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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/09/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3976/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3976/2021 promossa da (c.f. /p. i.v.a. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO DE MARCO E PAOLO CAMPAGNA del Foro di Genova presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro c.f. /p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANGELO AUSTONI del Foro di Bergamo presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
1 2. Con decreto ingiuntivo n. 711/2021 del 23 febbraio 2021, su ricorso di
[...] depositato il 16.02.2021, questo Tribunale ha ingiunto a il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 6.680,60, oltre interessi e spese, a titolo di prestazioni di servizi aventi ad oggetto la locazione di mezzi, giuste fatture n.
LFV20-021062 del 15.09.2020 dell'importo di € 1.927,60; n. LFV20-022398 del
30.09.2020 di € 2.575,18 e n. LFV20-030074 del 15.12.2020 di € 2.177,82. ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio, contestando la Parte_1 debenza dell'importo richiestole per aver già saldato le competenze dovute all'opposto.
L'attrice, quindi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si è costituita la quale, pur confermando l'intervenuto saldo Controparte_1 della sorte capitale liquidata con il decreto ingiuntivo, ha assunto che tali pagamenti sono avvenuti successivamente all'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo con conseguente diritto dell'opposta a vedersi riconosciute anche le spese della fase monitoria. Inoltre, rilevato che i documenti prodotti da controparte (ad eccezione del doc. 2 ultima parte, allegato alla citazione, ove si Par evince il pagamento con RI. al 01.03.2021 per la fattura LFV20-030074) sono relativi a pagamenti che non si riferiscono alle fatture azionate, ma ad altre fatture riconducibili a periodi antecedenti e al medesimo mezzo locato, ha chiesto la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza avanzata dall'opposta per il pagamento, ex art. 186 bis cpc, delle spese legali liquidate in sede monitoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 24.04.2025, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, l'ha assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. In via preliminare, si rigettano le istanze istruttorie reiterate dalla parte opposta
2 in sede conclusionale, essendo la causa di natura documentale.
4. L'opposizione si fonda sull'eccezione di inesistenza del credito vantato dalla società opposta posto che, incontestato il debito portato dalle fatture in forza delle quali ha azionato la pretesa creditizia, l'attrice, quanto alla Controparte_1 fattura n. LFV20-021062 del 15.09.2020, ha eccepito di averla pagata anteriormente all'emissione del predetto decreto ingiuntivo e precisamente il
31.12.2020 e quanto alla fattura n. LFV20-022398 di averla saldata in data
25/26 febbraio 2021.
Inoltre, pur avendo dato atto di aver proceduto al pagamento della fattura n.
LFV20-030074 in data 01.03.2021, ha contestato la legittimità del decreto opposto siccome emesso anteriormente alla scadenza del termine per il pagamento della stessa, fissato al 28.02.2021.
La convenuta, a sua volta, ha contestato l'intervenuto pagamento siccome successivo alla notifica del decreto ingiuntivo e dunque non satisfattivo atteso che non sono state corrisposte le spese del procedimento monitorio.
Difatti, la avrebbe saldato le fatture intimate solamente a seguito della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 23.02.2021.
A fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, si osservi come sia documentalmente provato in atti che:
-in data 16.02.2021, depositava ricorso per ottenere Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento delle tre fatture insolute (doc. 3 produzione della convenuta);
-in data 23.02.2021 questo Tribunale emetteva il decreto opposto che la
[...] notificava in pari data alla (doc. 3 produzione della CP_1 Parte_1 convenuta);
-in data 26.02.2021 saldava le fatture n. LFV20-021062 e n. LFV20- Parte_1
022398 per complessivi euro 4.502,78 (doc. 7 produzione della convenuta);
-in data 01.03.2021 procedeva al pagamento dell'importo di euro Parte_1
3 2.177,82 corrispondente alla fattura n. LFV20-030074 (doc. 2 produzione attorea).
Le superiori risultanze, senz'altro danno atto dell'avvenuto pagamento da parte della società opponente della sorte capitale successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (doc. 4 della produzione di parte convenuta) e ciò in contrasto con le allegazioni fondanti l'opposizione.
In particolare, l' “estratto conto bancario” allegato da alla propria CP_1 comparsa di costituzione (doc. 2), dimostra che parte attrice ha imputato il pagamento del 26/02/2021 al saldo delle fatture n. LFV20-021062 e n. LFV20-
022398 ai sensi dell'art. 1193, primo comma, c.c.
La stessa opponente ha confermato di avere eseguito il pagamento della fattura n.
LFV20-022398 successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, come si evince anche dalla comparsa conclusionale di replica della in cui si Parte_1 legge: “ aveva già provveduto a pagare (…) ed infine il saldo della Parte_1 fattura LFV20-022398 del 30.09.2020 per l'importo di € 2.575,18 pagata/o da post emissione del decreto ingiuntivo opposto e così in data 25-26 Parte_1
Febbraio 2021”.
Infine, con riferimento alla fattura n. LFV20-030074 in scadenza al 28.02.2021 e dunque successivamente all'emissione e notifica del decreto ingiuntivo opposto,
l'eccezione di parte attrice non è calzante atteso che la convenuta già con diffida del 22.12.2020 aveva revocato all'attrice il beneficio del termine esigendo immediatamente il pagamento delle fatture sino a quel momento emesse e rimaste insolute, ai sensi dell'art. 1186 c.c.
Si osservi, altresì, come il pagamento della sola sorte capitale non abbia comportato la cessazione della materia del contendere in assenza del pagamento delle spese e delle competenze liquidate nel decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto nel riconoscere che: “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la
4 regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (cfr.: Cass. n.29642/2020).
Nel caso che ci occupa è evidente come decreto ingiuntivo sia stato emesso per un credito ancora esistente al momento della notifica a Controparte_1
Ne discende la conferma del titolo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese liquidate in sede monitoria.
5. La convenuta ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, c.p.c., deducendo la natura temeraria dell'opposizione e i pregiudizi conseguenti.
La domanda non merita accoglimento e, come tale, va rigettata.
Ed invero, non sussistono i presupposti richiesti ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., a mente del quale: “Se risulta che la parte soccombente ha agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al risarcimento dei danni.”
La condotta processuale sanzionabile a tale titolo presuppone una valutazione soggettiva, e richiede la prova che la parte abbia coscientemente abusato del processo (mala fede) oppure agito con trascuratezza inescusabile (colpa grave).
Nel caso concreto, sebbene l'opposizione proposta si sia rivelata del tutto infondata, le argomentazioni svolte dall'opponente, per quanto generiche e contraddette dalle risultanze istruttorie, non si connotano per quell'intenzionale scorrettezza processuale che configura la mala fede, né per quella negligenza macroscopica che sola consente di ravvisare colpa grave in senso tecnico.
Difetta, inoltre, la prova del danno effettivamente subito dalla parte istante.
Pertanto, anche a voler ritenere sussistente una condotta colpevole in astratto,
l'assenza di un pregiudizio patrimoniale concreto, specifico e provato impedisce in radice l'accoglimento della domanda di condanna ai sensi del primo comma
5 dell'art. 96 c.p.c.
Diversamente, sussistono i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., disposizione che consente al giudice di infliggere alla parte soccombente il pagamento di una somma equitativamente determinata, anche in assenza di mala fede o colpa grave, quando risulti un abuso oggettivo dello strumento processuale.
Tale norma ha natura sanzionatoria e prescinde dalla prova del danno, mirando a reprimere condotte processuali basate sull'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 09/11/2017 n° 26515).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in opposizione è apparso pretestuoso, contenente contestazioni generiche e richiami a documenti non attinenti alle fatture oggetto di ingiunzione, in totale assenza di allegazioni puntuali o riscontri istruttori.
Per tali ragioni, si ritiene equo condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al pagamento della somma di euro 5.080,00 (importo pari alle spese processuali di seguito liquidate) in favore della convenuta, a titolo di sanzione per abuso dello strumento processuale.
6. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attrice nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi in ragione della mancanza di questioni di rilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00) e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura, di euro 919,00 per fase studio, euro 780,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase di trattazione, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.080,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6 711/2021 emesso da questo Tribunale il 23 febbraio 2021, su ricorso di
[...]
e, per l'effetto, dichiara il titolo definitivamente esecutivo;
CP_1
condanna a corrispondere a a titolo di spese e Parte_1 Controparte_1 competenze del procedimento monitorio liquidate con il suddetto decreto ingiuntivo, euro 750,00 per compenso, euro 145,50 per spese, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo spese generali, I.v.a. e C.p.a.; condanna, altresì, a rifondere a le spese di lite della Parte_1 Controparte_1 presente fase, nella misura di euro 5.080,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento di eguale importo ai sensi dell'art. 96 c. 2 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 23 settembre 2025.
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato il GOP in affiancamento dott.ssa Caternia Bruno.
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3976/2021 promossa da (c.f. /p. i.v.a. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO DE MARCO E PAOLO CAMPAGNA del Foro di Genova presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro c.f. /p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANGELO AUSTONI del Foro di Bergamo presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
1 2. Con decreto ingiuntivo n. 711/2021 del 23 febbraio 2021, su ricorso di
[...] depositato il 16.02.2021, questo Tribunale ha ingiunto a il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 6.680,60, oltre interessi e spese, a titolo di prestazioni di servizi aventi ad oggetto la locazione di mezzi, giuste fatture n.
LFV20-021062 del 15.09.2020 dell'importo di € 1.927,60; n. LFV20-022398 del
30.09.2020 di € 2.575,18 e n. LFV20-030074 del 15.12.2020 di € 2.177,82. ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio, contestando la Parte_1 debenza dell'importo richiestole per aver già saldato le competenze dovute all'opposto.
L'attrice, quindi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si è costituita la quale, pur confermando l'intervenuto saldo Controparte_1 della sorte capitale liquidata con il decreto ingiuntivo, ha assunto che tali pagamenti sono avvenuti successivamente all'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo con conseguente diritto dell'opposta a vedersi riconosciute anche le spese della fase monitoria. Inoltre, rilevato che i documenti prodotti da controparte (ad eccezione del doc. 2 ultima parte, allegato alla citazione, ove si Par evince il pagamento con RI. al 01.03.2021 per la fattura LFV20-030074) sono relativi a pagamenti che non si riferiscono alle fatture azionate, ma ad altre fatture riconducibili a periodi antecedenti e al medesimo mezzo locato, ha chiesto la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza avanzata dall'opposta per il pagamento, ex art. 186 bis cpc, delle spese legali liquidate in sede monitoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 24.04.2025, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, l'ha assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. In via preliminare, si rigettano le istanze istruttorie reiterate dalla parte opposta
2 in sede conclusionale, essendo la causa di natura documentale.
4. L'opposizione si fonda sull'eccezione di inesistenza del credito vantato dalla società opposta posto che, incontestato il debito portato dalle fatture in forza delle quali ha azionato la pretesa creditizia, l'attrice, quanto alla Controparte_1 fattura n. LFV20-021062 del 15.09.2020, ha eccepito di averla pagata anteriormente all'emissione del predetto decreto ingiuntivo e precisamente il
31.12.2020 e quanto alla fattura n. LFV20-022398 di averla saldata in data
25/26 febbraio 2021.
Inoltre, pur avendo dato atto di aver proceduto al pagamento della fattura n.
LFV20-030074 in data 01.03.2021, ha contestato la legittimità del decreto opposto siccome emesso anteriormente alla scadenza del termine per il pagamento della stessa, fissato al 28.02.2021.
La convenuta, a sua volta, ha contestato l'intervenuto pagamento siccome successivo alla notifica del decreto ingiuntivo e dunque non satisfattivo atteso che non sono state corrisposte le spese del procedimento monitorio.
Difatti, la avrebbe saldato le fatture intimate solamente a seguito della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 23.02.2021.
A fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, si osservi come sia documentalmente provato in atti che:
-in data 16.02.2021, depositava ricorso per ottenere Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento delle tre fatture insolute (doc. 3 produzione della convenuta);
-in data 23.02.2021 questo Tribunale emetteva il decreto opposto che la
[...] notificava in pari data alla (doc. 3 produzione della CP_1 Parte_1 convenuta);
-in data 26.02.2021 saldava le fatture n. LFV20-021062 e n. LFV20- Parte_1
022398 per complessivi euro 4.502,78 (doc. 7 produzione della convenuta);
-in data 01.03.2021 procedeva al pagamento dell'importo di euro Parte_1
3 2.177,82 corrispondente alla fattura n. LFV20-030074 (doc. 2 produzione attorea).
Le superiori risultanze, senz'altro danno atto dell'avvenuto pagamento da parte della società opponente della sorte capitale successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (doc. 4 della produzione di parte convenuta) e ciò in contrasto con le allegazioni fondanti l'opposizione.
In particolare, l' “estratto conto bancario” allegato da alla propria CP_1 comparsa di costituzione (doc. 2), dimostra che parte attrice ha imputato il pagamento del 26/02/2021 al saldo delle fatture n. LFV20-021062 e n. LFV20-
022398 ai sensi dell'art. 1193, primo comma, c.c.
La stessa opponente ha confermato di avere eseguito il pagamento della fattura n.
LFV20-022398 successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, come si evince anche dalla comparsa conclusionale di replica della in cui si Parte_1 legge: “ aveva già provveduto a pagare (…) ed infine il saldo della Parte_1 fattura LFV20-022398 del 30.09.2020 per l'importo di € 2.575,18 pagata/o da post emissione del decreto ingiuntivo opposto e così in data 25-26 Parte_1
Febbraio 2021”.
Infine, con riferimento alla fattura n. LFV20-030074 in scadenza al 28.02.2021 e dunque successivamente all'emissione e notifica del decreto ingiuntivo opposto,
l'eccezione di parte attrice non è calzante atteso che la convenuta già con diffida del 22.12.2020 aveva revocato all'attrice il beneficio del termine esigendo immediatamente il pagamento delle fatture sino a quel momento emesse e rimaste insolute, ai sensi dell'art. 1186 c.c.
Si osservi, altresì, come il pagamento della sola sorte capitale non abbia comportato la cessazione della materia del contendere in assenza del pagamento delle spese e delle competenze liquidate nel decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto nel riconoscere che: “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la
4 regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (cfr.: Cass. n.29642/2020).
Nel caso che ci occupa è evidente come decreto ingiuntivo sia stato emesso per un credito ancora esistente al momento della notifica a Controparte_1
Ne discende la conferma del titolo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese liquidate in sede monitoria.
5. La convenuta ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, c.p.c., deducendo la natura temeraria dell'opposizione e i pregiudizi conseguenti.
La domanda non merita accoglimento e, come tale, va rigettata.
Ed invero, non sussistono i presupposti richiesti ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., a mente del quale: “Se risulta che la parte soccombente ha agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al risarcimento dei danni.”
La condotta processuale sanzionabile a tale titolo presuppone una valutazione soggettiva, e richiede la prova che la parte abbia coscientemente abusato del processo (mala fede) oppure agito con trascuratezza inescusabile (colpa grave).
Nel caso concreto, sebbene l'opposizione proposta si sia rivelata del tutto infondata, le argomentazioni svolte dall'opponente, per quanto generiche e contraddette dalle risultanze istruttorie, non si connotano per quell'intenzionale scorrettezza processuale che configura la mala fede, né per quella negligenza macroscopica che sola consente di ravvisare colpa grave in senso tecnico.
Difetta, inoltre, la prova del danno effettivamente subito dalla parte istante.
Pertanto, anche a voler ritenere sussistente una condotta colpevole in astratto,
l'assenza di un pregiudizio patrimoniale concreto, specifico e provato impedisce in radice l'accoglimento della domanda di condanna ai sensi del primo comma
5 dell'art. 96 c.p.c.
Diversamente, sussistono i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., disposizione che consente al giudice di infliggere alla parte soccombente il pagamento di una somma equitativamente determinata, anche in assenza di mala fede o colpa grave, quando risulti un abuso oggettivo dello strumento processuale.
Tale norma ha natura sanzionatoria e prescinde dalla prova del danno, mirando a reprimere condotte processuali basate sull'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 09/11/2017 n° 26515).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in opposizione è apparso pretestuoso, contenente contestazioni generiche e richiami a documenti non attinenti alle fatture oggetto di ingiunzione, in totale assenza di allegazioni puntuali o riscontri istruttori.
Per tali ragioni, si ritiene equo condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al pagamento della somma di euro 5.080,00 (importo pari alle spese processuali di seguito liquidate) in favore della convenuta, a titolo di sanzione per abuso dello strumento processuale.
6. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attrice nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi in ragione della mancanza di questioni di rilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00) e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura, di euro 919,00 per fase studio, euro 780,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase di trattazione, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.080,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6 711/2021 emesso da questo Tribunale il 23 febbraio 2021, su ricorso di
[...]
e, per l'effetto, dichiara il titolo definitivamente esecutivo;
CP_1
condanna a corrispondere a a titolo di spese e Parte_1 Controparte_1 competenze del procedimento monitorio liquidate con il suddetto decreto ingiuntivo, euro 750,00 per compenso, euro 145,50 per spese, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo spese generali, I.v.a. e C.p.a.; condanna, altresì, a rifondere a le spese di lite della Parte_1 Controparte_1 presente fase, nella misura di euro 5.080,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento di eguale importo ai sensi dell'art. 96 c. 2 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 23 settembre 2025.
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato il GOP in affiancamento dott.ssa Caternia Bruno.
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