Articolo 1 della Legge 30 luglio 1957, n. 670
Articolo 2
Versione
24 agosto 1957
Art. 1.
Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni, e' autorizzato un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.
La somma occorrente per il pagamento dei concorsi prevista dal comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1990-91.
Entrata in vigore il 24 agosto 1957