletto, alto circa 5 cm e di diametro della stessa misura, e che lo stesso non era segnalato.
A sua volta, il teste , dipendente comunale, escusso nella Testimone_2
medesima udienza, riferiva che in data 27.7.2019, alle ore 9,30 circa, egli si trovava appoggiato ad un muretto intento a fumare una sigaretta, allorchè aveva visto a circa 10 metri di distanza il sig. che percorreva, a piedi, il marciapiede posto lungo la Strada Parte_1
Provinciale 266, in , località Posto Rosso (tratto interno al Comune di ), quando CP_1 CP_1
costui, giunto in prossimità del supermercato attiguo al ristorante “La Cisternella”, era inciampato in un moncone di paletto che spuntava dal centro del marciapiedi, grigio come la pavimentazione e non segnalato, cadendo al suolo e procurandosi ferite sanguinanti al viso
Ferma ed incontestata la natura demaniale della strada e del marciapiedi percorsi dall'attore, il - convenuto in giudizio per rientrare nel centro abitato il tratto Controparte_1
della S.P. 266 ove era avvenuta la caduta del sig. ha obiettato che trattavasi di una strada Pt_1
provinciale, di proprietà della Provincia di sulla quale pertanto incombevano in via CP_3
esclusiva gli obblighi di custodia e manutenzione, ivi compreso quello di tenere la sede stradale e le relative pertinenze in condizioni tali da non arrecare danni a terzi, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ente comunale.
A sua volta, la Provincia di il Comune di Diso ha richiamato la classificazione CP_3
delle strade contenuta nell'art. 4 del d.p.r. 3253/2012 e l'interpretazione fornitane dalla Corte di
Cassazione, in virtù delle quali la strada de qua era e rimaneva provinciale, seppur inclusa nell'abitato comunale e, negando di essere proprietario della strada, ha ricusato altresì ogni obbligo di manutenzione e riparazione della stessa .
Invero, dalla indubbia proprietà pubblica in capo alla Provincia di della Strada CP_3
Provinciale 266 (ivi incluso il tratto interno all'abitato di , trattandosi di Comune con CP_1
popolazione inferiore a 10.000 abitanti) scaturisce l'obbligo in capo alla stessa non solo della manutenzione, gestione e pulizia della strada e delle sue pertinenze, ma anche della custodia, con conseguente applicazione, nei riguardi dell'Ente medesimo, della presunzione di responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c.. Tuttavia, di recente, è stato autorevolmente deciso (cfr. Cass. n.
3217/2017) che il che consenta, per il pubblico transito, di passare su un'area -anche di CP_1
proprietà privata- assume l'obbligo di verificare che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti sia eseguita e, conseguentemente, di provvedervi ove sia omessa;
dunque sorge, in capo alla P.A. territoriale, benché non proprietaria della res, un dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integrando gli estremi della colpa e determinando la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo di manutenzione debba necessariamente incombere sul proprietario dell'area medesima. Orbene, l'attrice nell'atto introduttivo ha lamentato che sul tratto della S.P. 81 inclusa nell'abitato di Diso da essa percorso mancassero linee delimitative della carreggiata, fossero presenti dissesti stradali, sovrastrutture posticce e pali in banchina non segnalati, che i marciapiedi non fossero a norma e, in ultima analisi, che fosse mancata la manutenzione ordinaria dell'area; e ha sostenuto che tale situazione integrasse pericolo per la circolazione e avesse determinato l'incidente occorsole. Quanto denunciato da integra in effetti vizi strutturali- Controparte_5
costruttivi o comunque di manutenzione, non causati e comunque indipendenti dalle altrui modalità di uso della strada, che, alla stregua di quanto innanzi, sia la (quale Controparte_3
ente proprietario della strada) che l'Amministrazione comunale di Diso (per il transito pubblico nell'abitato comunale consentito su detta via, Firmato Da: AT VI IA Emesso Da:
NG CA 3 Serial#: Sentenza n. Controparte_6 CodiceFiscale_1
1450/2020 pubbl. il 12/06/2020 RG n. 8040/2015 Firmato Da: Emesso Da: Email_1
NG CA 3 Serial#: inclusa nel territorio Controparte_6 CodiceFiscale_1
comunale) sarebbero stati tenuti ad evitare o eliminare o, quantomeno, a segnalare affinché non costituissero pericolo o causassero pregiudizio agli utenti della strad
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe quindi dovuto Controparte_7
eliminare la sostanza vischiosa presente sul manto stradale o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei veicoli nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Né il ha dimostrato che la macchia d'olio fosse talmente recente CP_1
rispetto all'incidente da non poter evitare che si verificasse, onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto.
Ed infatti, se è pur vero che la presenza di olio su una strada non è conoscibile con immediatezza da parte del custode, nondimeno tale circostanza non è in re ipsa, ma va dimostrata dall'ente proprietario della strada, anche a mezzo di elementi presuntivi che provino l'impossibilità di un intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente.
Nella specie, invece, è emerso che già alle ore 9.30-10,00 del giorno del sinistro la macchia d'olio era presente sulla sede stradale (così il teste indifferente
, che a quell'ora percorreva in auto la strada Monteroni-Lecce Testimone_3
per recarsi al lavoro, rilevava la presenza della scia oleosa e, giunto a CP_3
riferiva la circostanza ad una pattuglia di P.M. di chiedendone l'intervento) CP_3
e che intorno alle ore 13,30 non era stata ancora rimossa (così ancora il teste indifferente , che a quell'ora rientrava a Monteroni provenendo Testimone_3
da trovava l'incidente occorso all'attore e verificava la situazione dei luoghi CP_3
ritratta nelle foto in atti).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione
Comunale di Lecce, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede stradale di Via Monteroni in agro di in stato di sicurezza in modo da CP_3
prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attore, dall'elaborato redatto dal C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono Persona_1
puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico- scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti)
è risultato: - che in seguito al sinistro del 24.07.2017 ebbe a CP_8
riportare trauma contusivo di spalla, gomito, avambraccio e caviglia destri;
- che tali lesioni di natura traumatica ben attenevano alla dinamica riferita, soddisfacendo i criteri sul nesso di causalità materiale della dottrina medico- legale ed erano compatibili con l'uso del casco;
- che dette lesioni comportavano giorni 31 di inabilità temporanea totale, giorni 30 di inabilità parziale al 75%, seguiti da giorni 30 al 50% e da ulteriori giorni 90 al 25% e postumi permanenti intesi come danno biologico (consistenti in una lieve limitazione funzionale della spalla destra) valutabili nella misura del 3% e non incidenti apprezzabilmente sulla specifica capacità lavorativa di autista di ambulanza dell'attore.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attore la somma, già valutata all'attualità, di €
12.172,00 (di cui € 3.096,00 per I.T.T., € 2.227,50 per I.T.P. al 75%, € 1.485,00 per I.T.P. al 50%, € 2.227,50 per I.T.P. al 25%, € 3.136,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attore, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione (cfr. Cass.
25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di €
490,00 (comprensive delle spese medico-legali).
All'attore va riconosciuto anche il ristoro per i danni materiali riportati dal suo motociclo, nella misura di € 1.496,00 risultate dal preventivo della Officina
Meccanica Piaggio Center di prodotto in atti, che, non essendo Persona_2
stato specificamente contestato dal costituisce prova (cfr. Cass. Controparte_7
civ. sez. VI ord. 03.12.2010 n. 27624).
Di contro, non può trovare accoglimento la richiesta di ristoro del danno da fermo tecnico, che non può desumersi dalla mera circostanza della indisponibilità del motociclo, ma richiede la concreta dimostrazione dei pregiudizi subiti in conseguenza della temporanea impossibilità di utilizzare il mezzo incidentato.
Quanto all'assistenza stragiudiziale dell'attore, il relativo rimborso ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in fase precontenziosa;
l'utilità di tal esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Nella specie, ad avviso di questo Giudice, con l'attività e le prove offerte dal difensore del danneggiato già in fase precontenziosa, vi erano già elementi sufficienti per raggiungere una transazione, piuttosto che costringere il danneggiato a ricorrere al processo;
pertanto, l'attività stragiudiziale in questione
(consistita nell'attivazione della negoziazione assistita) va liquidata distintamente da quella giudiziale, nella misura di € 420,00 secondo il valore medio dei parametri per l'attività stragiudiziale di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 14.578,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il a risarcire l'attore dei danni subiti a Controparte_7
causa della caduta occorsagli in data 24.07.2017 in agro di sulla Via CP_3 Monteroni nella complessiva misura di € € 14.578,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_7
Nicola Gregorio Elia, procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.130,00, di cui € 295,00 per esborsi ed € 4.835,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare all'attore le somme eventualmente anticipate a tale titolo.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 11 ottobre 2022
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8322/2020 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Barone come Parte_1
da mandato in atti, attore
E
, in persona del p.t., corrente in , Controparte_1 CP_2 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Palamà come da mandato in atti, convenuto
E NEI CONFRONTI DI
, in persone del Presidente p.t., corrente in Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Sambati come da mandato CP_3
in atti, chiamato in causa avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 04.11.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 30.10.2020, ritualmente notificato, Parte_1
citava in giudizio il dinanzi a codesto Tribunale Controparte_1
esponendo che in data 27.07.2019, alle ore 9.30, mentre percorreva il marciapiedi sito in località Posto Rosso sulla s.p. 266 (in tratto interno all'abitato), dopo aver fatto la spesa nel supermercato attiguo al ristorante
La tavernella, era incappato in un paletto segnaletico reciso a pochi centimetri dal suolo, non visibile e con segnalato, che ne aveva causato la caduta e le lesioni personali conseguitene;
concludeva chiedendo che, previo accertamento e declaratoria della responsabilità esclusiva dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro de quo, l'Ente convenuto venisse condannato ex art. 2059 c.c. al risarcimento in favore di lui della somma accertanda in corso di causa (a titolo di danno alla persona di natura permanente e temporanea, spese mediche documentate e danno morale) come stabilita anche all'esito di espletanda C.T.U. o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze, sia giudiziali che stragiudiziali, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa depositata in data 20.01.2021 si costituiva in giudizio il che, contestato l'avverso dedotto, concludeva Controparte_1
chiedendo: -preliminarmente, dichiarare l'estinzione del giudizio per carenza di legittimazione passiva dell'Ente, unico convenuto e, in via gradata, la nullità dell'atto di citazione (per mancanza del codice fiscale, della data e del luogo di nascita utile ad individuare la persona dell'attore
(indicato come residente in [...] B nell'atto di citazione e in alla via Sillone n.10 nell'atto di messa in mora), per CP_1
indeterminatezza del petitum e della causa petendi e per la mancata univoca indicazione dell'autorità giudiziaria adita); - nel merito: - rigettare la domanda attorea;
- in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda: - graduare la responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro per il comportamento colpevole dell'attore, che aveva concorso alla causazione del danno;
- con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; con ordinanza del 02.11.2021 il Tribunale rilevava che, sin dalle note scritte autorizzate per la prima udienza del 24.02.2021 e a seguito delle difese dell'ente locale convenuto, l'attore aveva chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della indicata Controparte_3
dall'originario convenuto come legittimato passivo delle domande proposte da parte attorea, e, pertanto, autorizzava a CP_4
chiamare in causa la . Controparte_3
Eseguita la notifica della chiesta chiamata, con comparsa depositata in data 06.02.2022 si costituiva in giudizio la che, Controparte_3
previa contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, chiedeva: - in via preliminare: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_3
estrometterla dal giudizio;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, stante l'indeterminatezza della parte attrice, nonché del petitum
e della causa petendi; in subordine e nel merito, gradatamente: c) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
d) nell'ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il Controparte_1
unico responsabile dei danni subìti dall'attore e unico soggetto tenuto a risarcire i danni da questo subiti;
e) nell'ipotesi di ravvisata corresponsabilità della ove effettivamente ritenuta Controparte_3
proprietaria e/o custode del tratto di strada in questione, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe delle parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse, attribuendo alla concludente una misura minima ai fini di una giusta ripartizione proporzionale del risarcimento tra i diversi corresponsabili;
f) qualora fosse dichiarato un vincolo di solidarietà passiva, pronunciatosi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse ai fini della ripartizione del risarcimento, dichiarare il diritto di regresso della Controparte_3 nei confronti dei condebitori in solido per le eventuali somme pagate in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità; g) rigettare, in ogni caso, la richiesta di liquidazione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale;
h) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. richiesti dalla
; reso dall'attore l'interrogatorio formale da questa Controparte_3
deferitogli; escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio richiesta;
nell'udienza del
04.11.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del
03.02.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade ed i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente custode della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Il teste comandante di p.m. del , Testimone_1 Controparte_1
sentito nell'udienza del 21.06.2023 confermava infatti che il luogo del sinistro rientrava nel centro abitato di , giusta delibera di G.M. del 29.02.2020, che CP_1
sul marciapiedi vi era la presenza di un moncone di paletto, alto circa 5 cm e di diametro della stessa misura, e che lo stesso non era segnalato.
A sua volta, il teste , dipendente comunale, escusso nella Testimone_2
medesima udienza, riferiva che in data 27.7.2019, alle ore 9,30 circa, egli si trovava appoggiato ad un muretto intento a fumare una sigaretta, allorchè aveva visto a circa 10 metri di distanza il sig. che percorreva, a piedi, il marciapiede posto lungo la Strada Parte_1
Provinciale 266, in , località Posto Rosso (tratto interno al Comune di ), quando CP_1 CP_1
costui, giunto in prossimità del supermercato attiguo al ristorante “La Cisternella”, era inciampato in un moncone di paletto che spuntava dal centro del marciapiedi, grigio come la pavimentazione e non segnalato, cadendo al suolo e procurandosi ferite sanguinanti al viso
Ferma ed incontestata la natura demaniale della strada e del marciapiedi percorsi dall'attore, il - convenuto in giudizio per rientrare nel centro abitato il tratto Controparte_1
della S.P. 266 ove era avvenuta la caduta del sig. ha obiettato che trattavasi di una strada Pt_1
provinciale, di proprietà della Provincia di sulla quale pertanto incombevano in via CP_3
esclusiva gli obblighi di custodia e manutenzione, ivi compreso quello di tenere la sede stradale e le relative pertinenze in condizioni tali da non arrecare danni a terzi, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ente comunale.
A sua volta, la Provincia di il Comune di Diso ha richiamato la classificazione CP_3
delle strade contenuta nell'art. 4 del d.p.r. 3253/2012 e l'interpretazione fornitane dalla Corte di
Cassazione, in virtù delle quali la strada de qua era e rimaneva provinciale, seppur inclusa nell'abitato comunale e, negando di essere proprietario della strada, ha ricusato altresì ogni obbligo di manutenzione e riparazione della stessa .
Invero, dalla indubbia proprietà pubblica in capo alla Provincia di della Strada CP_3
Provinciale 266 (ivi incluso il tratto interno all'abitato di , trattandosi di Comune con CP_1
popolazione inferiore a 10.000 abitanti) scaturisce l'obbligo in capo alla stessa non solo della manutenzione, gestione e pulizia della strada e delle sue pertinenze, ma anche della custodia, con conseguente applicazione, nei riguardi dell'Ente medesimo, della presunzione di responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c.. Tuttavia, di recente, è stato autorevolmente deciso (cfr. Cass. n.
3217/2017) che il che consenta, per il pubblico transito, di passare su un'area -anche di CP_1
proprietà privata- assume l'obbligo di verificare che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti sia eseguita e, conseguentemente, di provvedervi ove sia omessa;
dunque sorge, in capo alla P.A. territoriale, benché non proprietaria della res, un dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integrando gli estremi della colpa e determinando la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo di manutenzione debba necessariamente incombere sul proprietario dell'area medesima. Orbene, l'attrice nell'atto introduttivo ha lamentato che sul tratto della S.P. 81 inclusa nell'abitato di Diso da essa percorso mancassero linee delimitative della carreggiata, fossero presenti dissesti stradali, sovrastrutture posticce e pali in banchina non segnalati, che i marciapiedi non fossero a norma e, in ultima analisi, che fosse mancata la manutenzione ordinaria dell'area; e ha sostenuto che tale situazione integrasse pericolo per la circolazione e avesse determinato l'incidente occorsole. Quanto denunciato da integra in effetti vizi strutturali- Controparte_5
costruttivi o comunque di manutenzione, non causati e comunque indipendenti dalle altrui modalità di uso della strada, che, alla stregua di quanto innanzi, sia la (quale Controparte_3
ente proprietario della strada) che l'Amministrazione comunale di Diso (per il transito pubblico nell'abitato comunale consentito su detta via, Firmato Da: AT VI IA Emesso Da:
NG CA 3 Serial#: Sentenza n. Controparte_6 CodiceFiscale_1
1450/2020 pubbl. il 12/06/2020 RG n. 8040/2015 Firmato Da: Emesso Da: Email_1
NG CA 3 Serial#: inclusa nel territorio Controparte_6 CodiceFiscale_1
comunale) sarebbero stati tenuti ad evitare o eliminare o, quantomeno, a segnalare affinché non costituissero pericolo o causassero pregiudizio agli utenti della strad
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe quindi dovuto Controparte_7
eliminare la sostanza vischiosa presente sul manto stradale o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei veicoli nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Né il ha dimostrato che la macchia d'olio fosse talmente recente CP_1
rispetto all'incidente da non poter evitare che si verificasse, onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto.
Ed infatti, se è pur vero che la presenza di olio su una strada non è conoscibile con immediatezza da parte del custode, nondimeno tale circostanza non è in re ipsa, ma va dimostrata dall'ente proprietario della strada, anche a mezzo di elementi presuntivi che provino l'impossibilità di un intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente.
Nella specie, invece, è emerso che già alle ore 9.30-10,00 del giorno del sinistro la macchia d'olio era presente sulla sede stradale (così il teste indifferente
, che a quell'ora percorreva in auto la strada Monteroni-Lecce Testimone_3
per recarsi al lavoro, rilevava la presenza della scia oleosa e, giunto a CP_3
riferiva la circostanza ad una pattuglia di P.M. di chiedendone l'intervento) CP_3
e che intorno alle ore 13,30 non era stata ancora rimossa (così ancora il teste indifferente , che a quell'ora rientrava a Monteroni provenendo Testimone_3
da trovava l'incidente occorso all'attore e verificava la situazione dei luoghi CP_3
ritratta nelle foto in atti).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione
Comunale di Lecce, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede stradale di Via Monteroni in agro di in stato di sicurezza in modo da CP_3
prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attore, dall'elaborato redatto dal C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono Persona_1
puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico- scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti)
è risultato: - che in seguito al sinistro del 24.07.2017 ebbe a CP_8
riportare trauma contusivo di spalla, gomito, avambraccio e caviglia destri;
- che tali lesioni di natura traumatica ben attenevano alla dinamica riferita, soddisfacendo i criteri sul nesso di causalità materiale della dottrina medico- legale ed erano compatibili con l'uso del casco;
- che dette lesioni comportavano giorni 31 di inabilità temporanea totale, giorni 30 di inabilità parziale al 75%, seguiti da giorni 30 al 50% e da ulteriori giorni 90 al 25% e postumi permanenti intesi come danno biologico (consistenti in una lieve limitazione funzionale della spalla destra) valutabili nella misura del 3% e non incidenti apprezzabilmente sulla specifica capacità lavorativa di autista di ambulanza dell'attore.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attore la somma, già valutata all'attualità, di €
12.172,00 (di cui € 3.096,00 per I.T.T., € 2.227,50 per I.T.P. al 75%, € 1.485,00 per I.T.P. al 50%, € 2.227,50 per I.T.P. al 25%, € 3.136,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attore, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione (cfr. Cass.
25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di €
490,00 (comprensive delle spese medico-legali).
All'attore va riconosciuto anche il ristoro per i danni materiali riportati dal suo motociclo, nella misura di € 1.496,00 risultate dal preventivo della Officina
Meccanica Piaggio Center di prodotto in atti, che, non essendo Persona_2
stato specificamente contestato dal costituisce prova (cfr. Cass. Controparte_7
civ. sez. VI ord. 03.12.2010 n. 27624).
Di contro, non può trovare accoglimento la richiesta di ristoro del danno da fermo tecnico, che non può desumersi dalla mera circostanza della indisponibilità del motociclo, ma richiede la concreta dimostrazione dei pregiudizi subiti in conseguenza della temporanea impossibilità di utilizzare il mezzo incidentato.
Quanto all'assistenza stragiudiziale dell'attore, il relativo rimborso ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in fase precontenziosa;
l'utilità di tal esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Nella specie, ad avviso di questo Giudice, con l'attività e le prove offerte dal difensore del danneggiato già in fase precontenziosa, vi erano già elementi sufficienti per raggiungere una transazione, piuttosto che costringere il danneggiato a ricorrere al processo;
pertanto, l'attività stragiudiziale in questione
(consistita nell'attivazione della negoziazione assistita) va liquidata distintamente da quella giudiziale, nella misura di € 420,00 secondo il valore medio dei parametri per l'attività stragiudiziale di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 14.578,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il a risarcire l'attore dei danni subiti a Controparte_7
causa della caduta occorsagli in data 24.07.2017 in agro di sulla Via CP_3 Monteroni nella complessiva misura di € € 14.578,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_7
Nicola Gregorio Elia, procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.130,00, di cui € 295,00 per esborsi ed € 4.835,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare all'attore le somme eventualmente anticipate a tale titolo.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 11 ottobre 2022
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)