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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente Rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3452/2022 pubblicata in data 17 settembre 2022 dal Tribunale di Napoli Nord, vertente
TRA
), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall'Avv. Domenico Pignetti e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 appellante principale e appellato incidentale
E
) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentanti e difesi, giusta procura alle liti, C.F._2
dall'Avv. Antonia Di Costanzo e con la stessa elettivamente domiciliati in
Aversa (CE) alla via Modigliani n. 90
appellati principali e appellanti incidentali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20 marzo 2018 e Controparte_1 CP_2
premesso di essere proprietari di un lotto di terreno in alla Via Lennie Pt_1
- 1 - Tristano n. 45 sul quale avevano realizzato il proprio immobile e successive opere edilizie giuste regolari concessioni e di aver posseduto animo domino per quasi 30 anni l'area attigua, distinto in catasto edilizio urbano al foglio 4, particelle 659 e 660 con superfice complessiva di 659 mq., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il per sentir Parte_1
accertare e dichiarare in loro favore la proprietà esclusiva della predetta area per maturata usucapione. In particolare, deducevano di averla ceduto a titolo gratuito al con atto di “cessione suolo per standard Parte_1 urbanistico” registrato in data 29.3.1988 al n. 328, rep. n.6123, ma che, nell'inerzia dell'Ente, l'avevano comunque posseduta in maniera continua, ininterrotta, pubblica e pacifica per quasi 30 anni, compiendo tutto quanto necessario animo domino e così provvedendo ad asfaltare l'area, compiendo opere di recinzione, messa a dimora di piante ed esecuzione di quanto necessario a tutela del possesso e della stessa proprietà, sopportandone i costi e comportandosi, quindi, come proprietari anche nei confronti dell'Ente stesso, rimasto indifferente sino alla notifica dell'ordinanza di sgombero n. 89 del
9.5.2016 con cui il Comune di Aversa, Ufficio Patrimonio, nella qualità di proprietario, aveva intimato ai cedenti il rilascio dell'area entro il termine di 30 giorni, libera da persone e cose, e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi di cui prospettava l'occupazione abusiva.
Tanto premesso, gli attori, rappresentando l'avvenuta impugnativa dell'ordinanza dinanzi al giudice amministrativo, concludevano onde sentir: “
1. accertare e dichiarare che i signori e in epigrafe Controparte_1 CP_2 qualificati, sono proprietari esclusivi per maturata usucapione acquisitiva, dell'area attigua individuata in sito nel Comune di distinto al Catasto Edilizio Urbano Pt_1
Foglio 4, Particelle 659 e 660 avente una superficie complessiva di mq. 659; 2. conseguentemente ordinare alla conservatoria del registro immobiliare di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
- 2 - Si costituiva il contestando integralmente la domanda Parte_1
avversaria e insistendo per il rigetto per assoluta infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, il Comune rilevava: - di essere divenuto proprietario del suolo de quo giusto atto di “cessione suolo per standard urbanistico”, registrato in data
29.3.1988 al n. 328, rep. n.6123; - che il predetto terreno, quale standard urbanistico, e come tale facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, destinato nella specie ad area di verde pubblico, costituiva per l'effetto un bene assolutamente non usucapibile;
- che, in ogni caso, il comportamento concludente prospettato da controparte, in particolare, le opere murarie, la recinzione, la messa a dimora di piante, non integrava un possesso utile a usucapire, trattandosi invece di attività realizzata in adempimento del contratto di cessione che, all'art. 5, espressamente prevedeva che ”il suolo ceduto dovrà essere sistemato a cura e a totale spesa dei cedenti”; - che, escluso sia il corpus che l'animus del possesso nonché la possibile configurabilità di interversione del possesso e rilevata l'occupazione abusiva del suolo, impropriamente adibito a uso esclusivo, il Comune aveva notificato agli istanti ordinanza di sgombero n. 89 del 9.5.2016, a palese dimostrazione del proprio diritto di proprietà; - che era comunque onere degli attori provare i fatti posti a fondamento del diritto vantato, eccependo l'inammissibilità della prova testimoniale sulle circostanze in fatto dedotte in citazione stante il contrasto con le condizioni dell'atto di cessione e conseguente violazione dell'art. 2722 c.c..
A scioglimento della riserva assunta sulle richieste istruttorie, il Tribunale, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata da parte attrice perché generica e irrilevante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni che, rese dinanzi ad altro Magistrato successivamente incaricato del giudizio, veniva poi riservata in decisione con concessione degli ordinari termini per le difese conclusive. Con successiva ordinanza istruttoria, la causa veniva rimessa sul ruolo, accogliendo la richiesta di revoca dell'ordinanza di inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice e autorizzando il deposito della documentazione prodotta. Indi, espletata la prova testimoniale, sulla
- 3 - scorta della documentazione acquisita e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con concessione di nuovi termini per le difese finali.
All'esito, il Tribunale di Napoli Nord, rilevato che il convenuto “non ha fornito la prova positiva che a far data dal 1988, epoca dell'acquisizione dell'area al patrimonio dell'Ente, e/o successivamente, abbia posto in essere alcuna attività tendente a realizzare in concreto la destinazione pubblica dell'immobile” essendo, peraltro, non contestata la “condotta inerte del che a fronte della recinzione dell'area risalente al 1988, Pt_1 con sottrazione della stessa all'utilizzo della P.A. non ha agito per la restituzione del bene sino al 2016, giusta ordinanza n. 89 emessa il 09.05.2016, cioè dopo il maturarsi del temine necessario per usucapibilità dei beni”, riconosceva, preliminarmente, che l'area oggetto di causa era suscettibile di usucapione e, sulla scorta della documentazione in atti, delle dichiarazioni dei testimoni e delle deduzioni delle parti, riteneva che l'esito dell'istruttoria deponesse ”inequivocabilmente, per
l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione ultraventennale da parte degli attori dell'area de qua, essendo emerso che i beni oggetto di causa, sono stati posseduti dagli attori” e così definiva la controversia pronunciando la sentenza n.
3452/2022, in data 5.10.2022, con cui, in accoglimento della domanda attorea, così disponeva: “1. Accoglie la domanda degli attori.
2. Dichiara che
[...]
nato a [...], il [...] e nata a [...]_2
Pignataro Maggiore (Ce), il 07.10.1941 sono divenuti proprietari, per averla usucapita, dell'area di mq. 659, ubicata in Aversa (Ce) alla Via Lennie Tristano, distinta in catasto
Edilizio Urbano al foglio 4, particelle 659 e 660, 3. Condanna il in Parte_1 persona del p.t., al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 264.00 CP_3 per esborsi ed € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a., se dovuti, con attribuzione all'avv. Antonia di Costanzo che ne ha fatto esplicita domanda.
4. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, (oggi
previa specifica identificazione Controparte_4 catastale “tipo di frazionamento” dell'area di mq. 659, ubicata in Aversa (Ce) alla Via
Lennie Tristano, distinta in catasto Edilizio Urbano al foglio 4, particelle 659 e 660, la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo in proposito da ogni responsabilità. 5.
Dispone la voltura nel competente Ufficio Catastale”.
- 4 - Avverso detta sentenza proponeva appello il con atto di Parte_1
citazione notificato in data 22 novembre 2022, articolando due motivi di gravame, oltre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, invocandone l'integrale riforma e, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, parte appellante deduceva: 1) “Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che gli attori/appellati hanno dato prova degli elementi essenziali per usucapire” confutando la valutazione delle risultanze istruttorie erroneamente ritenute utili ai fini del riconoscimento dell'usucapione; 2) “Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il terreno oggetto di causa (bene patrimoniale indisponibile) è suscettibile di usucapione” denunciando il vizio di motivazione in cui era incorso il Tribunale attesa l'inevitabile qualificazione dell'area come bene patrimoniale indisponibile in quanto ceduta come “standard urbanistico”
e costituendo, per ciò stesso, un bene strumentale al servizio pubblico e all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente proprietario.
Si costituivano gli appellati, e con Controparte_1 CP_2
comparsa di risposta contenente appello incidentale con la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame principale e contestato, nel merito, l'avverso dedotto per manifesta infondatezza, impugnavano la sentenza in via incidentale denunciando “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.,
2 e 4 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, 75 disp. att. c.p.c. - Insufficiente liquidazione delle spese processuali di cui all'art. 91 c.p.c. e mancata motivazione della riduzione degli importi domandati” così dolendosi della decisione nella parte in cui il Tribunale, nel liquidare le spese processuali in favore del procuratore di parte attrice, aveva determinato il compenso riducendo quanto chiesto nella nota spese depositata dalla parte vittoriosa e discostandosene senza fornire alcuna motivazione.
Dolendosi della violazione di legge, insisteva quindi per la riforma della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva statuito che “tenendo conto del valore della causa, dei parametri minimi per le fasi previste nel D.M. 55/2014”,
“Condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1
- 5 - del giudizio che liquida in € 264.00 per esborsi ed € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a., se dovuti, con attribuzione all'avv. Antonia di Costanzo che ne ha fatto esplicita domanda”, insistendo per la condanna dell'appellante al pagamento dei compensi professionali per il primo grado di giudizio “nella misura di € 4.835,00 per compensi, con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art 4 co. 2 D.M.
55/2014), per un totale complessivo di € 6.285,50, oltre spese generali del 15%, pari ad
€ 942,83, per un totale complessivo di € 7.228,33, come da nota spese depositata in uno alle memorie primo termine, ex art 190 c.p.c.”.
All'udienza del 16.3.2023, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. trattandosi di impugnazione di sentenza di mero accertamento, come tale priva per sua stessa natura di effetti esecutivi, nonché della carenza di deduzioni dell'appellante principale in ordine ai pregiudizi eventualmente derivanti dalla condanna al pagamento delle spese di lite, la Corte disponeva rinvio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 gennaio 2024 all'esito della quale, disposto rinvio per esigenze di ruolo, il giudizio veniva riservato in decisione alla successiva udienza del 14 novembre
2024, celebrata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (22 novembre 2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (05 ottobre 2022) e alla sua notificazione (25 ottobre 2022), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (29 novembre 2022).
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello principale precisando, anche alla luce dell'eccezione di parte appellata, che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della
- 6 - compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. Dette conclusioni sono conformi a quanto anche recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che con ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 e con sentenza n. 27199 del 2017 hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “l'art. 342, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Tanto considerato in via preliminare, si ritiene l'appello principale infondato e non meritevole di accoglimento per le motivazioni che seguono.
Per ragioni di ordine logico-giuridico viene esaminato dapprima il secondo motivo di gravame afferente la classificazione del bene conteso, ritenendo questa Corte di dover dapprima accertare se il bene sia suscettibile di acquisto per usucapione e solo dopo verificare, come richiesto con il primo motivo di appello, se l'usucapione si sia effettivamente maturata.
Orbene, con il secondo motivo l'appellante principale denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella parte in cui ritiene che il terreno oggetto di causa sia suscettibile di usucapione attesa l'inevitabile qualificazione dell'area come bene patrimoniale indisponibile essendo stata ceduta come “standard urbanistico” e così caratterizzandosi, per ciò stesso, come bene strumentale al servizio pubblico e all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente proprietario. Censura così quella parte della sentenza in cui il Tribunale, sul presupposto della carenza di prova da parte dell'Ente dell'attività tesa a realizzare in concreto la destinazione pubblica dell'immobile acquisito e della mancata contestazione dell'inerzia del ha ritenuto non essersi Pt_1
- 7 - effettivamente concretizzata la destinazione pubblica del terreno così riconoscendo che il bene conteso potesse essere oggetto di possesso utile al maturare dell'usucapione.
Tale doglianza non appare condivisibile.
Occorre premettere che l'art. 826 c.c., nel disciplinare i patrimoni dello Stato, delle province e dei comuni, ossia dei beni che a tali enti appartengono a titolo di proprietà privata, contiene l'elencazione tassativa dei beni demaniali, mentre i beni patrimoniali vengono indicati genericamente come tutti gli altri che non sono della specie di quelli costituenti il pubblico demanio;
il legislatore ha voluto, però, adottare ex art.826 c.c. la distinzione tra patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile essendo, la diversa posizione giuridica delle due categorie, conseguenza della diversa funzione economica dei beni che ne fanno parte: beni indisponibili sono quelli destinati direttamente a un fine pubblico, pertanto, sotto questo aspetto, si trovano in una condizione analoga a quella dei beni demaniali, pur non ricorrendo per essi le ragioni politiche e di altro genere che determinano l'assoggettamento al regime della proprietà pubblica. I beni disponibili hanno, invece, un'utilità strumentale, poiché servono alla produzione di altri beni, ossia di entrate patrimoniali per gli enti cui appartengono e, di conseguenza, sono soggetti in modo quasi completo alle regole del diritto privato comune.
Orbene proprio in virtù della richiamata norma e ai fini dell'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione, è necessaria la concreta ed effettiva destinazione dello stesso a un pubblico servizio.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che, intervenuta a
Sezioni Unite nel caso di un terreno acquistato dal per CP_5
realizzare un passeggiata pubblica o parco e iscritto nell'inventario dei beni demaniale comunali, ha ritenuto tuttavia che tale iscrizione, in difetto della concreta e attuale destinazione al pubblico servizio, non potesse essere sufficiente per riconoscere al bene il carattere dell'indisponibilità, statuendo il principio, via via confermato e da cui questa Corte ritiene di non doversi discostare, secondo il quale “Affinché un bene non appartenente al demanio
- 8 - necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio", ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Cass SS.UU. 391/1999, Cass.
SS.UU. n. 14865/2006).
Perché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati a un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, c.c., deve sussistere quindi il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
non essendo sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico.
È stato poi chiarito che “la cessione (nella specie, gratuita) di un terreno al Pt_1 stipulata in esecuzione di una convenzione di lottizzazione, al fine di assicurare la possibilità di destinazione del bene a verde pubblico, prevista dal piano di lottizzazione, secondo le norme del piano regolatore generale, fa solo entrare il bene nel patrimonio del
senza attribuirgli caratteri che ne determinano la collocazione nella categoria” Pt_1
(Cass, n. 8743/1997; conf. Cass. n. 26402/2009; Cass. n. 26990/2020) e, precisato, in un caso analogo a quello oggetto di esame, che “l'appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto destinato a verde pubblico, presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene, che può quindi essere oggetto di usucapione” (Cass.
n.17427/2023).
- 9 - Si ritiene quindi che l'appartenenza di un bene alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile, in quanto destinati a un pubblico servizio, deve necessariamente riferirsi a una concreta ed effettiva utilizzazione del bene e non a un mero progetto di utilizzazione, che di per sé esprime solo un'intenzione, che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche del bene. Tale principio, nei casi in cui il bene sia privo dei caratteri strutturali necessari per il servizio, conduce alla necessità che siano quanto meno iniziate le opere di trasformazione che in qualche modo possano stabilire un reale collegamento di fatto, e non meramente intenzionale, alla funzione pubblica programmata, poiché sull'elemento soggettivo prevale quello oggettivo della destinazione concreta del bene al pubblico servizio.
Nel caso in esame la destinazione originariamente impressa al bene ne consentiva in astratto l'inclusione nel novero dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826 terzo comma c.c., essendo tuttavia necessario quel doppio requisito della manifestazione di volontà dell'ente e dell'effettiva e attuale destinazione al pubblico servizio che, nel caso di specie, non si è realizzata;
non è infatti emerso dall'istruttoria che, al provvedimento di destinazione, sia seguita alcuna opera di intervento o trasformazione dell'area, non risultando realizzato neanche il progetto dell'ufficio urbanistico del sul cui presupposto, i cedenti, odierni appellati, avrebbero Parte_1
dovuto eseguire l'attività di sistemazione dell'area ceduta giusta art. 5 del contratto di cessione suolo.
Non emerge, infatti, alcun provvedimento amministrativo, né tanto meno un'attuazione concreta della pubblica finalità, come dimostrato dal fatto che, stipulato il contratto di cessione del suolo per standard urbanistico, registrato in data 29.3.1988, il è rimasto assolutamente inerte rispetto a ogni Pt_1
attività, anche di semplice recinzione, eseguita invece dai cedenti, intervenendo solo nell'anno 2016 con la notifica di ordinanza di sgombero, non potendosi conseguentemente configurare nel periodo antecedente alcuna effettiva attuazione della funzione pubblica programmata relativamente al bene che poteva, quindi, essere oggetto di usucapione.
- 10 - Infine, appaiono inconferenti le argomentazioni dell'appellante principale in punto di sdemanializzazione tacita sostenendo che “definita l'area per cui è causa come bene patrimoniale indisponibile, mette conto segnalare che la sdemanializzazione di un bene, con la conseguenziale configurabilità di un possesso da parte del privato "ad usucapionem", può verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, solo in presenza di comportamenti positivi della P.A., inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso alla sfera del demanio ed al suo passaggio al patrimonio disponibile”, oltre che non condivisibili per le ragioni suesposte.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure, sul presupposto della carenza di prova in ordine a ogni attività volta a realizzare in concreto la destinazione pubblica del terreno e dell'incontestata condotta inerte del ha ritenuto Pt_1 che il terreno conteso potesse essere oggetto di acquisto per usucapione, così addivenendo a una decisione che questa Corte ritiene di condividere.
Quanto al primo motivo del gravame principale afferente, nel caso di specie,
l'intervenuto acquisto a titolo originario, il censura la Parte_1
sentenza laddove il Tribunale ritiene che “gli attori/appellati hanno dato prova degli elementi essenziali per usucapire” così confutando la valutazione delle risultanze istruttorie erroneamente ritenute utili ai fini del riconoscimento dell'usucapione.
A sostegno del motivo di gravame rileva che il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento dell'usucapione in virtù di un reso testimoniale, fornito dai testimoni indicati da parte attrice, fondato su circostanze assolutamente generiche e lacunose, come tali inidonee a fornire quella prova certa e rigorosa richiesta per tale accertamento. Richiamando giurisprudenza di legittimità, rappresenta la necessità che il riconoscimento del diritto di proprietà in forza di intervenuta usucapione trovi il proprio fondamento anche in una prova testimoniale ma che tuttavia presenti criteri certi e rigorosi, dimostrando così il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, nonché del termine iniziale del possesso utile all'acquisto per usucapione, denunciando altresì l'irrilevanza
- 11 - delle testimonianze rispetto a quanto dimostrato dal contratto di cessione suolo in atti, il cui articolo 5 espressamente prevede che la sistemazione dell'area sarebbe dovuta avvenire a cura e spese dei signori e con CP_1 CP_2 conseguente configurabilità dell'attività materiale eseguita da parte attrice come
“adempimento contrattuale”.
Orbene, pur a voler superare il vaglio di ammissibilità per erronea individuazione delle ragioni della decisione impugnata, il motivo di appello non appare comunque fondato.
Va preliminarmente riconosciuto, anche in risposta ai rilievi dell'appellante principale, che chi agisce per la declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione è onerato ad allegare e specificare i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche utile ad usucapire, prestando particolare cura anche a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio;
indi, per quanto condivisibile il rilievo del in ordine alla genericità Pt_1 delle dichiarazioni testimoniali, peraltro rese in riscontro a circostanze di prova esse stesse articolate genericamente e, come tali, inizialmente ritenute inammissibili dal Tribunale, va comunque dato atto che il decisum è stato determinato dall'esame della documentazione, poi semplicemente confermata dai testimoni, in virtù della quale è stato correttamente riconosciuto l'intervenuto acquisito per usucapione in capo agli istanti, oggi appellati.
Infatti, la sentenza di primo grado risulta motivata sulla scorta della documentazione depositata che, solo in una più ampia valutazione delle prove,
è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, dalla documentazione emerge che gli appellati, nel corso dell'edificazione del proprio immobile, giusta concessione edilizia dell'11.3.1988, hanno incorporato l'area attigua, oggetto di causa, provvedendo alla sua integrale recinzione, precludendone a terzi l'utilizzo e il godimento che veniva così sottratto all'ente proprietario. Tale circostanza, nota al che Pt_1
ne afferma l'esistenza nelle sue stesse difese, si è realizzata nella totale indifferenza del proprietario, rimasto inerte sino alla notifica dell'ordinanza di sgombero del 2016 dalla quale ha avuto origine il presente giudizio.
- 12 - Merita di essere precisato, in proposito, che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto, che si trova in relazione materiale con la res, abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios, costituendo una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto, che si trovi in relazione materiale con il bene, di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei a esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite e, dunque, di avere escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo.
Sul punto con recenti arresti giurisprudenziali la Suprema Corte ha precisato che "in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale,
o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante
- 13 - dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ. n. 1796/2022; Cass. civ. n. 6123/2020).
Tale attività va poi concretamente correlata con il comportamento del proprietario attesa la necessità di una valutazione che non si limiti a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma si estenda anche al modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.
Nel caso di specie, parte attrice, odierna appellata, ha invocato il riconoscimento del possesso animo domino sull'area attigua al proprio fabbricato, esercitato in maniera continua, ininterrotta, pubblica e pacifica per un periodo ultraventennale, allegando di aver recintato l'area, di averla parzialmente asfaltata, di aver sistemato piante e provveduto a tutto quanto necessario per la sistemazione e tenuta.
I documenti, e in particolare i rilievi fotografici depositati, evidenziano lo stato dei luoghi, rappresentando un'area, chiusa ai terzi, alla quale si accede tramite un cancello di ingresso, superando il quale vi si accede. In particolare, le fotografie agli atti mostrano che, superato il cancello di ingresso, si accede a un viale asfaltato e in parte pavimentato, alla cui destra è stata edificato l'immobile mentre sulla sinistra è stato innalzato un muretto, di circa mezzo metro, di divisione con il terreno conteso, muretto che si interrompe in una sola parte, sì da consentire il passaggio tra l'abitazione e il terreno.
Il terreno è interamente recintato. La recinzione corre sui tre lati dell'area ed è rappresentata dal prolungamento del muro anzidetto sul quale è posta una grata in ferro di circa un metro;
intorno alla recinzione corrono poi delle piante di alto arbusto che impediscono la visione della proprietà dell'esterno.
Tale stato dei luoghi è stato poi confermato dai testimoni escussi che, chiamati a rispondere sul preteso possesso utile a usucapire, hanno comunque riferito dell'avvenuta recinzione e del termine iniziale.
- 14 - Entrambi i testimoni, escussi all'udienza del 21.4.2022, hanno confermato l'avvenuta recinzione e asfaltatura del terreno ultraventennale e dell'assenza di interventi di sviluppo e valorizzazione dell'area
In particolare, il testimone ha dichiarato “conosco gli attori, dal Testimone_1
1989– 1990; abito a Gricignano d'Aversa dal 1980…. si, posso dire che da quando conosco gli attori quella striscia di terreno è stata sempre recintata…non so dire, l'anno preciso in cui sono state rilasciate le concessioni edilizie però posso affermare che il
Comune di non ha mai effettuato alcun tipo di intervento….si è vero, parte del Pt_1
terreno è asfaltato, parte è destinata a giardino a servizio del fabbricato” così confermando la circostanza della recinzione dell'area quanto meno dall'anno
1990.
Va, altresì, evidenziato che l'occupazione e recinzione dell'area non è stata mai stata contestata dal che, solo con ordinanza del 2016, ha ordinato lo Pt_1
sgombero paventando un'occupazione abusiva e intervenendo quando ormai era già compiuto il termine per l'invocata usucapione.
Peraltro l'Ente, sin dalla prima difesa, non ha contestato la recinzione, limitandosi a confutare l'invocato possesso sul presupposto che l'attività materiale compiuta dai cedenti dovesse configurarsi come adempimento contrattuale.
Sul punto non può non rilevarsi che tali contestazioni sono tardive rispetto al termine utile al compimento dell'usucapione, e, in ogni caso, appaiono non condivisili atteso il tenore delle disposizioni concordate nell'atto di cessione del suolo del 29.3.1988 nel quale all'art 5 si legge che “Resta stabilito che il suolo ceduto dovrà essere sistemato a cura ed a totale spesa dei cedenti su progetto dell'Ufficio
Urbanistico del Comune di . È quindi evidente l'indifferenza dell'ente, Pt_1 rimasto inerte rispetto a qualunque attività di realizzazione di pubblico interesse, incluso il progetto dell'ufficio urbanistico concordato quale presupposto dell'attività di sistemazione del suolo e di cui non vi è traccia agli atti della sua adozione.
Privo di pregio è il rilievo dell'appellante principale, eccepito dopo l'escussione della testimone, in punto di incapacità a testimoniare di , figlia Testimone_2
- 15 - degli appellati, ritenendo questa Corte di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “i soggetti che sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela o affinità possono essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la libera valutazione di attendibilità da parte del giudice e, comunque, sempre che non abbiano un autonomo interesse al giudizio” (Cass. 20 gennaio 2006,
n. 1109; conforme Cass. 3 agosto 2004, n. 17384; Cass. lav., 18 aprile 1994, n.
3651; Cass. lav., 28 luglio 2010 n. 17630) e considerato che, nel caso di specie,
l'incremento del patrimonio costituisce un interesse di mero fatto incidente, quindi, sulla sola valutazione di attendibilità del testimone mentre l'incapacità a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolge il testimone nel rapporto controverso alla stregua dell'art. 100 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del 29/03/2023).
Peraltro, detta eccezione deve ritenersi prima ancora inammissibile posto che l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli ritualmente la relativa eccezione essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova.
In particolare, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un testimone che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (cfr. Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 9456 del 06/04/2023).
Ebbene, parte appellante si è limitata a evidenziare il rapporto di parentela esistente tra la testimone e gli attori solo al termine della Testimone_2 deposizione, omettendo di riproporla anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, tale eccezione e motivo andrà completamente disatteso.
Parimenti sono da escludere i rilievi dell'appellante principale formulati in ordine alla detenzione degli attori, odierni appellati, e all'esclusione
- 16 - dell'interversione del possesso, non ricorrendo, nel caso di specie, il titolo stesso su cui dovrebbe essere stata esercitata la prospettata detenzione.
Pertanto, non può che condividersi la decisione di primo grado, ritenendo valida la prova dell'avvenuta chiusura dei lati della struttura, così resa inaccessibile ai terzi, cui ne è stato sottratto il godimento, e ritenuto altresì provato che tale chiusura sia stata operata per un periodo ultraventennale utile ai fini del compimento dell'acquisto a titolo originario.
L'appello principale va, pertanto, integralmente rigettato alla luce delle ragioni sopra esposte.
Quanto all'appello incidentale, affidato a un unico motivo di gravame, con esso si censura la decisione di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali, lamentandone il riconoscimento in misura inferiore, e senza motivazione, rispetto a quanto chiesto con la nota spese depositata in uno alla comparsa conclusionale. In particolare, ci si duole della determinazione dei compensi e dell'utilizzo dei parametri minimi previsti per le varie fasi dal D.M.
55/2014 e senza tener conto del richiesto aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, eccependo la violazione dell'art
4, secondo comma, D.M. 55/2014.
Tale doglianza, ammissibile e procedibile, è da ritenersi infondata.
Si ritiene ormai pacifico, quanto alla liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, che, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione difensionale in giudizio costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto “il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
(tra le tante: Cass. Civ. 30286/2017; Cass. Civ. n. 10343/2020) e l'esigenza di fornire un'adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciuti alla parte vittoriosa sorge soltanto a fronte del deposito, ad opera di quest'ultima, di una nota specifica recante l'indicazione delle attività svolte e delle somme richieste, dovendo il giudice spiegare le ragioni dell'eliminazione o
- 17 - della riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti e ai parametri ministeriali
(da ultimo Cass. Civ. n. 1076/2021; Cass. Civ. n. 6345/2020).
Tanto premesso, è utile precisare che i princìpi generali che presiedono all'operazione di liquidazione delle spese dovute alla parte vittoriosa sono due:
a) la quantificazione dipende dal valore della causa e il valore della causa “è determinato a norma del codice di procedura civile” (art. 5, comma primo, d.m.
10.3.2014 n. 55); b) al soccombente non possono essere addossate spese superflue (art. 92, primo comma, primo periodo, c.p.c.).
Stabilito, con i criteri appena indicati, quale debba essere il valore della causa da porre a base del calcolo di liquidazione dei compensi professionali, e individuata la misura “base” della liquidazione, occorrerà procedere alle variazioni in aumento o in diminuzione imposte o consentite dalla legge e, per quanto rileva in questa, tali variazioni sono previste dall'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 10.3.2014 n. 55.
La prima di tali norme stabilisce il principio “del compenso unico” vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti aventi la stessa posizione processuale va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato in misura percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m. 55/14); principio corollario dell'art. 92, comma primo (primo inciso), c.p.c., avente lo scopo di “evitare che il soccombente possa essere costretto a rifondere alla parte vittoriosa spese inutilmente sostenute, od addirittura superiori a quelle da essa effettivamente sostenute” (Cass. civ.
n. 18624/2010).
La seconda delle suddette previsioni (art. 4, quarto comma, d.m. 55/14) prevede un temperamento alla regola suindicata, stabilendo che il compenso
“altrimenti liquidabile” all'avvocato che ha assistito più parti, debba ridursi fino al 30% se l'adempimento del mandato difensivo non ha comportato “l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”.
Pertanto, affermato che per “parti aventi la stessa posizione processuale” debbano intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o
- 18 - di interventore, si ritiene che in virtù della richiamata normativa, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto a un solo compenso, tuttavia maggiorato ex art. 4, secondo comma, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti, con la precisazione che, se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato sempre del
30% per ogni cliente oltre il primo.
Però, diversamente da quanto richiesto con la nota spese dagli appellati in cui il valore della causa è stato individuato nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, va osservato che il valore della domanda di rivendicazione si determina a norma dell'art 15 c.p.c. e, precisamente, moltiplicando il reddito dominicale del terreno alla data di proposizione della domanda per duecento trattandosi di una causa relativa alla proprietà; ebbene, dalla visura storica per immobile del
22.12.2017, depositata unitamente all'atto di cessione suolo dal nel Pt_1
primo grado del giudizio con la prima memoria ex art.186 c.p.c., emerge che l'immobile de quo ha un reddito dominicale pari a € 18,81 che moltiplicato per duecento determina un valore di € 3.762,00 con applicazione dello scaglione da
€ 1.101,00 a € 5.200,00, i cui valori medi (come, peraltro, richiesti nella nota spese) sono pari a € 2.430,00 (secondo i valori vigenti ratione temporis alla data della pronuncia impugnata), per cui applicando a detta somma l'aumento e la diminuzione di cui al secondo e al quarto comma dell'art.4 del D.M. 55/2014, si arriva alla somma finale di € 2.211,30, ben al di sotto di quella liquidata dal
Tribunale in € 2.738,00, onde l'infondatezza della lamentata violazione dei minimi tariffari.
La reciproca soccombenza in ragione del pressocchè pari valore economico delle rispettive domande giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico di ciascuna parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13
- 19 - comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal e Parte_1
sull'appello incidentale dei signori e Controparte_1 CP_6
avverso la sentenza n. 3452/2022 pubblicata in data 5 ottobre 2022 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa le spese del grado;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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