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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/09/2025, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4218/2021 RG in materia di possesso (appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli in data 13.09.2021), vertente tra
, nato a San Giorgio a [...] il [...], residente in [...]
cleziano 241, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Imparato, C.F._1
c.f. , appellante / appellato incidentale C.F._2
e
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Viale Ofanto 108, rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberta Paparozzi, c.f. , e C.F._4
Salvatore Guzzi, c.f. , appellato / appellate incidentale C.F._5
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.02.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Con ricorso possessorio ex art. 1168 c.c., dedusse di essere, con le sorelle Controparte_1
e , possessore di un appartamento sito in Napoli nel condominio al civico CP_2 CP_3
1 14 di Via Concezione a Montecalvario, con annessa quota delle cose comuni, a far tempo dall'acquisto da parte del loro dante causa e dal 2005 in seguito al decesso della madre
[...]
vedova Spiegò in ricorso che si era introdotto in data im- Per_1 CP_1 Parte_1
precisata, ma comunque successiva al 13.09.2020 (accesso di nell'appartamento), CP_1
previa effrazione della porta blindata e sostituzione della serratura. Chiese pertanto al giudi- ce edito, il Tribunale di Napoli, che fosse ordinato a , quale materiale auto- Parte_1
re dello spoglio, l'immediato rilascio dell'immobile mediante consegna delle chiavi.
Costituendosi in giudizio, contestò il possesso vantato dal ricorrente e la do- Parte_1
manda in fatto e diritto. Per
Furono sentiti il ricorrente sua figlia , nonché e CP_1 Controparte_4 CP_5
[...
ex amministratrice dello stabile.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e ha ordinato a l'immediata Parte_1
reintegrazione del ricorrente nel compossesso dell'immobile mediante consegna di copia delle chiavi della porta di accesso, con condanna alle spese di lite.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che l'unica prova necessaria e sufficiente da parte del ricorrente fosse quella relativa all'esistenza di una relazione di fatto con il bene oggetto di causa, valutando che l'attendibilità di fosse inficiata dalla sua posizione di CP_6
acquirente, proprio dal resistente, del bene oggetto di lite, pur se la vendita era Parte_1
sottoposta a condizione risolutiva, come documentato in atti.
A parere del giudicante sarebbe emerso che per svariati anni, sia stato in Controparte_1
possesso delle chiavi dell'immobile e le abbia utilizzate per accedervi, quantomeno fino al
Per mese di dicembre 2019 come confermato dall'informatore e dalla figlia;
né Mi- CP_4
gliaccio ha mai dedotto di aver cambiato la serratura della porta in data antecedente al mese di settembre 2020, allorché dichiara di aver verificato personalmente che la serratu- CP_1
ra della porta di ingresso all'immobile era immutata (in tal senso depone anche ); ne CP_6
deriva che fino ad allora il ricorrente era nella possibilità di ripristinare il corpus stante la di- sponibilità delle chiavi fino al mese di maggio 2021, quando constatò il cambio della CP_1
serratura. Poiché , quale ex amministratrice del condominio, ha affermato e CP_6
ribadito di aver visto per svariati anni, dal 2018, entrare nell'immobile oggetto di Parte_1
lite con le sue chiavi e di gestirlo, ne deriva, secondo il Tribunale, che risulta dimostrato il compossesso di tutte le parti in causa e non il possesso esclusivo in capo ad una di esse-
2 ha proposto appello, affermandosi possessore esclusivo del bene ogget- Parte_1
to di causa, sulla base dei seguenti motivi: erronea interpretazione dei fatti da parte del giu- dice di prime cure per aver dato valore di prova alle dichiarazioni grossolanamente false di e degli informatori;
erronea interpretazione dei fatti e carenza di motivazio- Controparte_1
ne circa lo spoglio violento e clandestino e dell'animus spoliandi; erronea valutazione degli elementi probatori che attesterebbero il trasferimento del possesso dell'immobile prima del- la notifica della domanda di reintegra in possesso;
erronea quantificazione delle spese.
Si è costituito Ha chiesto il rigetto dell'appello di e ha proposto Controparte_1 Parte_1
appello incidentale, affermandosi a sua volta possessore esclusivo del bene oggetto di causa.
Ritiene la Corte che l'appello principale vada rigettato.
Va preliminarmente osservato che il Tribunale pone a fondamento del proprio convinci- mento le deposizioni testimoniali rese dagli informatori, dando rilevo alla relazione di fatto con l'immobile, a prescindere da titoli di proprietà, testamenti, visure catastali e bilanci con- dominiali.
dichiara di essersi recato per l'ultima volta nell'immobile nel settembre 2020, data CP_1
Pa in cui avrebbe riscontrato che la serratura non era stata ancora cambiata, mentre la figlia
[..
e lo ricordano nel suddetto luogo in loro presenza per l'ultima volta nel Controparte_4
dicembre 2019.
Entrambi gli informatori riferiscono dell'istallazione a opera di dei dissuasori per CP_1
topi e insetti, della presenza di energia elettrica e della circostanza che residente in CP_1
provincia di Foggia, si recasse in loro compagnia presso l'immobile, in Via Concezione a Mon- tecalvario 14, due o tre volte l'anno da circa 15 anni, per controllare i suddetti dissuasori e i beni mobili di proprietà rimasti nell'immobile, quali libri, quadri e altro.
L'informatrice afferma: “le bollette dell'ENEL sono intestate a me dal 1998 Tes_1
perché ho fatto l'allaccio per fare la festa dei miei diciotto anni”.
Tale dichiarazione trova riscontro nella documentazione depositata in atti da cui si evince che le bollette dell'ENEL sono effettivamente intestate a figlia di (ap- Tes_1 CP_1
pellato e appellante incidentale), risultando le stesse regolarmente pagate fino al 2020.
Vi è agli atti anche una fattura di acquisto della porta blindata, istallata nel 2013 sempre dalla stessa Tes_1
Il cambio della serratura sarebbe avvenuto, a detta di nel maggio 2021 ad opera di CP_1
3 , consapevole di agire contro la volontà di come si desume dalla corri- Parte_1 CP_1
spondenza in atti.
Prima del maggio 2021, viene collocato nell'appartamento a far data dal 2018 Parte_1
solo dalla dichiarazione resa, quale informatrice, dalla amministratrice di condominio
[...]
, la quale, tuttavia, è inficiata da un suo rilevante interesse nella causa, per essersi CP_6
ella resa acquirente nel giugno 2021 dello stesso immobile proprio da e per essere Parte_1
stata difensore di nella causa tra le stesse parti riguardante le vicende ereditarie Parte_1
dell'immobile; infine, per aver posto l'esito del suddetto contenzioso quale condizione riso- lutiva della compravendita dello stesso immobile oggetto in causa.
Ciò nonostante, anche comunque sostiene che la serratura sia stata cambia- CP_6
ta non prima nel 2020, mentre afferma: “posso dire che a marzo 2021 durante Tes_1
un contenzioso a Foggia ci è stato comunicato il cambio di serratura”.
La data di immissione di nel presunto possesso dell'immobile resta ignota;
tutta- Parte_1
via, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 sembrerebbe, dalle dichiarazioni degli informatori, che abbia sostituito la serratura, in corrispondenza con la pubblicazione del te- Parte_1
stamento olografo in suo favore.
Agli atti non vi è l'esito del contenzioso presso il Tribunale di Foggia circa la validità del te- stamento olografo datato 10.01.2000 (dunque successivo a quello del 1995 in favore di
[...]
di cui non si contesta l'autenticità), pubblicato nel 2020, che riconosce come erede CP_7 [...]
, tacciato di falsità dai figli della de cuius e da una perizia di parte a firma della dr.ssa Per_2
agli atti, che lo qualifica apocrifo. Ma non è contestato che nell'immobile ci Persona_3
siano beni mobili personali di che non sono mai stati rimossi o spostati negli anni. CP_1
Non è contestato che non abbia mai dato a le chiavi d'ingresso (che sicu- CP_1 Parte_1
ramente aveva in quanto la porta era stata istallata dalla figlia, come da copia della fattura di acquisto della porta blindata nell'anno 2013 agli atti); dunque non è dato sapere come
[...]
potesse entrare nell'appartamento in data anteriore al cambio della serratura in pre- Per_2
senza di una porta blindata, installata, come già detto, da Dunque, solo una so- Tes_1
stituzione della serratura previa effrazione (come si evince dagli allegati fotografici dei segni di effrazione della porta) avrebbe potuto consentire l'immissione in possesso di . Parte_1
Inoltre, un esercizio del possesso da parte di in via esclusiva e una relazione da qua- CP_1
lificarsi uti dominus è avvalorata dai seguenti documenti in atti: relazione ing. Persona_4
4 mene con progetto allegato al verbale di assemblea;
verbale dei Vigili Urbani notificato a
[...]
relazione dell'arch. a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'avv. Rosa CP_7 Per_5
Palumbo, amministratore del condominio;
mail dell'avv. a mail dell'avv. Ro- CP_6 CP_1
tondo all'avvocato di estratto polisweb del Tribunale di Foggia relativo al procedi- CP_1
mento; denuncia penale;
reperto fotografico porta blindata lato interno;
reperti fotografici descrittivi dell'interno appartamento con beni mobili.
Infine, l'appellante si duole della mancata audizione di un informatore. Tuttavia, Parte_1
il mutamento dell'orario di udienza, noto ai difensori perché ritualmente comunicato dalla cancelleria, lascia intendere che la mancata comparizione dell'informatore dipese fu una li- bera scelta del difensore e non da una preclusione da parte del giudice.
Quanto fin qui detto dimostra il possesso esclusivo da parte di e dunque Controparte_1
non solo l'infondatezza dell'appello di , ma pure la fondatezza dell'appello inciden- Parte_1
tale di corroborata dalle seguenti ulteriori considerazioni. CP_1
Effettivamente l'informatrice è inattendibile, se non addirittura incapace a CP_6
rendere testimonianza, essendosi, come detto, resa acquirente da del cespite og- Parte_1
getto di causa e avendo, di conseguenza, interesse a che lo stesso sia libero da situazioni di fatto ostative alla disponibilità materiale del bene. Di conseguenza, la dichiarazione di Ro- tondo circa la presenza di nell'immobile nel 2018 allorché era amministratrice del Parte_1
condominio (dichiarazione peraltro smentita da plurime concordanti risultanze istruttorie), non poteva essere usata dal giudice di primo grado per dedurne il compossesso tra e CP_1
. Parte_1
La sentenza impugnata va dunque riformata, dovendosi reintegrare nel Controparte_1
possesso esclusivo dell'immobile meglio descritto in premessa
Spese di primo e secondo grado secondo soccombenza, regolate in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Sussistono, a carico di , i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, Parte_1
del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e sull'appello incidentale di avverso l'ordi- Parte_1 Controparte_1
nanza possessoria del Tribunale di Napoli del 13.09.2021, così provvede:
5 a) rigetta l'appello di;
Parte_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale di , ordina a di Controparte_1 Parte_1
reintegrare nel pieno ed esclusivo possesso dell'appartamento sito in Napoli Controparte_1
nel condominio di Via Concezione a Montecalvario n. 14, mediante immediato rilascio e con- segna delle chiavi;
c) condanna alla refusione, in favore di , con distrazione Parte_1 Controparte_1
in favore degli avv.ti Roberta Paparozzi e Salvatore Guzzi, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate:
-- per il primo grado, in € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- per il presente grado, in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato;
d) dà atto che sussistono, a carico di , i presupposti di cui all'art. 13, Parte_1
comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 9 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
In nome del Popolo italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4218/2021 RG in materia di possesso (appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli in data 13.09.2021), vertente tra
, nato a San Giorgio a [...] il [...], residente in [...]
cleziano 241, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Imparato, C.F._1
c.f. , appellante / appellato incidentale C.F._2
e
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Viale Ofanto 108, rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberta Paparozzi, c.f. , e C.F._4
Salvatore Guzzi, c.f. , appellato / appellate incidentale C.F._5
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.02.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Con ricorso possessorio ex art. 1168 c.c., dedusse di essere, con le sorelle Controparte_1
e , possessore di un appartamento sito in Napoli nel condominio al civico CP_2 CP_3
1 14 di Via Concezione a Montecalvario, con annessa quota delle cose comuni, a far tempo dall'acquisto da parte del loro dante causa e dal 2005 in seguito al decesso della madre
[...]
vedova Spiegò in ricorso che si era introdotto in data im- Per_1 CP_1 Parte_1
precisata, ma comunque successiva al 13.09.2020 (accesso di nell'appartamento), CP_1
previa effrazione della porta blindata e sostituzione della serratura. Chiese pertanto al giudi- ce edito, il Tribunale di Napoli, che fosse ordinato a , quale materiale auto- Parte_1
re dello spoglio, l'immediato rilascio dell'immobile mediante consegna delle chiavi.
Costituendosi in giudizio, contestò il possesso vantato dal ricorrente e la do- Parte_1
manda in fatto e diritto. Per
Furono sentiti il ricorrente sua figlia , nonché e CP_1 Controparte_4 CP_5
[...
ex amministratrice dello stabile.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e ha ordinato a l'immediata Parte_1
reintegrazione del ricorrente nel compossesso dell'immobile mediante consegna di copia delle chiavi della porta di accesso, con condanna alle spese di lite.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che l'unica prova necessaria e sufficiente da parte del ricorrente fosse quella relativa all'esistenza di una relazione di fatto con il bene oggetto di causa, valutando che l'attendibilità di fosse inficiata dalla sua posizione di CP_6
acquirente, proprio dal resistente, del bene oggetto di lite, pur se la vendita era Parte_1
sottoposta a condizione risolutiva, come documentato in atti.
A parere del giudicante sarebbe emerso che per svariati anni, sia stato in Controparte_1
possesso delle chiavi dell'immobile e le abbia utilizzate per accedervi, quantomeno fino al
Per mese di dicembre 2019 come confermato dall'informatore e dalla figlia;
né Mi- CP_4
gliaccio ha mai dedotto di aver cambiato la serratura della porta in data antecedente al mese di settembre 2020, allorché dichiara di aver verificato personalmente che la serratu- CP_1
ra della porta di ingresso all'immobile era immutata (in tal senso depone anche ); ne CP_6
deriva che fino ad allora il ricorrente era nella possibilità di ripristinare il corpus stante la di- sponibilità delle chiavi fino al mese di maggio 2021, quando constatò il cambio della CP_1
serratura. Poiché , quale ex amministratrice del condominio, ha affermato e CP_6
ribadito di aver visto per svariati anni, dal 2018, entrare nell'immobile oggetto di Parte_1
lite con le sue chiavi e di gestirlo, ne deriva, secondo il Tribunale, che risulta dimostrato il compossesso di tutte le parti in causa e non il possesso esclusivo in capo ad una di esse-
2 ha proposto appello, affermandosi possessore esclusivo del bene ogget- Parte_1
to di causa, sulla base dei seguenti motivi: erronea interpretazione dei fatti da parte del giu- dice di prime cure per aver dato valore di prova alle dichiarazioni grossolanamente false di e degli informatori;
erronea interpretazione dei fatti e carenza di motivazio- Controparte_1
ne circa lo spoglio violento e clandestino e dell'animus spoliandi; erronea valutazione degli elementi probatori che attesterebbero il trasferimento del possesso dell'immobile prima del- la notifica della domanda di reintegra in possesso;
erronea quantificazione delle spese.
Si è costituito Ha chiesto il rigetto dell'appello di e ha proposto Controparte_1 Parte_1
appello incidentale, affermandosi a sua volta possessore esclusivo del bene oggetto di causa.
Ritiene la Corte che l'appello principale vada rigettato.
Va preliminarmente osservato che il Tribunale pone a fondamento del proprio convinci- mento le deposizioni testimoniali rese dagli informatori, dando rilevo alla relazione di fatto con l'immobile, a prescindere da titoli di proprietà, testamenti, visure catastali e bilanci con- dominiali.
dichiara di essersi recato per l'ultima volta nell'immobile nel settembre 2020, data CP_1
Pa in cui avrebbe riscontrato che la serratura non era stata ancora cambiata, mentre la figlia
[..
e lo ricordano nel suddetto luogo in loro presenza per l'ultima volta nel Controparte_4
dicembre 2019.
Entrambi gli informatori riferiscono dell'istallazione a opera di dei dissuasori per CP_1
topi e insetti, della presenza di energia elettrica e della circostanza che residente in CP_1
provincia di Foggia, si recasse in loro compagnia presso l'immobile, in Via Concezione a Mon- tecalvario 14, due o tre volte l'anno da circa 15 anni, per controllare i suddetti dissuasori e i beni mobili di proprietà rimasti nell'immobile, quali libri, quadri e altro.
L'informatrice afferma: “le bollette dell'ENEL sono intestate a me dal 1998 Tes_1
perché ho fatto l'allaccio per fare la festa dei miei diciotto anni”.
Tale dichiarazione trova riscontro nella documentazione depositata in atti da cui si evince che le bollette dell'ENEL sono effettivamente intestate a figlia di (ap- Tes_1 CP_1
pellato e appellante incidentale), risultando le stesse regolarmente pagate fino al 2020.
Vi è agli atti anche una fattura di acquisto della porta blindata, istallata nel 2013 sempre dalla stessa Tes_1
Il cambio della serratura sarebbe avvenuto, a detta di nel maggio 2021 ad opera di CP_1
3 , consapevole di agire contro la volontà di come si desume dalla corri- Parte_1 CP_1
spondenza in atti.
Prima del maggio 2021, viene collocato nell'appartamento a far data dal 2018 Parte_1
solo dalla dichiarazione resa, quale informatrice, dalla amministratrice di condominio
[...]
, la quale, tuttavia, è inficiata da un suo rilevante interesse nella causa, per essersi CP_6
ella resa acquirente nel giugno 2021 dello stesso immobile proprio da e per essere Parte_1
stata difensore di nella causa tra le stesse parti riguardante le vicende ereditarie Parte_1
dell'immobile; infine, per aver posto l'esito del suddetto contenzioso quale condizione riso- lutiva della compravendita dello stesso immobile oggetto in causa.
Ciò nonostante, anche comunque sostiene che la serratura sia stata cambia- CP_6
ta non prima nel 2020, mentre afferma: “posso dire che a marzo 2021 durante Tes_1
un contenzioso a Foggia ci è stato comunicato il cambio di serratura”.
La data di immissione di nel presunto possesso dell'immobile resta ignota;
tutta- Parte_1
via, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 sembrerebbe, dalle dichiarazioni degli informatori, che abbia sostituito la serratura, in corrispondenza con la pubblicazione del te- Parte_1
stamento olografo in suo favore.
Agli atti non vi è l'esito del contenzioso presso il Tribunale di Foggia circa la validità del te- stamento olografo datato 10.01.2000 (dunque successivo a quello del 1995 in favore di
[...]
di cui non si contesta l'autenticità), pubblicato nel 2020, che riconosce come erede CP_7 [...]
, tacciato di falsità dai figli della de cuius e da una perizia di parte a firma della dr.ssa Per_2
agli atti, che lo qualifica apocrifo. Ma non è contestato che nell'immobile ci Persona_3
siano beni mobili personali di che non sono mai stati rimossi o spostati negli anni. CP_1
Non è contestato che non abbia mai dato a le chiavi d'ingresso (che sicu- CP_1 Parte_1
ramente aveva in quanto la porta era stata istallata dalla figlia, come da copia della fattura di acquisto della porta blindata nell'anno 2013 agli atti); dunque non è dato sapere come
[...]
potesse entrare nell'appartamento in data anteriore al cambio della serratura in pre- Per_2
senza di una porta blindata, installata, come già detto, da Dunque, solo una so- Tes_1
stituzione della serratura previa effrazione (come si evince dagli allegati fotografici dei segni di effrazione della porta) avrebbe potuto consentire l'immissione in possesso di . Parte_1
Inoltre, un esercizio del possesso da parte di in via esclusiva e una relazione da qua- CP_1
lificarsi uti dominus è avvalorata dai seguenti documenti in atti: relazione ing. Persona_4
4 mene con progetto allegato al verbale di assemblea;
verbale dei Vigili Urbani notificato a
[...]
relazione dell'arch. a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'avv. Rosa CP_7 Per_5
Palumbo, amministratore del condominio;
mail dell'avv. a mail dell'avv. Ro- CP_6 CP_1
tondo all'avvocato di estratto polisweb del Tribunale di Foggia relativo al procedi- CP_1
mento; denuncia penale;
reperto fotografico porta blindata lato interno;
reperti fotografici descrittivi dell'interno appartamento con beni mobili.
Infine, l'appellante si duole della mancata audizione di un informatore. Tuttavia, Parte_1
il mutamento dell'orario di udienza, noto ai difensori perché ritualmente comunicato dalla cancelleria, lascia intendere che la mancata comparizione dell'informatore dipese fu una li- bera scelta del difensore e non da una preclusione da parte del giudice.
Quanto fin qui detto dimostra il possesso esclusivo da parte di e dunque Controparte_1
non solo l'infondatezza dell'appello di , ma pure la fondatezza dell'appello inciden- Parte_1
tale di corroborata dalle seguenti ulteriori considerazioni. CP_1
Effettivamente l'informatrice è inattendibile, se non addirittura incapace a CP_6
rendere testimonianza, essendosi, come detto, resa acquirente da del cespite og- Parte_1
getto di causa e avendo, di conseguenza, interesse a che lo stesso sia libero da situazioni di fatto ostative alla disponibilità materiale del bene. Di conseguenza, la dichiarazione di Ro- tondo circa la presenza di nell'immobile nel 2018 allorché era amministratrice del Parte_1
condominio (dichiarazione peraltro smentita da plurime concordanti risultanze istruttorie), non poteva essere usata dal giudice di primo grado per dedurne il compossesso tra e CP_1
. Parte_1
La sentenza impugnata va dunque riformata, dovendosi reintegrare nel Controparte_1
possesso esclusivo dell'immobile meglio descritto in premessa
Spese di primo e secondo grado secondo soccombenza, regolate in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Sussistono, a carico di , i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, Parte_1
del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e sull'appello incidentale di avverso l'ordi- Parte_1 Controparte_1
nanza possessoria del Tribunale di Napoli del 13.09.2021, così provvede:
5 a) rigetta l'appello di;
Parte_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale di , ordina a di Controparte_1 Parte_1
reintegrare nel pieno ed esclusivo possesso dell'appartamento sito in Napoli Controparte_1
nel condominio di Via Concezione a Montecalvario n. 14, mediante immediato rilascio e con- segna delle chiavi;
c) condanna alla refusione, in favore di , con distrazione Parte_1 Controparte_1
in favore degli avv.ti Roberta Paparozzi e Salvatore Guzzi, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate:
-- per il primo grado, in € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- per il presente grado, in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato;
d) dà atto che sussistono, a carico di , i presupposti di cui all'art. 13, Parte_1
comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 9 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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