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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7947/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Rossa Silvano e dall'avv. Valeria Parte_1
Silvano, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ragni, come in atti
- resistenti -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.12.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo (atto n.
02880202200002500000) notificata in data 19/11/2022, relativa all'avviso di addebito n.
32820180006754144000 per contributi dovuti alla gestione speciale commercianti ex legge
662/1996 dal 01/2012 al 12/2018 quale socio della Artis sas di LU Antonio.
Tanto premesso eccepiva l'assoluta mancanza della notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti ivi contenuti. Concludeva per l'annullamento e/o riforma dell'atto impugnato, nonché per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, con vittoria di spese. Si costituiva l' la quale chiedeva rigettarsi la domanda di Controparte_2 parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, eccependo la rituale notifica delle cartelle in esame.
Si costituiva, altresì, l' , chiedendo anch'esso il rigetto del ricorso perché inammissibile CP_1 ed infondato in fatto ed in diritto.
1 La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si rileva che la tesi attorea, per la quale il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di addebito posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo,
è stata smentita dall'Ente creditore e dall' , che hanno prodotto copia Controparte_3 della relata di notifica degli atti presupposti al momento della costituzione in giudizio.
Invero, l'avviso di addebito n. 32820180006754144000 risulta regolarmente notificato il
22.01.2019, mentre il precedente avviso di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti risulta notificato in data 26.05.2017 e, dunque, alla data di notifica del preavviso impugnato, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Occorre ricordare che l'art. 30, comma 4, del D.L. 2010 n. 78 stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune
e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere CP_1 eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Il comma 5 del medesimo articolo dispone. “L'avviso di cui (( al comma )) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità (( e i termini stabiliti )) dall'
[...]
”. Controparte_4
Nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo lettera raccomandata.
Nella specie, infatti, trova applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Detta disposizione stabilisce una presunzione di conoscenza, valida per tutte le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Gli avvisi di ricevimento in esame, spediti presso l'indirizzo dell'opponente e sottoscritti per ricezione, riportano il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna l'avviso di addebito.
Non avendo parte opponente dimostrato di non averne avuto conoscenza, la comunicazione si intende validamente effettuata.
Peraltro, si aggiunge che in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. n. 16232/2004; n. 15856/2004,
n. 1264/2006; 2419/2006 ecc.).
2 Pertanto, le copie di tali relate, non essendo state disconosciute in modo specifico, hanno la medesima efficacia di quelle autentiche (art. 2719 c.c.).
Del resto, tutte le relate di notifica sono state firmate per accettazione dal ricorrente stesso, come si rileva dalle firme apposte, perfettamente leggibili nonché esattamente sovrapponibili alla sottoscrizione apposta dal ricorrente alla procura alle liti (cfr. procura allegata al ricorso introduttivo).
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
850,00, a favore di ed € 850,00 a favore di , oltre IVA, CP_1 Controparte_2
CPA e spese generali, come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7947/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Rossa Silvano e dall'avv. Valeria Parte_1
Silvano, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ragni, come in atti
- resistenti -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.12.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo (atto n.
02880202200002500000) notificata in data 19/11/2022, relativa all'avviso di addebito n.
32820180006754144000 per contributi dovuti alla gestione speciale commercianti ex legge
662/1996 dal 01/2012 al 12/2018 quale socio della Artis sas di LU Antonio.
Tanto premesso eccepiva l'assoluta mancanza della notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti ivi contenuti. Concludeva per l'annullamento e/o riforma dell'atto impugnato, nonché per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, con vittoria di spese. Si costituiva l' la quale chiedeva rigettarsi la domanda di Controparte_2 parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, eccependo la rituale notifica delle cartelle in esame.
Si costituiva, altresì, l' , chiedendo anch'esso il rigetto del ricorso perché inammissibile CP_1 ed infondato in fatto ed in diritto.
1 La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si rileva che la tesi attorea, per la quale il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di addebito posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo,
è stata smentita dall'Ente creditore e dall' , che hanno prodotto copia Controparte_3 della relata di notifica degli atti presupposti al momento della costituzione in giudizio.
Invero, l'avviso di addebito n. 32820180006754144000 risulta regolarmente notificato il
22.01.2019, mentre il precedente avviso di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti risulta notificato in data 26.05.2017 e, dunque, alla data di notifica del preavviso impugnato, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Occorre ricordare che l'art. 30, comma 4, del D.L. 2010 n. 78 stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune
e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere CP_1 eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Il comma 5 del medesimo articolo dispone. “L'avviso di cui (( al comma )) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità (( e i termini stabiliti )) dall'
[...]
”. Controparte_4
Nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo lettera raccomandata.
Nella specie, infatti, trova applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Detta disposizione stabilisce una presunzione di conoscenza, valida per tutte le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Gli avvisi di ricevimento in esame, spediti presso l'indirizzo dell'opponente e sottoscritti per ricezione, riportano il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna l'avviso di addebito.
Non avendo parte opponente dimostrato di non averne avuto conoscenza, la comunicazione si intende validamente effettuata.
Peraltro, si aggiunge che in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. n. 16232/2004; n. 15856/2004,
n. 1264/2006; 2419/2006 ecc.).
2 Pertanto, le copie di tali relate, non essendo state disconosciute in modo specifico, hanno la medesima efficacia di quelle autentiche (art. 2719 c.c.).
Del resto, tutte le relate di notifica sono state firmate per accettazione dal ricorrente stesso, come si rileva dalle firme apposte, perfettamente leggibili nonché esattamente sovrapponibili alla sottoscrizione apposta dal ricorrente alla procura alle liti (cfr. procura allegata al ricorso introduttivo).
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
850,00, a favore di ed € 850,00 a favore di , oltre IVA, CP_1 Controparte_2
CPA e spese generali, come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso
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