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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 906/2025, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Andrea Colonna
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 3.6.2025.
Conclusioni della ricorrente: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
(CF: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
1 ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria, luogo di celebrazione del matrimonio, di provvedere all'annotazione della emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio. Ø affidare i figli minori , nata ad [...] in data [...] e NA
, nato a Novi Ligure (AL) in data [...] in [...] esclusiva alla madre con Persona_2
riconoscimento alla stessa del potere di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni di maggior interesse per i figli ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.; - disporre, altresì, che i figli siano stabilmente collocati presso la casa materna;
- disporre l'immediata sospensione delle frequentazioni, anche telefoniche, tra il padre e i figli minori per i motivi esposti in premessa ed in considerazione dello stato di detenzione del padre;
dichiarare tenuto il IGnor Controparte_1
a corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, a
[...] titolo di assegno di mantenimento per ciascun figlio, una somma mensile non inferiore ad € 250,00
(duecentocinquanta/00), e così complessivamente € 500,00 (cinquecento/00) mensili o veriore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, disponendo che il pagamento di tale somma venga eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
il tutto salvo diversa e maggiore quantificazione all'esito del deposito della documentazione reddituale e bancaria del resistente;
dichiarare tenuto il IGnor
a corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data di deposito del Controparte_1
presente ricorso, il 50% (cinquanta percento) delle spese straordinarie, come meglio identificate nel Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente ed in ogni sua parte;
il tutto salvo diversa e maggiore quantificazione all'esito del deposito della documentazione reddituale e bancaria del resistente. - attribuire alla ricorrente l'intero assegno unico universale INPS, dalla stessa già attualmente percepito, anche in considerazione delle modalità e tempistiche di affido e collocazione dei figli minori, già in atto in forza delle condizioni di separazione e delle quali viene chiesta la conferma. Con vittoria delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 10.4.2025, la IG.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
18.7.2020, ad Alessandria, ha contratto matrimonio civile col IG. ; che Controparte_1
“con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, i coniugi hanno scelto la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali”; che “all'epoca del matrimonio, la odierna ricorrente era già madre di un figlio – – nato in [...] in data [...] Controparte_2
da una precedente relazione sentimentale conclusasi, tempo addietro, con uno strascico giudiziario che ha dato luogo, tra l'altro, ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità
2 genitoriale del padre”; che “dall'unione coniugale sono nati due figli, , NA
nata ad [...] in data [...] e , nato a Novi Ligure (AL) in [...]_2
7.8.2021, oggi entrambi minorenni ed economicamente non autosufficienti”; che, con sentenza in data 3.10.2023, il Tribunale di Alessandria, “recependo l'accordo raggiunto tra le parti”, ha dichiarato la separazione dei coniugi, prevedendo l'affidamento dei minori in via c.d. “super esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c. alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, con collocazione presso la madre, la limitazione della frequentazione padre/figli solo in luogo neutro e l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro
500,00 (Euro 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigor presso il Tribunale di Alessandria, con impegno del padre “a sottoporsi, con periodicità semestrale, ad esami tossicologici volti ad escludere l'uso di sostanze stupefacenti presso il
Serd territorialmente competente e a rendere noti e documentare gli esiti al di Pt_2
Alessandria”; che, in seguito, “spesso […], il IGnor non si presentava agli incontri CP_1 senza neppure premurarsi di avvisare, con grave delusione dei bambini”; che “preoccupata del fatto che, a far data dal 28 marzo 2025, il padre non si era neppure più premurato di contattare telefonicamente i bambini con le consuete videochiamate settimanali, il giorno 6 aprile la odierna ricorrente inviava un messaggio alla sorella del IGnor per chiedere CP_1
notizie e il giorno successivo, 7 aprile, veniva dalla stessa avvisata del fatto che il era CP_1
stato arrestato in quanto colto in possesso di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti condotto in carcere già nella serata di venerdì 28 marzo 2025”; che “la ricorrente è regolarmente assunta come collaboratrice domestica presso il sottoscritto difensore con contratto a tempo indeterminato per un totale di 15 ore settimanali”; che
“nell'anno 2023 ha percepito retribuzioni per complessivi € 922,38 mentre per il 2024
l'importo complessivo della retribuzione percepita è risultato pari ad € 5.468,58” e che “allo stato, per quanto noto alla ricorrente, il IGnor risulta ancora lavorare, in qualità di CP_1
dipendente, presso alla SCAI S.R.L (CF: ), con sede legale a Novi Ligure (AL), P.IVA_1
Corso Marengo n. 49/17 (PEC: ed unità locale a Pozzolo Email_1
Formigaro (AL), con un reddito mensile netto di circa 2.000,00 Controparte_3
(duemila/00) euro per 13 mensilità”.
2. Con decreto in data 16.4.2025, il Giudice Delegato ha disposto - tra l'altro - la sospensione ex art. 473-bis15 c.p.c. della frequentazione padre/figli e il monitoraggio del nucleo familiare da Cont parte del di Alessandria, del di Novi Ligure e del presso la ASL-AL. Pt_2 CP_5
3 3. Dai certificati del casellario giudiziale, acquisiti dalla Cancelleria in data 16.4.2025, risulta che, mentre la IG.ra non ha riportato nessuna condanna penale, invece Parte_1
il IG. ha riportato plurime condanne penali, anche per reati gravissimi, Controparte_1
quali, a titolo esemplificativo, lo sfruttamento della prostituzione e il trasporto di sostanze stupefacenti.
4. Con relazione in data 18.4.2025, il CSP di Novi Ligure ha riferito che il padre “si dice disponibile a “qualsiasi cosa” pur di vedere i propri figli, che nell'ultimo periodo ha continuato a vedere in luogo neutro con il supporto dei servizi” e che “ha dovuto effettuare CP_ dei controlli presso il che purtroppo, nonostante i buoni propositi del signore, hanno mostrato ancora una fragilità ed un suo utilizzo di sostanze che va a compromettere il percorso di graduale liberalizzazione degli incontri che era stato inizialmente imbastito”.
5. Con relazione in data 22.4.2024, il presso la ASL-AL ha riferito che il IG. CP_5 [...]
è sempre risultato positivo alla cocaina (8,2 ng/mg, 6,6 ng/mg e 4,1 ng/mg) e CP_1
“ha riferito di frequentare abitualmente persone che la consumano, mostrando di non aver modificato il proprio stile di vita”.
6. Con relazione in data 23.4.2025, il di Alessandria ha riferito: che “all'inizio le Pt_2
comunicazioni tra i due signori e apparivano complesse;
la signora CP_1 Pt_1 Pt_1
riferiva che la separazione tra loro era dovuta in particolar modo alla gelosia e alla dipendenza del signor dalle sostanze stupefacenti, che avrebbero portato anche ad CP_1
episodi di violenza intrafamiliare ai danni della stessa moglie (episodi mai denunciati formalmente), alla presenza dei figli”; che “vi sono stati periodi in cui il signor non CP_1
riusciva a partecipare agli incontri protetti giustificandosi con sopraggiunti impegni lavorativi che non gli avrebbero permesso di arrivare in tempo”; che “il padre , a parte alcune occasioni in cui è stato necessario riprendere alcune sue modalità, discutibili dal punto di vista educativo, ha sempre mostrato grande affetto nei confronti dei figli”; che “solo nell'ultimo mese il signor ha iniziato ad essere assente, non si è presentato senza CP_1 avvisare gli operatori, lasciando che i bambini arrivassero all'incontro e lo aspettassero inutilmente per mezz'ora, per poi andarsene via delusi e demoralizzati per il comportamento paterno”; che “al contrario, fino a qualche mese fa, il servizio ha assistito ad un graduale riavvicinamento dei due genitori, ad un ripristino spontaneo delle comunicazioni tra loro, i quali hanno dovuto ammettere di essersi visti occasionalmente, con i bambini, anche al di fuori degli spazi protetti, non rispettando quindi le indicazioni contenute nel decreto del
Tribunale, al fine di poter consentire ad es, al padre, un veloce saluto ai bambini con la scusa
4 di dover consegnare loro medicinali, oppure regali di compleanno, oppure per accompagnare e la madre urgentemente al pronto soccorso pediatrico ,etc”; che Per_1
“per questo motivo, i Servizi sociali e CSP, in accordo anche con i rispettivi legali Pt_2
e con la signora , alla luce del positivo percorso di Luogo neutro, hanno più volte Pt_1
ragionato con il signor in merito alla possibilità di chiedere al Tribunale, in occasione CP_1 dell'istanza di divorzio, una liberalizzazione dei suoi incontri con i bambini, invitandolo ad un maggiore impegno rispetto al percorso di disassuefazione dalle sostanze”; che,
“purtroppo, tale proposito non è oggi realizzabile in quanto gli esami tossicologici del IGnor CP_ sono sempre stati positivi alla cocaina, come si evince dalla relazione del;
l'uomo CP_1
infatti non è mai riuscito ad astenersi completamente dall'uso delle sostanze, dimostrando scarso impegno e inaffidabilità, in tal senso”; che “l'aspetto più critico è che nel frattempo i bambini hanno investito molto nel rapporto con il padre, al quale sono oggi molto legati e che desidererebbero poter frequentare con assiduità” e che “i Servizi scriventi se il signor non fosse stato arrestato e ristretto in carcere, a breve sarebbero stati costretti a CP_1 comunicare all'uomo la conclusione di Luoghi neutri, i quali come da protocollo con il
Tribunale, non possono essere portati avanti per più di due anni ed il passaggio al diritto di visita di tre incontri all'anno con i bambini”.
7. Nel verbale dell'udienza del 30.4.2025, si legge: “[…] l'Avv. Andrea Colonna deposita l'originale della notifica a mani al resistente in data 17.4.2025 e chiede che ne sia dichiarata la contumacia. Il Giudice informa il IG. riguardo all'obbligatorietà Controparte_1
della difesa tecnica e al patrocinio a spese dello Stato. Il IG. dichiara: CP_1 CP_1
“vorrei essere assistito dal mio difensore, Avv. RL SG, la quale adesso si trova in
Sicilia e mi ha detto di non avere tempo di preparare la mia difesa”. Il IG. Controparte_1 dichiara: “adesso vivo a Pozzolo Formigaro, a casa dei miei genitori, in via Convento,
[...]
n. 26, ci viviamo: io, i miei genitori, mia sorella e il figlio di mia sorella. Vivo lì da una settimana, perché sono agli arresti domiciliari. Sono ancora agli arresti domiciliari.
[Esibisce copia dell'autorizzazione in data 30.4.2025 da parte del GIP, Dott.ssa Martina
Tosetti, per recarsi all'udienza odierna]. Sono agli arresti domiciliari perché mi hanno trovato una quantità di cocaina. Prima dell'arresto, vivevo a Pozzolo Formigaro, via
Colombara, n. 38, è un'altra casa di proprietà dei miei genitori. In questa casa, ci ho vissuto da solo circa un anno e due mesi, dall'1.1.2024. Prima, abitavo in Pozzolo Formigaro, via
Colombara, n. 20, ero in affitto, pagavo circa Euro 450,00 mensili. Adesso, fino all'autorizzazione del GIP a recarmi al lavoro, sono in ferie. Ho un contratto a tempo indeterminato, presso Sky S.r.l. di Novi Ligure, con retribuzione da circa Euro 1.700,00 fino
5 a Euro 2.000,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a questo. Non ho case o terreni di mia proprietà. Ho un solo conto corrente, con un saldo di meno di Euro 1.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. L'ultima volta che ho visto e era il sabato Per_1 Per_2
prima del venerdì che sono stato arrestato, credo fosse il 22.3.2025. Li vedevo nei luoghi neutri, al . Li vedo nei luoghi neutri sin da prima della separazione. I luoghi neutri Pt_3
erano tutti i sabati per due ore. In questo anno e mezzo, solo due volte ho saltato i luoghi neutri, perché avevo lavorato fino a tardi il giorno prima. Entrambe le volte non ho avevo avvertito, non ho sentito la sveglia, ho il sonno profondo. In separazione, ci siamo messi d'accordo per l'affidamento esclusivo alla madre e la frequentazione solo in luogo neutro perché io credo che i figli debbano crescere con la madre. Io, in separazione, ho accettato di vedere i figli in luogo neutro, perché non li vedevo da tanto e ho accettato tutto pur di vederli.
Prima della separazione, non li vedevo da tanto perché non me li voleva far vedere mia moglie. Le decisioni sono state tutte sue. Faccio uso di stupefacenti. Spesso, fumavo le canne.
Poi, avevo smesso, ma poi, dopo la separazione, ho ripreso con le canne e poi sono arrivato alla cocaina. Gli ultimi esami sono venuti positivi anche perché io, spacciando, la tocco e la assorbo attraverso i pori della pelle. Spacciavo perché dovevo coprire un debito, penso di non avere più questo debito, dovevo Euro 1.500,00. Ho sempre dato Euro 500,00 mensili, per il mantenimento di e . Quando li vedevo in luogo neutro, i miei figli erano Per_1 Per_2 contenti. Oltre a questa sugli stupefacenti, non ho altre indagini in corso”. La IG.ra
[...]
dichiara: “vivo ad Alessandria, via Marengo, n. 49, vivo con e Parte_1 Per_1
e anche , nato da una precedente relazione. Non ho nessun compagno, né Per_2 CP_1
convivente né non convivente. Faccio la colf, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione per circa Euro 458,00 mensili netti. Non ho altri redditi, salvo gli assegni familiari, la mia pensione di invalidità, i soldi che sta prendendo mio figlio, , da suo CP_1 padre (da marzo di quest'anno, ho preso circa Euro 8.000,00 di arretrati per gli ultimi cinque anni, poi prenderò Euro 250,00 mensili). Prendo gli assegni familiari per circa Euro 630,00 mensili e la mia invalidità per Euro 300,00 mensili. Non sono proprietaria di case o terreni, ho solo una macchina. Ho un solo conto corrente, PostePay, con circa Euro 2.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. Ho chiesto di sospendere la frequentazione col padre, perché fa uso di sostanze e perché è stato aggressivo anche con la bambina, le ha tirato uno schiaffo forte, tanto che ho dovuto tenerla a casa tre giorni perché era tutta gonfia e viola in faccia, circa tre anni fa. In separazione, ci siamo accordati per i luoghi neutri perché lui faceva sempre uso di sostanze, la bambina era davanti senza seggiolino e mi ha detto che guidava forte. Adesso, neanche i luoghi neutri bastano più, perché non è una persona che possa
6 prendersi nessuna responsabilità sui bambini. Tante volte, nei luoghi neutri, ha messo la bambina a disagio, chiedendogli cosa facevo io, con chi dormivo io, ecc. Tante volte è mancato agli incontri. Il primo anno ha provato a essere corretto, ma l'anno successivo è andato poche volte, senza neppure avvertire. Io portavo i bambini al luogo neutro e lui non c'era, loro piangevano delusi e io dovevo portarli in giro a comprare cose per fargli dimenticare quel momento. I bambini hanno assistito alla sua violenza, quando mi ha “alzato le mani” i bambini erano presenti. Sarà stato febbraio di due anni fa, del 2023. Mi dà tutti i mesi la somma di Euro 500,00, anche se qualche volte ha pagato in ritardo. e Per_1
ora non mi chiedono mai di lui. Il piccolo ancora non capisce, ma la bambina Per_2 spesso usciva dai luoghi neutri triste, mi diceva che papà le aveva detto “cicciona” o le faceva domande su di me, giri di domande, tipo lavaggio psicologico. A volte, uscendo dai luoghi neutri, si metteva a piangere” […]”. Per_1
8. Con ordinanza in calce al verbale dell'udienza del 30.4.2025, il Giudice Delegato ha confermato i provvedimenti ex art. 473-bis15 c.p.c. e ha disposto la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del di Alessandria, del CSP di Novi Pt_2
Ligure e del presso la ASL-AL. CP_5
9. Con relazione in data 3.6.2025, il SERD presso la ASL-AL ha riferito che, nonostante “la scarcerazione avvenuta a fine aprile u.s., [il IG. ] non ha ripreso alcun Controparte_1 contatto con il Servizio”.
10. Con relazione in data 26.6.2025, il di Alessandria ha riferito: che “i bambini Pt_2 stanno vivendo un momento di relativa serenità”; che “la sospensione dei luoghi neutri padre-figli, a detta della madre, ha rasserenato in particolar modo la figlia più grande, che è tornata ad essere più attenta e rilassata, anche a scuola”; che, “di fatto, anche le sue insegnanti, hanno notato questo cambiamento in positivo che le ha permesso di raggiungere risultati più soddisfacenti nel contesto scolastico”; che “le stesse maestre avrebbero riferito alla madre il rifiuto da parte , di disegnare qualcosa da regalare al padre”; che “i Per_1
bambini stanno trascorrendo questo periodo di vacanze scolastiche in compagnia della nonna materna, figura di riferimento sempre presente al mattino, mentre al pomeriggio, quando finisce di lavorare, la madre li porta in piscina”; che “nel weekend vanno al mare o fanno gite fuori porta, con amici”; che, “in quest'ultimo periodo, entrambi i bambini non chiedono del padre e, a detta della madre, non manifestano evidenti segnali di malessere ricollegabili a questa assenza”; che, “al contrario, dormono tranquillamente e durante la giornata appaiono sereni ed allegri”; che “la signora vorrebbe impedire ai figli ulteriori
7 situazioni di disagio o promesse non mantenute, da parte dell'uomo”; che “il periodo di sperimentazione di incontri protetti padre-figli, durato due anni, è da ritenersi ormai concluso”; che “la criticità ancora attuale, legata alla dipendenza da sostanze e la mancata ripresa di un serio percorso di disassuefazione, ostacolano di fatto, ulteriori progetti di supporto alla genitorialità del signor che al momento non sembra pronto ad CP_1 assumersi tale responsabilità nei confronti dei suoi bambini” e che “alla luce degli elementi Cont fino ad oggi raccolti, I Servizi sociali e ritengono che la signora possa Pt_2 Pt_1
rappresentare una figura genitoriale sufficientemente tutelante, in grado di poter gestire futuri contatti del padre con i suoi figli, valutandone in autonomia l'opportunità e le modalità, come d'altronde anche lei stessa richiede”.
11. Con relazione in data 27.6.2025, il CSP di Novi Ligure ha riferito: che “attualmente il sig. si è trasferito temporaneamente presso casa dei genitori, sempre nel comune di CP_1
Pozzolo Formigaro, in seguito alla misura degli arresti domiciliari”; che “il sig. non è CP_1
CP_ più andato al , ma sta prendendo in considerazione, una volta assistito da un avvocato, la necessità di riprendere il percorso al servizio specialistico”; che “il sig. riferisce che CP_1
i bambini gli mancano e che vorrebbe ricominciare a vederli attraverso gli incontri monitorati dai servizi, pur consapevole di aver gestito la sua situazione ed il suo percorso in modo distruttivo per sé e per i propri figli”; che “teme di non poter far più parte della loro vita, auspicando però che una volta cresciuti, possano scegliere in autonomia di cercarlo e riprendere la relazione con lui”; che “nel corso del tempo il sig. non è riuscito a CP_1
mantenere un percorso lineare non dimostrando una reale consapevolezza rispetto a quanto lo ha allontanato dai propri figli”; che “è evidente il suo attaccamento verso i bambini, ma ad oggi non è riuscito a fare passi in avanti come richiesto dall'A.G. competente”; che “la conflittualità tra i due genitori è rimasta aperta in questo lungo periodo di monitoraggio, pur essendosi alternati momenti in cui i due genitori sono riusciti ad affrontare insieme alcune situazioni, relative ai figli, contraddistinte da carattere di urgenza, riuscendo a far emergere l'interesse primario per i bambini, aiutandosi reciprocamente e mettendo in disparte i loro contrasti”; che “rispetto a quanto sopra si ritiene che ad oggi gli interventi largamente messi in atto dai servizi di competenza non abbiano portato i risultati auspicati”; che “si ritiene però che la capacità, da parte dei genitori, di cooperare nei momenti di difficoltà nell'interesse dei figli, possa far pensare ad una futura collaborazione” e che, in conclusione,
“attualmente, però, la signora rappresenta la figura maggiormente tutelante per i Pt_1 bambini”.
8 12. Nel verbale dell'udienza dell'8.7.2025, si legge: “[…] l'Avv. Andrea Colonna rappresenta di ritenere conclusa l'istruttoria e chiede che sia fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, rinunciando ai termini ex art. 473-bis28 c.p.c. Alle ore 9:52, l'udienza è sospesa, per consentire all'Avv. Andrea Colonna di conferire con la cliente. Alle ore 10:17,
l'udienza è riaperta. Sono comparsi, l'Avv. Andrea Colonna, per la IG.ra Parte_1
presente personalmente e il IG. già dichiarato contumace,
[...] CP_1 CP_1
personalmente. L'Avv. Andrea Colonna chiede di essere autorizzato a precisare immediatamente le conclusioni. Il Giudice autorizza […]. Il Giudice solleva d'ufficio la questione della possibile inammissibilità della domanda relativa al riparto del c.d. “assegno unico” in quanto apparentemente non fornita della c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale. L'Avv. Andrea Colonna insiste ugualmente. A domanda del Giudice,
l'Avv. Andrea Colonna rappresenta non doversi acquisire alcun atto da parte dell'Autorità
Penale non attenendo i reati commessi dal padre alla famiglia. Il IG. Controparte_1 dichiara: “non sento i figli da più di due mesi, avete bloccato tutte le chiamate. Verso Euro
500,00 mensili alla madre, quale mantenimento per i figli. Li versa mia madre. Non sono ancora condannato, il processo penale è in fase di indagine, sono indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di cocaina” […]”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
13. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 3.10.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 16.4.2025, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
14. È inammissibile la domanda di riparto del c.d. “assegno unico familiare”. Infatti, l'art. 40
c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, ad esempio, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in questo senso, si vedano, tra le altre, Trib. Milano 6.3.2013, Cass.
21.5.2009, n. 11828 e Cass. 22.10.2004 n. 20638). Le questioni relative al diritto di proprietà
e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della
9 separazione o del divorzio e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione
(Cass. 1.8.2013, n. 18440).
15. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, dall'istruttoria, è emersa l'idoneità della madre e, per converso, l'assoluta inidoneità del padre. Invero, i genitori avevano già convenuto, di comune accordo, in sede di separazione l'affidamento c.d. “super esclusivo” dei figli alla madre. In sede di divorzio, la situazione - se possibile - appare addirittura peggiorata, alla luce dei gravi e concordanti elementi emersi a sostegno della scelta del padre di proseguire, al momento, una vita dedita a gravi reati contro la persona e all'abuso di sostanze stupefacenti. E ciò, nonostante gli sforzi compiuti dai Servizi Sociali e Sanitari nel rilevante lasso di tempo tra la separazione e il divorzio. In quel tempo, peraltro, è emerso come i figli abbiano investito le proprie risorse nella ricostruzione del rapporto col padre;
ricostruzione che, però, non è risultata possibile per la condotta del padre, con loro conseguente (grave) delusione.
16. Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, i figli minori, e NA Per_2
, devono, senza dubbio, essere collocati presso la madre, ove, ormai da tempo, hanno
[...]
stabilito il proprio habitat.
17. La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra
10 regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre,
C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, Neulinger c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, EE e EL c.
Italia). Nel caso di specie, è emerso chiaramente come qualsiasi frequentazione col padre sia, al momento, gravemente pregiudizievole per i figli.
18. Il Collegio tiene, comunque, a precisare come la constatazione delle riferite circostanze di fatto, certamente esistenti al momento attuale, non impedisca assolutamente al padre di mutare - in futuro - la propria situazione di vita e di ottenere, a quel punto, la modifica giudiziale del regime di affidamento, collocazione e frequentazione in relazione ai propri figli.
19. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il padre, il quale non sostiene alcun onere di mantenimento diretto, risulta in grado di contribuire almeno al mantenimento dei figli nella misura indicata nel dispositivo e, comunque, di disporre normalmente della capacità di produrre un reddito sufficiente per sé e per i propri figli, con conseguente onere di attivazione.
11 20. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del IG. Controparte_1
in virtù del principio della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri e Controparte_1 [...]
, ad Alessandria, il 18.7.2020; Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di riparto del c.d. “assegno unico familiare” tra le parti in causa;
- affida i figli minori, e , in via c.d. “super esclusiva” ex NA Persona_2
art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, alla madre, IG.ra , presso la quale sono collocati e avranno residenza Parte_1
anagrafica;
- sospende ogni frequentazione, anche telefonica o telematica, tra il padre, IG. Controparte_1
e i figli minori, e;
[...] NA Persona_2
- pone, a carico del padre, IG. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Controparte_1
IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile Parte_1
del 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e NA
, la somma di Euro 500,00 (Euro 250,00 ciascuno), rivalutabile annualmente Persona_2
secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- condanna il IG. a corrispondere alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
12 Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 906/2025, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Andrea Colonna
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 3.6.2025.
Conclusioni della ricorrente: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
(CF: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
1 ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria, luogo di celebrazione del matrimonio, di provvedere all'annotazione della emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio. Ø affidare i figli minori , nata ad [...] in data [...] e NA
, nato a Novi Ligure (AL) in data [...] in [...] esclusiva alla madre con Persona_2
riconoscimento alla stessa del potere di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni di maggior interesse per i figli ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.; - disporre, altresì, che i figli siano stabilmente collocati presso la casa materna;
- disporre l'immediata sospensione delle frequentazioni, anche telefoniche, tra il padre e i figli minori per i motivi esposti in premessa ed in considerazione dello stato di detenzione del padre;
dichiarare tenuto il IGnor Controparte_1
a corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, a
[...] titolo di assegno di mantenimento per ciascun figlio, una somma mensile non inferiore ad € 250,00
(duecentocinquanta/00), e così complessivamente € 500,00 (cinquecento/00) mensili o veriore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, disponendo che il pagamento di tale somma venga eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
il tutto salvo diversa e maggiore quantificazione all'esito del deposito della documentazione reddituale e bancaria del resistente;
dichiarare tenuto il IGnor
a corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data di deposito del Controparte_1
presente ricorso, il 50% (cinquanta percento) delle spese straordinarie, come meglio identificate nel Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente ed in ogni sua parte;
il tutto salvo diversa e maggiore quantificazione all'esito del deposito della documentazione reddituale e bancaria del resistente. - attribuire alla ricorrente l'intero assegno unico universale INPS, dalla stessa già attualmente percepito, anche in considerazione delle modalità e tempistiche di affido e collocazione dei figli minori, già in atto in forza delle condizioni di separazione e delle quali viene chiesta la conferma. Con vittoria delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 10.4.2025, la IG.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
18.7.2020, ad Alessandria, ha contratto matrimonio civile col IG. ; che Controparte_1
“con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, i coniugi hanno scelto la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali”; che “all'epoca del matrimonio, la odierna ricorrente era già madre di un figlio – – nato in [...] in data [...] Controparte_2
da una precedente relazione sentimentale conclusasi, tempo addietro, con uno strascico giudiziario che ha dato luogo, tra l'altro, ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità
2 genitoriale del padre”; che “dall'unione coniugale sono nati due figli, , NA
nata ad [...] in data [...] e , nato a Novi Ligure (AL) in [...]_2
7.8.2021, oggi entrambi minorenni ed economicamente non autosufficienti”; che, con sentenza in data 3.10.2023, il Tribunale di Alessandria, “recependo l'accordo raggiunto tra le parti”, ha dichiarato la separazione dei coniugi, prevedendo l'affidamento dei minori in via c.d. “super esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c. alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, con collocazione presso la madre, la limitazione della frequentazione padre/figli solo in luogo neutro e l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro
500,00 (Euro 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigor presso il Tribunale di Alessandria, con impegno del padre “a sottoporsi, con periodicità semestrale, ad esami tossicologici volti ad escludere l'uso di sostanze stupefacenti presso il
Serd territorialmente competente e a rendere noti e documentare gli esiti al di Pt_2
Alessandria”; che, in seguito, “spesso […], il IGnor non si presentava agli incontri CP_1 senza neppure premurarsi di avvisare, con grave delusione dei bambini”; che “preoccupata del fatto che, a far data dal 28 marzo 2025, il padre non si era neppure più premurato di contattare telefonicamente i bambini con le consuete videochiamate settimanali, il giorno 6 aprile la odierna ricorrente inviava un messaggio alla sorella del IGnor per chiedere CP_1
notizie e il giorno successivo, 7 aprile, veniva dalla stessa avvisata del fatto che il era CP_1
stato arrestato in quanto colto in possesso di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti condotto in carcere già nella serata di venerdì 28 marzo 2025”; che “la ricorrente è regolarmente assunta come collaboratrice domestica presso il sottoscritto difensore con contratto a tempo indeterminato per un totale di 15 ore settimanali”; che
“nell'anno 2023 ha percepito retribuzioni per complessivi € 922,38 mentre per il 2024
l'importo complessivo della retribuzione percepita è risultato pari ad € 5.468,58” e che “allo stato, per quanto noto alla ricorrente, il IGnor risulta ancora lavorare, in qualità di CP_1
dipendente, presso alla SCAI S.R.L (CF: ), con sede legale a Novi Ligure (AL), P.IVA_1
Corso Marengo n. 49/17 (PEC: ed unità locale a Pozzolo Email_1
Formigaro (AL), con un reddito mensile netto di circa 2.000,00 Controparte_3
(duemila/00) euro per 13 mensilità”.
2. Con decreto in data 16.4.2025, il Giudice Delegato ha disposto - tra l'altro - la sospensione ex art. 473-bis15 c.p.c. della frequentazione padre/figli e il monitoraggio del nucleo familiare da Cont parte del di Alessandria, del di Novi Ligure e del presso la ASL-AL. Pt_2 CP_5
3 3. Dai certificati del casellario giudiziale, acquisiti dalla Cancelleria in data 16.4.2025, risulta che, mentre la IG.ra non ha riportato nessuna condanna penale, invece Parte_1
il IG. ha riportato plurime condanne penali, anche per reati gravissimi, Controparte_1
quali, a titolo esemplificativo, lo sfruttamento della prostituzione e il trasporto di sostanze stupefacenti.
4. Con relazione in data 18.4.2025, il CSP di Novi Ligure ha riferito che il padre “si dice disponibile a “qualsiasi cosa” pur di vedere i propri figli, che nell'ultimo periodo ha continuato a vedere in luogo neutro con il supporto dei servizi” e che “ha dovuto effettuare CP_ dei controlli presso il che purtroppo, nonostante i buoni propositi del signore, hanno mostrato ancora una fragilità ed un suo utilizzo di sostanze che va a compromettere il percorso di graduale liberalizzazione degli incontri che era stato inizialmente imbastito”.
5. Con relazione in data 22.4.2024, il presso la ASL-AL ha riferito che il IG. CP_5 [...]
è sempre risultato positivo alla cocaina (8,2 ng/mg, 6,6 ng/mg e 4,1 ng/mg) e CP_1
“ha riferito di frequentare abitualmente persone che la consumano, mostrando di non aver modificato il proprio stile di vita”.
6. Con relazione in data 23.4.2025, il di Alessandria ha riferito: che “all'inizio le Pt_2
comunicazioni tra i due signori e apparivano complesse;
la signora CP_1 Pt_1 Pt_1
riferiva che la separazione tra loro era dovuta in particolar modo alla gelosia e alla dipendenza del signor dalle sostanze stupefacenti, che avrebbero portato anche ad CP_1
episodi di violenza intrafamiliare ai danni della stessa moglie (episodi mai denunciati formalmente), alla presenza dei figli”; che “vi sono stati periodi in cui il signor non CP_1
riusciva a partecipare agli incontri protetti giustificandosi con sopraggiunti impegni lavorativi che non gli avrebbero permesso di arrivare in tempo”; che “il padre , a parte alcune occasioni in cui è stato necessario riprendere alcune sue modalità, discutibili dal punto di vista educativo, ha sempre mostrato grande affetto nei confronti dei figli”; che “solo nell'ultimo mese il signor ha iniziato ad essere assente, non si è presentato senza CP_1 avvisare gli operatori, lasciando che i bambini arrivassero all'incontro e lo aspettassero inutilmente per mezz'ora, per poi andarsene via delusi e demoralizzati per il comportamento paterno”; che “al contrario, fino a qualche mese fa, il servizio ha assistito ad un graduale riavvicinamento dei due genitori, ad un ripristino spontaneo delle comunicazioni tra loro, i quali hanno dovuto ammettere di essersi visti occasionalmente, con i bambini, anche al di fuori degli spazi protetti, non rispettando quindi le indicazioni contenute nel decreto del
Tribunale, al fine di poter consentire ad es, al padre, un veloce saluto ai bambini con la scusa
4 di dover consegnare loro medicinali, oppure regali di compleanno, oppure per accompagnare e la madre urgentemente al pronto soccorso pediatrico ,etc”; che Per_1
“per questo motivo, i Servizi sociali e CSP, in accordo anche con i rispettivi legali Pt_2
e con la signora , alla luce del positivo percorso di Luogo neutro, hanno più volte Pt_1
ragionato con il signor in merito alla possibilità di chiedere al Tribunale, in occasione CP_1 dell'istanza di divorzio, una liberalizzazione dei suoi incontri con i bambini, invitandolo ad un maggiore impegno rispetto al percorso di disassuefazione dalle sostanze”; che,
“purtroppo, tale proposito non è oggi realizzabile in quanto gli esami tossicologici del IGnor CP_ sono sempre stati positivi alla cocaina, come si evince dalla relazione del;
l'uomo CP_1
infatti non è mai riuscito ad astenersi completamente dall'uso delle sostanze, dimostrando scarso impegno e inaffidabilità, in tal senso”; che “l'aspetto più critico è che nel frattempo i bambini hanno investito molto nel rapporto con il padre, al quale sono oggi molto legati e che desidererebbero poter frequentare con assiduità” e che “i Servizi scriventi se il signor non fosse stato arrestato e ristretto in carcere, a breve sarebbero stati costretti a CP_1 comunicare all'uomo la conclusione di Luoghi neutri, i quali come da protocollo con il
Tribunale, non possono essere portati avanti per più di due anni ed il passaggio al diritto di visita di tre incontri all'anno con i bambini”.
7. Nel verbale dell'udienza del 30.4.2025, si legge: “[…] l'Avv. Andrea Colonna deposita l'originale della notifica a mani al resistente in data 17.4.2025 e chiede che ne sia dichiarata la contumacia. Il Giudice informa il IG. riguardo all'obbligatorietà Controparte_1
della difesa tecnica e al patrocinio a spese dello Stato. Il IG. dichiara: CP_1 CP_1
“vorrei essere assistito dal mio difensore, Avv. RL SG, la quale adesso si trova in
Sicilia e mi ha detto di non avere tempo di preparare la mia difesa”. Il IG. Controparte_1 dichiara: “adesso vivo a Pozzolo Formigaro, a casa dei miei genitori, in via Convento,
[...]
n. 26, ci viviamo: io, i miei genitori, mia sorella e il figlio di mia sorella. Vivo lì da una settimana, perché sono agli arresti domiciliari. Sono ancora agli arresti domiciliari.
[Esibisce copia dell'autorizzazione in data 30.4.2025 da parte del GIP, Dott.ssa Martina
Tosetti, per recarsi all'udienza odierna]. Sono agli arresti domiciliari perché mi hanno trovato una quantità di cocaina. Prima dell'arresto, vivevo a Pozzolo Formigaro, via
Colombara, n. 38, è un'altra casa di proprietà dei miei genitori. In questa casa, ci ho vissuto da solo circa un anno e due mesi, dall'1.1.2024. Prima, abitavo in Pozzolo Formigaro, via
Colombara, n. 20, ero in affitto, pagavo circa Euro 450,00 mensili. Adesso, fino all'autorizzazione del GIP a recarmi al lavoro, sono in ferie. Ho un contratto a tempo indeterminato, presso Sky S.r.l. di Novi Ligure, con retribuzione da circa Euro 1.700,00 fino
5 a Euro 2.000,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a questo. Non ho case o terreni di mia proprietà. Ho un solo conto corrente, con un saldo di meno di Euro 1.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. L'ultima volta che ho visto e era il sabato Per_1 Per_2
prima del venerdì che sono stato arrestato, credo fosse il 22.3.2025. Li vedevo nei luoghi neutri, al . Li vedo nei luoghi neutri sin da prima della separazione. I luoghi neutri Pt_3
erano tutti i sabati per due ore. In questo anno e mezzo, solo due volte ho saltato i luoghi neutri, perché avevo lavorato fino a tardi il giorno prima. Entrambe le volte non ho avevo avvertito, non ho sentito la sveglia, ho il sonno profondo. In separazione, ci siamo messi d'accordo per l'affidamento esclusivo alla madre e la frequentazione solo in luogo neutro perché io credo che i figli debbano crescere con la madre. Io, in separazione, ho accettato di vedere i figli in luogo neutro, perché non li vedevo da tanto e ho accettato tutto pur di vederli.
Prima della separazione, non li vedevo da tanto perché non me li voleva far vedere mia moglie. Le decisioni sono state tutte sue. Faccio uso di stupefacenti. Spesso, fumavo le canne.
Poi, avevo smesso, ma poi, dopo la separazione, ho ripreso con le canne e poi sono arrivato alla cocaina. Gli ultimi esami sono venuti positivi anche perché io, spacciando, la tocco e la assorbo attraverso i pori della pelle. Spacciavo perché dovevo coprire un debito, penso di non avere più questo debito, dovevo Euro 1.500,00. Ho sempre dato Euro 500,00 mensili, per il mantenimento di e . Quando li vedevo in luogo neutro, i miei figli erano Per_1 Per_2 contenti. Oltre a questa sugli stupefacenti, non ho altre indagini in corso”. La IG.ra
[...]
dichiara: “vivo ad Alessandria, via Marengo, n. 49, vivo con e Parte_1 Per_1
e anche , nato da una precedente relazione. Non ho nessun compagno, né Per_2 CP_1
convivente né non convivente. Faccio la colf, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione per circa Euro 458,00 mensili netti. Non ho altri redditi, salvo gli assegni familiari, la mia pensione di invalidità, i soldi che sta prendendo mio figlio, , da suo CP_1 padre (da marzo di quest'anno, ho preso circa Euro 8.000,00 di arretrati per gli ultimi cinque anni, poi prenderò Euro 250,00 mensili). Prendo gli assegni familiari per circa Euro 630,00 mensili e la mia invalidità per Euro 300,00 mensili. Non sono proprietaria di case o terreni, ho solo una macchina. Ho un solo conto corrente, PostePay, con circa Euro 2.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. Ho chiesto di sospendere la frequentazione col padre, perché fa uso di sostanze e perché è stato aggressivo anche con la bambina, le ha tirato uno schiaffo forte, tanto che ho dovuto tenerla a casa tre giorni perché era tutta gonfia e viola in faccia, circa tre anni fa. In separazione, ci siamo accordati per i luoghi neutri perché lui faceva sempre uso di sostanze, la bambina era davanti senza seggiolino e mi ha detto che guidava forte. Adesso, neanche i luoghi neutri bastano più, perché non è una persona che possa
6 prendersi nessuna responsabilità sui bambini. Tante volte, nei luoghi neutri, ha messo la bambina a disagio, chiedendogli cosa facevo io, con chi dormivo io, ecc. Tante volte è mancato agli incontri. Il primo anno ha provato a essere corretto, ma l'anno successivo è andato poche volte, senza neppure avvertire. Io portavo i bambini al luogo neutro e lui non c'era, loro piangevano delusi e io dovevo portarli in giro a comprare cose per fargli dimenticare quel momento. I bambini hanno assistito alla sua violenza, quando mi ha “alzato le mani” i bambini erano presenti. Sarà stato febbraio di due anni fa, del 2023. Mi dà tutti i mesi la somma di Euro 500,00, anche se qualche volte ha pagato in ritardo. e Per_1
ora non mi chiedono mai di lui. Il piccolo ancora non capisce, ma la bambina Per_2 spesso usciva dai luoghi neutri triste, mi diceva che papà le aveva detto “cicciona” o le faceva domande su di me, giri di domande, tipo lavaggio psicologico. A volte, uscendo dai luoghi neutri, si metteva a piangere” […]”. Per_1
8. Con ordinanza in calce al verbale dell'udienza del 30.4.2025, il Giudice Delegato ha confermato i provvedimenti ex art. 473-bis15 c.p.c. e ha disposto la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del di Alessandria, del CSP di Novi Pt_2
Ligure e del presso la ASL-AL. CP_5
9. Con relazione in data 3.6.2025, il SERD presso la ASL-AL ha riferito che, nonostante “la scarcerazione avvenuta a fine aprile u.s., [il IG. ] non ha ripreso alcun Controparte_1 contatto con il Servizio”.
10. Con relazione in data 26.6.2025, il di Alessandria ha riferito: che “i bambini Pt_2 stanno vivendo un momento di relativa serenità”; che “la sospensione dei luoghi neutri padre-figli, a detta della madre, ha rasserenato in particolar modo la figlia più grande, che è tornata ad essere più attenta e rilassata, anche a scuola”; che, “di fatto, anche le sue insegnanti, hanno notato questo cambiamento in positivo che le ha permesso di raggiungere risultati più soddisfacenti nel contesto scolastico”; che “le stesse maestre avrebbero riferito alla madre il rifiuto da parte , di disegnare qualcosa da regalare al padre”; che “i Per_1
bambini stanno trascorrendo questo periodo di vacanze scolastiche in compagnia della nonna materna, figura di riferimento sempre presente al mattino, mentre al pomeriggio, quando finisce di lavorare, la madre li porta in piscina”; che “nel weekend vanno al mare o fanno gite fuori porta, con amici”; che, “in quest'ultimo periodo, entrambi i bambini non chiedono del padre e, a detta della madre, non manifestano evidenti segnali di malessere ricollegabili a questa assenza”; che, “al contrario, dormono tranquillamente e durante la giornata appaiono sereni ed allegri”; che “la signora vorrebbe impedire ai figli ulteriori
7 situazioni di disagio o promesse non mantenute, da parte dell'uomo”; che “il periodo di sperimentazione di incontri protetti padre-figli, durato due anni, è da ritenersi ormai concluso”; che “la criticità ancora attuale, legata alla dipendenza da sostanze e la mancata ripresa di un serio percorso di disassuefazione, ostacolano di fatto, ulteriori progetti di supporto alla genitorialità del signor che al momento non sembra pronto ad CP_1 assumersi tale responsabilità nei confronti dei suoi bambini” e che “alla luce degli elementi Cont fino ad oggi raccolti, I Servizi sociali e ritengono che la signora possa Pt_2 Pt_1
rappresentare una figura genitoriale sufficientemente tutelante, in grado di poter gestire futuri contatti del padre con i suoi figli, valutandone in autonomia l'opportunità e le modalità, come d'altronde anche lei stessa richiede”.
11. Con relazione in data 27.6.2025, il CSP di Novi Ligure ha riferito: che “attualmente il sig. si è trasferito temporaneamente presso casa dei genitori, sempre nel comune di CP_1
Pozzolo Formigaro, in seguito alla misura degli arresti domiciliari”; che “il sig. non è CP_1
CP_ più andato al , ma sta prendendo in considerazione, una volta assistito da un avvocato, la necessità di riprendere il percorso al servizio specialistico”; che “il sig. riferisce che CP_1
i bambini gli mancano e che vorrebbe ricominciare a vederli attraverso gli incontri monitorati dai servizi, pur consapevole di aver gestito la sua situazione ed il suo percorso in modo distruttivo per sé e per i propri figli”; che “teme di non poter far più parte della loro vita, auspicando però che una volta cresciuti, possano scegliere in autonomia di cercarlo e riprendere la relazione con lui”; che “nel corso del tempo il sig. non è riuscito a CP_1
mantenere un percorso lineare non dimostrando una reale consapevolezza rispetto a quanto lo ha allontanato dai propri figli”; che “è evidente il suo attaccamento verso i bambini, ma ad oggi non è riuscito a fare passi in avanti come richiesto dall'A.G. competente”; che “la conflittualità tra i due genitori è rimasta aperta in questo lungo periodo di monitoraggio, pur essendosi alternati momenti in cui i due genitori sono riusciti ad affrontare insieme alcune situazioni, relative ai figli, contraddistinte da carattere di urgenza, riuscendo a far emergere l'interesse primario per i bambini, aiutandosi reciprocamente e mettendo in disparte i loro contrasti”; che “rispetto a quanto sopra si ritiene che ad oggi gli interventi largamente messi in atto dai servizi di competenza non abbiano portato i risultati auspicati”; che “si ritiene però che la capacità, da parte dei genitori, di cooperare nei momenti di difficoltà nell'interesse dei figli, possa far pensare ad una futura collaborazione” e che, in conclusione,
“attualmente, però, la signora rappresenta la figura maggiormente tutelante per i Pt_1 bambini”.
8 12. Nel verbale dell'udienza dell'8.7.2025, si legge: “[…] l'Avv. Andrea Colonna rappresenta di ritenere conclusa l'istruttoria e chiede che sia fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, rinunciando ai termini ex art. 473-bis28 c.p.c. Alle ore 9:52, l'udienza è sospesa, per consentire all'Avv. Andrea Colonna di conferire con la cliente. Alle ore 10:17,
l'udienza è riaperta. Sono comparsi, l'Avv. Andrea Colonna, per la IG.ra Parte_1
presente personalmente e il IG. già dichiarato contumace,
[...] CP_1 CP_1
personalmente. L'Avv. Andrea Colonna chiede di essere autorizzato a precisare immediatamente le conclusioni. Il Giudice autorizza […]. Il Giudice solleva d'ufficio la questione della possibile inammissibilità della domanda relativa al riparto del c.d. “assegno unico” in quanto apparentemente non fornita della c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale. L'Avv. Andrea Colonna insiste ugualmente. A domanda del Giudice,
l'Avv. Andrea Colonna rappresenta non doversi acquisire alcun atto da parte dell'Autorità
Penale non attenendo i reati commessi dal padre alla famiglia. Il IG. Controparte_1 dichiara: “non sento i figli da più di due mesi, avete bloccato tutte le chiamate. Verso Euro
500,00 mensili alla madre, quale mantenimento per i figli. Li versa mia madre. Non sono ancora condannato, il processo penale è in fase di indagine, sono indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di cocaina” […]”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
13. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 3.10.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 16.4.2025, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
14. È inammissibile la domanda di riparto del c.d. “assegno unico familiare”. Infatti, l'art. 40
c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, ad esempio, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in questo senso, si vedano, tra le altre, Trib. Milano 6.3.2013, Cass.
21.5.2009, n. 11828 e Cass. 22.10.2004 n. 20638). Le questioni relative al diritto di proprietà
e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della
9 separazione o del divorzio e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione
(Cass. 1.8.2013, n. 18440).
15. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, dall'istruttoria, è emersa l'idoneità della madre e, per converso, l'assoluta inidoneità del padre. Invero, i genitori avevano già convenuto, di comune accordo, in sede di separazione l'affidamento c.d. “super esclusivo” dei figli alla madre. In sede di divorzio, la situazione - se possibile - appare addirittura peggiorata, alla luce dei gravi e concordanti elementi emersi a sostegno della scelta del padre di proseguire, al momento, una vita dedita a gravi reati contro la persona e all'abuso di sostanze stupefacenti. E ciò, nonostante gli sforzi compiuti dai Servizi Sociali e Sanitari nel rilevante lasso di tempo tra la separazione e il divorzio. In quel tempo, peraltro, è emerso come i figli abbiano investito le proprie risorse nella ricostruzione del rapporto col padre;
ricostruzione che, però, non è risultata possibile per la condotta del padre, con loro conseguente (grave) delusione.
16. Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, i figli minori, e NA Per_2
, devono, senza dubbio, essere collocati presso la madre, ove, ormai da tempo, hanno
[...]
stabilito il proprio habitat.
17. La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra
10 regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre,
C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, Neulinger c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, EE e EL c.
Italia). Nel caso di specie, è emerso chiaramente come qualsiasi frequentazione col padre sia, al momento, gravemente pregiudizievole per i figli.
18. Il Collegio tiene, comunque, a precisare come la constatazione delle riferite circostanze di fatto, certamente esistenti al momento attuale, non impedisca assolutamente al padre di mutare - in futuro - la propria situazione di vita e di ottenere, a quel punto, la modifica giudiziale del regime di affidamento, collocazione e frequentazione in relazione ai propri figli.
19. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il padre, il quale non sostiene alcun onere di mantenimento diretto, risulta in grado di contribuire almeno al mantenimento dei figli nella misura indicata nel dispositivo e, comunque, di disporre normalmente della capacità di produrre un reddito sufficiente per sé e per i propri figli, con conseguente onere di attivazione.
11 20. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del IG. Controparte_1
in virtù del principio della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri e Controparte_1 [...]
, ad Alessandria, il 18.7.2020; Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di riparto del c.d. “assegno unico familiare” tra le parti in causa;
- affida i figli minori, e , in via c.d. “super esclusiva” ex NA Persona_2
art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, alla madre, IG.ra , presso la quale sono collocati e avranno residenza Parte_1
anagrafica;
- sospende ogni frequentazione, anche telefonica o telematica, tra il padre, IG. Controparte_1
e i figli minori, e;
[...] NA Persona_2
- pone, a carico del padre, IG. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Controparte_1
IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile Parte_1
del 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e NA
, la somma di Euro 500,00 (Euro 250,00 ciascuno), rivalutabile annualmente Persona_2
secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- condanna il IG. a corrispondere alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
12 Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
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