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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/4/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA Parte_1 C.F._1
MARINO MERLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), via Rom n.55, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SONIA Parte_2 C.F._2
MANCINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo Giannotti n.199/N, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A. i coniugi vivranno separati, liberi ciascun di stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo B. La casa coniugale già di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà a lei assegnata, Parte_1 il sig. si impegna a trasferirsi e liberare la ex casa familiare dalle proprie cose entro Parte_2 quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. C. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento o di alimenti e dichiarano, altresì, che con il trasferimento immobiliare disciplinato nel presente ricorso hanno regolamentato e definito tutte le questioni patrimoniali e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun
1 titolo e/o ragione D. I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 Per_2 del novellato art. 155, II° comma C.C. e della L. n° 54/2006, ma dimoreranno e continueranno ad abitare prevalentemente con la madre nell'abitazione di proprietà della stessa sita in loc. Bardani 13, Filecchio, Barga, (LU). E. I genitori eserciteranno la responsabilità nel modo seguente: per le decisioni di maggiore interesse come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, le stesse dovranno essere concordate e condivise dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità esclusivamente e separatamente nel periodo di permanenza dei minori presso di sé. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa ogni questione relativa ai figli. F. Ogni genitore sarà sollecito nel passaggio di informazioni all'altro relativamente a quanto è nell'interesse dei figli;
ogni decisione che riguardi i minori sarà condivisa con l'altro; entrambi permetteranno ai figli spazi e modalità adeguati di colloquio telefonico con il genitore assente, i genitori si impegnano a garantire la propria e reciproca reperibilità telefonica. In nessun caso, esplicitamente o implicitamente, uno dei due genitori avrà atteggiamenti, comportamenti o farà affermazioni che possano denigrare, sminuire, o ridicolizzare la figura ed il ruolo dell'altro genitore. Entrambi si dovranno impegnare a tutelare e valorizzare la figura genitoriale dell'altro. G. Non useranno i figli come mezzo per passarsi le comunicazioni o per ottenere informazioni sull'altro genitore. H. Il padre, tenendo conto dell'età dei figli, di anni 7 e di anni 9, nonché delle Per_1 Per_2 problematiche di salute del figlio, la prima settimana prenderà i ragazzi dalle ore 18,00 del Venerdì fino alla Domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 20,00, nel periodo scolastico mentre nel periodo estivo entro le ore 22,00; inoltre potrà tenere i figli un altro pomeriggio infrasettimanale individuato nel Mercoledì pomeriggio fino alle ore 21,00 (nel periodo scolastico) e ore 22,00 (nel periodo estivo); nella seconda settimana nella giornata di mercoledì e di Venerdì compreso il pernotto, prenderà i figli all'uscita della scuola e la mattina dopo li riporterà a scuola (a casa dalla madre nel periodo estivo). Onde permettere ai ragazzi di abituarsi gradualmente al nuovo regime di frequentazione dei genitori le parti convengono che fino alla fine di giugno del corrente anno, nella seconda settimana il pernotto non sarà inserito, quindi, i figli nella seconda settimana potranno pernottare con il padre a partire dal mese di luglio corrente anno. I. Nel periodo estivo quando i ragazzi sono liberi da impegni scolastici il padre potrà organizzare con i figli un'intera giornata portandoli a fare una gita.
e Si seguirà il criterio dell'alternanza. Quest'anno i figli Controparte_1 CP_2 festeggeranno il giorno di Pasqua con la madre e il giorno seguente (cosiddetta Pasquetta) con il padre. I figli festeggeranno con la madre il 24 e il 25 dicembre, il 26 dicembre con il padre, i giorni 31 dicembre e 1° gennaio con la madre, i giorni 5 e 6 gennaio con il padre. L'Anno successivo si seguirà il criterio dell'alternanza prevedendo la presenza opposta dei genitori e così a seguire per gli anni seguenti con il criterio dell'alternanza. Per il residuo periodo delle vacanze scolastiche si manterrà il calendario settimanale già previsto. K. ULTERIORI FESTIVITA' Per tutte le ulteriori festività (ad esempio 8 dicembre festa della madonna – 2 Giugno Festa della Repubblica, 25 aprile Festa della Liberazione, 1° maggio Festa dei Lavoratori) si seguirà il criterio dell'alternanza con rotazione su base pari (un anno il padre avrà i
2 minori nelle festività pari e la madre in quelle dispari e viceversa l'anno successivo). Qualora la festività cada in un periodo di affidamento dell'altro genitore si prevede la possibilità di scambio temporaneo dei minori per la sola giornata festiva con orari da concordare secondo buon senso e reciproca disponibilità L. VACANZE ESTIVE: I genitori potranno tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi. Il padre quest'estate terrà con sé i figli sette giorni consecutivi a luglio e sette giorni consecutivi ad agosto compreso il Ferragosto. I genitori si impegnano a comunicare il periodo delle vacanze estive entro la fine del mese di marzo. Per quanto riguarda il Ferragosto, quest'anno sarà di spettanza del padre, l'anno dopo di spettanza della madre e così via secondo il criterio dell'alternanza. M. Per quanto riguarda il compleanno dei figli i genitori sceglieranno modalità e luogo del festeggiamento suddividendo al 50% le spese inerenti all'organizzazione della festa. N. Sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i due genitori tesi a migliorare il rapporto tra loro ed i figli, come cambiare il giorno della settimana, organizzare una settimana bianca o di svago preferibilmente in coincidenza con le vacanze natalizie e/o pasquali al fine di non interrompere il percorso scolastico, organizzare una gita “fuori porta” con i figli per un'intera giornata, soprattutto nel periodo estivo quando non ci sono impegni scolastici. O. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio), da versarsi mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora codice IBAN [...] 0000011698 47 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. P. I ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre. Q. Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite tra i genitori al 50%. R. Delega Scolastica: la Sig.ra delega la baby-sitter e la propria madre (nonna materna) Parte_1 il Sig. delega il proprio padre (nonno paterno) e la baby-sitter. Pt_2
S. Le spese straordinarie come previsto dal protocollo del Tribunale di Lucca faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50%. Per espressa volontà delle parti, viene introdotto nel corpo la seguente tabella, al fine di evitare future divergenze tra i genitori: TIPO DI SPESA ORDINARIA O
STRAORDINARIA? DA
CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE O NO
SCOLASTICHE
1)Acquisto libri Straordinaria No
2)Acquisto corredo inizio No Parte_3 anno scolastico
3)Acquisto materiale di cancelleria Ordinaria Già ricompresa nell'assegno di mantenimento
4) Mensa Ordinaria Come sopra
5) Scuolabus/Autobus/Treno/ No Parte_3 per raggiungere la scuola
6) Quota d'iscrizione No Parte_4
3 Scolastiche in ambito giornaliero
7) Viaggi studio o istruzione Straordinaria Si anche all'estero (o comunque con pernottamento)
8) Viaggi di istruzione Straordinaria No organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola
9) Soggiorni all'estero per motivi di Straordinaria Si studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere
10) Ripetizioni scolastiche Straordinaria Si
11) Frequenza del conservatorio Straordinaria Si
o di scuole formative
FORMAZIONE UNIVERSITARIA 1)Tasse Universitarie Straordinaria (Devono essere preventivamente concordate se sono spese di istituti privati)
2) Alloggio presso la Straordinaria Si sede Universitaria
3) Master e specializzazioni Straordinaria Si post-universitari
4) Spese per la preparazione Straordinaria Si di concorsi (acquisto libri ed eventuali pernottamenti fuori sede) SPESE SANITARIE
1)Visite pediatriche Straordinaria No se prescritta dal medico di base
(straordinaria, senza preventivo consenso,se
2) Acquisto medicinali Ordinaria prescritte da medico curante/pediatra) da banco (straordinaria, senza preventivo consenso
3) Visite di controllo Ordinaria se prescritte da medico curante/pediatra)
4) Dentista Straordinaria Si
5) Improvviso intervento chirurgico Straordinaria No se eseguito in SSN
6) Acquisto di un paio di occhiali Straordinaria No da vista o di un apparecchio ortodontico effettuate tramite SSN
7) Interventi chirurgici, spese Straordinaria Si odontoiatriche, oculistiche e sanitarie si non effettuate tramite SSN
8) Trattamenti psicoterapeutici e di Straordinaria Si logopedia, esami diagnostici, analisi
4 cliniche, visite specialistiche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private
CP_3
1) Acquisto motorino Straordinaria Si
2) Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (acquistato con No Parte_3
l'accordo di entrambi i genitori)
3) Acquisto computer Straordinaria Si
4) Spese per conseguimento della patente Si Parte_3
5) Viaggi e vacanze Si Parte_3
6) Attività sportive e relative Straordinaria Si (anche attrezzature se si tratta di uno sport praticato precedentemente)
7) Ricariche cellulare Ordinaria
8) Trattamenti estetici (parrucchiere) Ordinaria
10) Attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) Ordinaria
11) Organizzazione dei ricevimenti, Straordinaria Si celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli T. Per la babysitter il padre contribuirà con € 100,00 euro al mese. U. Le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate, da parte di quello dei due genitori che anticiperà il corrispondente esborso, ove non indifferibili e urgenti saranno ripartite al 50% fra di loro. Il genitore che sosterrà in anticipo la spesa, previa esibizione della relativa ricevuta, dovrà essere rimborsato della quota spettante entro 10 giorni dalla richiesta. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, fax, pec, ecc.) dovrà motivare il proprio dissenso entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
V. Per le spese mediche il signor è titolare di una polizza sanitaria, pertanto, la madre Parte_2 che dovesse anticipare la spesa medica si impegna a trasmettere l'originale della fattura e/o ricevuta unitamente alla ricetta del medico di base entro due giorni al padre affinché lo stesso possa ottenere il rimborso della spesa che sarà ripartito al 50% tra i genitori;
W. Quanto ai buoni postali, attualmente intestati ad entrambi i ricorrenti, costituti a favore dei figli, gli stessi alla loro scadenza verranno riscossi ed equamente suddivisi tra i ricorrenti, i quali provvederanno in via autonoma a reinvestirli a favore dei figli;
X. la signora si impegna e si obbliga a trasferire al sig. che accetta Parte_1 Parte_2
i diritti pari all'intero della proprietà dell'immobile posto in Castelnuovo di Garfagnana n 28 p. P1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Sezione urbana A, foglio 10, particella n. 7660, sub 40, cat. A/10, classe 3 rendita euro 537,12 la citata partita catastale risulta correttamente intestata alla ricorrente che ne è proprietaria;
la sig.ra Parte_1 Parte_1 con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna e si obbliga a trasferire l'immobile descritto al
5 paragrafo precedente nonchè i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato, tra cui la resede esterna, il vano scale con ascensore, il corridoio e il pianerottolo al primo piano, rappresentati in Catasto Fabbricati come segue:
- Sezione urbana A, Foglio 10, mappale 7660 subalterno 2, Via Valmaira n.28, piano T (resede, comune a tutti i subalterni);
- Sezione urbana A, foglio 10, mappale 7660 subalterno 15, via Valmaira n.28, piano 1 (corridoio, comune ai subalterni 24,27,28,29,30);
- Sezione urbana A, foglio 10, mappale 7660 subalterno 21, via Valmaira n.28, piano T-1-2 (vano scale, comune ai subalterni 18,25,26,28,29,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42);
- Sezione urbana A, foglio 10, mappale 7660 subalterno 22, Via Valmaira n.28, piano 1 (pianerottolo, comune ai subalterni 25,26,28,29,37,38,40,41,42). al sig. che accetta chiedendo Parte_2
l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.Il sig. non verserà alla signora Parte_2 Parte_1 alcuna somma di denaro in quanto il presente trasferimento deve intendersi quale oggetto di compensazione tra i coniugi;
le parti si impegnano a formalizzare ii trasferimento dinanzi al Notaio entro 30 giorni dall'udienza di comparizione. Tutte le spese Notaio geometra, registrazione Per_3 atto etc, saranno sostenute dal Sig. Il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra Pt_2 Parte_2
il giorno della comparizione dinanzi al Notaio almeno 15 gg. prima e la stessa si Parte_1 impegna a comparire per a stipula del rogito. Il trasferimento è esente da imposta tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. I ricorrenti dichiarano: che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse e che non intendono riconciliarsi. Intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 20/7/2013, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_2 Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
6 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Castelnuovo di Garfagnana (LU) in data 20/7/2013, debitamente Pt_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) all'Atto Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/4/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA Parte_1 C.F._1
MARINO MERLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), via Rom n.55, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SONIA Parte_2 C.F._2
MANCINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo Giannotti n.199/N, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A. i coniugi vivranno separati, liberi ciascun di stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo B. La casa coniugale già di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà a lei assegnata, Parte_1 il sig. si impegna a trasferirsi e liberare la ex casa familiare dalle proprie cose entro Parte_2 quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. C. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento o di alimenti e dichiarano, altresì, che con il trasferimento immobiliare disciplinato nel presente ricorso hanno regolamentato e definito tutte le questioni patrimoniali e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun
1 titolo e/o ragione D. I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 Per_2 del novellato art. 155, II° comma C.C. e della L. n° 54/2006, ma dimoreranno e continueranno ad abitare prevalentemente con la madre nell'abitazione di proprietà della stessa sita in loc. Bardani 13, Filecchio, Barga, (LU). E. I genitori eserciteranno la responsabilità nel modo seguente: per le decisioni di maggiore interesse come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, le stesse dovranno essere concordate e condivise dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità esclusivamente e separatamente nel periodo di permanenza dei minori presso di sé. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa ogni questione relativa ai figli. F. Ogni genitore sarà sollecito nel passaggio di informazioni all'altro relativamente a quanto è nell'interesse dei figli;
ogni decisione che riguardi i minori sarà condivisa con l'altro; entrambi permetteranno ai figli spazi e modalità adeguati di colloquio telefonico con il genitore assente, i genitori si impegnano a garantire la propria e reciproca reperibilità telefonica. In nessun caso, esplicitamente o implicitamente, uno dei due genitori avrà atteggiamenti, comportamenti o farà affermazioni che possano denigrare, sminuire, o ridicolizzare la figura ed il ruolo dell'altro genitore. Entrambi si dovranno impegnare a tutelare e valorizzare la figura genitoriale dell'altro. G. Non useranno i figli come mezzo per passarsi le comunicazioni o per ottenere informazioni sull'altro genitore. H. Il padre, tenendo conto dell'età dei figli, di anni 7 e di anni 9, nonché delle Per_1 Per_2 problematiche di salute del figlio, la prima settimana prenderà i ragazzi dalle ore 18,00 del Venerdì fino alla Domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 20,00, nel periodo scolastico mentre nel periodo estivo entro le ore 22,00; inoltre potrà tenere i figli un altro pomeriggio infrasettimanale individuato nel Mercoledì pomeriggio fino alle ore 21,00 (nel periodo scolastico) e ore 22,00 (nel periodo estivo); nella seconda settimana nella giornata di mercoledì e di Venerdì compreso il pernotto, prenderà i figli all'uscita della scuola e la mattina dopo li riporterà a scuola (a casa dalla madre nel periodo estivo). Onde permettere ai ragazzi di abituarsi gradualmente al nuovo regime di frequentazione dei genitori le parti convengono che fino alla fine di giugno del corrente anno, nella seconda settimana il pernotto non sarà inserito, quindi, i figli nella seconda settimana potranno pernottare con il padre a partire dal mese di luglio corrente anno. I. Nel periodo estivo quando i ragazzi sono liberi da impegni scolastici il padre potrà organizzare con i figli un'intera giornata portandoli a fare una gita.
e Si seguirà il criterio dell'alternanza. Quest'anno i figli Controparte_1 CP_2 festeggeranno il giorno di Pasqua con la madre e il giorno seguente (cosiddetta Pasquetta) con il padre. I figli festeggeranno con la madre il 24 e il 25 dicembre, il 26 dicembre con il padre, i giorni 31 dicembre e 1° gennaio con la madre, i giorni 5 e 6 gennaio con il padre. L'Anno successivo si seguirà il criterio dell'alternanza prevedendo la presenza opposta dei genitori e così a seguire per gli anni seguenti con il criterio dell'alternanza. Per il residuo periodo delle vacanze scolastiche si manterrà il calendario settimanale già previsto. K. ULTERIORI FESTIVITA' Per tutte le ulteriori festività (ad esempio 8 dicembre festa della madonna – 2 Giugno Festa della Repubblica, 25 aprile Festa della Liberazione, 1° maggio Festa dei Lavoratori) si seguirà il criterio dell'alternanza con rotazione su base pari (un anno il padre avrà i
2 minori nelle festività pari e la madre in quelle dispari e viceversa l'anno successivo). Qualora la festività cada in un periodo di affidamento dell'altro genitore si prevede la possibilità di scambio temporaneo dei minori per la sola giornata festiva con orari da concordare secondo buon senso e reciproca disponibilità L. VACANZE ESTIVE: I genitori potranno tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi. Il padre quest'estate terrà con sé i figli sette giorni consecutivi a luglio e sette giorni consecutivi ad agosto compreso il Ferragosto. I genitori si impegnano a comunicare il periodo delle vacanze estive entro la fine del mese di marzo. Per quanto riguarda il Ferragosto, quest'anno sarà di spettanza del padre, l'anno dopo di spettanza della madre e così via secondo il criterio dell'alternanza. M. Per quanto riguarda il compleanno dei figli i genitori sceglieranno modalità e luogo del festeggiamento suddividendo al 50% le spese inerenti all'organizzazione della festa. N. Sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i due genitori tesi a migliorare il rapporto tra loro ed i figli, come cambiare il giorno della settimana, organizzare una settimana bianca o di svago preferibilmente in coincidenza con le vacanze natalizie e/o pasquali al fine di non interrompere il percorso scolastico, organizzare una gita “fuori porta” con i figli per un'intera giornata, soprattutto nel periodo estivo quando non ci sono impegni scolastici. O. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio), da versarsi mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora codice IBAN [...] 0000011698 47 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. P. I ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre. Q. Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite tra i genitori al 50%. R. Delega Scolastica: la Sig.ra delega la baby-sitter e la propria madre (nonna materna) Parte_1 il Sig. delega il proprio padre (nonno paterno) e la baby-sitter. Pt_2
S. Le spese straordinarie come previsto dal protocollo del Tribunale di Lucca faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50%. Per espressa volontà delle parti, viene introdotto nel corpo la seguente tabella, al fine di evitare future divergenze tra i genitori: TIPO DI SPESA ORDINARIA O
STRAORDINARIA? DA
CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE O NO
SCOLASTICHE
1)Acquisto libri Straordinaria No
2)Acquisto corredo inizio No Parte_3 anno scolastico
3)Acquisto materiale di cancelleria Ordinaria Già ricompresa nell'assegno di mantenimento
4) Mensa Ordinaria Come sopra
5) Scuolabus/Autobus/Treno/ No Parte_3 per raggiungere la scuola
6) Quota d'iscrizione No Parte_4
3 Scolastiche in ambito giornaliero
7) Viaggi studio o istruzione Straordinaria Si anche all'estero (o comunque con pernottamento)
8) Viaggi di istruzione Straordinaria No organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola
9) Soggiorni all'estero per motivi di Straordinaria Si studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere
10) Ripetizioni scolastiche Straordinaria Si
11) Frequenza del conservatorio Straordinaria Si
o di scuole formative
FORMAZIONE UNIVERSITARIA 1)Tasse Universitarie Straordinaria (Devono essere preventivamente concordate se sono spese di istituti privati)
2) Alloggio presso la Straordinaria Si sede Universitaria
3) Master e specializzazioni Straordinaria Si post-universitari
4) Spese per la preparazione Straordinaria Si di concorsi (acquisto libri ed eventuali pernottamenti fuori sede) SPESE SANITARIE
1)Visite pediatriche Straordinaria No se prescritta dal medico di base
(straordinaria, senza preventivo consenso,se
2) Acquisto medicinali Ordinaria prescritte da medico curante/pediatra) da banco (straordinaria, senza preventivo consenso
3) Visite di controllo Ordinaria se prescritte da medico curante/pediatra)
4) Dentista Straordinaria Si
5) Improvviso intervento chirurgico Straordinaria No se eseguito in SSN
6) Acquisto di un paio di occhiali Straordinaria No da vista o di un apparecchio ortodontico effettuate tramite SSN
7) Interventi chirurgici, spese Straordinaria Si odontoiatriche, oculistiche e sanitarie si non effettuate tramite SSN
8) Trattamenti psicoterapeutici e di Straordinaria Si logopedia, esami diagnostici, analisi
4 cliniche, visite specialistiche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private
CP_3
1) Acquisto motorino Straordinaria Si
2) Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (acquistato con No Parte_3
l'accordo di entrambi i genitori)
3) Acquisto computer Straordinaria Si
4) Spese per conseguimento della patente Si Parte_3
5) Viaggi e vacanze Si Parte_3
6) Attività sportive e relative Straordinaria Si (anche attrezzature se si tratta di uno sport praticato precedentemente)
7) Ricariche cellulare Ordinaria
8) Trattamenti estetici (parrucchiere) Ordinaria
10) Attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) Ordinaria
11) Organizzazione dei ricevimenti, Straordinaria Si celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli T. Per la babysitter il padre contribuirà con € 100,00 euro al mese. U. Le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate, da parte di quello dei due genitori che anticiperà il corrispondente esborso, ove non indifferibili e urgenti saranno ripartite al 50% fra di loro. Il genitore che sosterrà in anticipo la spesa, previa esibizione della relativa ricevuta, dovrà essere rimborsato della quota spettante entro 10 giorni dalla richiesta. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, fax, pec, ecc.) dovrà motivare il proprio dissenso entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
V. Per le spese mediche il signor è titolare di una polizza sanitaria, pertanto, la madre Parte_2 che dovesse anticipare la spesa medica si impegna a trasmettere l'originale della fattura e/o ricevuta unitamente alla ricetta del medico di base entro due giorni al padre affinché lo stesso possa ottenere il rimborso della spesa che sarà ripartito al 50% tra i genitori;
W. Quanto ai buoni postali, attualmente intestati ad entrambi i ricorrenti, costituti a favore dei figli, gli stessi alla loro scadenza verranno riscossi ed equamente suddivisi tra i ricorrenti, i quali provvederanno in via autonoma a reinvestirli a favore dei figli;
X. la signora si impegna e si obbliga a trasferire al sig. che accetta Parte_1 Parte_2
i diritti pari all'intero della proprietà dell'immobile posto in Castelnuovo di Garfagnana n 28 p. P1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Sezione urbana A, foglio 10, particella n. 7660, sub 40, cat. A/10, classe 3 rendita euro 537,12 la citata partita catastale risulta correttamente intestata alla ricorrente che ne è proprietaria;
la sig.ra Parte_1 Parte_1 con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna e si obbliga a trasferire l'immobile descritto al
5 paragrafo precedente nonchè i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato, tra cui la resede esterna, il vano scale con ascensore, il corridoio e il pianerottolo al primo piano, rappresentati in Catasto Fabbricati come segue:
- Sezione urbana A, Foglio 10, mappale 7660 subalterno 2, Via Valmaira n.28, piano T (resede, comune a tutti i subalterni);
- Sezione urbana A, foglio 10, mappale 7660 subalterno 15, via Valmaira n.28, piano 1 (corridoio, comune ai subalterni 24,27,28,29,30);
- Sezione urbana A, foglio 10, mappale 7660 subalterno 21, via Valmaira n.28, piano T-1-2 (vano scale, comune ai subalterni 18,25,26,28,29,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42);
- Sezione urbana A, foglio 10, mappale 7660 subalterno 22, Via Valmaira n.28, piano 1 (pianerottolo, comune ai subalterni 25,26,28,29,37,38,40,41,42). al sig. che accetta chiedendo Parte_2
l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.Il sig. non verserà alla signora Parte_2 Parte_1 alcuna somma di denaro in quanto il presente trasferimento deve intendersi quale oggetto di compensazione tra i coniugi;
le parti si impegnano a formalizzare ii trasferimento dinanzi al Notaio entro 30 giorni dall'udienza di comparizione. Tutte le spese Notaio geometra, registrazione Per_3 atto etc, saranno sostenute dal Sig. Il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra Pt_2 Parte_2
il giorno della comparizione dinanzi al Notaio almeno 15 gg. prima e la stessa si Parte_1 impegna a comparire per a stipula del rogito. Il trasferimento è esente da imposta tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. I ricorrenti dichiarano: che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse e che non intendono riconciliarsi. Intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 20/7/2013, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_2 Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
6 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Castelnuovo di Garfagnana (LU) in data 20/7/2013, debitamente Pt_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) all'Atto Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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