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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 547/2024 R.G. promossa da:
avv. , (C.F. , rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c., Pt_1 Pt_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cuneo, C.so Nizza n. 7
APPELLANTE
Contro
, nato in [...] il [...] (C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Federico Racca, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Fossano, Via Matteotti n. 36
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 835/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo in data
03/11/2023
- Opposizione a decreto ingiuntivo - Pagamento compensi attività professionale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Torino,
pagina 1 di 8 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
IN RIFORMA della sentenza numero 835/2023 del Tribunale Ordinario di Cuneo RIGETTARE
l'opposizione proposta dal signor e conseguentemente CP_1
CONFERMARE dichiarandolo esecutivo, il decreto ingiuntivo numero 1247/2021 del 20 dicembre
2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Cuneo nell'ambito del procedimento R.G. n. 3391/2021, e per
l'effetto
CONDANNARE il signor a pagare all'avvocato la somma di euro CP_1 Controparte_2
5.276,56, comprensiva di CPA e IVA, oltre interessi, come per legge previsti, sulla somma di €
3.567,24, quale compenso liquidato dal Consiglio degli Avvocati di Cuneo, dalla data di maturazione fino al giorno del pagamento del saldo.
Con vittoria di compensi e spese di ogni fase e grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Rigettarsi l'avversario appello e confermarsi la sentenza di primo grado n. 835/2023 del Tribunale di
Cuneo.
Con il favore delle spese ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, proponeva opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1247/2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv.
, della somma di € 5.276,56, a titolo di compensi per l'attività professionale da Controparte_2 quest'ultimo prestata nel procedimento penale di primo grado iscritto a carico dell'opponente innanzi al
Tribunale di Cuneo e nel successivo grado di appello presso la Corte di Appello di Torino, oltre interessi moratori e spese del procedimento di ingiunzione.
In particolare, l'opponente lamentava l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, sostenendo di aver già provveduto al pagamento di quanto richiesto ed eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.
Si costituiva in proprio, ex art. 86 c.p.c., l'avv. , il quale contestava tutto quanto dedotto Controparte_2
dalla controparte, chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Nello specifico, deduceva di aver assunto la difesa d'ufficio di nell'ambito dei due CP_1
summenzionati procedimenti penali, all'esito dei quali, in considerazione delle asserite difficoltà economiche del proprio assistito, non aveva preteso immediatamente il pagamento del compenso professionale, richiesto solamente il 12.02.2021, mediante lettera raccomandata con invio di avviso di parcella per il pagamento di complessivi € 5.795,98.
Rilevava, perciò, l'assoluta infondatezza dell'opposizione avversaria, negando l'intervenuto pagamento pagina 2 di 8 in proprio favore dei compensi per l'attività svolta ed evidenziando che, in relazione alla eccepita prescrizione presuntiva dei crediti del professionista, il relativo dies a quo doveva ritenersi decorrente a far tempo dall'esaurimento della sua attività professionale e quindi dalla comunicazione della sentenza della Corte d'Appello, intervenuta via pec in data 12.04.2018, poiché tale decisione era stata assunta in camera di consiglio, d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza previo avviso al difensore della fissazione della relativa udienza.
2. Con sentenza del 03.11.2023, il Tribunale di Cuneo accoglieva l'opposizione di e, per CP_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1247/2021 emesso dal Tribunale di Cuneo in data
20.12.2021, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
In particolare, rilevava che, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., il diritto del professionista per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle correlative spese si prescrive in tre anni, spettando al creditore allegare la mancata effettuazione della prestazione.
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, richiamata la giurisprudenza sul punto, specificava che esso doveva individuarsi nell'esaurimento dell'incarico, momento che, in tema di onorari di avvocato, coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, ovvero con il suo deposito, nel caso di specie avvenuto in data 28.06.2017.
Riteneva pertanto che, alla data della prima richiesta di pagamento da parte dell'avv. , Controparte_2
tramite invio di raccomandata a/r del 12.04.2021, il termine triennale previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c. era già maturato e il diritto di credito dallo stesso vantato era già prescritto, precisando che era onere del creditore dimostrare che il debito non era stato estinto, attraverso giuramento decisorio o per mezzo dell'ammissione fatta in giudizio dal debitore.
3. Avverso la predetta pronuncia, non notificata, ha proposto appello l'avv. con atto di Controparte_2
citazione notificato il 06.05.2024, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta da e la condanna al pagamento dei compensi nella misura di € CP_1
5.276,56, comprensivi di CPA e IVA, oltre interessi, sulla somma di € 3.567,24, quale compenso liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, dalla data di maturazione del credito fino al pagamento. Con vittoria di compensi e spese di ogni fase e grado di giudizio.
A mezzo dell'unico motivo di appello, l'avv. si duole della violazione dell'art. 2957 Controparte_2
c.c., avendo il Giudice di prime cure individuato quale termine iniziale di decorrenza della prescrizione presuntiva, eccepita da controparte, la data del 28.06.2017, data di deposito della sentenza di non doversi procedere, emessa senza preventivo avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in luogo della data di notifica all'appellante del provvedimento in oggetto, avvenuta il 12.04.2018, momento di effettiva conoscenza legale dell'esaurimento del suo mandato difensivo.
pagina 3 di 8 Rileva, inoltre, che la giurisprudenza richiamata dal Giudice di primo grado, secondo cui il dies a quo coincide con il momento della pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, non terrebbe conto delle peculiarità che quest'ultimo ha assunto nel caso di specie, le quali non permetterebbero l'applicazione di detto principio. A tal proposito, evidenzia infatti l'assenza di alcuna pubblicazione e l'erronea equiparazione ad opera del Giudice di prime cure tra pubblicazione e deposito.
Ribadisce, quindi, che la data di deposito della sentenza della Corte d'Appello di Torino, assunta in camera di consiglio senza avviso all'imputato, né al difensore, non potrebbe in alcun modo rappresentare, ex art. 2957, comma 2, c.c. il termine iniziale di decorrenza della prescrizione per la richiesta dei compensi, il quale coinciderebbe, invece, con il giorno della notifica via pec della sentenza, allorché il professionista riceveva notizia dell'emesso provvedimento e prendeva contezza dell'esaurimento della propria attività professionale a favore di . CP_1
Precisa, infine, di non condividere il rilievo del Giudice di prime cure, secondo cui egli avrebbe dovuto deferire giuramento decisorio per accertare se il debito fosse stato adempiuto, stante il dedotto presupposto dell'esistenza del credito e del mancato decorso del termine di cui all'art. 2956, n. 2, c.c.
L'appellato, nel costituirsi in giudizio, argomenta in ordine alla correttezza di quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, ritenendo che il termine prescrizionale triennale decorra dall'avvenuto deposito della sentenza in cancelleria immediatamente dopo l'udienza, e cioè in data 28.06.2017, posto che, nel caso di specie, la redazione contestuale della motivazione funge ope legis da notificazione per le parti presenti o da considerarsi tali (ex art. 545, comma. 3, c.p.p.), e da quel momento decorre il termine per la proposizione del gravame, anche nel caso di sentenza “abnorme” emessa in camera di consiglio in assenza di contraddittorio. Considera, altresì, irrilevante il fatto di non aver prodotto i giustificativi dell'avvenuto pagamento, essendo onere del creditore dimostrare che il pagamento non sia avvenuto.
4. L'appello avanzato dall'avv. è meritevole di accoglimento. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., il termine della prescrizione del diritto al compenso degli avvocati decorre dalla “decisione della lite”, momento che, secondo costante giurisprudenza, coincide con l'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, ovvero con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
La ratio della normativa in oggetto, concernente la prescrizione presuntiva, risiede nell'esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale, ragion per cui si prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l'esigibilità immediata del corrispettivo (Cass. civ., sez. II, 29.01.2024, n. 2618).
pagina 4 di 8 Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che il procedimento penale pendente presso la Corte d'Appello di Torino a carico di – nell'ambito del quale l'appellante ha prestato la propria attività – CP_1
sia terminato con sentenza di non doversi procedere, ex art. 129 c.p.p., emessa il 28.06.2017 all'esito di udienza tenutasi nelle forme della camera di consiglio, senza tuttavia il previo avviso al difensore della fissazione della relativa udienza, secondo quanto invece previsto dall'art. 127, comma 1, c.p.p.
L'avv. veniva infatti a conoscenza di tale provvedimento soltanto il 12.04.2018, a Controparte_2
seguito di notifica inviatagli via pec dalla cancelleria della Corte, che lo avvisava dell'avvenuto deposito della sentenza in data contestuale all'udienza svoltasi il 28.06.2017.
Il fatto, più volte affermato dall'appellante, risulta non contestato, ed anzi è confermato dallo stesso appellato nella propria comparsa di costituzione e risposta in questo grado di giudizio (cfr. pag. 7).
La peculiarità della situazione sin qui descritta implica che il termine di prescrizione, di cui all'art. 2957 c.c., non possa che iniziare a decorrere dal 12.04.2018, allorché l'appellante è venuto a conoscenza della sentenza definitoria del procedimento, poiché è soltanto da tale momento che l'incarico conferitogli poteva dirsi – consapevolmente – concluso.
Risultano quindi prive di pregio le considerazioni dell'appellato in merito all'applicazione dell'art. 545, comma 3, c.p.p., il quale, facendo riferimento alla lettura in udienza della motivazione redatta contestualmente al dispositivo, è evidentemente inapplicabile al caso di specie ove nessuna lettura è stata effettuata, stante proprio l'assenza delle parti.
Né il mero deposito della sentenza potrebbe tener luogo della lettura della motivazione, poiché, se – come correttamente rilevato dall'appellato – il deposito costituisce il veicolo di conoscenza del discorso giustificativo della decisione, affinché ciò si realizzi è necessario che le parti siano quantomeno a conoscenza dell'udienza all'esito della quale il provvedimento è stato pronunciato. In difetto di tale presupposto, il mero deposito della sentenza non è idoneo ad assolvere la funzione sostitutiva della lettura, venendo meno il requisito della conoscibilità del provvedimento da parte dei soggetti del processo.
Parimenti irrilevante deve ritenersi il precedente giurisprudenziale richiamato dall'appellato in ordine alla nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza. Tale pronuncia, infatti, non risulta conferente al caso di specie, ove l'avviso di deposito della sentenza risulta essere stato (l'unico) regolarmente notificato al difensore.
Allo stesso modo, non può ritenersi pertinente il richiamo giurisprudenziale relativo all'abnormità della sentenza emessa in assenza di contraddittorio, trattandosi di argomentazioni che attengono a situazioni del tutto differenti da quella oggetto del presente giudizio e che avrebbero potuto semmai assumere pagina 5 di 8 rilievo in un diverso contesto, quale quello di un eventuale giudizio penale di impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da deve ritenersi CP_1 infondata, non essendo decorso il termine triennale al momento dell'invio della parcella e della relativa richiesta di pagamento, atteso che la prestazione del pagamento dei compensi è divenuta esigibile soltanto a decorrere dal 12.04.2018.
Diverso sarebbe stato se, previamente e correttamente avvisato della fissazione dell'udienza, l'avv.
non si fosse diligentemente attivato, anche in caso di inerzia da parte della cancelleria, Controparte_2 per ottenere informazioni circa l'esito dell'udienza svoltasi in camera di consiglio in data 28.06.2017.
In tal caso, infatti, il legale non avrebbe potuto dirsi inconsapevole della decisione della lite, e quindi della conclusione dell'incarico conferitogli, essendo suo onere informarsi, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione presuntiva a partire dalla decisione della lite, ovvero dal deposito della sentenza.
Solo con la completa esecuzione di tutte le attività connesse al contratto di patrocinio, o con la sua estinzione per altra causa, l'avvocato è, da un lato, liberato dalle proprie obbligazioni e, dall'altro, correlativamente, titolare in modo pieno e definitivo del proprio credito per onorari e accessori, cui, sino a quel momento, ha diritto in modo parziale, a titolo di mero acconto (cfr. art. 29, comma 1,
Codice Deontologico Forense).
Nel caso di specie, in conseguenza dell'omissione dell'avviso di cui all'art. 127, comma 1, c.p.p., l'avv.
è rimasto onerato di compiere tutte le attività connesse al ministero di difensore, Controparte_2
fintanto che non ha avuto notizia dell'intervenuta decisione, momento a partire dal quale ha maturato il diritto a richiedere il proprio compenso.
Deve quindi ritenersi che il termine triennale di prescrizione presuntiva, ex art. 2956 n. 2 c.c., abbia iniziato a decorrere dal 12.04.2018, pertanto, al 25.02.2021, data di invio della raccomandata contenente l'avviso di parcella al cliente, il suddetto termine non era decorso.
Ne deriva che la pretesa creditoria dell'avv. non può ritenersi estinta, con conseguente Controparte_2
diritto del medesimo a ottenere il pagamento del compenso professionale richiesto, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato, neppure quanto al suo ammontare e del quale, lo stesso, essendosi (infondatamente) avvalso del decorso della prescrizione presuntiva, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento.
Per tali motivi, in considerazione dell'accoglimento dell'appello e non potendo essere accolta la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo, trattandosi di titolo giudiziale ormai revocato, CP_1
pagina 6 di 8 deve essere condannato a corrispondere all'avv. l'importo di € 5.276,56, CP_1 Controparte_2
comprensivo di rimborso spese forfettario, CPA ed IVA.
Gli interessi legali vengono riconosciuti, in conformità alla domanda dell'avv. (v. domanda CP_2
svolta con il ricorso monitorio e poi nelle conclusioni dell'atto d'appello), sul solo importo dovuto a titolo di compensi, e cioè sulla somma di € 3.567,24, ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data della messa in mora stragiudiziale (25/02/2021) sino al 16/12/2021, e ai sensi dell'art. 1284., co 4, c.c. dal
17/12/2021, data di proposizione della domanda giudiziale, a mezzo del deposito del ricorso monitorio, sino al saldo.
5. Alla luce della riforma dell'impugnata sentenza, deve provvedersi a una rinnovata valutazione, ex art. 336 c.p.c., anche della regolamentazione delle spese di lite.
Tenuto conto dell'integrale soccombenza di , le spese di entrambi i gradi del giudizio CP_1
debbono essere poste a suo carico, con condanna alla rifusione in favore dell'avv. , e Controparte_2
con riconoscimento anche delle spese della fase monitoria, come ivi liquidate in € 600,00 a titolo di compensi, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA, essendo, all'esito del giudizio, risultata fondata la domanda in quella sede proposta.
Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, essa è da determinarsi in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,01 a €
26.000,00), facendo applicazione:
- per il primo grado, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata al solo deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., così pervenendo a complessivi € 4.237,00, escluso l'aumento di cui all'art. 4 comma 1 bis del DM 55/14 s.m.i., attesa l'esiguità dei documenti allegati agli atti, non tali da attribuire un maggior pregio all'attività difensiva svolta;
- per il grado d'appello, dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, oltre all'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/14 s.m.i. nella misura del 15%, così pervenendo a complessivi € 4.560,90, considerato, in questo grado di giudizio, oltre al numero dei documenti prodotti, anche quello dei richiami agli atti del processo di primo grado, che hanno comportato un effettivo incremento dell'attività difensiva ed una più agevole consultazione degli stessi, il tutto oltre rimborso spese forfettario, accessori, ed esposti documentati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza n. Controparte_2
835/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 03/11/2023, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
- condanna a corrispondere all'avv. la somma di euro 5.276,56, CP_1 Controparte_2
comprensiva di rimborso spese forfettario, CPA e IVA, oltre interessi sulla sola somma di €
3.567,24, dal 25/02/2021 al 16/12/2021, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., e dal 17/12/2021 al saldo, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.;
- condanna a rifondere all'avv. le spese del procedimento monitorio, CP_1 Controparte_2
pari a € 600,00 a titolo di compensi, oltre accessori, nonché le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 4.237,00 per compensi, e, per il grado d'appello, in €
4.560,90 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, ed esposti documentati.
Così deciso nella camera di consiglio in data 08/10/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal M.O.T. dott.ssa Ludovica Sarno.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 547/2024 R.G. promossa da:
avv. , (C.F. , rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c., Pt_1 Pt_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cuneo, C.so Nizza n. 7
APPELLANTE
Contro
, nato in [...] il [...] (C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Federico Racca, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Fossano, Via Matteotti n. 36
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 835/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo in data
03/11/2023
- Opposizione a decreto ingiuntivo - Pagamento compensi attività professionale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Torino,
pagina 1 di 8 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
IN RIFORMA della sentenza numero 835/2023 del Tribunale Ordinario di Cuneo RIGETTARE
l'opposizione proposta dal signor e conseguentemente CP_1
CONFERMARE dichiarandolo esecutivo, il decreto ingiuntivo numero 1247/2021 del 20 dicembre
2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Cuneo nell'ambito del procedimento R.G. n. 3391/2021, e per
l'effetto
CONDANNARE il signor a pagare all'avvocato la somma di euro CP_1 Controparte_2
5.276,56, comprensiva di CPA e IVA, oltre interessi, come per legge previsti, sulla somma di €
3.567,24, quale compenso liquidato dal Consiglio degli Avvocati di Cuneo, dalla data di maturazione fino al giorno del pagamento del saldo.
Con vittoria di compensi e spese di ogni fase e grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Rigettarsi l'avversario appello e confermarsi la sentenza di primo grado n. 835/2023 del Tribunale di
Cuneo.
Con il favore delle spese ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, proponeva opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1247/2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv.
, della somma di € 5.276,56, a titolo di compensi per l'attività professionale da Controparte_2 quest'ultimo prestata nel procedimento penale di primo grado iscritto a carico dell'opponente innanzi al
Tribunale di Cuneo e nel successivo grado di appello presso la Corte di Appello di Torino, oltre interessi moratori e spese del procedimento di ingiunzione.
In particolare, l'opponente lamentava l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, sostenendo di aver già provveduto al pagamento di quanto richiesto ed eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.
Si costituiva in proprio, ex art. 86 c.p.c., l'avv. , il quale contestava tutto quanto dedotto Controparte_2
dalla controparte, chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Nello specifico, deduceva di aver assunto la difesa d'ufficio di nell'ambito dei due CP_1
summenzionati procedimenti penali, all'esito dei quali, in considerazione delle asserite difficoltà economiche del proprio assistito, non aveva preteso immediatamente il pagamento del compenso professionale, richiesto solamente il 12.02.2021, mediante lettera raccomandata con invio di avviso di parcella per il pagamento di complessivi € 5.795,98.
Rilevava, perciò, l'assoluta infondatezza dell'opposizione avversaria, negando l'intervenuto pagamento pagina 2 di 8 in proprio favore dei compensi per l'attività svolta ed evidenziando che, in relazione alla eccepita prescrizione presuntiva dei crediti del professionista, il relativo dies a quo doveva ritenersi decorrente a far tempo dall'esaurimento della sua attività professionale e quindi dalla comunicazione della sentenza della Corte d'Appello, intervenuta via pec in data 12.04.2018, poiché tale decisione era stata assunta in camera di consiglio, d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza previo avviso al difensore della fissazione della relativa udienza.
2. Con sentenza del 03.11.2023, il Tribunale di Cuneo accoglieva l'opposizione di e, per CP_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1247/2021 emesso dal Tribunale di Cuneo in data
20.12.2021, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
In particolare, rilevava che, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., il diritto del professionista per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle correlative spese si prescrive in tre anni, spettando al creditore allegare la mancata effettuazione della prestazione.
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, richiamata la giurisprudenza sul punto, specificava che esso doveva individuarsi nell'esaurimento dell'incarico, momento che, in tema di onorari di avvocato, coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, ovvero con il suo deposito, nel caso di specie avvenuto in data 28.06.2017.
Riteneva pertanto che, alla data della prima richiesta di pagamento da parte dell'avv. , Controparte_2
tramite invio di raccomandata a/r del 12.04.2021, il termine triennale previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c. era già maturato e il diritto di credito dallo stesso vantato era già prescritto, precisando che era onere del creditore dimostrare che il debito non era stato estinto, attraverso giuramento decisorio o per mezzo dell'ammissione fatta in giudizio dal debitore.
3. Avverso la predetta pronuncia, non notificata, ha proposto appello l'avv. con atto di Controparte_2
citazione notificato il 06.05.2024, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta da e la condanna al pagamento dei compensi nella misura di € CP_1
5.276,56, comprensivi di CPA e IVA, oltre interessi, sulla somma di € 3.567,24, quale compenso liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, dalla data di maturazione del credito fino al pagamento. Con vittoria di compensi e spese di ogni fase e grado di giudizio.
A mezzo dell'unico motivo di appello, l'avv. si duole della violazione dell'art. 2957 Controparte_2
c.c., avendo il Giudice di prime cure individuato quale termine iniziale di decorrenza della prescrizione presuntiva, eccepita da controparte, la data del 28.06.2017, data di deposito della sentenza di non doversi procedere, emessa senza preventivo avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in luogo della data di notifica all'appellante del provvedimento in oggetto, avvenuta il 12.04.2018, momento di effettiva conoscenza legale dell'esaurimento del suo mandato difensivo.
pagina 3 di 8 Rileva, inoltre, che la giurisprudenza richiamata dal Giudice di primo grado, secondo cui il dies a quo coincide con il momento della pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, non terrebbe conto delle peculiarità che quest'ultimo ha assunto nel caso di specie, le quali non permetterebbero l'applicazione di detto principio. A tal proposito, evidenzia infatti l'assenza di alcuna pubblicazione e l'erronea equiparazione ad opera del Giudice di prime cure tra pubblicazione e deposito.
Ribadisce, quindi, che la data di deposito della sentenza della Corte d'Appello di Torino, assunta in camera di consiglio senza avviso all'imputato, né al difensore, non potrebbe in alcun modo rappresentare, ex art. 2957, comma 2, c.c. il termine iniziale di decorrenza della prescrizione per la richiesta dei compensi, il quale coinciderebbe, invece, con il giorno della notifica via pec della sentenza, allorché il professionista riceveva notizia dell'emesso provvedimento e prendeva contezza dell'esaurimento della propria attività professionale a favore di . CP_1
Precisa, infine, di non condividere il rilievo del Giudice di prime cure, secondo cui egli avrebbe dovuto deferire giuramento decisorio per accertare se il debito fosse stato adempiuto, stante il dedotto presupposto dell'esistenza del credito e del mancato decorso del termine di cui all'art. 2956, n. 2, c.c.
L'appellato, nel costituirsi in giudizio, argomenta in ordine alla correttezza di quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, ritenendo che il termine prescrizionale triennale decorra dall'avvenuto deposito della sentenza in cancelleria immediatamente dopo l'udienza, e cioè in data 28.06.2017, posto che, nel caso di specie, la redazione contestuale della motivazione funge ope legis da notificazione per le parti presenti o da considerarsi tali (ex art. 545, comma. 3, c.p.p.), e da quel momento decorre il termine per la proposizione del gravame, anche nel caso di sentenza “abnorme” emessa in camera di consiglio in assenza di contraddittorio. Considera, altresì, irrilevante il fatto di non aver prodotto i giustificativi dell'avvenuto pagamento, essendo onere del creditore dimostrare che il pagamento non sia avvenuto.
4. L'appello avanzato dall'avv. è meritevole di accoglimento. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., il termine della prescrizione del diritto al compenso degli avvocati decorre dalla “decisione della lite”, momento che, secondo costante giurisprudenza, coincide con l'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, ovvero con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
La ratio della normativa in oggetto, concernente la prescrizione presuntiva, risiede nell'esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale, ragion per cui si prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l'esigibilità immediata del corrispettivo (Cass. civ., sez. II, 29.01.2024, n. 2618).
pagina 4 di 8 Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che il procedimento penale pendente presso la Corte d'Appello di Torino a carico di – nell'ambito del quale l'appellante ha prestato la propria attività – CP_1
sia terminato con sentenza di non doversi procedere, ex art. 129 c.p.p., emessa il 28.06.2017 all'esito di udienza tenutasi nelle forme della camera di consiglio, senza tuttavia il previo avviso al difensore della fissazione della relativa udienza, secondo quanto invece previsto dall'art. 127, comma 1, c.p.p.
L'avv. veniva infatti a conoscenza di tale provvedimento soltanto il 12.04.2018, a Controparte_2
seguito di notifica inviatagli via pec dalla cancelleria della Corte, che lo avvisava dell'avvenuto deposito della sentenza in data contestuale all'udienza svoltasi il 28.06.2017.
Il fatto, più volte affermato dall'appellante, risulta non contestato, ed anzi è confermato dallo stesso appellato nella propria comparsa di costituzione e risposta in questo grado di giudizio (cfr. pag. 7).
La peculiarità della situazione sin qui descritta implica che il termine di prescrizione, di cui all'art. 2957 c.c., non possa che iniziare a decorrere dal 12.04.2018, allorché l'appellante è venuto a conoscenza della sentenza definitoria del procedimento, poiché è soltanto da tale momento che l'incarico conferitogli poteva dirsi – consapevolmente – concluso.
Risultano quindi prive di pregio le considerazioni dell'appellato in merito all'applicazione dell'art. 545, comma 3, c.p.p., il quale, facendo riferimento alla lettura in udienza della motivazione redatta contestualmente al dispositivo, è evidentemente inapplicabile al caso di specie ove nessuna lettura è stata effettuata, stante proprio l'assenza delle parti.
Né il mero deposito della sentenza potrebbe tener luogo della lettura della motivazione, poiché, se – come correttamente rilevato dall'appellato – il deposito costituisce il veicolo di conoscenza del discorso giustificativo della decisione, affinché ciò si realizzi è necessario che le parti siano quantomeno a conoscenza dell'udienza all'esito della quale il provvedimento è stato pronunciato. In difetto di tale presupposto, il mero deposito della sentenza non è idoneo ad assolvere la funzione sostitutiva della lettura, venendo meno il requisito della conoscibilità del provvedimento da parte dei soggetti del processo.
Parimenti irrilevante deve ritenersi il precedente giurisprudenziale richiamato dall'appellato in ordine alla nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza. Tale pronuncia, infatti, non risulta conferente al caso di specie, ove l'avviso di deposito della sentenza risulta essere stato (l'unico) regolarmente notificato al difensore.
Allo stesso modo, non può ritenersi pertinente il richiamo giurisprudenziale relativo all'abnormità della sentenza emessa in assenza di contraddittorio, trattandosi di argomentazioni che attengono a situazioni del tutto differenti da quella oggetto del presente giudizio e che avrebbero potuto semmai assumere pagina 5 di 8 rilievo in un diverso contesto, quale quello di un eventuale giudizio penale di impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da deve ritenersi CP_1 infondata, non essendo decorso il termine triennale al momento dell'invio della parcella e della relativa richiesta di pagamento, atteso che la prestazione del pagamento dei compensi è divenuta esigibile soltanto a decorrere dal 12.04.2018.
Diverso sarebbe stato se, previamente e correttamente avvisato della fissazione dell'udienza, l'avv.
non si fosse diligentemente attivato, anche in caso di inerzia da parte della cancelleria, Controparte_2 per ottenere informazioni circa l'esito dell'udienza svoltasi in camera di consiglio in data 28.06.2017.
In tal caso, infatti, il legale non avrebbe potuto dirsi inconsapevole della decisione della lite, e quindi della conclusione dell'incarico conferitogli, essendo suo onere informarsi, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione presuntiva a partire dalla decisione della lite, ovvero dal deposito della sentenza.
Solo con la completa esecuzione di tutte le attività connesse al contratto di patrocinio, o con la sua estinzione per altra causa, l'avvocato è, da un lato, liberato dalle proprie obbligazioni e, dall'altro, correlativamente, titolare in modo pieno e definitivo del proprio credito per onorari e accessori, cui, sino a quel momento, ha diritto in modo parziale, a titolo di mero acconto (cfr. art. 29, comma 1,
Codice Deontologico Forense).
Nel caso di specie, in conseguenza dell'omissione dell'avviso di cui all'art. 127, comma 1, c.p.p., l'avv.
è rimasto onerato di compiere tutte le attività connesse al ministero di difensore, Controparte_2
fintanto che non ha avuto notizia dell'intervenuta decisione, momento a partire dal quale ha maturato il diritto a richiedere il proprio compenso.
Deve quindi ritenersi che il termine triennale di prescrizione presuntiva, ex art. 2956 n. 2 c.c., abbia iniziato a decorrere dal 12.04.2018, pertanto, al 25.02.2021, data di invio della raccomandata contenente l'avviso di parcella al cliente, il suddetto termine non era decorso.
Ne deriva che la pretesa creditoria dell'avv. non può ritenersi estinta, con conseguente Controparte_2
diritto del medesimo a ottenere il pagamento del compenso professionale richiesto, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato, neppure quanto al suo ammontare e del quale, lo stesso, essendosi (infondatamente) avvalso del decorso della prescrizione presuntiva, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento.
Per tali motivi, in considerazione dell'accoglimento dell'appello e non potendo essere accolta la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo, trattandosi di titolo giudiziale ormai revocato, CP_1
pagina 6 di 8 deve essere condannato a corrispondere all'avv. l'importo di € 5.276,56, CP_1 Controparte_2
comprensivo di rimborso spese forfettario, CPA ed IVA.
Gli interessi legali vengono riconosciuti, in conformità alla domanda dell'avv. (v. domanda CP_2
svolta con il ricorso monitorio e poi nelle conclusioni dell'atto d'appello), sul solo importo dovuto a titolo di compensi, e cioè sulla somma di € 3.567,24, ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data della messa in mora stragiudiziale (25/02/2021) sino al 16/12/2021, e ai sensi dell'art. 1284., co 4, c.c. dal
17/12/2021, data di proposizione della domanda giudiziale, a mezzo del deposito del ricorso monitorio, sino al saldo.
5. Alla luce della riforma dell'impugnata sentenza, deve provvedersi a una rinnovata valutazione, ex art. 336 c.p.c., anche della regolamentazione delle spese di lite.
Tenuto conto dell'integrale soccombenza di , le spese di entrambi i gradi del giudizio CP_1
debbono essere poste a suo carico, con condanna alla rifusione in favore dell'avv. , e Controparte_2
con riconoscimento anche delle spese della fase monitoria, come ivi liquidate in € 600,00 a titolo di compensi, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA, essendo, all'esito del giudizio, risultata fondata la domanda in quella sede proposta.
Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, essa è da determinarsi in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,01 a €
26.000,00), facendo applicazione:
- per il primo grado, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata al solo deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., così pervenendo a complessivi € 4.237,00, escluso l'aumento di cui all'art. 4 comma 1 bis del DM 55/14 s.m.i., attesa l'esiguità dei documenti allegati agli atti, non tali da attribuire un maggior pregio all'attività difensiva svolta;
- per il grado d'appello, dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, oltre all'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/14 s.m.i. nella misura del 15%, così pervenendo a complessivi € 4.560,90, considerato, in questo grado di giudizio, oltre al numero dei documenti prodotti, anche quello dei richiami agli atti del processo di primo grado, che hanno comportato un effettivo incremento dell'attività difensiva ed una più agevole consultazione degli stessi, il tutto oltre rimborso spese forfettario, accessori, ed esposti documentati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza n. Controparte_2
835/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 03/11/2023, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
- condanna a corrispondere all'avv. la somma di euro 5.276,56, CP_1 Controparte_2
comprensiva di rimborso spese forfettario, CPA e IVA, oltre interessi sulla sola somma di €
3.567,24, dal 25/02/2021 al 16/12/2021, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., e dal 17/12/2021 al saldo, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.;
- condanna a rifondere all'avv. le spese del procedimento monitorio, CP_1 Controparte_2
pari a € 600,00 a titolo di compensi, oltre accessori, nonché le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 4.237,00 per compensi, e, per il grado d'appello, in €
4.560,90 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, ed esposti documentati.
Così deciso nella camera di consiglio in data 08/10/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal M.O.T. dott.ssa Ludovica Sarno.
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