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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1562/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), viale Mario Milazzo n. 164, C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Bellino
( che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. e CP_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_3 C.F._4 domiciliati in Caltagirone (CT), via Tasca n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Antonino
Piluso, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- OPPOSTI –
E
, nato a [...] il [...]; CP_4
-OPPOSTO CONTUMACE-
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 15.5.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 23.12.2016, ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , avverso l'atto
[...] Parte_2
di precetto notificatogli in data 09.12.2016 da e CP_1 CP_4 CP_2
con cui era stato intimato alla stessa il pagamento della somma di € 10.546,62, di Controparte_3 cui € 8.597,87, quale sorte capitale (oltre interessi e oneri di legge) ed € 225,00, quali spese di precetto.
Tale somma veniva pretesa in forza della sentenza n. 249/16 resa dal Giudice di Pace di
Caltagirone in data 25.08.2016, mediante la quale l'odierna opponente era stata condannata al pagamento della somma di € 8.597,87, a titolo di risarcimento dei danni patiti da , Persona_1
consorte e padre degli odierni opposti, deceduto nelle more del giudizio di prime cure.
Con la spiegata opposizione parte opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto, adducendo i seguenti motivi: i)
l'incertezza delle somme precettate in relazione alle spese di giudizio liquidate in sentenza, eccependo la discrasia tra importo complessivo e il dettaglio delle singole voci indicate in dispositivo;
ii)
l'insussistenza del credito azionato in ragione della dedotta infondatezza della domanda attorea definita con la sentenza de qua, avverso la quale la parte si era riservata di proporre gravame.
Con comparsa depositata il 02.05.2017, si sono costituiti in giudizio CP_1 CP_2
e i quali hanno contestato tutto quanto dedotto da parte opponente e hanno
[...] Controparte_3
chiesto il rigetto della spiegata opposizione con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., eccependo la genericità della contestazione in ordine all'erroneità delle somme precettate e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto vertente su questioni di merito da far valere innanzi al giudice di cognizione dell'incoato giudizio di appello.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con provvedimento del 22.02.2017, la presente causa è stata istruita mediante la sola allegazione documentale.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. l'opponente ha rilevato l'avvenuta sospensione della sentenza di primo grado, giusta provvedimento del giudice di appello, del
24.07.2017. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di il quale, seppur CP_4
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
*********
Tanto premesso, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Sono inammissibili, in primo luogo, i motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa riconosciuta dalla sentenza n. 249/16 resa dal Giudice di Pace di Caltagirone in data 25.08.2016, posta alla base del precetto opposto.
Non pare ozioso ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre, possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione, infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass.,
n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass.,
n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli n.6306 del
2022).
Ed invero, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (ex multis Cass. civ.
n. 3277 del 2015).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative all'ingiustizia della sentenza azionata, contestazioni che, alla luce di quanto sopra esposto, gli opponenti possono far valere nel corso del processo, nella specie tuttora pendente, in cui il titolo è stato emesso.
È poi inammissibile, per le medesime ragioni sopra esposte, oltre che infondato, il motivo di opposizione afferente alla incertezza delle somme precettate, in quanto dedotto in termini generici e smentito dallo scrutinio dell'atto di precetto, in seno al quale sono indicate in maniera dettagliata le singole voci ed i relativi importi delle somme richieste.
Quanto in particolare alla lamentata discrasia tra le somme relative alle spese di lite liquidate nel giudizio di prime cure e il dettaglio delle singole voci indicate nel dispositivo della sentenza azionata, vale quanto già sopra rilevato, trattandosi di vizi di merito da far valere nella competente sede processuale.
Sono parimenti inammissibili, per tardività, le contestazioni nuove, svolte dagli opponenti per la prima volta in seno alle memorie depositate ex art. 183, sesto comma, n.2, c.p.c.
********* Giova infine evidenziare che il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza azionata, emesso dal Giudice di Appello in data 24.07.2017, non ha refluenze sull'odierno giudizio di opposizione.
È sufficiente in proposito ricordare che, come statuito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, “allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, la successiva sopravvenienza della sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti al quale il titolo sia stato impugnato, non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione” (cfr. Cass. civ., n. 18512 del 2007).
Ed infatti la semplice sospensione della esecutività del titolo esecutivo azionato, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quelli di impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito, ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua estrinseca idoneità a fondare - nel concorso di requisiti praticamente formali
– un processo esecutivo (cfr. Cass. civ., n. 14048 del 2013).
Ne discende che la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non determina la caducazione del titolo stesso, comportando soltanto l'impossibilità di esercitare l'azione esecutiva sino alla conclusione del giudizio di merito nell'ambito del quale è stata disposta.
Pertanto, intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sono sospesi gli atti del processo esecutivo mentre gli atti dello stesso posti in essere anteriormente restano, viceversa, pienamente validi ed efficaci, così come restano ferme e pienamente valide ed efficaci le attività necessarie per iniziare l'esecuzione forzata e, quindi, fra esse la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato e in considerazione, in particolare, dell'inammissibilità dell'opposizione proposta, deve dunque rilevarsi l'infondatezza della richiesta di restituzione delle somme oggetto di assegnazione, proposta da parte opponente.
*********
In ultimo, deve rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. proposta da parte opposta, in quanto nel presente caso non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Né risulta allegata né in alcun modo dimostrata la sussistenza in capo agli opposti del lamentato danno (cfr. Cass. civ., n. 3830 del 2021; Cass. civ., n. 20018 del 2020).
*********
Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, va condannata a rifondere, in favore di parte opposta, la somma liquidata in Parte_2
dispositivo, determinata ai sensi del dal D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti ai minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta, e che viene distratta in favore dell'avv. Antonino Piluso, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nulla si dispone sulle spese nei rapporti con il convenuto stante la contumacia CP_4
dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
CP_4
DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione proposta dalla Parte_1 [...]
” avverso il precetto alla stessa notificato il 09.12.2016 da Parte_1 CP_1 CP_4
e ;
[...] CP_2 Controparte_3
CONDANNA la a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
e le spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella
[...] CP_2 Controparte_3 complessiva somma di € 1.820,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Antonino Piluso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
NULLA sulle spese nei confronti di stante la contumacia dello stesso;
CP_4
RIGETTA la domanda di condanna avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte opposta.
Caltagirone, 2.5.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), viale Mario Milazzo n. 164, C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Bellino
( che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. e CP_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_3 C.F._4 domiciliati in Caltagirone (CT), via Tasca n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Antonino
Piluso, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- OPPOSTI –
E
, nato a [...] il [...]; CP_4
-OPPOSTO CONTUMACE-
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 15.5.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 23.12.2016, ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , avverso l'atto
[...] Parte_2
di precetto notificatogli in data 09.12.2016 da e CP_1 CP_4 CP_2
con cui era stato intimato alla stessa il pagamento della somma di € 10.546,62, di Controparte_3 cui € 8.597,87, quale sorte capitale (oltre interessi e oneri di legge) ed € 225,00, quali spese di precetto.
Tale somma veniva pretesa in forza della sentenza n. 249/16 resa dal Giudice di Pace di
Caltagirone in data 25.08.2016, mediante la quale l'odierna opponente era stata condannata al pagamento della somma di € 8.597,87, a titolo di risarcimento dei danni patiti da , Persona_1
consorte e padre degli odierni opposti, deceduto nelle more del giudizio di prime cure.
Con la spiegata opposizione parte opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto, adducendo i seguenti motivi: i)
l'incertezza delle somme precettate in relazione alle spese di giudizio liquidate in sentenza, eccependo la discrasia tra importo complessivo e il dettaglio delle singole voci indicate in dispositivo;
ii)
l'insussistenza del credito azionato in ragione della dedotta infondatezza della domanda attorea definita con la sentenza de qua, avverso la quale la parte si era riservata di proporre gravame.
Con comparsa depositata il 02.05.2017, si sono costituiti in giudizio CP_1 CP_2
e i quali hanno contestato tutto quanto dedotto da parte opponente e hanno
[...] Controparte_3
chiesto il rigetto della spiegata opposizione con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., eccependo la genericità della contestazione in ordine all'erroneità delle somme precettate e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto vertente su questioni di merito da far valere innanzi al giudice di cognizione dell'incoato giudizio di appello.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con provvedimento del 22.02.2017, la presente causa è stata istruita mediante la sola allegazione documentale.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. l'opponente ha rilevato l'avvenuta sospensione della sentenza di primo grado, giusta provvedimento del giudice di appello, del
24.07.2017. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di il quale, seppur CP_4
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
*********
Tanto premesso, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Sono inammissibili, in primo luogo, i motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa riconosciuta dalla sentenza n. 249/16 resa dal Giudice di Pace di Caltagirone in data 25.08.2016, posta alla base del precetto opposto.
Non pare ozioso ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre, possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione, infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass.,
n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass.,
n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli n.6306 del
2022).
Ed invero, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (ex multis Cass. civ.
n. 3277 del 2015).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative all'ingiustizia della sentenza azionata, contestazioni che, alla luce di quanto sopra esposto, gli opponenti possono far valere nel corso del processo, nella specie tuttora pendente, in cui il titolo è stato emesso.
È poi inammissibile, per le medesime ragioni sopra esposte, oltre che infondato, il motivo di opposizione afferente alla incertezza delle somme precettate, in quanto dedotto in termini generici e smentito dallo scrutinio dell'atto di precetto, in seno al quale sono indicate in maniera dettagliata le singole voci ed i relativi importi delle somme richieste.
Quanto in particolare alla lamentata discrasia tra le somme relative alle spese di lite liquidate nel giudizio di prime cure e il dettaglio delle singole voci indicate nel dispositivo della sentenza azionata, vale quanto già sopra rilevato, trattandosi di vizi di merito da far valere nella competente sede processuale.
Sono parimenti inammissibili, per tardività, le contestazioni nuove, svolte dagli opponenti per la prima volta in seno alle memorie depositate ex art. 183, sesto comma, n.2, c.p.c.
********* Giova infine evidenziare che il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza azionata, emesso dal Giudice di Appello in data 24.07.2017, non ha refluenze sull'odierno giudizio di opposizione.
È sufficiente in proposito ricordare che, come statuito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, “allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, la successiva sopravvenienza della sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti al quale il titolo sia stato impugnato, non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione” (cfr. Cass. civ., n. 18512 del 2007).
Ed infatti la semplice sospensione della esecutività del titolo esecutivo azionato, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quelli di impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito, ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua estrinseca idoneità a fondare - nel concorso di requisiti praticamente formali
– un processo esecutivo (cfr. Cass. civ., n. 14048 del 2013).
Ne discende che la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non determina la caducazione del titolo stesso, comportando soltanto l'impossibilità di esercitare l'azione esecutiva sino alla conclusione del giudizio di merito nell'ambito del quale è stata disposta.
Pertanto, intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sono sospesi gli atti del processo esecutivo mentre gli atti dello stesso posti in essere anteriormente restano, viceversa, pienamente validi ed efficaci, così come restano ferme e pienamente valide ed efficaci le attività necessarie per iniziare l'esecuzione forzata e, quindi, fra esse la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato e in considerazione, in particolare, dell'inammissibilità dell'opposizione proposta, deve dunque rilevarsi l'infondatezza della richiesta di restituzione delle somme oggetto di assegnazione, proposta da parte opponente.
*********
In ultimo, deve rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. proposta da parte opposta, in quanto nel presente caso non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Né risulta allegata né in alcun modo dimostrata la sussistenza in capo agli opposti del lamentato danno (cfr. Cass. civ., n. 3830 del 2021; Cass. civ., n. 20018 del 2020).
*********
Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, va condannata a rifondere, in favore di parte opposta, la somma liquidata in Parte_2
dispositivo, determinata ai sensi del dal D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti ai minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta, e che viene distratta in favore dell'avv. Antonino Piluso, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nulla si dispone sulle spese nei rapporti con il convenuto stante la contumacia CP_4
dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
CP_4
DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione proposta dalla Parte_1 [...]
” avverso il precetto alla stessa notificato il 09.12.2016 da Parte_1 CP_1 CP_4
e ;
[...] CP_2 Controparte_3
CONDANNA la a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
e le spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella
[...] CP_2 Controparte_3 complessiva somma di € 1.820,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Antonino Piluso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
NULLA sulle spese nei confronti di stante la contumacia dello stesso;
CP_4
RIGETTA la domanda di condanna avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte opposta.
Caltagirone, 2.5.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore