Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 841.
(Chiusura del fondo).
Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.
(Chiusura del fondo).
Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.
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- 1. chiusura fondohttps://www.brocardi.it/ · 260.48965
Consulenza legale Q202437401 (Articolo 841 Codice Civile - Chiusura del fondo) «Ciò che ci si prefigge di fare è corretto e non trova particolari ostacoli da un punto di vista giuridico e normativo. L'art. 841 del c.c. prevede che il...» Consulenza legale Q202436666 (Articolo 896 Codice Civile - Recisione di rami protesi e di radici) «Gli aspetti da prendere in esame sono due: il taglio della siepe; l'installazione di una recinzione tra fondi confinanti. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2022, n. 268Provvedimento: […] - La chiusura del proprio fondo costituisce, infatti, atto di esercizio della facoltà riconosciuta al proprietario del fondo servente ex art. 841 c.c. purché rimanga possibile il libero passaggio al titolare del fondo dominante, essendo possibile negarla quando il passaggio risulti oltremodo difficoltoso o impedito. […] non impedisce al suo proprietario di operare la chiusura del fondo stesso, essendogli riconosciuta tale facoltà dall'art. 841 c.c. e dall'art. 1064 c.c. […] Come si evince agevolmente dal petitum e dalla causa petendi che emergono dall'atto introduttivo, l'attore agisce in giudizio al fine di far valere la facoltà di chiudere il proprio fondo ex art. 841 c.c. – 1064 c.c. […]Leggi di più...
- improcedibilità della domanda·
- azione di manutenzione·
- diritto di proprietà·
- azione possessoria·
- servitù di passaggio·
- principio della ragione più liquida·
- art. 1064 c.c.·
- spese di giudizio·
- art. 841 c.c.·
- onere della prova