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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2562 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LO GIUDICE Parte_1
DAVIDE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 28.10.23 Lo Giudice Salvatore adiva il Tribunale di Agrigento esponendo di aver cessato, in data 31/10/2011, l'attività di coltivatore diretto e di aver richiesto ad nell'ottobre 2023 la cancellazione dagli elenchi di Coltivatori CP_1
senza ottenere risposta. Pt_2
Chiedeva quindi al Tribunale di ordinare all'Ente la cancellazione. Si costituiva contestando le avverse pretese ed eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda, depositando inoltre le sentenze del Tribunale di
Agrigento n. 603\17 e CDA di Palermo n. 450\19 di rigetto in dell'impugnazione dell'AVA con il quale l gli aveva intimato il pagamento dell'importo di € CP_1
21.891,90 per contributi IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive dovuti per gli anni 2007 -2013 in dipendenza della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione Agricola
- Lavoratori Autonomi e Associati. La causa, a seguito di invito del Giudice ad interloquire in ordine all'interesse ad agire, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
*
1 Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si osserva che, per quanto riguarda il periodo 2007 -2013, la sentenza CDA di Palermo n. 450\19 (che conferma la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 603\17) di rigetto in dell'impugnazione dell'AVA con il quale l aveva CP_1 intimato il pagamento dell'importo di € 21.891,90 per contributi IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive dovuti per gli anni 2007 - 2013 contiene, quale implicita statuizione, la permanenza in capo al ricorrente dei requisiti per l'iscrizione.
Come noto, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cass. 6091/2020). Pertanto, qualsivoglia doglianza in ordine alla cessazione dell'attività e alla carenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione nei suddetti periodi doveva essere proposta in seno alla controversia di impugnazione dell'AVA ed è inammissibile in questa sede.
Quanto alla permanenza dell'iscrizione per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato, parte ricorrente non ha minimamente evidenziato quale lesione concreta ed attuale derivi dalla permanente iscrizione alla Gestione Agricola.
In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall' art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale di un interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (Cons. St. 10.1.2012, n. 16).
È chiaro che l'interesse ex art. 100 va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente ( Cass. 8236/2003). L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica (Cass. 6918/2013 e C. 13906/2002).
È stato, inoltre, specificato che l'interesse ad agire ha carattere attuale quando trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva dell'agente assurgendo ad una consistenza giuridicamente oggettiva. Così, si rinviene la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (C. 12548/2002). Il processo, può, infatti essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con
2 l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Proprio perché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, l'accertamento dell'interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'articolo in commento, va effettuato dal giudice in via preliminare, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili (Cass. 3060/2002; Cass. 10708/1993); l'assenza di interesse è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può essere accertata dal giudice anche quando sul punto non vi sia contrasto tra le parti (Cass. 15084/2006).
Quanto alla modalità nello specifico, l'accertamento dell'interesse ex art. 100 non può che compiersi in astratto con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata. Indipendentemente dalla fondatezza delle allegazioni e delle argomentazioni addotte a sostegno della domanda giudiziale, l'interesse ad agire sussiste allora qualora dall'ipotetico accoglimento delle istanze possa conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'istante.
Nello specifico, il ricorrente non ha né provato né tantomeno dedotto che l' CP_1 sulla base della detta iscrizione, abbia avanzato alcuna pretesa contributiva. Anzi, la parte ricorrente deduce e prova il corretto pagamento della pensione spettante.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite ad , che liquida in euro CP_1
1.500,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 15/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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