Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Di Lazzaro Maria Antonia Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28/02/1988 ed elettivamente domiciliata in VIA DI BRERA 2/12, Genova (GE), presso e nello studio dell'Avv. TAMAGNO TIZIANA (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 25/05/1981 ed elettivamente domiciliato in VIA NATALE GALLINO 10/4,
Genova (GE), presso e nello lo studio dell'Avv. SCOTTO ANGELO (C.F.
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
18/07/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di ; Controparte_1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 09/06/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e conseguente residenza anagrafica;
2. assegnazione a tal fine della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, a moglie e figli con impegno della signora a reperire altra soluzione abitativa non Pt_1
appena il contratto di lavoro verrà formalizzato a tempo indeterminato e potrà essere speso a garanzia di un futuro contratto di locazione o di acquisto;
3. diritto di frequentazione dei figli da parte del padre a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera con pernottamenti compresi nonchè, durante la settimana, dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina sempre con pernottamento;
4. principio dell'alternanza applicato alle principali festività religiose e civili: in particolare i giorni di stop scolastico previsti in occasione del Natale e della Pasqua verranno divisi in due periodi (ad esempio uno contenente il Natale e l'altro il
Capodanno, uno la Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo) rispetto ai quali i genitori si alterneranno di anno in anno;
5. ferie estive pari a 2 settimane anche non consecutive per ciascun genitore;
6. nessun contributo al mantenimento della moglie in quanto autonoma;
7. mantenimento dei figli: contributo mensile da parte del padre di euro 300,00=, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Verbale di Sezione noto alle Parti;
AUU percepito al 50% come per Legge;
8. spese relative alla casa coniugale: spese di amministrazione ordinaria a carico del padre per la durata del periodo di assegnazione e spese relative alle utenze a carico della madre;
9. spese legali compensate”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2013, Numero 136, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
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