Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1621/2024, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. DI Parte_1 C.F._1
BELLA NICOLETTA, e (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. VITALE ANNA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 22.11.2024, e Parte_1 CP_1
premettevano di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio e deducevano che, Per_ Per_ dalla loro unione erano nate due figlie, (3.06.2020) e (25.11.2021), riconosciute da entrambi i genitori.
Deducevano l'interruzione della loro relazione ed invocavano l'intervento del
Tribunale affinché disciplinasse i rapporti tra i genitori ed i figli alle condizioni di seguito riportate: Per_ Per_
“A) affido delle figlie minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti
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B) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà CP_1 di vedere le figlie tutti giorni e, in caso di disaccordo per tre giorni a settimana da concordare con la madre, dalle 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con se le figlie il sabato e la domenica a fine settimana alternati, senza pernottamento, stante la tenera età delle bambine.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle minori.
C) Per quanto concerne le festività verranno trascorse dalle figlie, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori, più segnatamente: le giornate festive del 24 e 31 Dicembre, 6
Gennaio, Domenica di Pasqua, 25 aprile con uno dei due genitori, mentre i giorni 8 e 25
Dicembre, 1 Gennaio e Lunedì dell'Angelo, 1 maggio con l'altro genitore. In ordine alle vacanze estive, si manterranno le stesse regole previste per il diritto di visita durante il resto dell'anno, stante la tenera età delle minori che non consente di allontanarle per lunghi periodi dalla madre.
D) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso CP_1
spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma globale di € 300,00 (€ 150,00 ciascuna), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra Pt_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
E) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di CP_1 Pt_1 tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i
2 ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
F) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
G) La IG.ra si impegna a pagare la rata di € 325,00 mensili relativa ai Parte_1
finanziamenti richiesti dalla coppia, il IG. , di contro, si impegna a pagare la CP_1 predetta rata nel caso in cui la IG.ra dovesse avere difficoltà economiche ovvero Pt_1
presta sin da ora il consenso a che la IG.ra in caso di difficoltà, attinga agli arretrati Pt_1 percepiti dalle figlie.
H) Il canone di locazione della casa familiare, sita in Trapani, nella via Guglielmo
Marconi 141, pari ad € 450,00 mensili, verrà pagato dalla SI.ra , che di Parte_1 contro tratterrà per intero l'assegno unico, che è pari ad € 400,00.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi.
L) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
M) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte di cui al ricorso e dichiaravano di non voler presenziare all'udienza fissata per la loro comparizione.
Indi, pervenuto il parere positivo del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
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3 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola il regime personale e patrimoniale tra le parti secondo le condizioni congiunte rassegnate nel ricorso introduttivo;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di conIGlio del 26 marzo 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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