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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4956/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4956/2023 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelo Bambara
RICORRENTE contro
(C.F.: ), col patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'avv. Roberto Frangipane
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 10/04/2024).
*** posta in decisione con provvedimento del 08/01/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 1833/2019 del 01/10/2019, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 1098/2019 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciando lo scioglimento del matrimonio tra le parti, omologava le condizioni concordate tra i
1 coniugi, tra le quali - per quel che rileva in questo procedimento – quella relativa all'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 nella misura di € 500,00 mensili.
Con ricorso depositato il 18/12/2023, il chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di disporre l'obbligo a carico della di contribuire al CP_1
50% al mantenimento del figlio o, in subordine, di prevedere che il Per_1 versamento – da parte del - delle somme a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio avvenga direttamente nei confronti di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva alle Controparte_1 domande avanzate dal ricorrente e, in particolare, chiedeva di:
- Disporre l'obbligo del di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio nella misura di € 600,00 mensili;
- Dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e, conseguentemente, condannare il al risarcimento dei danni. Parte_1
All'esito dell'udienza del 26/06/2024, fissata per la comparizione delle parti, il
Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Conferma dell'obbligo del sig. di versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento a favore del figlio [n.d.r. EA per l'importo di euro 500,00 Per_2 mensili, da versarsi da ora in poi direttamente al medesimo, entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee
Guida del Tribunale di Siracusa.
Rinuncia ad ogni altra domanda.
Spese compensate.”
Invitava, pertanto, le parti ad assumere posizione in ordine alla superiore proposta e rinviava l'udienza.
Con note scritte per la trattazione cartolare ex art. 127 ter, le parti precisavano le proprie conclusioni, dichiarando di aderire alla proposta del Giudice.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al
Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4956/2023 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 1833/2019 del 01/10/2019: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 14.1.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4956/2023 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelo Bambara
RICORRENTE contro
(C.F.: ), col patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'avv. Roberto Frangipane
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 10/04/2024).
*** posta in decisione con provvedimento del 08/01/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 1833/2019 del 01/10/2019, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 1098/2019 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciando lo scioglimento del matrimonio tra le parti, omologava le condizioni concordate tra i
1 coniugi, tra le quali - per quel che rileva in questo procedimento – quella relativa all'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 nella misura di € 500,00 mensili.
Con ricorso depositato il 18/12/2023, il chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di disporre l'obbligo a carico della di contribuire al CP_1
50% al mantenimento del figlio o, in subordine, di prevedere che il Per_1 versamento – da parte del - delle somme a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio avvenga direttamente nei confronti di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva alle Controparte_1 domande avanzate dal ricorrente e, in particolare, chiedeva di:
- Disporre l'obbligo del di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio nella misura di € 600,00 mensili;
- Dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e, conseguentemente, condannare il al risarcimento dei danni. Parte_1
All'esito dell'udienza del 26/06/2024, fissata per la comparizione delle parti, il
Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Conferma dell'obbligo del sig. di versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento a favore del figlio [n.d.r. EA per l'importo di euro 500,00 Per_2 mensili, da versarsi da ora in poi direttamente al medesimo, entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee
Guida del Tribunale di Siracusa.
Rinuncia ad ogni altra domanda.
Spese compensate.”
Invitava, pertanto, le parti ad assumere posizione in ordine alla superiore proposta e rinviava l'udienza.
Con note scritte per la trattazione cartolare ex art. 127 ter, le parti precisavano le proprie conclusioni, dichiarando di aderire alla proposta del Giudice.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al
Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4956/2023 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 1833/2019 del 01/10/2019: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 14.1.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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