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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6609/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
SCOGNAMIGLIO STANISLAO presso cui elettivamente domicilia
-RICORRENTE-
E nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAROFALO CARLO
ALBERTO presso cui elettivamente domicilia
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 05.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/03/2024 la sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Torre del EC il 25.05.2010 con il sig. e che Controparte_1 dall'unione tra i predetti non nascevano figli – esponeva che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis. Chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
In data 03.12.2024 si costituiva il sig. il quale non si opponeva alla Controparte_1
pronuncia di separazione personale dei coniugi e deduceva che nelle more era stato raggiunto un accordo con la ricorrente a totale definizione della controversia.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 03.12.2024 il procuratore della ricorrente deduceva di aver raggiunto un accordo con il resistente e chiedeva breve rinvio per regolarizzare la costituzione del resistente con un nuovo procuratore. Alla successiva udienza del 05.12.2024 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà della ricorrente di rinuncia alla domanda di addebito e degli accordi raggiunti dai coniugi. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
a) La sigra rinuncia alla pronuncia di separazione giudiziale con addebito e, Parte_1
pertanto, le parti chiedono di pronunciare la loro separazione consensuale ordinando al competente
Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torre del EC (NA) l'annotazione della stessa.
b) Dichiarano di avere raggiunto un accordo relativamente all'immobile adibito a casa coniugale.
Più precisamente l'appartamento sito in San Giorgio a Cremano Via Domenico Scarlatti, n. 1 intestato al sig. poiché acquistato prima del matrimonio anche con denaro della Controparte_1
famiglia della sig.ra che partecipava in parti uguali alla corresponsione delle Parte_1 somme necessarie all'acquisto, è stato venduto e il relativo importo, detratte le spese e il residuo del mutuo è stato diviso in parti uguali tra le parti;
c) I ricorrenti dichiarano di non avere prole e, quindi, considerato che la sig.ra Parte_1
non percepisce redditi propri, il sig. si impegna ed obbliga- a corrisponderle, Controparte_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 400,00 (quattrocento/00 euro) con adeguamento secondo I'indice ISTAT.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 01 di ogni mese, a mezzo assegno bancario intestato alla sig.ra , ovvero, con bonifico bancario sul suo conto corrente e/o Parte_1 mediante vaglia postale presso la residenza della stessa”.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
16/08/1973 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tore del EC per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 82, parte II, s. A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino