Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6440 / 2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CRIMI MARIA GRAZIA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a GIARRE (CT) il 05/04/1964 C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAPPALARDO PIER GIUSEPPE, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.1.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 17/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della separazione personale dal marito con addebito allo stesso, nonché di Controparte_1 porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in suo favore.
si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione e resistendo Controparte_1
alle domande di addebito e di mantenimento in favore della moglie.
1
Nella medesima sede le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
quindi hanno precisato concordemente e congiuntamente le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione avanzata da merita Parte_1
accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 23.1.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e liberi ciascuno di fissare a loro piacimento il rispettivo domicilio. A tal fine, si dichiara che la Sig.ra di comune accordo col coniuge, Pt_1
si è già allontanata dal domicilio coniugale, asportando solo i propri effetti personali;
2. La casa coniugale, sita in Mascali Via R. Livatino n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi, è attualmente abitata unicamente dal Sig. , in uno ai mobili che l'arredano, Controparte_1
anch'essi di proprietà di entrambi i coniugi. Gli stessi hanno già dato incarico ad un'Agenzia immobiliare per procedere alla vendita dell'immobile;
3. I figli della coppia, e , ormai maggiorenni, seno Persona_1 Persona_2
entrambi economicamente autosufficienti: , infatti, da qualche anno, si è trasferito a Per_1
Sciacca per prestare la propria attività di OSS presso il locale Ospedale, mentre si è Per_2
trasferito a Milano, ove lavora per una Multinazionale pubblicitaria;
4. Le parti concordano che il Sig. potrà abitare, senza nulla corrispondere alla Sig.ra CP_1
nella casa coniugale fino a quando non si procederà alla vendita dell'immobile, il cui Pt_1
ricavato verrà equamente diviso tra le parti;
5. Dichiara il Sig. di aver proceduto, a sue cure e spese, alla voltura e/o alla stipula di CP_1
nuovi contratti a proprio nome di tutte le utenze dell'immobile (luce e gas), ad oggi ancora pagate dalla Sig.ra avendone il relativo addebito sul conto;
si impegna ed obbliga Pt_1
altresì il Sig. a pagare interamente la tassa afferente i rifiuti solidi urbani per poi CP_1
trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento alla Sig.ra Dal canto suo, la Pt_1
Sig.ra dichiara di avere formalizzato richiesta di trasferimento della propria residenza Pt_1
anagrafica dall'immobile in Mascali Via R. Livatino n.
1. Infine, il Sig. ha consegnato CP_1
ai propri figli, e , copia delle chiavi della casa coniugale Persona_1 Persona_2
al fine di consentire agli stessi, in occasione di loro soggiorni o in caso di loro trasferimento a
2 Mascali, di usufruire liberamente dell'immobile medesimo. Di tutti i superiori incombenti le parti, oggi stesso si danno reciproca prova, essendo già stato concordato tra esse che, in caso contrario, non procederanno alla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale;
6. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento, essendo ciascuno in condizioni patrimoniali di assoluta autonomia e comunque entrambi i coniugi hanno piena capacità lavorativa.
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 6440 /2024, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni specificate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, 23 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3