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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5716 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/12/2024 da:
1) n. a BARI (BA) il 01/10/1961 ( ); residente in [...] CodiceFiscale_1
Volt de Querin n. 4, Pordenone;
e
2) n. a UDINE (UD) il 28/05/1963 (C.F. ; residente in CP_1 C.F._2
Via San Antonio 8 33080 Roveredo in Piano;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PALU' ELISA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario il 18/6/1989 presso il Comune di Pordenone, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
1989; atto n. 66; parte 2; serie A)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 01/07/2020 e provvedimento del PM del
13/07/2020
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg.ri e CP_1
in data 18.06.1989 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1
Pordenone dell'anno 1989, parte 2, serie A, numero 66, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della IG.ra un assegno divorzile mensile di €200,00 CP_1
(duecento/00) dalla sottoscrizione del ricorso e per un periodo di dodici mesi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di
PORDENONE il 18/06/1989 tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORDENONE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 26/2/25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/12/2024 da:
1) n. a BARI (BA) il 01/10/1961 ( ); residente in [...] CodiceFiscale_1
Volt de Querin n. 4, Pordenone;
e
2) n. a UDINE (UD) il 28/05/1963 (C.F. ; residente in CP_1 C.F._2
Via San Antonio 8 33080 Roveredo in Piano;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PALU' ELISA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario il 18/6/1989 presso il Comune di Pordenone, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
1989; atto n. 66; parte 2; serie A)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 01/07/2020 e provvedimento del PM del
13/07/2020
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg.ri e CP_1
in data 18.06.1989 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1
Pordenone dell'anno 1989, parte 2, serie A, numero 66, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della IG.ra un assegno divorzile mensile di €200,00 CP_1
(duecento/00) dalla sottoscrizione del ricorso e per un periodo di dodici mesi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di
PORDENONE il 18/06/1989 tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORDENONE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 26/2/25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa