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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22828 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FALCO GIANLUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà n.225
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FALCO ANNALISA presso la quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà n.225
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio a Napoli il 9.09.2013, che durante la convivenza matrimoniale era nata a [...] l'[...] una bambina, che, con sentenza n.7370/2023 ( Per_1 passata in giudicato come da attestazione prodotta agli atti) resa in data 19.05.2023 l'intestato Tribunale,
pag. 1 di 3 dichiarava che non era figlia biologica di e attribuiva alla stessa il Controparte_1 Parte_2
cognome materno in sostituzione di , rappresentavano la volontà di separarsi in Parte_1 Pt_2
quanto da diversi anni avevano cessato di convivere dal momento che la aveva iniziato a Parte_1
convivere con la figlia e con padre biologico della minore, mentre il Per_1 Persona_2
aveva creato un suo autonomo nucleo familiare. Pt_2
Tutto quanto sopra premesso, chiedevano pronunziarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.03.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi anni, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
la casa familiare di proprietà della sig.ra , resterà a questa assegnata ove continuerà a Parte_1
vivere con la figlia minore;
Per_1
le parti rinunciano vicendevolmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tenuto conto della loro indipendenza economica
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.41 , parte II, S. A SEZ. K reg. Atti Matrimonio anno 2013); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22828 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FALCO GIANLUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà n.225
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FALCO ANNALISA presso la quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà n.225
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio a Napoli il 9.09.2013, che durante la convivenza matrimoniale era nata a [...] l'[...] una bambina, che, con sentenza n.7370/2023 ( Per_1 passata in giudicato come da attestazione prodotta agli atti) resa in data 19.05.2023 l'intestato Tribunale,
pag. 1 di 3 dichiarava che non era figlia biologica di e attribuiva alla stessa il Controparte_1 Parte_2
cognome materno in sostituzione di , rappresentavano la volontà di separarsi in Parte_1 Pt_2
quanto da diversi anni avevano cessato di convivere dal momento che la aveva iniziato a Parte_1
convivere con la figlia e con padre biologico della minore, mentre il Per_1 Persona_2
aveva creato un suo autonomo nucleo familiare. Pt_2
Tutto quanto sopra premesso, chiedevano pronunziarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.03.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi anni, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
la casa familiare di proprietà della sig.ra , resterà a questa assegnata ove continuerà a Parte_1
vivere con la figlia minore;
Per_1
le parti rinunciano vicendevolmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tenuto conto della loro indipendenza economica
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.41 , parte II, S. A SEZ. K reg. Atti Matrimonio anno 2013); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3