Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, all'udienza del 14 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 8735 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(PA) il 18 agosto 1958, rappresentato e difeso dall'Avv. La Fata Rosanna,
giusta procura in calce dell'atto di citazione
ATTORE
e
(C.F. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Cinisi (PA) il 21 agosto 1963, ( Controparte_2 C.F._3
), nata a [...] il [...] e
[...] [...]
(C.F. ), nato a [...] il 27 febbraio CP_3 CodiceFiscale_4
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
1965, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Palazzolo Salvatore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe indicato allegava: (i) di essere comproprietario unitamente ai germani,
, (quest'ultimo in comunione di beni con Controparte_3 Controparte_1
la moglie ) nella misura di 1/3, ciascuno giusta Controparte_2
compravendite del 12 dicembre 1990 in Notar (n.ri 7981 Rep. Persona_1
e 1761 racc. e 7982 Rep. e 1762 Racc.) dell'immobile sito in Cinisi via Messina
n.150, adibito a garage facente parte della palazzina di Via Messina n.150,
catastato all'art.4055 del N.C.E.U. di Cinisi, foglio 16, part.lla 1157, sub 2;
(ii) che i comproprietari si erano accordati per godere separatamente del bene comune stabilendo che ad egli fosse assegnata la porzione con ingresso da via Sacerdote Avellone - lato monte, al convenuto
[...]
la porzione con ingresso da via Sacerdote Avellone - lato mare;
CP_1
al convenuto -in comunione di beni con la moglie Controparte_3 CP_2
la porzione con ingresso da via Messina n. 150; (iii) che era suo
[...]
interesse ottenere lo scioglimento della suddetta comunione.
Sulla scorta delle indicate premesse, l'attore domandava lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile in parola con assegnazione a ciascuno dei condividenti di una sua porzione di valore proporzionale alla rispettiva quota.
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SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 11760/13
Con comparsa di costituzione e risposta del 13 ottobre 2022 si costituivano in giudizio i convenuti , e la Controparte_3 Controparte_1
di lui moglie , i quali aderivano alla domanda di parte Controparte_2
attrice di scioglimento della comunione tra gli stessi esistente in ordine all'immobile censito al N.C.E.U. di Cinisi, al foglio 16, part.lla 1157, sub 2,
chiedendo altresì in via riconvenzionale: (i) dichiararsi la natura di bene comune a tutti comproprietari del lastrico solare (censito al N.C.E.U. al foglio 16, particella 1157, sub 6) dell'immobile sito in Cinisi via Messina
n.150; (ii) la condannare dell'attore al rimborso della quota di sua spettanza dei costi per la fornitura idrica
La causa, infine, istruita a mezzo di consulenza tecnica estimativa,
disposta con ordinanza del 21 settembre 2023, perveniva in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
MERITO DELLA LITE
La domanda di scioglimento della comunione che lega le parti in causa e ha ad oggetto sito in Cinisi via Messina n.150, adibito a garage facente parte della palazzina di Via Messina n.150, catastato all'art.4055 del
N.C.E.U. di Cinisi, foglio 16, part.lla 1157, sub 2è improcedibile per le ragioni appresso indicate.
Gli accertamenti tecnici disposti in corso di causa - che il Tribunale
ritiene pienamente convincenti ed esaustivi, poiché esito di una scrupolosa attività scientifica della quale il perito ha illustrato doviziosamente sia le premesse teoriche e fattuali, sia i singoli passaggi applicativi e che non sono stati peraltro oggetto di osservazioni in parte qua - hanno reso noto alle parti che lo stato di fatto in cui versa l'immobile per cui è causa, non è
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conforme alle risultanze catastali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, co.
1 bis, della l. n. 52/1985 (come modificato dal D.L. n. 78/2010 convertito nella
L. n. 122 del 2010) applicabile ai sensi dell'art. 19 co. 16 dal 1 luglio 2010 e che dunque tali beni non sono trasferibili inter vivos.
Al riguardo è noto che l'art. 29, co. 1 bis, della l. n. 52/1985 prescrive che "(..) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su
fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere,
per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale,
il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti
dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni
vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle
planimetrie, può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima
della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la
loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Ancorché parte della dottrina abbia sostenuto che la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni,
si consolida, invece, in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17990/2016 e da ultimo
Cass. n.18043/2020) la tesi secondo la quale "l'esclusione" appena indicata,
non sia condivisibile, almeno nella forma assoluta, alla luce della ratio legis della citata disposizione volta ad assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari.
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È stato, perciò, affermato l'opposto principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove, come nel caso che ci occupa, il ctu abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n.18043/2020 la quale conclude che “la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino
le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui
alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza,
i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro
assetto urbanistico – edilizio”).
Così, facendo applicazione di tale condivisa premessa teorica deve concludersi per l'applicazione della disposizione menzionata alla fattispecie in esame, pur dovendosi precisare che, come indicato dall'Agenzia del Territorio (circolare n.2 del 9 luglio 2010 n. prot. 3667), per individuare con esattezza il perimetro applicativo oggettivo della stessa deve essere effettuata una analisi sistematica delle restanti norme catastali che individuano i casi nei quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione nello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione.
La norma di riferimento in materia è l'art. 17 del DPR n. 1142 del 1949,
a mente del quale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria l'obbligo della relativa dichiarazione si configura nelle ipotesi in cui “la
variazione incide sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe”
dell'unità immobiliare e dunque sulla determinazione della rendita catastale “a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento,
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frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di
dipendenze esclusive o comuni o cambio di destinazione d'uso del bene immobile
urbano”, mentre “non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali
lo spostamento di una porta o di un tramezzo che pur variando la superficie utile
dei vani interessati non variano il numero di vani o la loro funzionalità.
Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione
l'effettuazione di interventi in cui si realizza una rilevante redistribuzione degli
spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici coperte quali balconi o
terrazze [...] ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici ecc.” (così pp. 11
e 12 Circolare dell' del 9.7.2010 prot. n. 3667). Controparte_4
Orbene, nella specie, lo stato di fatto in cui versa l'immobile risulta sensibilmente diverso da quello rappresentato nella planimetria allegata al catasto di tale che non può procedersi alla divisione (“1. rispetto
all'originaria disposizione planimetrica (Allegato 7), relativa all'istanza di condono
prot. 10488 del 30/09/1986 - Prat. 1281/86 (Allegato 12), si rileva che l'immobile
è stato frazionato in tre distinte unità immobiliari, con accessi autonomi sia
carrabili sia pedonali, collegati tramite disimpegno al corpo scala comune;
2. in ognuno dei tre immobili derivati è stato realizzato un wc con i relativi impianti;
3. il prospetto su via Messina presenta un arretramento della porzione di parete del portone di accesso al corpo scala (Allegato 8 e Allegato 5 foto 3);
4. nel prospetto su via Sacerdote Avellone, a fronte dell'originaria finestra, è stata realizzata una
seconda saracinesca di accesso al garage (garage (3) in Allegato 8 e Allegato 5 foto
13);
5. nel prospetto su via Sacerdote Avellone, è stata realizzata una piccola finestra nel wc del garage (3) (Allegato 8 e Allegato 5 foto 13)” così pp. 13 e 14
relazione ctu in atti).
Resta assorbita la domanda di rendiconto spiegata in riconvenzionale dai convenuti.
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In considerazione delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. I costi della ctu, liquidati con separato decreto, restano a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede
DICHIARA improcedibile la domanda di divisione.
PONE i costi della ctu a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, lì 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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