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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1774/2024 promosso da:
(C.F ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1962 e residente a [...]01, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaetano Ciccariello del foro di Napoli e dall'Avv. Rosarita Anna Sorrentino del foro di Torre
Annunziata, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Napoli alla Galleria Umberto Primo n.
50;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Modena in via Dei Balugola n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Lupo del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Napoli alla via dei Mille n. 40;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1571/2024 del 23.10.2024, pubblicata in data 25.10.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
LA CORTE
1 udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti nella discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 05.03.2024 dinanzi al Tribunale di Modena, il SI. Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 13.06.1991 a Napoli con Parte_1
Per_
che dall'unione matrimoniale era nato il [...] il figlio , che in data 18.07.2017 i
[...]
coniugi erano addivenuti a separazione consensuale avanti il Presidente del Tribunale di Modena, come da verbale redatto in pari data e il cui contenuto era dai medesimi confermato, omologato con decreto camerale pronunciato il 28.07.2017 e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il ricorrente non si era riconciliato con la moglie, neppure temporaneamente, avendo i coniugi mantenuto le rispettive residenze in luoghi diversi, tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra la revoca del contributo mensile posto a Parte_1
Per_ proprio carico in favore del figlio e dell'assegnazione alla moglie della casa già familiare situata a
Modena in via delle Costellazioni e di proprietà esclusiva del ricorrente.
Con comparsa depositata il 10.06.2024 si costituiva in giudizio la SI.ra , nulla Parte_1
opponendo alla pronuncia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo la conferma dell'assegno in favore del figlio maggiorenne, ancora convivente con la madre e non economicamente autosufficiente, con aumento di detto contributo ad € 1.000 mensili, e dell'assegnazione dell'abitazione familiare. Domandava poi che fosse accertato che, in ragione dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, l'abitazione sita in Modena alla via delle
Costellazioni n. 18/20 è di proprietà della in misura del 50%. La insisteva Parte_1 Parte_1
altresì, in via riconvenzionale, ove fosse ritenuto insussistente il diritto di proprietà della comparente sull'immobile di Modena, via delle Costellazioni, per la condanna di alla corresponsione alla Controparte_1 resistente della somma di € 387.342,60, pari all'importo dalla stessa versato alla in Parte_2
estinzione del contratto di mutuo, ovvero al pagamento di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Alla prima udienza celebratasi in data 10.07.2024 alla quale comparivano entrambe le parti, il tentativo di conciliazione dava esito negativo. Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice relatore delegato confermava le condizioni che avevano regolamentato la separazione personale tra i coniugi. Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale. All'udienza del 17.10.2024 le parti depositavano note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1571/2024 del 23.10.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data 13.06.1991 da e , ordinando Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli
2 atti di matrimonio, revocava, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'assegno posto a carico di in favore del figlio maggiorenne stante la raggiunta autosufficienza economica Controparte_1 Persona_2 da parte del medesimo, revocava l'assegnazione della casa familiare ad rigettava ogni Parte_1
altra domanda e condannava la resistente a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio liquidate in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 27.11.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la parziale riforma, ritenendo la decisione del Tribunale di Modena, al netto delle sue contraddizioni, perplessità ed omissioni, oltremodo lesiva della propria posizione.
In primo luogo, l'appellante si duole di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza gravata, posto che il Giudice di prime cure nella motivazione ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla in quanto riguardavano questioni afferenti la proprietà che non Parte_1
potevano essere esaminate in quella sede (causa di divorzio) mentre nel dispositivo le stesse domande sono state rigettate, ciò implicando un giudizio di merito. Sostiene la Matachione che questa contraddizione viola il principio di chiarezza e logicità della sentenza, rendendo impossibile comprendere le reali ragioni della decisione. In particolare, il rigetto di una domanda presupporrebbe una valutazione di merito, mentre la non ammissibilità l'accertamento della mancanza di presupposti processuali o formali. Peraltro, ad avviso dell'appellante, il “macroscopico errore commesso dal primo giudice” che non si è pronunciato sulla questione della proprietà avrebbe comportato l'ulteriore errata decisione in ordine alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. La sentenza sarebbe quindi nulla ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. atteso che il contrasto tra motivazione e dispositivo è tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi. Contesta poi l'odierna istante la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ritenendo che il giudice di primo grado avrebbe interpretato in modo restrittivo l'art. 337 sexies c.c., disposizione che prevede che l'assegnazione dell'abitazione familiare possa essere giustificata non solo dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti ma anche da specifiche condizioni personali, economiche e sociali delle parti. Deduce la SI.ra di avere sempre vissuto nella casa di via delle Costellazioni e di non avere alternative abitative. Parte_1
Per_ Inoltre, avendo impiegato tutte le sue risorse economiche al fine di garantire al figlio un'adeguata istruzione e un tenore di vita sereno, sarebbe ora economicamente incapace di trovare una nuova residenza.
Aggiunge poi l'appellante che la casa familiare rappresenterebbe ancora oggi un punto di riferimento affettivo per il figlio, il quale vi ritornerebbe abitualmente e che secondo la Suprema Corte l'assegnazione della casa familiare potrebbe essere mantenuta anche quando i figli sono diventati adulti ed autosufficienti, se uno dei coniugi vi ha sempre vissuto e non ha alternative abitative. La revoca dell'assegnazione comporterebbe un grave disagio abitativo per la SI.ra tanto più che l'ex marito dispone di altre opzioni abitative a Parte_1
Modena. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta difetto di motivazione e mancata valutazione delle circostanze da parte del Giudice di prime cure. La sentenza del Tribunale di Modena avrebbe
3 stabilito la revoca dell'assegnazione della casa familiare senza una adeguata motivazione e senza considerare l'interesse prevalente del coniuge che vi ha sempre vissuto. A dire della Matachione la pronuncia in questione non terrebbe conto delle circostanze concrete, quali la stabilità abitativa della moglie e la mancanza di alternative di abitazione. Inoltre il Giudice di primo grado non avrebbe prospettato soluzioni alternative, come la divisione del bene o la vendita con ripartizione del ricavato, in modo tale da tutelare entrambi i proprietari.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 1571/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena il 23.10.2024, di:
• “Accogliere l'appello, annullando o modificando la sentenza impugnata, al fine di correggere la contraddizione tra le motivazioni e il dispositivo, risolvendo la discordanza che inficia la validità della decisione”;
• “Accogliere l'appello, annullando la sentenza impugnata in quanto ingiustificata, e mantenere l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente”;
• “Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite, nonché ogni altro onere che la Corte riterrà opportuno”.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 14.02.2025, si è costituito il SI. il quale - dopo Controparte_1
avere fatto rilevare come la SI.ra impugnando la sentenza del Tribunale di Modena solo in Parte_1 relazione alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, abbia permesso il passaggio in giudicato di tutti gli altri capi della sentenza - ha contestato decisamente l'avverso gravame chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e manifestamente infondato. Quanto al primo motivo di appello, osserva il SI. come il CP_1
primo giudice, dopo avere riassunto la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, abbia prima ribadito che la riconvenzionale era inammissibile in quanto afferente a questioni relative alla proprietà di immobili estranee al processo di divorzio e poi nel dispositivo l'abbia semplicemente rigettata e il rigetto è ovviamente in funzione della dichiarata inammissibilità per le ragioni espresse nella parte motiva e non è stato disposto per motivi diversi dalla inammissibilità. Non vi sarebbe dunque alcun contrasto tra la valutazione di inammissibilità e il disposto rigetto, la sentenza impugnata non presenterebbe alcun insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo e la non avrebbe subito alcuna violazione del diritto di difesa, posto Parte_1
che le sue domande riconvenzionali sono state adeguatamente esaminate e giudicate come inammissibili. Pure il secondo motivo di appello risulta, secondo l'appellato, inammissibile oltre che manifestamente infondato.
Sotto il primo profilo, rileva l come nel corso del giudizio di primo grado la si sia opposta CP_1 Parte_1
Per_ alla revoca dell'assegnazione in ragione della eccepita non autosufficienza economica del figlio , peraltro ancora convivente con la madre, senza mai sostenere la tesi della sua personale indigenza economica e conseguente incapacità di reperire un'altra abitazione;
si tratterebbe dunque di una eccezione nuova e come tale non ammissibile. Quanto al merito, dopo avere evidenziato come la non contesti più il fatto, Parte_1
Per_ pacifico e documentato, che il figlio , trentaduenne, viva stabilmente a Milano da anni e svolga attività di
4 imprenditore, con redditi annuali di tutto rispetto, l'appellato deduce come la da oltre venti anni Parte_1
sia contitolare al 50% di ben due farmacie a Modena e abbia percepito negli ultimi tre anni un reddito lordo variabile tra € 57.781 ed € 74.778, redditi questi più che sufficienti per trovare una diversa sistemazione abitativa. La revoca dell'assegnazione della casa familiare, doverosa alla luce della conclamata indipendenza
Per_ economica del figlio , non comporterebbe alcun grave disagio abitativo, poiché la avrebbe Parte_1
tutte le possibilità di reperire una sistemazione alternativa di livello quanto meno pari a quella attuale. La disposta revoca sarebbe giustificata dalla mancanza dei presupposti di legge per confermare l'assegnazione della casa familiare.
Parimenti inammissibile e privo di fondatezza sarebbe anche l'ultimo motivo di appello. Fa rilevare infatti l'appellato come, secondo giurisprudenza consolidata, l'assegnazione della casa familiare non rappresenti una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ma sia espressamente condizionato solo all'interesse dei figli. Deduce l come l'assegnazione della casa coniugale sia uno strumento di protezione dei figli CP_1
minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e, non potendo conseguire altre e diverse finalità, non abbia più ragion d'essere quando la casa non risulti più idonea a svolgere tale funzione. Pertanto, in assenza di figli, il giudice non potrebbe disporre l'assegnazione della casa familiare, anche quando uno degli ex coniugi risultasse privo di una abitazione e l'altro ne disponga di più di una;
il giudice se del caso potrebbe tenerne conto in sede di definizione di assegno divorzile. La tesi sostenuta dall'appellante, peraltro solo nella presente sede, secondo la quale il Tribunale modenese avrebbe dovuto tenere conto non solo delle esigenze del figlio
Per_
ma anche delle sue personali quale coniuge asseritamente “debole”, risulterrebbe dunque risibile. Quanto alla questione dell'asserita comproprietà dell'immobile già casa familiare a seguito della costituzione del fondo patrimoniale, afferma l come la stessa verrà affrontata in un separato giudizio. Le questioni concernenti CP_1 la proprietà dell'appartamento di Modena, come opportunamente stabilito nella sentenza impugnata, risulterebbero del tutto estranee all'assegnazione della casa familiare e sua revoca.
Tanto premesso, l'appellato chiede quindi alla Corte di Appello di volere accogliere le seguenti conclusioni:
● “rigettare perché inammissibile e, comunque, infondato l'appello proposto da , Parte_1
confermando la sentenza di primo grado;
● “in via subordinata, ove mai la Corte dovesse ritenere di esaminare e decidere sulle domande riconvenzionali proposte dalla nel primo processo, dichiarate inammissibili e come tali rigettate Parte_1
dal Tribunale di Modena, ripropone le domande, richieste e conclusioni anche istruttorie già proposte dalla difesa in primo grado e non esaminate perché assorbite dalla decisione ad esso favorevole comunque CP_1 emessa;
conclusioni e richieste istruttorie che, per quanto d'interesse, di seguito si ritrascrivono (cfr. memoria ex art. 473 bis 17 – All. C)…….”; CP_1
5 ● “condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella Parte_1 misura che la Corte riterrà equa”;
● “condannare in ogni caso anche al pagamento delle spese e degli onorari di lite del Parte_1 presente giudizio, oltre accessori di legge come per legge”.
4.- Entrambe le parti hanno depositato ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c. le memorie di replica ivi previste.
All'udienza del 20 marzo 2024, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, reputa la Corte che le istanze istruttorie proposte dall'appellato non meritino accoglimento, risultando superflue ai fini del decidere, tenuto conto delle allegazioni e reciproche contestazioni delle parti nonché della documentazione tutta versata in atti e dei motivi della presente decisione di cui si dirà.
Passando ora al merito, ritiene la Corte come il primo motivo di appello non risulti fondato e vada dunque disatteso. Orbene, si duole la Matachione di una insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza che le avrebbe impedito di comprendere le ragioni della decisione. Osserva la Corte come l'odierna appellante nel processo di primo grado concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti abbia introdotto questione del tutto estranea, chiedendo l'accertamento del diritto di comproprietà al 50% dell'immobile assegnatole quale abitazione familiare ed in via subordinata e riconvenzionale la condanna del ricorrente al rimborso del mutuo che ella avrebbe CP_1 pagato nell'interesse dell'ex coniuge e come, a fronte di tale ampliamento del thema decidendum e subordinatamente all'eventuale accoglimento della riconvenzionale, il ricorrente abbia a sua volta domandato, in via riconvenzionale, declaratoria di annullamento del fondo patrimoniale. Nella sentenza il Tribunale di
Modena, dopo avere riassunto la domanda riconvenzionale proposta dalla ha prima evidenziato Parte_1
che la riconvenzionale della predetta era inammissibile in quanto concernente questioni estranee, afferenti la proprietà di immobili e come tali inammissibili (“Quanto alle ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, esse devono essere rigettate, attenendo alle ragioni proprietarie e come tali essendo inammissibili in questa sede”) e poi nel dispositivo l'ha semplicemente rigettata. Il disposto rigetto è ovviamente in funzione della dichiarata inammissibilità della domanda proposta, per i motivi illustrati nella parte motiva. Il rigetto non è stato deciso per motivi diversi dalla inammissibilità precedentemente illustrata.
La formula del “rigetto” è infatti da ritenersi omnicomprensiva. Non vi è dunque alcun contrasto, tantomeno insanabile, tra la valutazione di inammissibilità della domanda e la decisione di rigettarla. In teoria, si sarebbe potuto creare un contrasto qualora, a fronte della ritenuta inammissibilità per le ragioni di cui alla parte motiva, il Tribunale l'avesse poi rigettata nel merito per altri motivi ad esempio per mancata prova. Reputa la Corte come la sentenza impugnata non presenti alcun insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, il rigetto di “ogni altra domanda” è coerente con l'inammissibilità della stessa e il Tribunale non è proprio entrato nel merito di questioni già dichiarate estranee al thema decidendum di causa e la non ha Parte_1
6 subito alcuna violazione del diritto di difesa, per essere state le sue domande riconvenzionali debitamente esaminate e valutate come inconferenti e dunque inammissibili. Peraltro, l'appellante non contesta la ritenuta inammissibilità della riconvenzionale proposta in primo grado.
Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo di appello con i quali l'appellante si duole di una violazione e restrittiva interpretazione dell'art. 337 sexies c.c. da parte del Giudice di prime cure, di un difetto di motivazione nonché di una mancata valutazione delle circostanze, reputa la Corte come gli stessi possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla questione dell'assegnazione della casa familiare e suoi presupposti, nonché disposta revoca. Ora, anche a prescindere da ogni approfondita valutazione in ordine alla ammissibilità o meno della tesi sostenuta dall'appellante di una sua personale “indigenza economica” e conseguente incapacità di reperire un'altra abitazione e dalla sussistenza o meno degli effettivi presupposti per l'assegnazione della casa familiare, presupposti nell'ipotesi in esame non sussistenti alla luce della pacifica e Per_ documentata autosufficienza del figlio , non può non rilevarsi come la sia titolare al 50% di Parte_1 due farmacie a Modena e abbia percepito negli ultimi anni redditi lordi medi di circa € 60.000, dunque più che sufficienti per reperire una abitazione. Ancora, con più specifico riferimento alla dedotta mancanza di motivazione adeguata e di considerazione anche dell'interesse prevalente del coniuge che ha sempre vissuto nell'abitazione familiare, rileva la Corte come sia noto che l'art. 337 sexies c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” ha “una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. 2013, n. 21334)”, che l'assegnazione della casa familiare non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed “è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308)…”, che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che “funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione” e che tale scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso quale centro della vita e degli affetti dei medesimi. L'assegnazione della casa familiare costituisce dunque “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" e
“non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604)” (così tra le numerose si è espressa Cass. civ. Sez. I 30.06.2021, n. 18603). Pertanto, in assenza di figli minori o maggiorenni non
7 economicamente autosufficienti, il giudice non può disporre l'assegnazione della casa familiare, quand'anche uno dei coniugi risultasse privo di un'altra abitazione, potendo, invece, se del caso, tenere conto di uno squilibrio economico tra i coniugi in sede di valutazione e determinazione di un assegno di mantenimento o assegno divorzile, sempre che il coniuge privo di una casa di proprietà sia anche non economicamente indipendente. La preminenza dell'interesse dei figli nella decisione relativa all'assegnazione della casa familiare emerge anche rispetto all'interesse dei genitori, di cui può tenersi conto in quanto non entri in conflitto con quello dei figli: secondo la Suprema Corte infatti, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile, gli interessi dei genitori e del proprietario dell'abitazione destinato a casa familiare potranno e dovranno essere perseguiti nei limiti in cui questo non si ponga in contrasto con gli interessi dei figli (vedasi Cass. civ. Sez. VI 15.10.2020, n, 22266). L'art. 337 sexies c.c. ha una ratio di protezione nei confronti dei figli, in quanto mira a tutelarne l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, così mantenendo le condizioni di vita e le relazioni che in esso si istaurano.
Scopo dell'assegnazione della casa familiare non è evidentemente quello di sopperire anche alle esigenze economiche del coniuge asseritamente più debole. Ne deriva quindi che, stante la raggiunta, pacifica e non
Per_ contestata, indipendenza economica da parte del figlio della coppia , che abita a Milano e svolge attività imprenditoriale, condivisibilmente il giudice di primo grado ha revocato l'assegnazione della casa familiare di
Modena alla madre SI.ra non sussistendone più i presupposti. Parte_1
Conclusivamente, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza impugnata.
Il totale rigetto dell'appello induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Quanto infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato, si rileva come sia noto che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Già solo per i principi
8 giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda dell non può trovare accoglimento e va rigettata, non CP_1
apparendo le difese proposte dall'appellante manifestamente infondate e del tutto pretestuose, e non essendovi sufficiente dimostrazione che questa abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi. Ad abundantiam, si sottolinea che la parte appellata non ha offerto alcun elemento utile ed idoneo a procedere alla liquidazione, sia pure in via equitativa, del pregiudizio asseritamente sofferto, oltre a quello derivante dall'avere dovuto sostenere le spese legali per la presente causa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso Controparte_1 forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
20.03.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1774/2024 promosso da:
(C.F ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1962 e residente a [...]01, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaetano Ciccariello del foro di Napoli e dall'Avv. Rosarita Anna Sorrentino del foro di Torre
Annunziata, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Napoli alla Galleria Umberto Primo n.
50;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Modena in via Dei Balugola n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Lupo del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Napoli alla via dei Mille n. 40;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1571/2024 del 23.10.2024, pubblicata in data 25.10.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
LA CORTE
1 udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti nella discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 05.03.2024 dinanzi al Tribunale di Modena, il SI. Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 13.06.1991 a Napoli con Parte_1
Per_
che dall'unione matrimoniale era nato il [...] il figlio , che in data 18.07.2017 i
[...]
coniugi erano addivenuti a separazione consensuale avanti il Presidente del Tribunale di Modena, come da verbale redatto in pari data e il cui contenuto era dai medesimi confermato, omologato con decreto camerale pronunciato il 28.07.2017 e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il ricorrente non si era riconciliato con la moglie, neppure temporaneamente, avendo i coniugi mantenuto le rispettive residenze in luoghi diversi, tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra la revoca del contributo mensile posto a Parte_1
Per_ proprio carico in favore del figlio e dell'assegnazione alla moglie della casa già familiare situata a
Modena in via delle Costellazioni e di proprietà esclusiva del ricorrente.
Con comparsa depositata il 10.06.2024 si costituiva in giudizio la SI.ra , nulla Parte_1
opponendo alla pronuncia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo la conferma dell'assegno in favore del figlio maggiorenne, ancora convivente con la madre e non economicamente autosufficiente, con aumento di detto contributo ad € 1.000 mensili, e dell'assegnazione dell'abitazione familiare. Domandava poi che fosse accertato che, in ragione dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, l'abitazione sita in Modena alla via delle
Costellazioni n. 18/20 è di proprietà della in misura del 50%. La insisteva Parte_1 Parte_1
altresì, in via riconvenzionale, ove fosse ritenuto insussistente il diritto di proprietà della comparente sull'immobile di Modena, via delle Costellazioni, per la condanna di alla corresponsione alla Controparte_1 resistente della somma di € 387.342,60, pari all'importo dalla stessa versato alla in Parte_2
estinzione del contratto di mutuo, ovvero al pagamento di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Alla prima udienza celebratasi in data 10.07.2024 alla quale comparivano entrambe le parti, il tentativo di conciliazione dava esito negativo. Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice relatore delegato confermava le condizioni che avevano regolamentato la separazione personale tra i coniugi. Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale. All'udienza del 17.10.2024 le parti depositavano note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1571/2024 del 23.10.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data 13.06.1991 da e , ordinando Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli
2 atti di matrimonio, revocava, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'assegno posto a carico di in favore del figlio maggiorenne stante la raggiunta autosufficienza economica Controparte_1 Persona_2 da parte del medesimo, revocava l'assegnazione della casa familiare ad rigettava ogni Parte_1
altra domanda e condannava la resistente a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio liquidate in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 27.11.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la parziale riforma, ritenendo la decisione del Tribunale di Modena, al netto delle sue contraddizioni, perplessità ed omissioni, oltremodo lesiva della propria posizione.
In primo luogo, l'appellante si duole di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza gravata, posto che il Giudice di prime cure nella motivazione ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla in quanto riguardavano questioni afferenti la proprietà che non Parte_1
potevano essere esaminate in quella sede (causa di divorzio) mentre nel dispositivo le stesse domande sono state rigettate, ciò implicando un giudizio di merito. Sostiene la Matachione che questa contraddizione viola il principio di chiarezza e logicità della sentenza, rendendo impossibile comprendere le reali ragioni della decisione. In particolare, il rigetto di una domanda presupporrebbe una valutazione di merito, mentre la non ammissibilità l'accertamento della mancanza di presupposti processuali o formali. Peraltro, ad avviso dell'appellante, il “macroscopico errore commesso dal primo giudice” che non si è pronunciato sulla questione della proprietà avrebbe comportato l'ulteriore errata decisione in ordine alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. La sentenza sarebbe quindi nulla ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. atteso che il contrasto tra motivazione e dispositivo è tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi. Contesta poi l'odierna istante la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ritenendo che il giudice di primo grado avrebbe interpretato in modo restrittivo l'art. 337 sexies c.c., disposizione che prevede che l'assegnazione dell'abitazione familiare possa essere giustificata non solo dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti ma anche da specifiche condizioni personali, economiche e sociali delle parti. Deduce la SI.ra di avere sempre vissuto nella casa di via delle Costellazioni e di non avere alternative abitative. Parte_1
Per_ Inoltre, avendo impiegato tutte le sue risorse economiche al fine di garantire al figlio un'adeguata istruzione e un tenore di vita sereno, sarebbe ora economicamente incapace di trovare una nuova residenza.
Aggiunge poi l'appellante che la casa familiare rappresenterebbe ancora oggi un punto di riferimento affettivo per il figlio, il quale vi ritornerebbe abitualmente e che secondo la Suprema Corte l'assegnazione della casa familiare potrebbe essere mantenuta anche quando i figli sono diventati adulti ed autosufficienti, se uno dei coniugi vi ha sempre vissuto e non ha alternative abitative. La revoca dell'assegnazione comporterebbe un grave disagio abitativo per la SI.ra tanto più che l'ex marito dispone di altre opzioni abitative a Parte_1
Modena. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta difetto di motivazione e mancata valutazione delle circostanze da parte del Giudice di prime cure. La sentenza del Tribunale di Modena avrebbe
3 stabilito la revoca dell'assegnazione della casa familiare senza una adeguata motivazione e senza considerare l'interesse prevalente del coniuge che vi ha sempre vissuto. A dire della Matachione la pronuncia in questione non terrebbe conto delle circostanze concrete, quali la stabilità abitativa della moglie e la mancanza di alternative di abitazione. Inoltre il Giudice di primo grado non avrebbe prospettato soluzioni alternative, come la divisione del bene o la vendita con ripartizione del ricavato, in modo tale da tutelare entrambi i proprietari.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 1571/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena il 23.10.2024, di:
• “Accogliere l'appello, annullando o modificando la sentenza impugnata, al fine di correggere la contraddizione tra le motivazioni e il dispositivo, risolvendo la discordanza che inficia la validità della decisione”;
• “Accogliere l'appello, annullando la sentenza impugnata in quanto ingiustificata, e mantenere l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente”;
• “Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite, nonché ogni altro onere che la Corte riterrà opportuno”.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 14.02.2025, si è costituito il SI. il quale - dopo Controparte_1
avere fatto rilevare come la SI.ra impugnando la sentenza del Tribunale di Modena solo in Parte_1 relazione alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, abbia permesso il passaggio in giudicato di tutti gli altri capi della sentenza - ha contestato decisamente l'avverso gravame chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e manifestamente infondato. Quanto al primo motivo di appello, osserva il SI. come il CP_1
primo giudice, dopo avere riassunto la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, abbia prima ribadito che la riconvenzionale era inammissibile in quanto afferente a questioni relative alla proprietà di immobili estranee al processo di divorzio e poi nel dispositivo l'abbia semplicemente rigettata e il rigetto è ovviamente in funzione della dichiarata inammissibilità per le ragioni espresse nella parte motiva e non è stato disposto per motivi diversi dalla inammissibilità. Non vi sarebbe dunque alcun contrasto tra la valutazione di inammissibilità e il disposto rigetto, la sentenza impugnata non presenterebbe alcun insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo e la non avrebbe subito alcuna violazione del diritto di difesa, posto Parte_1
che le sue domande riconvenzionali sono state adeguatamente esaminate e giudicate come inammissibili. Pure il secondo motivo di appello risulta, secondo l'appellato, inammissibile oltre che manifestamente infondato.
Sotto il primo profilo, rileva l come nel corso del giudizio di primo grado la si sia opposta CP_1 Parte_1
Per_ alla revoca dell'assegnazione in ragione della eccepita non autosufficienza economica del figlio , peraltro ancora convivente con la madre, senza mai sostenere la tesi della sua personale indigenza economica e conseguente incapacità di reperire un'altra abitazione;
si tratterebbe dunque di una eccezione nuova e come tale non ammissibile. Quanto al merito, dopo avere evidenziato come la non contesti più il fatto, Parte_1
Per_ pacifico e documentato, che il figlio , trentaduenne, viva stabilmente a Milano da anni e svolga attività di
4 imprenditore, con redditi annuali di tutto rispetto, l'appellato deduce come la da oltre venti anni Parte_1
sia contitolare al 50% di ben due farmacie a Modena e abbia percepito negli ultimi tre anni un reddito lordo variabile tra € 57.781 ed € 74.778, redditi questi più che sufficienti per trovare una diversa sistemazione abitativa. La revoca dell'assegnazione della casa familiare, doverosa alla luce della conclamata indipendenza
Per_ economica del figlio , non comporterebbe alcun grave disagio abitativo, poiché la avrebbe Parte_1
tutte le possibilità di reperire una sistemazione alternativa di livello quanto meno pari a quella attuale. La disposta revoca sarebbe giustificata dalla mancanza dei presupposti di legge per confermare l'assegnazione della casa familiare.
Parimenti inammissibile e privo di fondatezza sarebbe anche l'ultimo motivo di appello. Fa rilevare infatti l'appellato come, secondo giurisprudenza consolidata, l'assegnazione della casa familiare non rappresenti una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ma sia espressamente condizionato solo all'interesse dei figli. Deduce l come l'assegnazione della casa coniugale sia uno strumento di protezione dei figli CP_1
minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e, non potendo conseguire altre e diverse finalità, non abbia più ragion d'essere quando la casa non risulti più idonea a svolgere tale funzione. Pertanto, in assenza di figli, il giudice non potrebbe disporre l'assegnazione della casa familiare, anche quando uno degli ex coniugi risultasse privo di una abitazione e l'altro ne disponga di più di una;
il giudice se del caso potrebbe tenerne conto in sede di definizione di assegno divorzile. La tesi sostenuta dall'appellante, peraltro solo nella presente sede, secondo la quale il Tribunale modenese avrebbe dovuto tenere conto non solo delle esigenze del figlio
Per_
ma anche delle sue personali quale coniuge asseritamente “debole”, risulterrebbe dunque risibile. Quanto alla questione dell'asserita comproprietà dell'immobile già casa familiare a seguito della costituzione del fondo patrimoniale, afferma l come la stessa verrà affrontata in un separato giudizio. Le questioni concernenti CP_1 la proprietà dell'appartamento di Modena, come opportunamente stabilito nella sentenza impugnata, risulterebbero del tutto estranee all'assegnazione della casa familiare e sua revoca.
Tanto premesso, l'appellato chiede quindi alla Corte di Appello di volere accogliere le seguenti conclusioni:
● “rigettare perché inammissibile e, comunque, infondato l'appello proposto da , Parte_1
confermando la sentenza di primo grado;
● “in via subordinata, ove mai la Corte dovesse ritenere di esaminare e decidere sulle domande riconvenzionali proposte dalla nel primo processo, dichiarate inammissibili e come tali rigettate Parte_1
dal Tribunale di Modena, ripropone le domande, richieste e conclusioni anche istruttorie già proposte dalla difesa in primo grado e non esaminate perché assorbite dalla decisione ad esso favorevole comunque CP_1 emessa;
conclusioni e richieste istruttorie che, per quanto d'interesse, di seguito si ritrascrivono (cfr. memoria ex art. 473 bis 17 – All. C)…….”; CP_1
5 ● “condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella Parte_1 misura che la Corte riterrà equa”;
● “condannare in ogni caso anche al pagamento delle spese e degli onorari di lite del Parte_1 presente giudizio, oltre accessori di legge come per legge”.
4.- Entrambe le parti hanno depositato ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c. le memorie di replica ivi previste.
All'udienza del 20 marzo 2024, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, reputa la Corte che le istanze istruttorie proposte dall'appellato non meritino accoglimento, risultando superflue ai fini del decidere, tenuto conto delle allegazioni e reciproche contestazioni delle parti nonché della documentazione tutta versata in atti e dei motivi della presente decisione di cui si dirà.
Passando ora al merito, ritiene la Corte come il primo motivo di appello non risulti fondato e vada dunque disatteso. Orbene, si duole la Matachione di una insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza che le avrebbe impedito di comprendere le ragioni della decisione. Osserva la Corte come l'odierna appellante nel processo di primo grado concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti abbia introdotto questione del tutto estranea, chiedendo l'accertamento del diritto di comproprietà al 50% dell'immobile assegnatole quale abitazione familiare ed in via subordinata e riconvenzionale la condanna del ricorrente al rimborso del mutuo che ella avrebbe CP_1 pagato nell'interesse dell'ex coniuge e come, a fronte di tale ampliamento del thema decidendum e subordinatamente all'eventuale accoglimento della riconvenzionale, il ricorrente abbia a sua volta domandato, in via riconvenzionale, declaratoria di annullamento del fondo patrimoniale. Nella sentenza il Tribunale di
Modena, dopo avere riassunto la domanda riconvenzionale proposta dalla ha prima evidenziato Parte_1
che la riconvenzionale della predetta era inammissibile in quanto concernente questioni estranee, afferenti la proprietà di immobili e come tali inammissibili (“Quanto alle ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, esse devono essere rigettate, attenendo alle ragioni proprietarie e come tali essendo inammissibili in questa sede”) e poi nel dispositivo l'ha semplicemente rigettata. Il disposto rigetto è ovviamente in funzione della dichiarata inammissibilità della domanda proposta, per i motivi illustrati nella parte motiva. Il rigetto non è stato deciso per motivi diversi dalla inammissibilità precedentemente illustrata.
La formula del “rigetto” è infatti da ritenersi omnicomprensiva. Non vi è dunque alcun contrasto, tantomeno insanabile, tra la valutazione di inammissibilità della domanda e la decisione di rigettarla. In teoria, si sarebbe potuto creare un contrasto qualora, a fronte della ritenuta inammissibilità per le ragioni di cui alla parte motiva, il Tribunale l'avesse poi rigettata nel merito per altri motivi ad esempio per mancata prova. Reputa la Corte come la sentenza impugnata non presenti alcun insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, il rigetto di “ogni altra domanda” è coerente con l'inammissibilità della stessa e il Tribunale non è proprio entrato nel merito di questioni già dichiarate estranee al thema decidendum di causa e la non ha Parte_1
6 subito alcuna violazione del diritto di difesa, per essere state le sue domande riconvenzionali debitamente esaminate e valutate come inconferenti e dunque inammissibili. Peraltro, l'appellante non contesta la ritenuta inammissibilità della riconvenzionale proposta in primo grado.
Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo di appello con i quali l'appellante si duole di una violazione e restrittiva interpretazione dell'art. 337 sexies c.c. da parte del Giudice di prime cure, di un difetto di motivazione nonché di una mancata valutazione delle circostanze, reputa la Corte come gli stessi possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla questione dell'assegnazione della casa familiare e suoi presupposti, nonché disposta revoca. Ora, anche a prescindere da ogni approfondita valutazione in ordine alla ammissibilità o meno della tesi sostenuta dall'appellante di una sua personale “indigenza economica” e conseguente incapacità di reperire un'altra abitazione e dalla sussistenza o meno degli effettivi presupposti per l'assegnazione della casa familiare, presupposti nell'ipotesi in esame non sussistenti alla luce della pacifica e Per_ documentata autosufficienza del figlio , non può non rilevarsi come la sia titolare al 50% di Parte_1 due farmacie a Modena e abbia percepito negli ultimi anni redditi lordi medi di circa € 60.000, dunque più che sufficienti per reperire una abitazione. Ancora, con più specifico riferimento alla dedotta mancanza di motivazione adeguata e di considerazione anche dell'interesse prevalente del coniuge che ha sempre vissuto nell'abitazione familiare, rileva la Corte come sia noto che l'art. 337 sexies c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” ha “una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. 2013, n. 21334)”, che l'assegnazione della casa familiare non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed “è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308)…”, che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che “funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione” e che tale scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso quale centro della vita e degli affetti dei medesimi. L'assegnazione della casa familiare costituisce dunque “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" e
“non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604)” (così tra le numerose si è espressa Cass. civ. Sez. I 30.06.2021, n. 18603). Pertanto, in assenza di figli minori o maggiorenni non
7 economicamente autosufficienti, il giudice non può disporre l'assegnazione della casa familiare, quand'anche uno dei coniugi risultasse privo di un'altra abitazione, potendo, invece, se del caso, tenere conto di uno squilibrio economico tra i coniugi in sede di valutazione e determinazione di un assegno di mantenimento o assegno divorzile, sempre che il coniuge privo di una casa di proprietà sia anche non economicamente indipendente. La preminenza dell'interesse dei figli nella decisione relativa all'assegnazione della casa familiare emerge anche rispetto all'interesse dei genitori, di cui può tenersi conto in quanto non entri in conflitto con quello dei figli: secondo la Suprema Corte infatti, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile, gli interessi dei genitori e del proprietario dell'abitazione destinato a casa familiare potranno e dovranno essere perseguiti nei limiti in cui questo non si ponga in contrasto con gli interessi dei figli (vedasi Cass. civ. Sez. VI 15.10.2020, n, 22266). L'art. 337 sexies c.c. ha una ratio di protezione nei confronti dei figli, in quanto mira a tutelarne l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, così mantenendo le condizioni di vita e le relazioni che in esso si istaurano.
Scopo dell'assegnazione della casa familiare non è evidentemente quello di sopperire anche alle esigenze economiche del coniuge asseritamente più debole. Ne deriva quindi che, stante la raggiunta, pacifica e non
Per_ contestata, indipendenza economica da parte del figlio della coppia , che abita a Milano e svolge attività imprenditoriale, condivisibilmente il giudice di primo grado ha revocato l'assegnazione della casa familiare di
Modena alla madre SI.ra non sussistendone più i presupposti. Parte_1
Conclusivamente, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza impugnata.
Il totale rigetto dell'appello induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Quanto infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato, si rileva come sia noto che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Già solo per i principi
8 giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda dell non può trovare accoglimento e va rigettata, non CP_1
apparendo le difese proposte dall'appellante manifestamente infondate e del tutto pretestuose, e non essendovi sufficiente dimostrazione che questa abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi. Ad abundantiam, si sottolinea che la parte appellata non ha offerto alcun elemento utile ed idoneo a procedere alla liquidazione, sia pure in via equitativa, del pregiudizio asseritamente sofferto, oltre a quello derivante dall'avere dovuto sostenere le spese legali per la presente causa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso Controparte_1 forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
20.03.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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