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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACQUISTAPACE PAMELA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
in BE, viale Stelvio n. 54
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ACQUISTAPACE PAMELA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
in BE, viale Stelvio n. 54
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 06.06.2009 in Pianello del Lario (CO) e Parte_2 CP_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pianello del Lario (CO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2009).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (20.09.2011). Per_1
1.2 Con decreto del 04.07.2019, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2024, e Parte_2 CP_2
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 24.09.2024.
3. All'udienza del 11.12.2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 03.07.2019 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 7 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_2
BE (SO) il 18.04.1983 e nato a [...] il [...], CP_1
celebrato il 06.06.2009 a Pianello del Lario (CO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2009; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pianello del Lario (CO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale sita a IO (SO), Via Angelo Lucini n. 15, di proprietà della moglie, resterà a lei assegnata, con tutti i mobili e arredi ivi presenti, la quale continuerà ad abitarla con la figlia e a pagare le spese relative alle utenze domestiche (quali, a titolo esemplificativo: gas, energia elettrica, acqua, TARI ecc.);
- il signor continuerà a vivere a BE (SO), Via Foppa n. 33, CP_1
nell'appartamento di sua proprietà;
- la figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e ad essere collocata, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
- tutte le decisioni di maggiore interesse per relative, a titolo esemplificativo Per_1
e non esaustivo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione pagina 3 di 7 naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente andranno assunte nell'interesse della figlia - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, le scelte alimentari, ecc. - verranno assunte da ciascuno dei genitori quando avrà la stessa con sé;
- resta inteso che i genitori dovranno collaborare tra loro nel rapporto educativo di garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva comunicazione e Per_1
consultazione per le questioni fondamentali quali l'istruzione, l'educazione, la salute, le scelte sportive/ricreative in generale e gli acquisti particolarmente consistenti (quali veicoli, computer, cellulari ecc.). Il tutto senza coinvolgere la minore nelle loro comunicazioni;
- il padre avrà diritto a tenere Per_1
- ogni fine settimana, da venerdì alle ore 18.00 a domenica alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni con la madre (il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro);
- le vacanze natalizie (da intendersi, dal 26 al 31 dicembre) e l'Epifania (da intendersi, dal 1° al 6 gennaio), ad anni alterni con la madre;
- i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua ed i giorni dal Lunedì di
Pasquetta al mercoledì successivo, ad anni alterni con la madre.
Resta inteso che le modalità di gestione della figlia così come sopra specificate potranno essere modificate dai genitori, previo accordo tra loro, anche in funzione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
pagina 4 di 7 - il signor concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo CP_1
alla signora a mezzo bonifico bancario sul c/c postale intestato a Pt_1
quest'ultima (IBAN [...] 99092), entro il 20 di ogni mese,
l'importo di € 300,00, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della medesima. Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita a far tempo dal mese di settembre
2025;
- il signor , inoltre, corrisponderà altresì alla signora il 50% delle CP_1 Pt_1
spese straordinarie relative alla figlia. A tal proposito la madre si impegna a comunicare al padre, per iscritto, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese, le spese sostenute, allegando i relativi giustificativi e/o fatture (anche ai fini di eventuali detrazioni fiscali). Il signor provvederà ad effettuare il CP_1
versamento dell'importo a suo carico, tramite bonifico bancario alle coordinate di cui sopra, contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento del mese successivo rispetto a quello in cui le spese sono state comunicate e documentate.
Si fa riferimento, quanto al resto (ed in particolare alla necessità di preventivo accordo), alle “Linee Guida - Spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dalla
Corte di Appello di Milano, di concerto con il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano (doc. 5);
- su accordo delle parti, l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia, ad oggi pari a circa € 250,00, sarà percepito integralmente dalla signora in Pt_1
aggiunta al contributo di cui al punto 8 che precede, mentre le detrazioni per carichi fiscali non incluse nel predetto assegno saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (salvo diversi accordi che dovessero intercorrere tra loro);
pagina 5 di 7 - inoltre, su accordo delle parti, ogni contributo relativo alla figlia che verrà erogato da enti Svizzeri sarà integralmente percepito dal padre.
- Resta inteso tra le parti che nella denegata ipotesi in cui l'erogazione di qualsivoglia somma da parte di enti svizzeri in favore del signor comporti CP_1
la revoca dell'Assegno Unico Universale italiano, egli si impegna sin d'ora a corrispondere alla signora - in aggiunta al contributo di cui al punto 8 che Pt_1
precede - una somma mensile pari a quella che spetterebbe a titolo di A.U.U. per e ciò dalla data di revoca della misura sino alla data in cui permangono i Per_1
requisiti per l'erogazione della stessa;
- le parti convengono che nessuno dei due coniugi dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro, in quanto entrambi attualmente svolgono una attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti;
- i coniugi dichiarano di aver già diviso fra loro qualsivoglia bene comune, di non avere reciprocamente nulla più a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente, escluso quanto indicato nel presente atto;
- le parti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio della figlia;
- le parti ritengono valide e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a regolare la gestione della minore in conformità alle stesse, sin dalla data del suo deposito. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice Relatore
Caterina Romiti
Il Presidente
Barbara Licitra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACQUISTAPACE PAMELA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
in BE, viale Stelvio n. 54
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ACQUISTAPACE PAMELA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
in BE, viale Stelvio n. 54
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 06.06.2009 in Pianello del Lario (CO) e Parte_2 CP_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pianello del Lario (CO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2009).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (20.09.2011). Per_1
1.2 Con decreto del 04.07.2019, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2024, e Parte_2 CP_2
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 24.09.2024.
3. All'udienza del 11.12.2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 03.07.2019 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 7 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_2
BE (SO) il 18.04.1983 e nato a [...] il [...], CP_1
celebrato il 06.06.2009 a Pianello del Lario (CO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2009; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pianello del Lario (CO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale sita a IO (SO), Via Angelo Lucini n. 15, di proprietà della moglie, resterà a lei assegnata, con tutti i mobili e arredi ivi presenti, la quale continuerà ad abitarla con la figlia e a pagare le spese relative alle utenze domestiche (quali, a titolo esemplificativo: gas, energia elettrica, acqua, TARI ecc.);
- il signor continuerà a vivere a BE (SO), Via Foppa n. 33, CP_1
nell'appartamento di sua proprietà;
- la figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e ad essere collocata, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
- tutte le decisioni di maggiore interesse per relative, a titolo esemplificativo Per_1
e non esaustivo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione pagina 3 di 7 naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente andranno assunte nell'interesse della figlia - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, le scelte alimentari, ecc. - verranno assunte da ciascuno dei genitori quando avrà la stessa con sé;
- resta inteso che i genitori dovranno collaborare tra loro nel rapporto educativo di garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva comunicazione e Per_1
consultazione per le questioni fondamentali quali l'istruzione, l'educazione, la salute, le scelte sportive/ricreative in generale e gli acquisti particolarmente consistenti (quali veicoli, computer, cellulari ecc.). Il tutto senza coinvolgere la minore nelle loro comunicazioni;
- il padre avrà diritto a tenere Per_1
- ogni fine settimana, da venerdì alle ore 18.00 a domenica alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni con la madre (il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro);
- le vacanze natalizie (da intendersi, dal 26 al 31 dicembre) e l'Epifania (da intendersi, dal 1° al 6 gennaio), ad anni alterni con la madre;
- i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua ed i giorni dal Lunedì di
Pasquetta al mercoledì successivo, ad anni alterni con la madre.
Resta inteso che le modalità di gestione della figlia così come sopra specificate potranno essere modificate dai genitori, previo accordo tra loro, anche in funzione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
pagina 4 di 7 - il signor concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo CP_1
alla signora a mezzo bonifico bancario sul c/c postale intestato a Pt_1
quest'ultima (IBAN [...] 99092), entro il 20 di ogni mese,
l'importo di € 300,00, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della medesima. Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita a far tempo dal mese di settembre
2025;
- il signor , inoltre, corrisponderà altresì alla signora il 50% delle CP_1 Pt_1
spese straordinarie relative alla figlia. A tal proposito la madre si impegna a comunicare al padre, per iscritto, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese, le spese sostenute, allegando i relativi giustificativi e/o fatture (anche ai fini di eventuali detrazioni fiscali). Il signor provvederà ad effettuare il CP_1
versamento dell'importo a suo carico, tramite bonifico bancario alle coordinate di cui sopra, contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento del mese successivo rispetto a quello in cui le spese sono state comunicate e documentate.
Si fa riferimento, quanto al resto (ed in particolare alla necessità di preventivo accordo), alle “Linee Guida - Spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dalla
Corte di Appello di Milano, di concerto con il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano (doc. 5);
- su accordo delle parti, l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia, ad oggi pari a circa € 250,00, sarà percepito integralmente dalla signora in Pt_1
aggiunta al contributo di cui al punto 8 che precede, mentre le detrazioni per carichi fiscali non incluse nel predetto assegno saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (salvo diversi accordi che dovessero intercorrere tra loro);
pagina 5 di 7 - inoltre, su accordo delle parti, ogni contributo relativo alla figlia che verrà erogato da enti Svizzeri sarà integralmente percepito dal padre.
- Resta inteso tra le parti che nella denegata ipotesi in cui l'erogazione di qualsivoglia somma da parte di enti svizzeri in favore del signor comporti CP_1
la revoca dell'Assegno Unico Universale italiano, egli si impegna sin d'ora a corrispondere alla signora - in aggiunta al contributo di cui al punto 8 che Pt_1
precede - una somma mensile pari a quella che spetterebbe a titolo di A.U.U. per e ciò dalla data di revoca della misura sino alla data in cui permangono i Per_1
requisiti per l'erogazione della stessa;
- le parti convengono che nessuno dei due coniugi dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro, in quanto entrambi attualmente svolgono una attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti;
- i coniugi dichiarano di aver già diviso fra loro qualsivoglia bene comune, di non avere reciprocamente nulla più a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente, escluso quanto indicato nel presente atto;
- le parti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio della figlia;
- le parti ritengono valide e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a regolare la gestione della minore in conformità alle stesse, sin dalla data del suo deposito. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice Relatore
Caterina Romiti
Il Presidente
Barbara Licitra
pagina 7 di 7