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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente relatore
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 417/2024 R.G., promoSA da
( ) in persona del legale rappresentante p.t. con Parte_1 P.IVA_1
sede in Bitonto (BA) Strada Provinciale 231 km 5,200 c/o Parte_2
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giancarlo Bigi
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
per la riforma della sentenza n. 1609/2023 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 01 dicembre 2023
L'udienza del 27.05.2025, fiSAta per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e parte appellante precisava le proprie conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 27.05.2025.
CONCLUSIONI: parte appellante concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Controparte_1
Pescara la società per l'accertamento della responsabilità della Parte_1
convenuta per le lesioni subite in data 19.09.18 quando, calzando per la prima volta un paio di scarpe acquistate in data 26.07.19 presso un punto vendita della steSA convenuta, cadeva rovinosamente per il distacco della zeppa della scarpa destra procurandosi un “trauma contusivo dell'arcata gengivale superiore con frattura degli incisivi e un trauma del 5° raggio della mano sx”; quantificava il danno in € 14.893,99 o altra somma ritenuta di giustizia.
Esponeva di aver presentato un ricorso per TP al fine di verificare se la scarpa fosse affetta da vizi o difetti di fabbricazione o se la steSA potesse essere considerata pericolosa in relazione all'uso al quale era destinata e che il CTU nominato aveva riscontrato come lo scollamento fosse dipeso da un vizio costruttivo che rendeva il prodotto insicuro per il suo normale utilizzo.
Aggiungeva di aver promosso il presente giudizio considerando le conclusioni dell'TP
e dopo l'esito negativo del tentativo di negoziazione assistita, chiedendo il risarcimento dei danni patiti quantificati in € 14.893,99 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal sinistro al saldo, con condanna della convenuta alle spese di lite, di TP e di negoziazione assistita oltre ad ulteriore € 5.000 ex art 96 co. 1 e 3
c.p.c..
1.2 Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda Parte_1 risarcitoria contestando l'esistenza del nesso causale fra i danni lamentati dall'attrice e il difetto della scarpa acquistata presso il punto vendita della steSA.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali e delle produzioni documentali delle parti e disposta una CTU medico-legale, il G.I. all'udienza del 14.07.23, precisate le pag. 2/13 conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c.
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1609/2023 pubblicata in data 01.12.2023, accoglieva la domanda dell'attrice condannando la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 8,652,39 già all'attualità oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 09.10.18 sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
condannava la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, a rifondere le spese del giudizio di TP, spese e onorari maturati nella procedura di negoziazione, le spese di CTP e quelle di CTU liquidate nel presente giudizio e in quello di TP, poste definitivamente a carico della convenuta Parte_1
2.1 Il Tribunale di primo grado innanzitutto inquadrava la fattispecie nell'ambito della vendita di beni di consumo, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 128 D.lgs
206/2005, operata da una persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma
1, con applicazione in tali casi delle norme del codice del consumo e quelle del codice civile per quanto ivi non previsto.
Secondo la disciplina del Codice del Consumo è riconosciuta una responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, purché tale difetto si evidenzi entro due anni dalla consegna e il consumatore denunci il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta del vizio;
è previsto che (art. 132 co. 3 Codice del consumo) i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene siano ritenuti esistenti già a tale data : trattasi di presunzione iuris tantum superabile attraverso una prova contraria, per cui nel caso il difetto si manifesti entro il predetto termine di sei mesi il consumatore deve semplicemente allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Ciò significa, continua il Primo Giudice, che spetta al consumatore provare l'inesatto adempimento mentre incombe sul venditore provare, anche attraverso presunzioni, di pag. 3/13 aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene e, solo in caso il venditore abbia dato tale prova, allora spetterà al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.
Il Tribunale di Pescara ricordava che secondo la Suprema Corte riportata, la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, richiedendosi la dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto;
per cui, secondo il Codice del
Consumo, spetta al soggetto danneggiato provare il collegamento causale tra difetto e danno (e non tra prodotto e danno) e, una volta dimostrato tale collegamento, spetta al produttore fornire la prova liberatoria cioè dimostrare che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto era stato posto in vendita o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico scientifiche.
Nel caso di specie il Tribunale riteneva che l'attrice avesse assolto al proprio onere probatorio avendo provato l'acquisto delle scarpe (producendo lo scontrino del
26.7.2018), la denuncia del vizio entro due mesi dall'acquisto inviando alla convenuta una pec in data 21.09.18, nonché avesse provato la difettosità e pericolosita delle scarpe come emerso in sede di TP e dalla prove orali.
Nello specifico, il Tribunale condivideva le conclusioni del CTU Dott. esperto Per_1
nella costruzione di calzature, che aveva evidenziato come le calzature in questione non fossero state realizzate a regola d'arte ,che lo scollamento era dovuto ad un'imperizia nella realizzazione del prodotto e che le problematiche costruttive evidenziate rendevano il prodotto insicuro per il suo normale utilizzo;
inoltre anche i testi sentiti
( e ) avevano confermato la dinamica del Testimone_1 Testimone_2
sinistro.
Secondo il Primo Giudice la società convenuta, su cui incombeva una presunzione iuris tantum, presumendosi ex lege responsabile dei vizi della cosa venduta, non era riuscita a fornire la prova liberatoria e cioè di aver fornito al consumatore una calzatura conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del prodotto de quo, risultando pertanto responsabile delle lesioni subite dalla CP_1
pag. 4/13 2.2 Quanto all'accertamento dell'entità delle lesioni, il Tribunale si riportava alle risultanze della CTU medico legale svolta :all'esito dell'esame clinico, effettuato con la disamina delle certificazioni e dei referti sanitari, il CTU aveva accertato che l'attrice a seguito dell'incidente del 19.09.18 aveva riportato “trauma contusivo dell'arcata gengivale superiore con frattura degli incisivi centrali superiori, nonché trauma del 5° raggio della mano sinistra”; che l'intervento terapeutico era stato tempestivo, corretto e consistito, quanto al trauma della mano, in riposo, arto in scarico e terapia farmacologica.
Riguardo il danno odontoiatrico, il CTU aveva rilevato che si era dovuto procedere alla ricostruzione dei denti fratturati (costo € 300) a cui era seguita la protesizzazione con manufatto protesico fisso per un costo di €1600; inoltre era stato previsto il costo
(considerando l'età l'attrice e la durata media di una protesizzazione) del rifacimento, nell'arco della vita, di tale intervento per € 1600, riconoscendo complessivamente un risarcimento per danno odontoiatrico di € 3500 ( di cui € 1900 per danno emergente ed
€ 1600 per danno emergente futuro)
Quanto ai postumi ed alla inabilità temporanea, nella relazione peritale era stata quantificata l'invalidità temporanea in 10 giorni al 75%, 5 giorni al 50% e 5 al 25, e quantificato il danno biologico permanente nella misura dell'1%
Il Primo Giudice spiegava che per la liquidazione del danno non patrimoniale (categoria ampia e onnicomprensiva da liquidarsi secondo l'insegnamento delle SS.UU n.
26972/2008, tenendo conto di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima senza però duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici) aveva utilizzato le Tabelle di Milano vigenti nell'ultima edizione del 2021 per cui, considerati
20 giorni di invalidità temporanea ( di cui 10 al 75%, 5 al 50% e 5 al 25%) riconosceva in favore dell'attrice, per il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo, l'importo di
€ 1125 ( punto base € 100 al giorno per ogni giorno di invalidità totale e applicandolo in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea); a cui aggiungeva il danno biologico permanente (1%) pari ad € 1131,00 ( di cui € 950 per danno biologico ed €
226 per danno patrimoniale ulteriore conseguenti alle lesioni subite in termine di sofferenza soggettiva ( in riferimento in particolare al danno odontoiatrico) liquidato all'attualità in € 2.256,00.
pag. 5/13 Il Tribunale di Prime Cure riconosceva in favore dell'attrice anche il rimborso delle spese mediche effettivamente sostenute per i trattamenti protesici pari ad € 2.435,00 ( come da fatture allegate) a cui aggiungeva l'importo di € 1600 a titolo di danno emergente futuro.
Inoltre disponeva il rimborso delle spese occorse per la visita medica effettuata dalla
Dott.SA ( € 50), per la CTP redatta dalla Dott.SA (€ 350), per la CTP Per_2 Per_3 dell'arch. (€ 634,00), nonché le spese della CTU del giudizio di TP ( € Per_4
1352,00) ed € 19,90 per l'acquisto delle scarpe.
Alla somma di € 8.652,3 andavano aggiunti, secondo il Tribunale, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 09.10.18 ( data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna;
inoltre sulla somma finale erano dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ex art
1282 c.c. in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
Il Tribunale non riteneva sussistenti i presupposti per la condanna ex art 96 co. 1 e 3 della convenuta non avendo la steSA resistito in giudizio in mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano poste a carico della convenuta e liquidate considerando l'ammontare dei danni liquidati in sentenza.
3)Appello: avverso la sentenza n. 1609/2023 del Tribunale di Pescara proponeva appello sostenendo l'erroneità della sentenza che ha affermato la Controparte_2 responsabilità dell'appellante
Evidenziava come la controparte avesse richiesto un importo quasi doppio rispetto al danno fisico subito e giudizialmente accertato e che tale abnorme richiesta aveva determinato uno squilibrio in termini di giusto processo e di adeguata difesa processuale.
Lamentava che sin dall'inizio la non aveva esposto in maniera precisa gli CP_1 elementi indicatori dell'esatta dinamica del sinistro, le circostanze esatte del luogo dell'evento, l'assoluta certezza giuridica che la caduta era dipesa da un imprevedibile scollamento della zeppa e non ad un uso improprio della calzatura;
inoltre sino alla proposizione del ricorso per Atp non era stato indicato neppure quale fosse la scarpa pag. 6/13 difettosa (destra o sinistra) né una rappresentazione anche sommaria della dinamica dei fatti.
Al riguardo evidenziava la singolarità della circostanza che la avesse indoSAto CP_1
la calzatura estiva, acquistata il 26.07.18, per la prima volta dopo quasi due mesi in data
19.09.2018 nonché le condizioni della scarpa in questione che presentava una serie di caratteristiche quali i bordi scorticati, il logo illegibile, la parte anteriore Parte_1
visibilmente oggetto di urti, la suola deformata nella parte posteriore, il collo della scarpa variato a causa del sudore che non apparivano compatibili con un solo utilizzo della scarpa, come sostenuto dall'attrice.
Precisava di essersi immediatamente attivata a seguito della richiesta di risarcimento danni, richiedendo l'invio di ulteriore documentazione probatoria e della scarpa in questione al fine di verificarne il difetto realizzativo lamentato e ciò , in applicazione delle disposizioni previste nel Codice del Consumo, anche a beneficio delle esigenze di risarcimento avanzate dalla CP_1
Denunciava il comportamento di parte attrice, nella sua qualità di consumatore ex D.lgs
206/2005 ,non rispettoso degli obblighi normativi sulla steSA incombetti, al solo scopo di ottenere un'indebita locupletazione risarcitoria
3.1 Della ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali
L'appellante contesta la sentenza impugnata per avere il Primo Giudice condannato la società al pagamento integrale delle spese processuali ( in riferimento Parte_1 sia al primo grado, sia all'Atp che alla negoziazione assistita) senza considerare il rilevante scarto tra l'importo richiesto in via giudiziale pari ad € 14.893,99 ( a titolo di risarcimento del danno) ridotto dal Tribunale ad € 8.652,39 mentre la richiesta di € 5000 ex art 96 co. 1 e 3 c.p.c. è stata rigettata.
Ciò giustificava secondo l'appellante un contenimento delle spese processuali poste invece ingiustamente in toto a carico della società in violazione Parte_1 dell'insegnamento della Suprema Corte richiamata;
pertanto chiedeva la riduzione e compensazione almeno al 50% delle spese e oneri processuali del primo grado, dell'Atp
e del procedimento di negoziazione assistita.
3.2 Della carenza probatoria nel giudizio di prime cure
pag. 7/13 Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata essendo carente ed insufficiente la prova della ricostruzione della dinamica dei fatti, avendo il CTU evidenziato l'impossibilità di ricostruire in modo certo il nesso eziologico tra la calzatura indoSAta dalla e il danno fisico lamentato;
né i testi avevano fornito CP_1
una chiara e precisa ricostruzione dei fatti.
Denuncia la lacunosità e parzialità degli esiti peritali in quanto il CTU in sede di Atp pur avendo riconosciuto di non aver potuto eseguire un'analisi chimica, per carenza di idonea strumentazione, sulla suola monoblocco della calzatura che aveva ingenerato la caduta dell'appellata aveva concluso contraddittoriamente affermando che la scarpa non era stata realizzata a regola d'arte e che lo scollamento era un vizio riconducibile al processo produttivo.
Aggiunge che l'elaborato peritale contiene delle imprecisioni nella descrizione della calzature affermando che la steSA fosse composta di tre parti (mentre in realtà sono due) senza considerare il grado di usura della scarpa.
L'affermazione della per la quale l'incidente è avvenuto dopo aver indoSAto CP_1 per la prima volta le scarpe in questione non appare attendibile, secondo l'appellante, tenendo conto delle stato delle scarpe, come evidenziato dalle foto delle stesse in atti, che presentava bordi scorticati, il logo illeggibile, la suola di calpestio Parte_1
deformata e il collo della calzatura variato di colore : circostanze che non sono state prese in considerazione dal CTU Dott. Per_1
L'appellante stante l'inattendibilità e inconferenza della CTU per l'illogicità delle risultanze tecniche riportate e di conseguenza l'illogicità della sentenza impugnata che ha considerato come provato circostanze generiche e di scarsa attendibilità, chiede una riduzione del risarcimento del danno per assoluta carenza di prova e in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento.
3.3 Delle risultanze istruttorie e della escussione dei testimoni .
Contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro non avendo i testi escussi fornito una ricostruzione precisa e chiara dei fatti: in particolare riguardo la SO dell'attrice che al momento della caduta si stava camminando di spalle verso le scale, evidenzia che non poteva aver una visuale piena dell'accaduto; quanto alla testimonianza del marito dell'attrice oltre a sostenerne l'inattendibilità e inutilizzabilità delle dichiarazioni pag. 8/13 ex art 246 e 247 c.p.c. ( essendo coniugato in comunione dei beni), l'appellante riteneva che non potesse aver avuto una visuale corretta della dinamica del sinistro in quanto intento a parcheggiare la macchina. Quindi nessuno dei testi era nella posizione di avere una visuale diretta e piena della caduta della CP_1
Tenendo conto inoltre che la CTU medico legale ha ridimensionato la gravità dei danni fisici subiti dalla secondo l'appellante , anche nell'ipotesi di soccombenza CP_1
minima ciò comporta quantomeno una riduzione e compensazione delle spese processuali.
3.3 L'appellata non si è costituita in appello Controparte_1
4. Motivi della decisione.
L'appello consente una trattazione unitaria improntandosi sostanzialmente su due questioni: da una parte sull'onere probatorio e dall'altra sulla condanna alle spese.
4.1Come è noto in termini generali , la responsabilità per i danni provocati da prodotti difettosi è regolata dal Codice del Consumo, applicabile al caso di specie come correttamente rilevato dal primo Giudice. Secondo tale normativa il danneggiato è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del difetto, del danno- conseguenza e del nesso causale tra il primo e il secondo;
al produttore/venditore spetta dare la prova di fatti che escludano la sua responsabilità.
Sul punto giova rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
11317/22 e da ultimo Cass. 8224/25) “La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto.
Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del
2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno
e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche”
La responsabilità da prodotto difettoso, pur prescindendo dall'accertamento della colpevolezza del produttore, postula comunque la dimostrazione dell'esistenza di un pag. 9/13 difetto del prodotto incombendo sul danneggiato l'onere di provare ex art 120 D.lgs
206/2005 (Codice del Consumo) il collegamento causale tra il difetto e il danno (Cass.
n. 29828/18, Cass. n, 13458/13) ciò significa che ai sensi del Codice del Consumo (art 120) il danneggiato ha solo l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo, gravando sul produttore la prova (c.d. liberatoria) dei fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 118 (Cass. n.
8224/25)
Nel caso di specie tale prova è chiaramente emersa nella relazione peritale elaborata nel corso del procedimento di TP ove il CTU, all'esito di accertamenti tecnici puntuali ed esaustivi, svolti in contradditorio fra le parti alla presenza dei rispettivi CTP nominati, il CTU ha affermato di aver riscontrato la difettosità e pericolosità della scarpa destra;
rispondendo ai quesiti posti dal Giudice dichiarava (pag 5 relazione ) che
“senza ombra di dubbio la calzatura non è stata realizzata a regola d'arte”, “sicuramente lo scollamento è dovuto ad un vizio riconducibile al processo produttivo. Con un uso normale della calzatura, come appare dallo stato di quest'ultima, è assolutamente anormale che sia avvenuto questo distaccamento” per poi concludere che “certamente per le problematiche costruttive ampiamente descritte , posso dichiarare che tale prodotto è del tutto insicuro per il suo normale utilizzo, così come si è poi verificato”.
Non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, che questa Corte condivide pienamente, essendo la perizia stata svolta da un perito esperto nella costruzione delle scarpe nel contraddittorio tra le parti i cui CTP nominati hanno presenziato alle attività peritali visionando direttamente il prodotto calzaturiero (pag. 2
CTU) con applicazione di criteri tecnici e metodologici di settore.
Ed infatti, il CTU dopo aver ripercorso la tecnica costruttiva della scarpa e analizzato il prodotto, rilevava che il distaccamento della tomaia era avvenuto “per una imperizia costruttiva del tutto banale, tale da farmi considerare questa realizzazione completamente sbagliata per garantire l'uso che una calzatura dovrebbe avere” (pag. 4
CTU), precisando che a causa dell'imperizia nella realizzazione del prodotto “la tomaia, come il rivestimento di soletta, non sono stati assolutamente cardati” (pag. 3) e dunque ritenendo la non conformità del prodotto alle norme di fabbricazione dello stesso.
pag. 10/13 Considerate le risultanze della CTU inconferenti appaiono le censure dell'appellante riguardo le condizioni della calzatura (di usura e/o vetustà della steSA fra l'altro , va precisato, acquistata due mesi prima del sinistro)e quindi se cioè la avesse già CP_1
indoSAto le scarpe, avendo il consulente chiarito come il distaccamento della zeppa fosse conseguenza di un vizio costruttivo, quindi ab origine, che rendeva il prodotto pericoloso per il suo normale utilizzo.
Anche i testi hanno confermato la dinamica del sinistro con dichiarazioni univoche, precise e concordanti dei fatti, ossia che la indoSAsse le scarpe in questione al CP_1 momento dell'occorso, lo scollamento della zeppa e la caduta dell'appellata : il teste
(ud. 14.07.21) dopo aver confermato l'acquisto delle scarpe da parte Testimone_1 della SO ( come provato anche dallo scontrino in atti) affermava “Stavo attendendo mia SO sul primo scalino quando mia SO , dopo essere scesa dalla macchina, sul vialetto piastrellato è rovinosamente caduta perché la parte sopra della scarpa si è completamente staccata dalla zeppa e ha perso l'equilibrio ed è caduta” aggiungendo che “E' caduta e ha sbattuto il volto sul pavimento” e che “subiva la perdita dei due incisivi, perdeva sangue dalla bocca e lamentava dolore alla mano sinistra”. Il teste
, coniuge dell'appellata, dichiarava di aver visto la moglie Testimone_2
“cadere per terra a seguito del distacco della zeppa dalla restante scarpa”.
A fronte delle prove fornite dalla danneggiata circa l'acquisto delle scarpe presso il negozio dell'appellante ( scontrino d'acquisto del 26.07.18, depositato in primo grado dall'appellata confermato dal teste , l'avvenuta denuncia del vizio Testimone_1
entro il termine di due mesi ( con pec inviata il 21.09.19 ) e la difettosità e pericolosità della scarpa ( come risultante dall'accertamento svolto nell'TP e come dichiarato dai testi) l'appellante non ha fornito alcuna prova liberatoria cui era tenuta in quanto “Ai sensi dell'art. 120 cod. cons., il danneggiato ha, infatti, solo l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo, mentre grava sul produttore la prova dei “fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118”.. (Cass. n. 8224/2025); prova liberatoria, consistente per lo più nella dimostrazione che il difetto riscontrato non esisteva quando ha posto in circolazione il prodotto, ovvero che all'epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche e che, nel caso di specie pag. 11/13 è del tutto carente, limitandosi l'appellante a generiche censure sulla CTU e sulla mancata prova del nesso di causalità tra l'evento di danno e il vizio della scarpa, risultate infondate e smentite dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie come sopra illustrato.
4.2 Infondate risultano poi le censure sulla condanna alle spese regolate correttamente dal Primo Giudice secondo il principio della soccombenza ( e quantificate considerando l'ammontare dei danni liquidati) essendo emersa, all'esito del giudizio la responsabilità dell'appellante nella causazione delle lesioni subite da e non Controparte_1
rilevando le doglianze riguardo l'importo riconosciuto in sentenza, avendo in ogni caso nell'atto introduttivo attrice richiesto la condanna anche ad una “diversa quantificazione ritenuta di giustizia e/o comunque risultante dall'espletanda istruttoria”.
4.3. Pertanto, per quanto sopra esposto questa Corte rigetta l'appello, ritenuta assorbita ogni altra questione, non disponendosi nulla sulle spese considerata la mancata costituzione dell'appellata. Al riguardo si ricorda quanto chiarito dalla Suprema Corte secondo cui: “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché eSA non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n.7361/23).
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la steSA impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. 1609/2023 emeSA dal pag. 12/13 Tribunale di Pescara pubblicata in data 1 dicembre 2023 nei confronti di CP_1
così provvede :
[...]
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Rigetta l'appello;
3) Nulla sulle spese
4) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 9 giugno 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 13/13