TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 801/2024 promossa da:
(C.F e P.I. ), con sede legale in Cavriago Parte_1 P.IVA_1
(RE), Via dell'industria, 6, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante pro- tempore, Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._1
Attilio Pavone, Boris Martella e Federico Moriconi
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in P.IVA_2
Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Valeria Giroldi e Giuseppe Basile
In punto a: contribuzione oltre il massimale contributivo – art. 2 comma 18 L. 335/1995
FATTO E DIRITTO
Con il presente giudizio la Società ricorrente promuove accertamento negativo nei confronti di chiedendo dichiararsi l'insussistenza delle differenze contributive e relative sanzioni CP_1 pretesi dall'Istituto a mezzo di due provvedimenti di recupero, sul presupposto per cui al rapporto di lavoro intercorso tra la Società e la lavoratrice non sarebbe stato CP_2
applicabile il c.d. massimale contributivo, dal momento che la lavoratrice avrebbe avuto un'anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996 e, quindi, la Società avrebbe dovuto assoggettare a contribuzione l'intera retribuzione imponibile e non solo quella nel limite del suddetto massimale. Espone che: si occupa della produzione, lavorazione e Parte_1
commercializzazione di sostanze coloranti naturali da utilizzare nel settore alimentare, cosmetico, chimico, farmaceutico, zootecnico etc. (doc. 1).
La SI.ra veniva assunta dalla Società con effetto dal 9 marzo 2015, con Parte_3
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed anzianità convenzionale dal 30 gennaio 2013
(doc. 3).
All'atto dell'assunzione la SI.ra dichiarava di non possedere alcuna anzianità CP_2
contributiva ante 1° gennaio 1996, come certificato anche dalla compilazione da parte della stessa del modulo per la dichiarazione ai fini del massimale contributivo di cui all'art. 2, co.
18 della L. 335/1995, nel quale la SI.ra non selezionava in alcun modo la casella CP_2 con la quale avrebbe dovuto dichiarare di “avere anzianità contributiva ai fini IVS antecedente al 31/12/1995 e di non essere soggetto al massimale contributivo e pensionabile”
(doc. 4).
Del pari, anche nel corso del rapporto di lavoro la SI.ra non comunicava CP_2
alcunché alla Società circa l'esistenza di eventuali periodi di lavoro e di contribuzione antecedenti al 1.1.1996.
Di conseguenza, sulla base di quanto rappresentato dalla Lavoratrice, per l'intera durata del rapporto di lavoro la Società applicava correttamente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 ed effettuava i versamenti dei contributi dovuti nel limite di tale massimale, nonché le relative comunicazioni Uniemens secondo le corrette informazioni in suo possesso.
Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e alla sottoscrizione di un accordo conciliativo tombale, la SI.ra , senza aver sollevato alcunché durante l'intera fase CP_2
delle trattative in merito alla propria posizione contributiva, in data 29 dicembre 2021 (ossia
6 giorni dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione), effettuava una segnalazione all' di Reggio Emilia con la quale faceva presente che la Società non avrebbe CP_1
correttamente calcolato i contributi versati relativamente in proprio favore per gli anni 2016-
2017 e 2018, effettuati nel limite del massimale reddituali previsto per ciascuno degli anni indicati – avendo un'anzianità contributiva ante 1996 per attività lavorativa estera (doc. 6).
Pag. 2 di 7 In ragione di ciò, la Società svolgeva ulteriori indagini, dalle quali emergeva che, successivamente alla cessazione del rapporto, la SI.ra aveva formulato all CP_2 CP_1
una richiesta di riscatto/riconoscimento di periodi contributivi maturati ante 1° gennaio 1996 derivanti dalla prestazione di attività lavorativa all'estero, dell'esistenza dei quali non aveva mai informato la Società nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
Il 9 febbraio 2022 alla Società veniva notificata la diffida emessa dall in data 9 CP_1
febbraio 2022 (doc. 2A), mediante la quale l'Istituto rilevava che la Società aveva erroneamente applicato il massimale contributivo relativamente alla SI.ra per gli CP_2
anni 2016-2017 e 2018 e chiedeva il versamento di Euro 127.929,00 (di cui Euro 102.701 a titolo di differenze contributive ed Euro 25.228 a titolo di sanzioni).
La Società impugnava tale diffida, proponendo infruttuosamente ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Provinciale e Regionale dell' di Reggio Emilia. CP_1
Il 23 luglio 2024 (dopo più di 2 anni dalla notifica della diffida del 9 febbraio 2022), alla
Società veniva notificato l'invito a regolarizzare emesso dall' in pari data (doc. 2B), CP_1
mediante il quale l'Istituto dava atto di alcune generiche irregolarità contributive riscontrate e chiedeva il versamento da parte della Società di Euro 150.950,40, comprensivo di contributi e sanzioni, relativamente al periodo dal luglio 2016 al dicembre 2018.
Da qui il presente ricorso, nel quale si contesta la debenza di tali somme sotto plurimi aspetti,
e in via subordinata si contestano comunque l'irrogazione delle sanzioni ed il loro ammontare.
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a mezzo di CP_1
memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda.
Non necessitando attività istruttoria, all'odierna udienza è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ricorso è fondato e va acco lto.
Si precisa c he la pre sent e deci sione viene adott ata sul la ba se de l cd.“principio della ragione più liquida”, che consente come noto al giudice di pronunciar si ce lerment e sul gi udizio, incentrand o la su a pronun cia su d'una questione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la nece ss ità di pronunc iarsi su tutte le altr e.
Pag. 3 di 7 Un'attività del genere è orientata costituzionalmente, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processuale. In questa direzione, infatti, la compres sion e della durata del giud izio, consen tirebbe un risp armio dell'attività istruttoria.
Il principio della ragio ne più liquida a ssicura ndo l'attuaz ione del can one costitu zion ale del giust o proce sso e de lla su a durata ra gione vole, trov a fondamento c ostit uzion ale negl i artt. 111, comma 2 e 24 della Co st.
Il principio co sì tratt eggiat o si annov era in diverse pronun ce d ella Supre ma
Corte, ove si afferma che “… il principio della “ragione più liquida”, desumibil e dagli a rt t. 24 e 111 Cost., secon do cui la causa può es se re deci sa sulla ba se d ella que stion e ritenut a di più agevole solu zione, anche se logicament e subor dinata, senza necessità di esaminare pre viament e le altre, imponendo si, a tutela di esigenze di eco nomia proce ssuale e di cele rità del giudizio, un appro ccio inte rp reta tivo che compo rti la ve rifica dell e soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass.
Civ., Sez. Lavo ro, Ord. n. 9309 del 20 ma ggio 2020).
Tanto preme ss o, è lo st esso a d are atto n ella propria m emoria d i CP_1 costituzione che “l'estratto contributivo della lavoratrice in par ola non eviden ziav a, al momento, la presen za del la contribuzio ne estera anteri ore al
1°genn aio 1996: ciò in qu anto la l avora trice, suc ce ssi vament e, in data 26 luglio 2021 aveva rinunc iato alla totali zz azione di detta contrib uzion e ester a
(Doc.n.5-6)”.
Ciò si gnifica che l a contrib uzion e e ste ra sudd etta no n è in a lcun mo do presente nel 'patrimonio' contributivo della lavoratrice, che avrebbe dovuto portare a termine la propria richiesta di totalizzazi one onorand o anche il necessario 'premio' integrativo rich iesto da per p erfezion are il CP_1
passaggi o e quindi la sussun zione d ei contributi esteri nel sist ema pensi onisti co na zional e.
Pag. 4 di 7 Ciò signific a ulteriorment e (né ha fornito prova -tramit e produzion e di CP_1
estratto contrib utivo a ggiornato dell a si g. che esista a suo favore CP_2
contribuzione ante 1996) che allo stato non esistono i presupposti di legge per escludere la applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, Legge n.
335 dell'8 agosto 1995.
L' sostiene che la rinuncia effettuata successivamente dalla lavoratrice alla CP_1 ricongiunzione (rectius, totalizzazione) “ non si configura come definitiva, potendo qu est a totaliz zazi one e ssere richi esta in qu alunqu e momento ”.
E' certamente vero, ma trattasi di ipotesi del tutto incerta e non sufficiente a fondare all'attualità un debito contributivo in capo all' ricorrente, che per tale assorbente Pt_4
ragione va escluso in radice.
Va per altro tenuto presente -ad abundantim- che se è certo che la contribuzione ver sat a anteriorment e al 1° genn aio 1996 co mporta la non appli cazi one de l massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, Legge n. 335 dell'8 agost o 1995 , è an che stab ilito ch e i l avoratori po ssono a cqui sire an che successivamente l'anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996, azionando una domand a di risca tto o accre dito figura tivo.
In questi casi, tuttavia, l'anzianità e la relativa disciplina contributiva non retroagis cono, ma so no pacifi camen te effi caci ex nun c.
Al riguardo, , con la Cir colare n. 42 del 17 marzo 20 09, ha chi arito ch e CP_1
i lavoratori “che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregres sa al 1° g ennai o 1996 non sono più sog getti all'appli cazi one d el massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, dell a L. 335/1 995 a p artire dal mese su cce ssivo a qu ello di presen tazio ne dell a doman da di risc atto o di accredit o figurativo all a se de territorialm ente compet ente. Perta nt o, a decorrere d alla pre detta data, CP_1
per i lavoratori in es ame la contribu zi one pensio nisti ca d eve e ssere c alcol at a sull'intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo”.
La de correnz a ex nunc d ella di sappli caz ione del ma ssim ale co ntributivo è stata a nche confermat a dalla le gge.
Pag. 5 di 7 Il legislatore è infa tti intervenuto nel 2015, introducendo una norma di interpretazione autentica: l'art. 1, comma 280, della Legge 28 dicembre 2015
n. 2008. Secondo tale disposizione, “il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agost o 1995, n. 335, si interpr eta n e l sen so c he i l avoratori as sunti succ es siv ament e al 31 dicem bre 1995 ai quali si ano accre ditati, a segu ito di una loro dom anda, contributi riferiti a per iodi ante ced enti al 1° genn aio 199 6 non sono sogge tti all'appli cazi one del massim ale annuo dell a bas e contributiv a e pen siona bile, di cui all a mede sima di spo sizion e, a decorrer e dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.”.
Anche nel Messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021, l' si è pronunciato CP_1
“sul tema della decorrenza dell'esclusione dell'applica zione del massimale in caso di ac quisi zion e dello stat us di “v ecchio i scritt o” a seg uito di un a domanda di riscatto o di accredito figurativo”, richiamando espressamente la norma di interpretazione autentica poc'anzi citata e confermando che
“l'esclusione dell'applicazione del massimale decorre a partire dal mese succ es sivo a qu ello di presen tazio ne della doman da di riscatt o, subordinatamente all'assolvimento del relativo onere economico, o della domanda di accredito figurativo”. Nello stesso Messaggio, l'I stituto ha precis ato ch e an che il r egime di ridu zione d elle san zioni a ttinenti al versamento dei contributi, decorre “dal mese successivo a quello di presen tazio ne da p arte del l avorator e dell a domand a di risc atto o di a ccredi to figurativo”, in ragione del fatto che “solo da tal e momento viene ad esi ste nza la circo sta nz a determinate l'esclusione dell'applicazione del massimale con conseguente maggiore onere contributivo”.
Pertanto, la domand a di risc atto o ac credit o figurativo comport a sen za dubbi o l'acquisizione dell'anzianità ante 1° gennaio 1996 e anche l'esclusione dell'applicazione del massimale;
tuttavia, l'esclusione dal massimale decorre dal me se suc ce ssi vo la domand a di ri sc atto/ac credito del l avoratore e no n opera ex tunc.
Ne consegue l'accogliment o del ricorso.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come CP_1
in dispo sitivo.
PQM
Accogli e il ricorso e pertanto accerta e dichiara l'insussistenza delle pretese contributive e sanzionatorie azionate dall' e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nel CP_1
presente giudizio;
-condanna alla rifusione alla società ricorrente delle spese del grado, che liquida in CP_1 complessivi € 5.200,00 per compensi oltre CU, spese generali e accessori di legge.
REGGIO EMILIA, 12/ 2/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 801/2024 promossa da:
(C.F e P.I. ), con sede legale in Cavriago Parte_1 P.IVA_1
(RE), Via dell'industria, 6, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante pro- tempore, Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._1
Attilio Pavone, Boris Martella e Federico Moriconi
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in P.IVA_2
Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Valeria Giroldi e Giuseppe Basile
In punto a: contribuzione oltre il massimale contributivo – art. 2 comma 18 L. 335/1995
FATTO E DIRITTO
Con il presente giudizio la Società ricorrente promuove accertamento negativo nei confronti di chiedendo dichiararsi l'insussistenza delle differenze contributive e relative sanzioni CP_1 pretesi dall'Istituto a mezzo di due provvedimenti di recupero, sul presupposto per cui al rapporto di lavoro intercorso tra la Società e la lavoratrice non sarebbe stato CP_2
applicabile il c.d. massimale contributivo, dal momento che la lavoratrice avrebbe avuto un'anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996 e, quindi, la Società avrebbe dovuto assoggettare a contribuzione l'intera retribuzione imponibile e non solo quella nel limite del suddetto massimale. Espone che: si occupa della produzione, lavorazione e Parte_1
commercializzazione di sostanze coloranti naturali da utilizzare nel settore alimentare, cosmetico, chimico, farmaceutico, zootecnico etc. (doc. 1).
La SI.ra veniva assunta dalla Società con effetto dal 9 marzo 2015, con Parte_3
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed anzianità convenzionale dal 30 gennaio 2013
(doc. 3).
All'atto dell'assunzione la SI.ra dichiarava di non possedere alcuna anzianità CP_2
contributiva ante 1° gennaio 1996, come certificato anche dalla compilazione da parte della stessa del modulo per la dichiarazione ai fini del massimale contributivo di cui all'art. 2, co.
18 della L. 335/1995, nel quale la SI.ra non selezionava in alcun modo la casella CP_2 con la quale avrebbe dovuto dichiarare di “avere anzianità contributiva ai fini IVS antecedente al 31/12/1995 e di non essere soggetto al massimale contributivo e pensionabile”
(doc. 4).
Del pari, anche nel corso del rapporto di lavoro la SI.ra non comunicava CP_2
alcunché alla Società circa l'esistenza di eventuali periodi di lavoro e di contribuzione antecedenti al 1.1.1996.
Di conseguenza, sulla base di quanto rappresentato dalla Lavoratrice, per l'intera durata del rapporto di lavoro la Società applicava correttamente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 ed effettuava i versamenti dei contributi dovuti nel limite di tale massimale, nonché le relative comunicazioni Uniemens secondo le corrette informazioni in suo possesso.
Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e alla sottoscrizione di un accordo conciliativo tombale, la SI.ra , senza aver sollevato alcunché durante l'intera fase CP_2
delle trattative in merito alla propria posizione contributiva, in data 29 dicembre 2021 (ossia
6 giorni dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione), effettuava una segnalazione all' di Reggio Emilia con la quale faceva presente che la Società non avrebbe CP_1
correttamente calcolato i contributi versati relativamente in proprio favore per gli anni 2016-
2017 e 2018, effettuati nel limite del massimale reddituali previsto per ciascuno degli anni indicati – avendo un'anzianità contributiva ante 1996 per attività lavorativa estera (doc. 6).
Pag. 2 di 7 In ragione di ciò, la Società svolgeva ulteriori indagini, dalle quali emergeva che, successivamente alla cessazione del rapporto, la SI.ra aveva formulato all CP_2 CP_1
una richiesta di riscatto/riconoscimento di periodi contributivi maturati ante 1° gennaio 1996 derivanti dalla prestazione di attività lavorativa all'estero, dell'esistenza dei quali non aveva mai informato la Società nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
Il 9 febbraio 2022 alla Società veniva notificata la diffida emessa dall in data 9 CP_1
febbraio 2022 (doc. 2A), mediante la quale l'Istituto rilevava che la Società aveva erroneamente applicato il massimale contributivo relativamente alla SI.ra per gli CP_2
anni 2016-2017 e 2018 e chiedeva il versamento di Euro 127.929,00 (di cui Euro 102.701 a titolo di differenze contributive ed Euro 25.228 a titolo di sanzioni).
La Società impugnava tale diffida, proponendo infruttuosamente ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Provinciale e Regionale dell' di Reggio Emilia. CP_1
Il 23 luglio 2024 (dopo più di 2 anni dalla notifica della diffida del 9 febbraio 2022), alla
Società veniva notificato l'invito a regolarizzare emesso dall' in pari data (doc. 2B), CP_1
mediante il quale l'Istituto dava atto di alcune generiche irregolarità contributive riscontrate e chiedeva il versamento da parte della Società di Euro 150.950,40, comprensivo di contributi e sanzioni, relativamente al periodo dal luglio 2016 al dicembre 2018.
Da qui il presente ricorso, nel quale si contesta la debenza di tali somme sotto plurimi aspetti,
e in via subordinata si contestano comunque l'irrogazione delle sanzioni ed il loro ammontare.
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a mezzo di CP_1
memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda.
Non necessitando attività istruttoria, all'odierna udienza è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ricorso è fondato e va acco lto.
Si precisa c he la pre sent e deci sione viene adott ata sul la ba se de l cd.“principio della ragione più liquida”, che consente come noto al giudice di pronunciar si ce lerment e sul gi udizio, incentrand o la su a pronun cia su d'una questione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la nece ss ità di pronunc iarsi su tutte le altr e.
Pag. 3 di 7 Un'attività del genere è orientata costituzionalmente, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processuale. In questa direzione, infatti, la compres sion e della durata del giud izio, consen tirebbe un risp armio dell'attività istruttoria.
Il principio della ragio ne più liquida a ssicura ndo l'attuaz ione del can one costitu zion ale del giust o proce sso e de lla su a durata ra gione vole, trov a fondamento c ostit uzion ale negl i artt. 111, comma 2 e 24 della Co st.
Il principio co sì tratt eggiat o si annov era in diverse pronun ce d ella Supre ma
Corte, ove si afferma che “… il principio della “ragione più liquida”, desumibil e dagli a rt t. 24 e 111 Cost., secon do cui la causa può es se re deci sa sulla ba se d ella que stion e ritenut a di più agevole solu zione, anche se logicament e subor dinata, senza necessità di esaminare pre viament e le altre, imponendo si, a tutela di esigenze di eco nomia proce ssuale e di cele rità del giudizio, un appro ccio inte rp reta tivo che compo rti la ve rifica dell e soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass.
Civ., Sez. Lavo ro, Ord. n. 9309 del 20 ma ggio 2020).
Tanto preme ss o, è lo st esso a d are atto n ella propria m emoria d i CP_1 costituzione che “l'estratto contributivo della lavoratrice in par ola non eviden ziav a, al momento, la presen za del la contribuzio ne estera anteri ore al
1°genn aio 1996: ciò in qu anto la l avora trice, suc ce ssi vament e, in data 26 luglio 2021 aveva rinunc iato alla totali zz azione di detta contrib uzion e ester a
(Doc.n.5-6)”.
Ciò si gnifica che l a contrib uzion e e ste ra sudd etta no n è in a lcun mo do presente nel 'patrimonio' contributivo della lavoratrice, che avrebbe dovuto portare a termine la propria richiesta di totalizzazi one onorand o anche il necessario 'premio' integrativo rich iesto da per p erfezion are il CP_1
passaggi o e quindi la sussun zione d ei contributi esteri nel sist ema pensi onisti co na zional e.
Pag. 4 di 7 Ciò signific a ulteriorment e (né ha fornito prova -tramit e produzion e di CP_1
estratto contrib utivo a ggiornato dell a si g. che esista a suo favore CP_2
contribuzione ante 1996) che allo stato non esistono i presupposti di legge per escludere la applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, Legge n.
335 dell'8 agosto 1995.
L' sostiene che la rinuncia effettuata successivamente dalla lavoratrice alla CP_1 ricongiunzione (rectius, totalizzazione) “ non si configura come definitiva, potendo qu est a totaliz zazi one e ssere richi esta in qu alunqu e momento ”.
E' certamente vero, ma trattasi di ipotesi del tutto incerta e non sufficiente a fondare all'attualità un debito contributivo in capo all' ricorrente, che per tale assorbente Pt_4
ragione va escluso in radice.
Va per altro tenuto presente -ad abundantim- che se è certo che la contribuzione ver sat a anteriorment e al 1° genn aio 1996 co mporta la non appli cazi one de l massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, Legge n. 335 dell'8 agost o 1995 , è an che stab ilito ch e i l avoratori po ssono a cqui sire an che successivamente l'anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996, azionando una domand a di risca tto o accre dito figura tivo.
In questi casi, tuttavia, l'anzianità e la relativa disciplina contributiva non retroagis cono, ma so no pacifi camen te effi caci ex nun c.
Al riguardo, , con la Cir colare n. 42 del 17 marzo 20 09, ha chi arito ch e CP_1
i lavoratori “che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregres sa al 1° g ennai o 1996 non sono più sog getti all'appli cazi one d el massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, dell a L. 335/1 995 a p artire dal mese su cce ssivo a qu ello di presen tazio ne dell a doman da di risc atto o di accredit o figurativo all a se de territorialm ente compet ente. Perta nt o, a decorrere d alla pre detta data, CP_1
per i lavoratori in es ame la contribu zi one pensio nisti ca d eve e ssere c alcol at a sull'intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo”.
La de correnz a ex nunc d ella di sappli caz ione del ma ssim ale co ntributivo è stata a nche confermat a dalla le gge.
Pag. 5 di 7 Il legislatore è infa tti intervenuto nel 2015, introducendo una norma di interpretazione autentica: l'art. 1, comma 280, della Legge 28 dicembre 2015
n. 2008. Secondo tale disposizione, “il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agost o 1995, n. 335, si interpr eta n e l sen so c he i l avoratori as sunti succ es siv ament e al 31 dicem bre 1995 ai quali si ano accre ditati, a segu ito di una loro dom anda, contributi riferiti a per iodi ante ced enti al 1° genn aio 199 6 non sono sogge tti all'appli cazi one del massim ale annuo dell a bas e contributiv a e pen siona bile, di cui all a mede sima di spo sizion e, a decorrer e dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.”.
Anche nel Messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021, l' si è pronunciato CP_1
“sul tema della decorrenza dell'esclusione dell'applica zione del massimale in caso di ac quisi zion e dello stat us di “v ecchio i scritt o” a seg uito di un a domanda di riscatto o di accredito figurativo”, richiamando espressamente la norma di interpretazione autentica poc'anzi citata e confermando che
“l'esclusione dell'applicazione del massimale decorre a partire dal mese succ es sivo a qu ello di presen tazio ne della doman da di riscatt o, subordinatamente all'assolvimento del relativo onere economico, o della domanda di accredito figurativo”. Nello stesso Messaggio, l'I stituto ha precis ato ch e an che il r egime di ridu zione d elle san zioni a ttinenti al versamento dei contributi, decorre “dal mese successivo a quello di presen tazio ne da p arte del l avorator e dell a domand a di risc atto o di a ccredi to figurativo”, in ragione del fatto che “solo da tal e momento viene ad esi ste nza la circo sta nz a determinate l'esclusione dell'applicazione del massimale con conseguente maggiore onere contributivo”.
Pertanto, la domand a di risc atto o ac credit o figurativo comport a sen za dubbi o l'acquisizione dell'anzianità ante 1° gennaio 1996 e anche l'esclusione dell'applicazione del massimale;
tuttavia, l'esclusione dal massimale decorre dal me se suc ce ssi vo la domand a di ri sc atto/ac credito del l avoratore e no n opera ex tunc.
Ne consegue l'accogliment o del ricorso.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come CP_1
in dispo sitivo.
PQM
Accogli e il ricorso e pertanto accerta e dichiara l'insussistenza delle pretese contributive e sanzionatorie azionate dall' e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nel CP_1
presente giudizio;
-condanna alla rifusione alla società ricorrente delle spese del grado, che liquida in CP_1 complessivi € 5.200,00 per compensi oltre CU, spese generali e accessori di legge.
REGGIO EMILIA, 12/ 2/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7