Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/1970, n. 2222
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Sentenza 29 ottobre 1970

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La disposizione dell'art 66 della l 30 aprile 1969, n 153, che modifica il grado del privilegio che assiste i crediti dell' INPS, e applicabile anche nelle procedure fallimentari in cui, alla data di entrata in vigore della legge stessa, benche gia reso esecutivo lo stato passivo non sia ancora divenuto definitivo il decreto che stabilisce e rende esecutivo il piano di riparto.*

Poiche non V'e incompatibilita, ma rapporto di complementarieta, fra l'art 66, comma terzo, della l 30 aprile 1969, n 153, e l'art 2778, n 16, cod civ, i crediti dell' INPS concernenti gli accessori previsti dal detto art 66 vanno collocati, nella graduatoria disposta dall'art 2778, per il cinquanta per cento al quinto posto e per la parte residua al sedicesimo posto.*

Il reclamo al tribunale, consentito dall'art 26 legge fallimentare, contro il decreto del giudice delegato che stabilisce e rende esecutivo il piano di riparto non e condizionato dalla presentazione di preventive osservazioni al progetto, essendovi legittimati anche i creditori che tali osservazioni non abbiano presentato.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/1970, n. 2222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2222
    Data del deposito : 29 ottobre 1970

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