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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1294/2023 promossa da:
(CF ), difesa dall'Avv. VALENTINI DOMENICO WALTER Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(CF ), in persona del suo Direttore generale, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PERONI CESARE
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'avv. Controparte_2
BARILE RUGGERO e dall'avv. TURCO VALERIA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Piaccia all'On.le Tribunale in intestazione, in funzione di Giudice Monocratico, contrariis rejectis e previa ogni necessaria ed emittenda declaratoria, giudicare: accertato e dichiarato, per le ragioni esposte in premessa, il grave inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale intervenuto con il sig. , dichiararne la risoluzione per fatto Parte_1
e colpa esclusivi dell' ; per Controparte_3
l'effetto condannare la convenuta, in persona del suo legale rapp.nte pro tempore, alla restituzione del corrispettivo ricevuto pari ad euro 5.275,00; condannare inoltre la convenuta al risarcimento di ogni danno, patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione e/o esistenziale e/o da perdita di chances, con la dovuta personalizzazione soggettiva del caso concreto, in qualsiasi forma, permanente e temporanea, subìto dall'attore, nella misura accertata in corso di causa. Oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.p.c., e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato.
Per parte convenuta
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, ritenuta la legittimità e fonda-tezza della chiamata in causa di “ ” (P. IVA nonché dato atto della sua rituale costituzione in Controparte_2 P.IVA_2 giudizio: IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: respingere la domanda attorea perché in-fondata in fatto e in diritto.
pagina 1 di 9 IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi d'accoglimento anche parziale della domanda attorea con accertamento di responsabilità professionali dei me-dici operanti in forza del contratto d'appalto in premesse e di condanna di al risarcimento dei danni, previo accertamento dell'inadempimento CP_1 dell'appaltatrice agli obblighi contrattuali anche per non aver stipulato e mantenuta valida polizza RC, condannare a rimborsare ad in ragione della polizza fideiussoria n. Controparte_2 CP_1
995141693 del 08/08/2014, tutte le eventuali somme da pagare al sig. Pt_1
In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: ammettersi prove per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in atti, che qui si ritrascrivono:
1) Vero che con PEC in data 16/03/2022 e relativo pro-spetto (docc. 21 e 22 da Controparte_1 mostrare al teste), chiedeva ad il rimborso di € 4.854,56 per somme pagate a utenti Controparte_2 di a titolo di rimborsi e/o risarcimento danni, da aggiungersi alla liquidazione di € CP_4
28.527,00 già avvenuta in data 03/11/2022.
2) Vero che nell'elenco dei ristori su doc. 22, le posizioni dei pazienti , e Per_1 Per_2 Persona_3 riguardavano richieste di risarci-mento danni definite transattivamente, che sono state inserite Per_4 nel con-teggio degli € 4.854,56 richiesti
3) Vero che ha eseguito il bonifico data 22/03/2022 di € 4.854,56 (cfr. doc. avversario Controparte_2
37738_3.2), senza nulla eccepire o conte-stare.
Teste: c/o Tes_1 CP_1 CP_1
Per la terza chiamata << Si chiede che l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in principalità: in accoglimento delle eccezioni e domande svolte in via principale dalla convenuta principale
[...]
nel presente giudizio, respinga integralmente la domanda Controparte_3 risarcitoria proposta dal sig. dichiarandola infondata in fatto e in diritto e non provata sia Parte_1 nell'an che nel quantum, e, in conseguenza, respinga - con la miglior formula ritenuta - la domanda di manleva svolta in subordine dalla convenuta principale Controparte_3 nei riguardi di a valere sulla polizza fideiussoria n. 995141693 del
[...] Controparte_2 08/08/2014, con conseguente condanna della medesima convenuta principale e chiamante e/o dell'attore principale sig. a rifondere in favore di le spese di giudizio e CTU Parte_1 Controparte_2
e i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A., sostenuti dalla Compagnia a seguito e per l'effetto della sua chiamata in giudizio;
sempre in principalità: accerti e dichiari, per i motivi esposti, che la garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 995141693 del
8/08/2014 nella specie emessa da non è in nessuna misura esigibile e/o operante Controparte_2 visto che il suo specifico oggetto, siccome delineato dal Legislatore, nonché a termini del contratto di polizza, dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 123/2004 e alla luce delle previsioni dello stesso contratto di appalto garantito, non include danni del tipo di quelli richiesti dall'attore principale sig. nei confronti della convenuta principale Parte_1 Controparte_3 di cui quest'ultima pretende il rimborso e visto che gli inadempimenti lamentati dalla convenuta
[...]
e chiamante , ove provati, e le somme - a titolo di Controparte_3
pagina 2 di 9 risarcimento di danni patrimoniali e non e di restituzione di corrispettivo rivendicate dall'attore sig. nei confronti della convenuta in conseguenza dell'intervento e del Parte_1 Controparte_1 trattamento dal predetto ricevuti presso quest'ultima struttura sanitaria - non rientrano in ciò che costituisce specifico oggetto della garanzia per la cauzione e in conseguenza dette somme ove e se risulteranno, in tutto o in parte, e in conseguenza dette somme ove e se risulteranno, in tutto o in parte, provate e dichiarate come dovute all'attore sig. non Parte_1 Cont potranno essere in nessuna misura rimborsate da né direttamente né indirettamente in favore di a valere sulla polizza fideiussoria n. 995141693 del 8/08/2014 nella specie emessa da Controparte_1
e visto il fatto che nella specie si palesa come abusiva e/o arbitraria e/o contraria Controparte_2
a correttezza e buona fede la pretesa di a valere sulla polizza fideiussoria n. Controparte_1
995141693 del 8/08/2014 nella specie emessa da Controparte_2 per l'effetto: respinga - con la miglior formula ritenuta - la domanda di manleva svolta in subordine dalla convenuta principale , e qualunque domanda o pretesa Parte_2 avversaria, nei riguardi di a valere sulla polizza fideiussoria n. 995141693 del Controparte_2
08/08/2014;
in via di davvero denegato subordine, con espressa riserva di gravame: limiti la denegata condanna di al rimborso in favore di in ragione Controparte_2 Controparte_1 della garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 995141693 alle sole somme compiutamente provate come dovute al sig. riferibili a inadempimento contrattuale dell'impressa appaltatrice e consistenti Parte_1 in danni idonei a rientrare in ciò che costituisce oggetto della garanzia, e fino alla concorrenza del massimale residuo di polizza nella specie pari ad € 602.370,92 in considerazione degli esborsi sino a qui Cont eseguiti da in favore di in dipendenza della medesima polizza, con conseguente Controparte_1 rigetto di ogni maggiore o contraria o diversa pretesa e domanda avversaria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A., nonché con esclusione di ogni addebito a carico di Controparte_2 per le spese della CTU espletata in corso di causa.
In via istruttoria Controparte_2 richiama i contenuti delle proprie tre memorie ex art. 183 c.p.c. depositate;
contestando le memorie ex art. 183 c.p.c. avversarie, ribadisce anche in questa sede di impugnare e contestare anche la terza memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta in quanto recante Controparte_1 deduzioni e considerazioni verso la terza chiamata del tutto inammissibili e/o irricevibili, estranee all'ambito del terzo termine ex art. 183 comma VI c.p.c. e comunque infondate e non provate e in quanto le ulteriori produzioni (docc. da 23 a 26) offerte con la terza memoria in questione sempre da parte della convenuta si palesano tardive ed inammissibili, e comunque ultronee e Controparte_1 Cont inconferenti alla luce di tutto quanto sino a qui eccepito in ordine al rilievo svolto da di assoluta inefficacia e/o inesigibilità della garanzia per la cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria emessa Cont nella specie da siccome svolto nel presente giudizio;
pur preso atto dell'ammissione da parte dell'Ill.mo Giudice della CTU medico legale siccome richiesta da parte attrice e da parte convenuta, rimarca nuovamente per parte sua che, per quanto concerne la posizione della Compagnia terza chiamata, la causa pare documentalmente istruita visto che si rivela in ogni caso infondata e arbitraria la pretesa della convenuta nei confronti di Controparte_1 Cont a valere sulla polizza fideiussoria n. 995141693;
pagina 3 di 9 previo rigetto di ogni eventuale contraria istanza e deduzione avversaria, ribadisce di opporsi all'ammissione delle prove orali per testimoni indicate dalla convenuta con la Controparte_1 rispettiva seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in ordine alle circostanze ex adverso indicate ai capitoli nn. 1, 2 e 3 con il teste in quanto circostanze del tutto valutative, Tes_1 documentalmente valutabili e/o comunque non demandabili a prova per testimoniale e quantunque oggetto di specifica contestazione da parte della Compagnia mediante le deduzioni ed allegazioni svolte con la propria precedente seconda memoria al paragrafo 4) di quest'ultima - che si intende pure qui ritrascritto anche in via di prova contraria e/o di specifica contestazione - e quantunque inconferenti ed irrilevanti dal momento che quanto la convenuta si propone di demandare alla prova Controparte_1 Cont testimoniale indicata non è sufficiente nè idoneo, in fatto e in diritto, a superare il rilievo svolto da di assoluta inefficacia e/o inesigibilità della garanzia per la cauzione definitiva di cui alla polizza Cont fideiussoria emessa nella specie da siccome svolto nel presente giudizio. >>.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 27.2.2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo la risoluzione del contratto Controparte_3 con essa intercorso, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni mediche odontoiatriche e l'impianto di protesi dentaria, per grave inadempimento imputabile alla stessa, la restituzione del corrispettivo pagato, pari a € 5.275,00 oltre interessi, nonché il risarcimento dei danni subiti, sia in termini di danno biologico permanente e temporaneo derivante dalle errate terapie eseguite, sia in termini di danno morale, sia in termini di danno patrimoniale per spese mediche e, in senso lato, di causa.
Deduceva l'attore di essersi rivolto, nel corso del 2017, al Centro Ambulatoriale Odonoiatria Sociale – Borsano, istituito presso l'ASST, allo scopo di ripristinare con protesi fisse definitive i denti posteriori mancanti e di essere stato sottoposto ad un piano di cure che prevedeva: devitalizzazione e ricostruzione del dente 17; ricostruzione del dente 14; impianto del dente 16; n. 4 corone protesiche in sede dei denti
17-16-15-14; estrazione del 28; impianto in 25 e n. 5 corone protesiche in sede 23-24-25-26-27.
L'attore, già nel corso del 2020 (dopo solo un anno dall'incorporazione) avvertiva la comparsa di forti dolori ed infiammazione cronica dei tessuti gengivali, problematiche masticatorie oltre a ripetute decementazioni dei manufatti protesici realizzati presso il Centro predetto. Dopo ripetuti interventi palliativi di ricementificazione, fatti eseguire presso altro centro odontoiatrico, l'attore decideva di sottoporsi a visita medico-legale, alla luce del cui esito denunciava alla convenuta i seguenti errori terapeutici, alla base delle surriferite problematiche:
- errata devitalizzazione dei denti-pilastro, molari 17-27;
- errata progettazione protesica a causa di scelte terapeutiche non corrette: collegamento tra impianti e denti-pilastro; inserimento dell'impianto 16 che non era indicato (sarebbe stato più corretto eseguire ponte
17-X-X-14);
- errato inserimento dei due impianti in quanto "non protesicamente guidati" e fuori dalle corticali ossee;
- errata realizzazione tecnica delle protesi fisse definitive, vuoi per non idonea occlusione, vuoi per carico protesico, vuoi per mancata passivazione della sottostruttura metallica, vuoi per imprecisioni marginali corone-denti (tutto ciò ha portato a carie destruente da infiltrazione del dente 14), vuoi per impreciso
"accoppiamento" corone-pilastri, vuoi per mancanza di spazi papillari per l'igiene. L'attore lamentava, altresì, la mancata raccolta di documentazione clinica nella fase di studio e preparatoria degli interventi protesici realizzati, la mancata acquisizione del consenso del paziente, informato anche sulle alternative terapeutiche praticabili, nonché la mancata attivazione del Centro per porre rimedio alle problematiche emerse dopo l'intervento. Dedotto l'inadempimento contrattuale dell' convenuta e la responsabilità di questa ai sensi CP_3 dell'art. 1218 c.c. e 7, l. n. 24/2017, l'attore concludeva come sopra riportato. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' convenuta la quale premetteva che il Centro CP_3
Ambulatoriale che aveva avuto in Cura il paziente era stato gestito, nel periodo interessato, da società di pagina 4 di 9 diritto privato in forza di apposito contratto d'appalto perfezionato, a seguito di apposita gara di aggiudicazione, con la medesima e che le obbligazioni derivanti dall'espletamento del servizio CP_3 medico – odontoiatrico appaltato, anche quanto alla responsabilità verso i pazienti, erano oggetto di garanzia fideiussoria a prima richiesta prestata dalla Controparte_2
La convenuta contestava la fondatezza della prospettata erroneità e cattiva esecuzione delle prestazioni mediche e la conseguente propria responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la manleva dell'assicuratrice della cui chiamata in causa chiedeva Controparte_2 l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c.. Costituitasi in giudizio, la terza chiamata contestava la fondatezza delle domande attoree ed eccepiva, in ogni caso, l'inoperatività della polizza, concludendo come sopra riportato. Il giudice istruttore, disattese le altre istanze istruttorie delle parti, disponeva c.t.u. medico-legale sul seguente quesito: 1) “esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti e compiuti tutti gli accertamenti che riterranno opportuni, descrivano i C.T.U. i trattamenti medici, infermieristici e diagnostici eseguiti su Parte_1 presso la Struttura sanitaria convenuta e, precisamente, presso il "Centro Ambulatoriale Odontoiatria
Sociale - Borsano", nonché lo stato di salute del paziente, con riguardo alla problematica dentaria per la quale le cure oggetto di causa erano state richieste, al momento dell'accesso alla struttura;
2) dicano i CTU se le prestazioni mediche oggetto di causa costituivano interventi di “routine” o comunque di facile esecuzione, ovvero se comportavano la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
3) dicano i c.t.u. se nel trattamento del paziente furono osservate dai sanitari della struttura ospedaliera le Linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale nonché i Protocolli aziendali all'epoca previsti, nonché se siano presenti profili di negligenza, imperizia o imprudenza nell'esecuzione ovvero nell'omissione di trattamenti prescritti o comunque dovuti nel caso concreto;
i cc.tt.uu. circoscriveranno ogni indagine ai profili di colpa dedotti specificamente in atto di citazione;
4) valutino i c.t.u. la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi lamentati dall'attore quali conseguenze lesive dei trattamenti subiti e l'omesso, errato o inesatto compimento di esami diagnostici e trattamenti terapeutici;
5) quantifichino i c.t.u. i postumi permanenti e temporanei derivati al paziente dell'eventuale colpa medica accertata.
Acquisita la relazione di c.t.u., depositata in data 1.7.2024, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024, alla quale venivano assegnati termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Le domande attoree trovano titolo nel rapporto di prestazione di cure mediche (odontoiatriche) svoltosi tra il paziente, odierno attore, e il Centro ambulatoriale Odontoiatria sociale – Borsano. Asserisce l'attore, in particolare, la responsabilità contrattuale dell'Azienda socio sanitaria convenuta per l'inadempimento agli obblighi inerenti le terapie praticate presso il predetto Centro dai medici ivi operanti. Come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore, tra quest'ultimo e l' CP_3 sanitaria convenuta intercorse un rapporto di natura contrattuale contrattuale avente ad oggetto l'erogazione di prestazione medico-sanitarie di natura odontostomatologica. In tal senso depone l'intestazione del preventivo economico e delle fatture, relative al corrispettivo richiesto al paziente, all' convenuta, la quale si manifestava dunque quale soggetto erogante le prestazioni, sebbene si CP_3 avvalesse in concreto dell'opera prestata dalla società appaltatrice del servizio di gestione del Centro Ambulatoriale.
pagina 5 di 9 Da ciò deriva la titolarità del rapporto contrattuale in capo alla convenuta e la piena legittimazione passiva della medesima non solo quanto alla responsabilità risarcitoria azionata dall'attore (operante comunque, a prescindere dalla configurabilità di un rapporto contrattuale diretto tra paziente e struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, l. n. 24/2017) ma anche quanto alle domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di restituzione del corrispettivo pagato (ex artt. 1453, 1455, 1458 e 2033 c.c.). L'espletata c.t.u. medico-legale permette di accertare il grave inadempimento della Struttura sanitaria convenuta alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale intercorso con il paziente. In particolare, i nominati c.t.u. hanno rilevato che, considerato il quadro OPT 26/01/17 di edentulia intercalata dei siti 15-16 e 24-25-26 ed il prescelto piano di trattamento riabilitativo con protesi fissa implanto-supportata, risultavano eseguite - nel periodo 16/01-21/12/17 - presso il Centro Ambulatoriale
Odontoiatria Sociale – Borsano, le seguenti prestazioni: ablazione tartaro;
OPT; trattamento endodontico di 1.7 e 2.7; impianto in sede 1.6 con rialzo del seno mascellare con tecnica non-invasiva; impianto in sede 2.5; perno moncone in lega aurea su 1.4 e 2.3; quattro corone provvisorie in resina su 1.7-1.6-1.5-
1.4; cinque corone provvisorie in resina su 2.3-2.4-2.5-2.6-2.7; quattro corone in zirconia su 1.7-1.6-1.5-
1.4; cinque corone in zirconia su 2.3-2.4-2.5-2.6-2.7.
Tutte le prestazioni eseguite, ad avviso dei c.t.u., dovevano ritenersi non implicanti la risoluzione di speciali difficoltà, restando esclusa l'applicabilità della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.. ll progetto di lavoro e la sua esecuzione da parte dei medici operanti presso il Centro dovevano ritenersi non corretti sotto diversi aspetti:
a. criticabile è la scelta di collegare impianti e denti naturali con un unico manufatto protesico;
b. non congrua è l'esecuzione dei trattamenti endodontici degli elementi 1.7 e 2.7;
c. non corretta è stata la decisione di realizzare perni monconi in lega aurea sugli elementi 1.4 e 2.3 ed, in particolare, le caratteristiche dell'elemento 1.4 avrebbero dovuto comportare la sua estrazione e, di conseguenza, era da prospettare un diverso piano di trattamento;
d. non sono stati utilizzati pilastri idonei per la realizzazione di manufatti protesici fissi;
e. è necessaria la rimozione dell'impianto in sede 1.6 in quanto precocemente fallito;
f. è necessaria la rimozione dell'impianto in sede 2.5 essendo collocato in una posizione spazialmente non corretta;
g. non è stata prevista la esecuzione di una placca di protezione a termine della terapia riabilitativa protesica in soggetto con evidente parafunzione.
Secondo i c.t.u. tali profili di imperita e negligente progettazione ed esecuzione dovevano ritenersi la causa del precoce fallimento della riabilitazione protesica, manifestatasi in mobilità e continue decementazioni dei manufatti protesici nonché in sintomi dolorosi a livello del fornice in corrispondenza degli impianti e in difficoltà masticatoria. Il non aver creato le necessarie condizioni di salute degli elementi dentari che dovevano supportare le protesi fisse utilizzando pilastri protesici inadeguati ed a forte rischio, l'aver eseguito preparazioni protesiche dei denti naturali in maniera non idonea, l'aver inserito l'impianto 2.5 in una posizione non protesicamente guidata, l'aver collegato, protesicamente tra loro, impianti e denti naturali e l'aver realizzato manufatti protesici con evidenti imprecisioni, hanno comportato perdita dell'elemento 1.7, continue decementazioni dei manufatti protesici e precoce fallimento di tutta la riabilitazione protesica realizzata. Inoltre, stante la situazione rilevata, si renderà anche necessaria l'estrazione degli elementi 1.4
e 2.7 e la rimozione degli impianti in sede 1.6 e 2.5 ove è presente perimplantite. In ultimo, le riferite difficoltà masticatorie sono da rapportare alle continue decementazioni dei manufatti protesici così come al fallimento della riabilitazione protesica.
Le conclusioni cui sono giunti i c.t.u., le cui motivazioni tecniche, esposte nella relazione depositata in data 1.7.2024 non possono che richiamarsi, evidenziano dunque la non conformità alle lege artis delle pagina 6 di 9 prestazioni eseguite al punto da pregiudicarne in modo pressochè totale l'idoneità a conseguire quel miglioramento delle condizioni di salute del paziente che erano destinate a realizzare. Tanto basta a fondare la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c., stante la non scarsa rilevanza dell'inadempimento, imputabile all' socio sanitaria convenuta. CP_3 Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende, ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c., l'accoglimento della domanda di restituzione del corrispettivo versato dal paziente e relativo alle sole prestazioni errate o viziate, pari a € 4.990,00, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al saldo. Deve ora esaminarsi la domanda di risarcimento del danno e procedere alla liquidazione dei danni risarcibili.
In primo luogo vengono in rilievo i danni-conseguenza alla salute del paziente.
I c.t.u. hanno quantificato il danno biologico come segue: invalidità permanente pari all'1-2%, invalidità temporanea di 15 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%, segnalando che, dal 2020, è presente una condizione di “disagio masticatorio”. Sulla base delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso del Tribunale di Milano (aggiornate al 2024), il danno alla persona deve essere liquidato come segue: “Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni Percentuale di invalidità permanente 2% Punto danno biologico € 1.480,36 Punto danno non patrimoniale € 1.850,45 Incremento per personalizzazione (+ 25%) € 370,09 Punto base I.T.T.
€ 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 2.324,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 2.905,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 1.725,00 Totale generale: € 4.630,00. Va riconosciuta la personalizzazione del danno essendo emersa in sede di c.t.u. una condizione di disagio masticatorio idonea a compromettere la vita di relazione oltre la misura normalmente apprezzabile per le modeste lesioni personali iatrogene accertate. In tal senso, va così riqualificata la voce di danno che l'attore ha definito morale o da sofferenza soggettiva, allegando tuttavia circostanze più congruamente riconducibili ad un pregiudizio al proprio benessere fisio-psichico derivante dai riflessi delle difficoltà della funzione masticatoria (quali la perdita di occasioni di convivialità e socialità). Spetta, altresì, il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, pari a € 162,00 relativi a interventi di emenda provvisori, nonché al costo necessario per rimuovere protesi e impianti male eseguiti dalla convenuta al fine di consentire l'esecuzione di interventi più appropriati, per un ammontare di CP_5
€ 4.500,00. Tali costi devono ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento in quanto resi necessari per la sola rimozione dei manufatti errati e non si confondono in alcun modo dai costi del nuovo intervento che sarà indispensabile effettuare per curare la patologia preesistente del paziente, mal curata dalla convenuta, costi che – evidentemente – il paziente avrebbe dovuto comunque sostenere. Il danno patrimoniale ammonta, pertanto, a € 4.662,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto ad oggi e interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo. La domanda di garanzia svolta dall'Azienda socio sanitaria convenuta è infondata e va respinta. La stessa si fonda, secondo la prospettazione dell' sulla polizza stipulata da quest'ultima con la CP_3 società appaltatrice (cui subentrava successivamente l'affittuaria dell'azienda), secondo lo schema di polizza cauzionale allegato in atti dalla società assicuratrice chiamata in causa e rimasto incontestato quale testo regolamentare disciplinante l'oggetto della garanzia fideiussoria. Si riporta la clausola in esame:
pagina 7 di 9 Appare evidente che l'oggetto della garanzia prestata non può estendersi alla responsabilità dell'Ente appaltante verso i pazienti ai quali venivano erogate, per il tramite dell'opera dell'appaltatrice, le cure mediche presso il Centro ambulatoriale, in quanto la polizza era funzionale a rafforzare la garanzia dell'adempimento del solo contratto d'appalto mentre le obbligazioni risarcitorie della società appaltatrice verso i pazienti restavano escluse dal perimetro delineato, in particolare, dal punto c), sopra riportato, relativo esclusivamente ad esborsi per violazione delle normative contrattuali e pubblicistiche in materia di sicurezza sul lavoro. La polizza cauzionale, infatti, era prestata con riguardo ai danni subiti dall'Ente assicurato e non già in relazione a quelli subiti da terzi, dei quali l'ATS medesima fosse stata chiamata a rispondere, conformemente al disposto di cui all'art. 113, d.lg. n. 163/2006, all'epoca vigente. L'ipotesi dei danni arrecati ai terzi, contraenti con l'appaltatrice, derivanti dall'inadempimento dei contratti di cura medica con essi intercorsi, non rientrano invero in alcuna delle tre ipotesi previste dal surriportato articolo delle condizioni di polizza.
Del resto, la responsabilità civile della società appaltatrice per la corretta esecuzione dei trattamenti medici presso il centro era oggetto di una distinta e diversa polizza, della quale non vi sarebbe stato alcun Cont bisogno laddove quella sottoscritta con la avesse coperto anche tali danni. Cont Quanto al versamento di indennizzi da parte dell' in casi analoghi a quello oggetto di causa, si tratta di condotta della parte che non può essere condotta alla disciplina convenzionale della polizza e che, pertanto, non può condurre ad una lettura delle condizioni di essa contrastante con il suo chiaro significato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna l' convenuta al pagamento, in favore dell'attore: CP_3 della somma di € 4.990,00, a titolo di ripetizione dei corrispettivi versati;
a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 4.630,00, da devalutare all'epoca di stabilizzazione dei postumi e da rivalutare quindi secondo i medesimi indici istat, con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
pagina 8 di 9 a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 4.662,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto ad oggi;
degli interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo;
la misura degli interessi legali è determinata ai sensi dell'art. 1284, 4°comma, c.c. a decorrere dalla data della domanda;
condanna l' convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in € CP_3
5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); rigetta la domanda proposta dall' convenuta contro la terza chiamata;
CP_3 condanna l' convenuta al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, liquidate CP_3 in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.
Busto Arsizio, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1294/2023 promossa da:
(CF ), difesa dall'Avv. VALENTINI DOMENICO WALTER Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(CF ), in persona del suo Direttore generale, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PERONI CESARE
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'avv. Controparte_2
BARILE RUGGERO e dall'avv. TURCO VALERIA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Piaccia all'On.le Tribunale in intestazione, in funzione di Giudice Monocratico, contrariis rejectis e previa ogni necessaria ed emittenda declaratoria, giudicare: accertato e dichiarato, per le ragioni esposte in premessa, il grave inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale intervenuto con il sig. , dichiararne la risoluzione per fatto Parte_1
e colpa esclusivi dell' ; per Controparte_3
l'effetto condannare la convenuta, in persona del suo legale rapp.nte pro tempore, alla restituzione del corrispettivo ricevuto pari ad euro 5.275,00; condannare inoltre la convenuta al risarcimento di ogni danno, patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione e/o esistenziale e/o da perdita di chances, con la dovuta personalizzazione soggettiva del caso concreto, in qualsiasi forma, permanente e temporanea, subìto dall'attore, nella misura accertata in corso di causa. Oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.p.c., e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato.
Per parte convenuta
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, ritenuta la legittimità e fonda-tezza della chiamata in causa di “ ” (P. IVA nonché dato atto della sua rituale costituzione in Controparte_2 P.IVA_2 giudizio: IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: respingere la domanda attorea perché in-fondata in fatto e in diritto.
pagina 1 di 9 IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi d'accoglimento anche parziale della domanda attorea con accertamento di responsabilità professionali dei me-dici operanti in forza del contratto d'appalto in premesse e di condanna di al risarcimento dei danni, previo accertamento dell'inadempimento CP_1 dell'appaltatrice agli obblighi contrattuali anche per non aver stipulato e mantenuta valida polizza RC, condannare a rimborsare ad in ragione della polizza fideiussoria n. Controparte_2 CP_1
995141693 del 08/08/2014, tutte le eventuali somme da pagare al sig. Pt_1
In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: ammettersi prove per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in atti, che qui si ritrascrivono:
1) Vero che con PEC in data 16/03/2022 e relativo pro-spetto (docc. 21 e 22 da Controparte_1 mostrare al teste), chiedeva ad il rimborso di € 4.854,56 per somme pagate a utenti Controparte_2 di a titolo di rimborsi e/o risarcimento danni, da aggiungersi alla liquidazione di € CP_4
28.527,00 già avvenuta in data 03/11/2022.
2) Vero che nell'elenco dei ristori su doc. 22, le posizioni dei pazienti , e Per_1 Per_2 Persona_3 riguardavano richieste di risarci-mento danni definite transattivamente, che sono state inserite Per_4 nel con-teggio degli € 4.854,56 richiesti
3) Vero che ha eseguito il bonifico data 22/03/2022 di € 4.854,56 (cfr. doc. avversario Controparte_2
37738_3.2), senza nulla eccepire o conte-stare.
Teste: c/o Tes_1 CP_1 CP_1
Per la terza chiamata << Si chiede che l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in principalità: in accoglimento delle eccezioni e domande svolte in via principale dalla convenuta principale
[...]
nel presente giudizio, respinga integralmente la domanda Controparte_3 risarcitoria proposta dal sig. dichiarandola infondata in fatto e in diritto e non provata sia Parte_1 nell'an che nel quantum, e, in conseguenza, respinga - con la miglior formula ritenuta - la domanda di manleva svolta in subordine dalla convenuta principale Controparte_3 nei riguardi di a valere sulla polizza fideiussoria n. 995141693 del
[...] Controparte_2 08/08/2014, con conseguente condanna della medesima convenuta principale e chiamante e/o dell'attore principale sig. a rifondere in favore di le spese di giudizio e CTU Parte_1 Controparte_2
e i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A., sostenuti dalla Compagnia a seguito e per l'effetto della sua chiamata in giudizio;
sempre in principalità: accerti e dichiari, per i motivi esposti, che la garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 995141693 del
8/08/2014 nella specie emessa da non è in nessuna misura esigibile e/o operante Controparte_2 visto che il suo specifico oggetto, siccome delineato dal Legislatore, nonché a termini del contratto di polizza, dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 123/2004 e alla luce delle previsioni dello stesso contratto di appalto garantito, non include danni del tipo di quelli richiesti dall'attore principale sig. nei confronti della convenuta principale Parte_1 Controparte_3 di cui quest'ultima pretende il rimborso e visto che gli inadempimenti lamentati dalla convenuta
[...]
e chiamante , ove provati, e le somme - a titolo di Controparte_3
pagina 2 di 9 risarcimento di danni patrimoniali e non e di restituzione di corrispettivo rivendicate dall'attore sig. nei confronti della convenuta in conseguenza dell'intervento e del Parte_1 Controparte_1 trattamento dal predetto ricevuti presso quest'ultima struttura sanitaria - non rientrano in ciò che costituisce specifico oggetto della garanzia per la cauzione e in conseguenza dette somme ove e se risulteranno, in tutto o in parte, e in conseguenza dette somme ove e se risulteranno, in tutto o in parte, provate e dichiarate come dovute all'attore sig. non Parte_1 Cont potranno essere in nessuna misura rimborsate da né direttamente né indirettamente in favore di a valere sulla polizza fideiussoria n. 995141693 del 8/08/2014 nella specie emessa da Controparte_1
e visto il fatto che nella specie si palesa come abusiva e/o arbitraria e/o contraria Controparte_2
a correttezza e buona fede la pretesa di a valere sulla polizza fideiussoria n. Controparte_1
995141693 del 8/08/2014 nella specie emessa da Controparte_2 per l'effetto: respinga - con la miglior formula ritenuta - la domanda di manleva svolta in subordine dalla convenuta principale , e qualunque domanda o pretesa Parte_2 avversaria, nei riguardi di a valere sulla polizza fideiussoria n. 995141693 del Controparte_2
08/08/2014;
in via di davvero denegato subordine, con espressa riserva di gravame: limiti la denegata condanna di al rimborso in favore di in ragione Controparte_2 Controparte_1 della garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 995141693 alle sole somme compiutamente provate come dovute al sig. riferibili a inadempimento contrattuale dell'impressa appaltatrice e consistenti Parte_1 in danni idonei a rientrare in ciò che costituisce oggetto della garanzia, e fino alla concorrenza del massimale residuo di polizza nella specie pari ad € 602.370,92 in considerazione degli esborsi sino a qui Cont eseguiti da in favore di in dipendenza della medesima polizza, con conseguente Controparte_1 rigetto di ogni maggiore o contraria o diversa pretesa e domanda avversaria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A., nonché con esclusione di ogni addebito a carico di Controparte_2 per le spese della CTU espletata in corso di causa.
In via istruttoria Controparte_2 richiama i contenuti delle proprie tre memorie ex art. 183 c.p.c. depositate;
contestando le memorie ex art. 183 c.p.c. avversarie, ribadisce anche in questa sede di impugnare e contestare anche la terza memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta in quanto recante Controparte_1 deduzioni e considerazioni verso la terza chiamata del tutto inammissibili e/o irricevibili, estranee all'ambito del terzo termine ex art. 183 comma VI c.p.c. e comunque infondate e non provate e in quanto le ulteriori produzioni (docc. da 23 a 26) offerte con la terza memoria in questione sempre da parte della convenuta si palesano tardive ed inammissibili, e comunque ultronee e Controparte_1 Cont inconferenti alla luce di tutto quanto sino a qui eccepito in ordine al rilievo svolto da di assoluta inefficacia e/o inesigibilità della garanzia per la cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria emessa Cont nella specie da siccome svolto nel presente giudizio;
pur preso atto dell'ammissione da parte dell'Ill.mo Giudice della CTU medico legale siccome richiesta da parte attrice e da parte convenuta, rimarca nuovamente per parte sua che, per quanto concerne la posizione della Compagnia terza chiamata, la causa pare documentalmente istruita visto che si rivela in ogni caso infondata e arbitraria la pretesa della convenuta nei confronti di Controparte_1 Cont a valere sulla polizza fideiussoria n. 995141693;
pagina 3 di 9 previo rigetto di ogni eventuale contraria istanza e deduzione avversaria, ribadisce di opporsi all'ammissione delle prove orali per testimoni indicate dalla convenuta con la Controparte_1 rispettiva seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in ordine alle circostanze ex adverso indicate ai capitoli nn. 1, 2 e 3 con il teste in quanto circostanze del tutto valutative, Tes_1 documentalmente valutabili e/o comunque non demandabili a prova per testimoniale e quantunque oggetto di specifica contestazione da parte della Compagnia mediante le deduzioni ed allegazioni svolte con la propria precedente seconda memoria al paragrafo 4) di quest'ultima - che si intende pure qui ritrascritto anche in via di prova contraria e/o di specifica contestazione - e quantunque inconferenti ed irrilevanti dal momento che quanto la convenuta si propone di demandare alla prova Controparte_1 Cont testimoniale indicata non è sufficiente nè idoneo, in fatto e in diritto, a superare il rilievo svolto da di assoluta inefficacia e/o inesigibilità della garanzia per la cauzione definitiva di cui alla polizza Cont fideiussoria emessa nella specie da siccome svolto nel presente giudizio. >>.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 27.2.2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo la risoluzione del contratto Controparte_3 con essa intercorso, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni mediche odontoiatriche e l'impianto di protesi dentaria, per grave inadempimento imputabile alla stessa, la restituzione del corrispettivo pagato, pari a € 5.275,00 oltre interessi, nonché il risarcimento dei danni subiti, sia in termini di danno biologico permanente e temporaneo derivante dalle errate terapie eseguite, sia in termini di danno morale, sia in termini di danno patrimoniale per spese mediche e, in senso lato, di causa.
Deduceva l'attore di essersi rivolto, nel corso del 2017, al Centro Ambulatoriale Odonoiatria Sociale – Borsano, istituito presso l'ASST, allo scopo di ripristinare con protesi fisse definitive i denti posteriori mancanti e di essere stato sottoposto ad un piano di cure che prevedeva: devitalizzazione e ricostruzione del dente 17; ricostruzione del dente 14; impianto del dente 16; n. 4 corone protesiche in sede dei denti
17-16-15-14; estrazione del 28; impianto in 25 e n. 5 corone protesiche in sede 23-24-25-26-27.
L'attore, già nel corso del 2020 (dopo solo un anno dall'incorporazione) avvertiva la comparsa di forti dolori ed infiammazione cronica dei tessuti gengivali, problematiche masticatorie oltre a ripetute decementazioni dei manufatti protesici realizzati presso il Centro predetto. Dopo ripetuti interventi palliativi di ricementificazione, fatti eseguire presso altro centro odontoiatrico, l'attore decideva di sottoporsi a visita medico-legale, alla luce del cui esito denunciava alla convenuta i seguenti errori terapeutici, alla base delle surriferite problematiche:
- errata devitalizzazione dei denti-pilastro, molari 17-27;
- errata progettazione protesica a causa di scelte terapeutiche non corrette: collegamento tra impianti e denti-pilastro; inserimento dell'impianto 16 che non era indicato (sarebbe stato più corretto eseguire ponte
17-X-X-14);
- errato inserimento dei due impianti in quanto "non protesicamente guidati" e fuori dalle corticali ossee;
- errata realizzazione tecnica delle protesi fisse definitive, vuoi per non idonea occlusione, vuoi per carico protesico, vuoi per mancata passivazione della sottostruttura metallica, vuoi per imprecisioni marginali corone-denti (tutto ciò ha portato a carie destruente da infiltrazione del dente 14), vuoi per impreciso
"accoppiamento" corone-pilastri, vuoi per mancanza di spazi papillari per l'igiene. L'attore lamentava, altresì, la mancata raccolta di documentazione clinica nella fase di studio e preparatoria degli interventi protesici realizzati, la mancata acquisizione del consenso del paziente, informato anche sulle alternative terapeutiche praticabili, nonché la mancata attivazione del Centro per porre rimedio alle problematiche emerse dopo l'intervento. Dedotto l'inadempimento contrattuale dell' convenuta e la responsabilità di questa ai sensi CP_3 dell'art. 1218 c.c. e 7, l. n. 24/2017, l'attore concludeva come sopra riportato. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' convenuta la quale premetteva che il Centro CP_3
Ambulatoriale che aveva avuto in Cura il paziente era stato gestito, nel periodo interessato, da società di pagina 4 di 9 diritto privato in forza di apposito contratto d'appalto perfezionato, a seguito di apposita gara di aggiudicazione, con la medesima e che le obbligazioni derivanti dall'espletamento del servizio CP_3 medico – odontoiatrico appaltato, anche quanto alla responsabilità verso i pazienti, erano oggetto di garanzia fideiussoria a prima richiesta prestata dalla Controparte_2
La convenuta contestava la fondatezza della prospettata erroneità e cattiva esecuzione delle prestazioni mediche e la conseguente propria responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la manleva dell'assicuratrice della cui chiamata in causa chiedeva Controparte_2 l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c.. Costituitasi in giudizio, la terza chiamata contestava la fondatezza delle domande attoree ed eccepiva, in ogni caso, l'inoperatività della polizza, concludendo come sopra riportato. Il giudice istruttore, disattese le altre istanze istruttorie delle parti, disponeva c.t.u. medico-legale sul seguente quesito: 1) “esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti e compiuti tutti gli accertamenti che riterranno opportuni, descrivano i C.T.U. i trattamenti medici, infermieristici e diagnostici eseguiti su Parte_1 presso la Struttura sanitaria convenuta e, precisamente, presso il "Centro Ambulatoriale Odontoiatria
Sociale - Borsano", nonché lo stato di salute del paziente, con riguardo alla problematica dentaria per la quale le cure oggetto di causa erano state richieste, al momento dell'accesso alla struttura;
2) dicano i CTU se le prestazioni mediche oggetto di causa costituivano interventi di “routine” o comunque di facile esecuzione, ovvero se comportavano la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
3) dicano i c.t.u. se nel trattamento del paziente furono osservate dai sanitari della struttura ospedaliera le Linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale nonché i Protocolli aziendali all'epoca previsti, nonché se siano presenti profili di negligenza, imperizia o imprudenza nell'esecuzione ovvero nell'omissione di trattamenti prescritti o comunque dovuti nel caso concreto;
i cc.tt.uu. circoscriveranno ogni indagine ai profili di colpa dedotti specificamente in atto di citazione;
4) valutino i c.t.u. la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi lamentati dall'attore quali conseguenze lesive dei trattamenti subiti e l'omesso, errato o inesatto compimento di esami diagnostici e trattamenti terapeutici;
5) quantifichino i c.t.u. i postumi permanenti e temporanei derivati al paziente dell'eventuale colpa medica accertata.
Acquisita la relazione di c.t.u., depositata in data 1.7.2024, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024, alla quale venivano assegnati termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Le domande attoree trovano titolo nel rapporto di prestazione di cure mediche (odontoiatriche) svoltosi tra il paziente, odierno attore, e il Centro ambulatoriale Odontoiatria sociale – Borsano. Asserisce l'attore, in particolare, la responsabilità contrattuale dell'Azienda socio sanitaria convenuta per l'inadempimento agli obblighi inerenti le terapie praticate presso il predetto Centro dai medici ivi operanti. Come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore, tra quest'ultimo e l' CP_3 sanitaria convenuta intercorse un rapporto di natura contrattuale contrattuale avente ad oggetto l'erogazione di prestazione medico-sanitarie di natura odontostomatologica. In tal senso depone l'intestazione del preventivo economico e delle fatture, relative al corrispettivo richiesto al paziente, all' convenuta, la quale si manifestava dunque quale soggetto erogante le prestazioni, sebbene si CP_3 avvalesse in concreto dell'opera prestata dalla società appaltatrice del servizio di gestione del Centro Ambulatoriale.
pagina 5 di 9 Da ciò deriva la titolarità del rapporto contrattuale in capo alla convenuta e la piena legittimazione passiva della medesima non solo quanto alla responsabilità risarcitoria azionata dall'attore (operante comunque, a prescindere dalla configurabilità di un rapporto contrattuale diretto tra paziente e struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, l. n. 24/2017) ma anche quanto alle domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di restituzione del corrispettivo pagato (ex artt. 1453, 1455, 1458 e 2033 c.c.). L'espletata c.t.u. medico-legale permette di accertare il grave inadempimento della Struttura sanitaria convenuta alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale intercorso con il paziente. In particolare, i nominati c.t.u. hanno rilevato che, considerato il quadro OPT 26/01/17 di edentulia intercalata dei siti 15-16 e 24-25-26 ed il prescelto piano di trattamento riabilitativo con protesi fissa implanto-supportata, risultavano eseguite - nel periodo 16/01-21/12/17 - presso il Centro Ambulatoriale
Odontoiatria Sociale – Borsano, le seguenti prestazioni: ablazione tartaro;
OPT; trattamento endodontico di 1.7 e 2.7; impianto in sede 1.6 con rialzo del seno mascellare con tecnica non-invasiva; impianto in sede 2.5; perno moncone in lega aurea su 1.4 e 2.3; quattro corone provvisorie in resina su 1.7-1.6-1.5-
1.4; cinque corone provvisorie in resina su 2.3-2.4-2.5-2.6-2.7; quattro corone in zirconia su 1.7-1.6-1.5-
1.4; cinque corone in zirconia su 2.3-2.4-2.5-2.6-2.7.
Tutte le prestazioni eseguite, ad avviso dei c.t.u., dovevano ritenersi non implicanti la risoluzione di speciali difficoltà, restando esclusa l'applicabilità della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.. ll progetto di lavoro e la sua esecuzione da parte dei medici operanti presso il Centro dovevano ritenersi non corretti sotto diversi aspetti:
a. criticabile è la scelta di collegare impianti e denti naturali con un unico manufatto protesico;
b. non congrua è l'esecuzione dei trattamenti endodontici degli elementi 1.7 e 2.7;
c. non corretta è stata la decisione di realizzare perni monconi in lega aurea sugli elementi 1.4 e 2.3 ed, in particolare, le caratteristiche dell'elemento 1.4 avrebbero dovuto comportare la sua estrazione e, di conseguenza, era da prospettare un diverso piano di trattamento;
d. non sono stati utilizzati pilastri idonei per la realizzazione di manufatti protesici fissi;
e. è necessaria la rimozione dell'impianto in sede 1.6 in quanto precocemente fallito;
f. è necessaria la rimozione dell'impianto in sede 2.5 essendo collocato in una posizione spazialmente non corretta;
g. non è stata prevista la esecuzione di una placca di protezione a termine della terapia riabilitativa protesica in soggetto con evidente parafunzione.
Secondo i c.t.u. tali profili di imperita e negligente progettazione ed esecuzione dovevano ritenersi la causa del precoce fallimento della riabilitazione protesica, manifestatasi in mobilità e continue decementazioni dei manufatti protesici nonché in sintomi dolorosi a livello del fornice in corrispondenza degli impianti e in difficoltà masticatoria. Il non aver creato le necessarie condizioni di salute degli elementi dentari che dovevano supportare le protesi fisse utilizzando pilastri protesici inadeguati ed a forte rischio, l'aver eseguito preparazioni protesiche dei denti naturali in maniera non idonea, l'aver inserito l'impianto 2.5 in una posizione non protesicamente guidata, l'aver collegato, protesicamente tra loro, impianti e denti naturali e l'aver realizzato manufatti protesici con evidenti imprecisioni, hanno comportato perdita dell'elemento 1.7, continue decementazioni dei manufatti protesici e precoce fallimento di tutta la riabilitazione protesica realizzata. Inoltre, stante la situazione rilevata, si renderà anche necessaria l'estrazione degli elementi 1.4
e 2.7 e la rimozione degli impianti in sede 1.6 e 2.5 ove è presente perimplantite. In ultimo, le riferite difficoltà masticatorie sono da rapportare alle continue decementazioni dei manufatti protesici così come al fallimento della riabilitazione protesica.
Le conclusioni cui sono giunti i c.t.u., le cui motivazioni tecniche, esposte nella relazione depositata in data 1.7.2024 non possono che richiamarsi, evidenziano dunque la non conformità alle lege artis delle pagina 6 di 9 prestazioni eseguite al punto da pregiudicarne in modo pressochè totale l'idoneità a conseguire quel miglioramento delle condizioni di salute del paziente che erano destinate a realizzare. Tanto basta a fondare la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c., stante la non scarsa rilevanza dell'inadempimento, imputabile all' socio sanitaria convenuta. CP_3 Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende, ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c., l'accoglimento della domanda di restituzione del corrispettivo versato dal paziente e relativo alle sole prestazioni errate o viziate, pari a € 4.990,00, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al saldo. Deve ora esaminarsi la domanda di risarcimento del danno e procedere alla liquidazione dei danni risarcibili.
In primo luogo vengono in rilievo i danni-conseguenza alla salute del paziente.
I c.t.u. hanno quantificato il danno biologico come segue: invalidità permanente pari all'1-2%, invalidità temporanea di 15 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%, segnalando che, dal 2020, è presente una condizione di “disagio masticatorio”. Sulla base delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso del Tribunale di Milano (aggiornate al 2024), il danno alla persona deve essere liquidato come segue: “Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni Percentuale di invalidità permanente 2% Punto danno biologico € 1.480,36 Punto danno non patrimoniale € 1.850,45 Incremento per personalizzazione (+ 25%) € 370,09 Punto base I.T.T.
€ 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 2.324,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 2.905,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 1.725,00 Totale generale: € 4.630,00. Va riconosciuta la personalizzazione del danno essendo emersa in sede di c.t.u. una condizione di disagio masticatorio idonea a compromettere la vita di relazione oltre la misura normalmente apprezzabile per le modeste lesioni personali iatrogene accertate. In tal senso, va così riqualificata la voce di danno che l'attore ha definito morale o da sofferenza soggettiva, allegando tuttavia circostanze più congruamente riconducibili ad un pregiudizio al proprio benessere fisio-psichico derivante dai riflessi delle difficoltà della funzione masticatoria (quali la perdita di occasioni di convivialità e socialità). Spetta, altresì, il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, pari a € 162,00 relativi a interventi di emenda provvisori, nonché al costo necessario per rimuovere protesi e impianti male eseguiti dalla convenuta al fine di consentire l'esecuzione di interventi più appropriati, per un ammontare di CP_5
€ 4.500,00. Tali costi devono ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento in quanto resi necessari per la sola rimozione dei manufatti errati e non si confondono in alcun modo dai costi del nuovo intervento che sarà indispensabile effettuare per curare la patologia preesistente del paziente, mal curata dalla convenuta, costi che – evidentemente – il paziente avrebbe dovuto comunque sostenere. Il danno patrimoniale ammonta, pertanto, a € 4.662,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto ad oggi e interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo. La domanda di garanzia svolta dall'Azienda socio sanitaria convenuta è infondata e va respinta. La stessa si fonda, secondo la prospettazione dell' sulla polizza stipulata da quest'ultima con la CP_3 società appaltatrice (cui subentrava successivamente l'affittuaria dell'azienda), secondo lo schema di polizza cauzionale allegato in atti dalla società assicuratrice chiamata in causa e rimasto incontestato quale testo regolamentare disciplinante l'oggetto della garanzia fideiussoria. Si riporta la clausola in esame:
pagina 7 di 9 Appare evidente che l'oggetto della garanzia prestata non può estendersi alla responsabilità dell'Ente appaltante verso i pazienti ai quali venivano erogate, per il tramite dell'opera dell'appaltatrice, le cure mediche presso il Centro ambulatoriale, in quanto la polizza era funzionale a rafforzare la garanzia dell'adempimento del solo contratto d'appalto mentre le obbligazioni risarcitorie della società appaltatrice verso i pazienti restavano escluse dal perimetro delineato, in particolare, dal punto c), sopra riportato, relativo esclusivamente ad esborsi per violazione delle normative contrattuali e pubblicistiche in materia di sicurezza sul lavoro. La polizza cauzionale, infatti, era prestata con riguardo ai danni subiti dall'Ente assicurato e non già in relazione a quelli subiti da terzi, dei quali l'ATS medesima fosse stata chiamata a rispondere, conformemente al disposto di cui all'art. 113, d.lg. n. 163/2006, all'epoca vigente. L'ipotesi dei danni arrecati ai terzi, contraenti con l'appaltatrice, derivanti dall'inadempimento dei contratti di cura medica con essi intercorsi, non rientrano invero in alcuna delle tre ipotesi previste dal surriportato articolo delle condizioni di polizza.
Del resto, la responsabilità civile della società appaltatrice per la corretta esecuzione dei trattamenti medici presso il centro era oggetto di una distinta e diversa polizza, della quale non vi sarebbe stato alcun Cont bisogno laddove quella sottoscritta con la avesse coperto anche tali danni. Cont Quanto al versamento di indennizzi da parte dell' in casi analoghi a quello oggetto di causa, si tratta di condotta della parte che non può essere condotta alla disciplina convenzionale della polizza e che, pertanto, non può condurre ad una lettura delle condizioni di essa contrastante con il suo chiaro significato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna l' convenuta al pagamento, in favore dell'attore: CP_3 della somma di € 4.990,00, a titolo di ripetizione dei corrispettivi versati;
a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 4.630,00, da devalutare all'epoca di stabilizzazione dei postumi e da rivalutare quindi secondo i medesimi indici istat, con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
pagina 8 di 9 a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 4.662,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto ad oggi;
degli interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo;
la misura degli interessi legali è determinata ai sensi dell'art. 1284, 4°comma, c.c. a decorrere dalla data della domanda;
condanna l' convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in € CP_3
5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); rigetta la domanda proposta dall' convenuta contro la terza chiamata;
CP_3 condanna l' convenuta al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, liquidate CP_3 in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.
Busto Arsizio, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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