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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2974/2017 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì che lo rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
e
con sede in Roma (p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppa Velardi e Rosa Pino, presso il cui studio in Messina è elettivamente domiciliata,
resistente
oggetto: mansioni superiori.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 12 giugno 2017 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di essere dipendente di dal 2001 con la qualifica di “mozzo”, lamentava Parte_2
l'elusione da parte della società della normativa di cui agli artt. 2103 c.c. e 21, comma 1.3, c.c.n.l. attività ferroviarie e servizi connessi del 16 aprile 2003 per averlo adibito allo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al profilo di “marinaio” a decorrere dal 30 agosto 2007 e per lunghi periodi, tutti di poco inferiori ai 90 giorni, intervallati da periodi brevi di imbarco nel profilo di appartenenza per lo più coincidenti con i turni di riposo e con le giornate di ferie, al fine di impedire la maturazione del diritto al definitivo inquadramento superiore. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla qualifica di “marinaio” con decorrenza dal 30 novembre 2007 ovvero, in subordine, dal 16 febbraio 2008, dall'8 dicembre 2009 o in via ulteriormente gradata dal 16 maggio o dal 6 agosto 2011 e, per l'effetto, la condanna della datrice di lavoro all'inquadramento nel profilo superiore e alla corresponsione delle connesse differenze retributive. Nella resistenza della convenuta, disposta ctu contabile e sostituita l'udienza del 15 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che, per dato pacifico, il rapporto di lavoro che intercorre tra l'ente RO DE TA (nelle diverse denominazioni assunte nel tempo) in qualità di armatore delle navi traghetto nella tratta DE stretto di Messina e il personale da questo dipendente si qualifica quale lavoro nautico, rientrando dunque tale personale nella categoria “gente di mare” di cui agli artt. 114 ss. cod.nav. (v. ex multis Cass. nn. 47/2012, 16928/2011 e 13783/2011).
Tale rapporto si basa in linea generale sul normale scambio tra prestazione e retribuzione, contraddistinguendosi tuttavia dagli altri settori lavorativi in ragione dell'elemento aggiuntivo della sicurezza della nave e della navigazione, che ha costituito la ragione di differenziazione del lavoro nautico rispetto alla generale nozione di lavoro subordinato, con importanti riflessi anche in tema di adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori.
A norma dell'art. 334 cod. nav., dichiarato inderogabile dall'art. 374, primo comma, “i componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni”.
La norma si limita dunque a riconoscere la spettanza di una maggiorazione retributiva in caso di svolgimento di mansioni superiori e non anche un diritto del lavoratore al riconoscimento della qualifica superiore.
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 35 l. n. 300/1970 ha rimesso alla contrattazione collettiva il compito di provvedere ad applicare al personale navigante delle imprese di navigazione i principi della medesima legge, ravvisando così nel contratto collettivo lo strumento più idoneo a rendere effettivi anche nei confronti dei lavoratori nautici i fondamentali principi DE Statuto dei lavoratori e, nel caso di specie, quello della promozione automatica non previsto dal sistema specialistico di riferimento.
In tal senso, l'art. 21, par. 1.3, del c.c.n.l. di categoria del 2003, nel testo ratione temporis applicabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 2103 c.c., dispone che nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore “i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte
e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
2 lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi”.
In tale ipotesi grava dunque sul lavoratore l'onere di provare: - che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa (e non meramente contingente), utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendete con inferiore qualifica;
- che in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento;
- che l'assegnazione sia stata piena, cioè che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (v. Cass. n. 18122/2014).
Ciò posto, nel caso di specie dal libretto della navigazione (prodotto in forma integrale anche dalla società resistente) risulta che , assunto alle dipendenze di a decorrere dal 2001 Parte_1 Pt_2
con la qualifica di mozzo, è stato imbarcato in tale profilo o in quello di giovanotto di coperta, con periodici sbarchi per trasbordo o cambio qualifica, fino al 29 agosto 2007 (cfr. a titolo esemplificativo imbarco a Messina il 22 settembre 2003 nella qualità di giovanotto di coperta e sbarco il 23 per cambio qualifica;
imbarco a Messina il 24 settembre 2003 con qualifica di mozzo e sbarco il 25 ottobre 2004 per trasbordo).
A partire dal 30 agosto 2007 il ricorrente è stato, invece, adibito sistematicamente alle mansioni superiori di “marinaio” in forza di molteplici assegnazioni, intervallate da più o meno brevi periodi di sbarco e imbarco nella qualifica di appartenenza o in quella di giovanotto di coperta e, nel dettaglio:
- dal 30 agosto al 10 ottobre e dall'11 ottobre al 12 novembre 2007 in qualità di marinaio per complessivi n. 73 giorni;
- dal 13 al 15 novembre in qualità di mozzo, dal 16 novembre al 21 gennaio 2008 in qualità di giovanotto di coperta e dal 22 al 24 gennaio 2008 in qualità di mozzo, per totali n. 70 giorni;
- dal 25 gennaio al 21 marzo, dal 22 al 24 e dal 25 al 29 marzo e dal 31 marzo all'8 aprile 2008 in qualità di marinaio per complessivi n. 71 giorni;
- dal 9 al 17 aprile 2008 in qualità di mozzo per n. 8 giorni;
- dal 18 aprile al 1 luglio 2008 in qualità di marinaio e, sbarcato per infortunio, nuovamente imbarcato dal 6 al 9 ottobre 2008 nella medesima qualifica, per complessivi n. 77 giorni;
- dal 10 al 22 ottobre e successivo nuovo imbarco fino al 30 ottobre 2008 in qualità di mozzo per n. 20 giorni;
- dal 31 ottobre 2008 all'8 gennaio 2009 in qualità di marinaio per n. 69 giorni;
- dal 9 al 13 gennaio 2009 in qualità di mozzo per n. 4 giorni;
- dal 14 gennaio al 19 marzo 2009 in qualità di marinaio per n. 64 giorni;
3 - dal 20 al 24 marzo 2009 in qualità di mozzo per n. 4 giorni;
- dal 25 marzo all'8 giugno 2009 in qualità di marinaio per n. 75 giorni;
- dal 9 al 17 giugno 2009 in qualità di mozzo per n. 8 giorni;
- dal 18 giugno al 31 agosto 2009 in qualità di marinaio per n. 74 giorni;
- dal 1 al 7 settembre 2009 in qualità di mozzo per n. 6 giorni;
- dall'8 settembre al 24 novembre 2009 in qualità di marinaio per n. 77 giorni;
- dal 25 al 26 novembre 2009 in qualità di mozzo per n. 1 giorno;
- dal 27 novembre 2009 al 4 febbraio 2010 in qualità di marinaio per n. 69 giorni;
- dal 5 al 9 febbraio 2010 in qualità di mozzo per n. 4 giorni;
- dal 10 febbraio al 26 aprile 2010 in qualità di marinaio per n. 75 giorni;
- dal 27 al 30 aprile e dal 30 giugno al 6 settembre 2010 in qualità di mozzo per complessivi n. 71 giorni;
- dal 7 settembre al 22 novembre 2010 in qualità di marinaio per n. 76 giorni;
- dal 23 al 30 novembre 2010 in qualità di mozzo per n. 7 giorni;
- dal 1 dicembre 2010 al 10 febbraio 2011 in qualità di marinaio per n. 71 giorni;
- dall'11 al 15 febbraio 2011 in qualità di mozzo per n. 4 giorni;
- dal 16 febbraio al 2 maggio 2011 in qualità di marinaio per n. 75 giorni;
- dal 3 al 5 maggio 2011 in qualità di mozzo per n. 2 giorni;
- dal 6 maggio al 18 luglio 2011 in qualità di marinaio per n. 73 giorni;
- dal 19 al 20 luglio 2011 in qualità di mozzo per n. 1 giorno;
- dal 21 luglio al 6 ottobre 2011 in qualità di marinaio per n. 77 giorni;
- dal 7 al 10 ottobre 2011 in qualità di mozzo per n. 3 giorni;
- dall'11 ottobre al 29 dicembre 2011 in qualità di marinaio per n. 79 giorni;
- dal 30 dicembre 2011 al 10 gennaio 2012 in qualità di mozzo per n. 11 giorni;
- dall'11 gennaio al 29 marzo 2012 in qualità di marinaio per n. 78 giorni;
- dal 30 marzo al 2 aprile 2012 in qualità di mozzo per n. 3 giorni;
- dal 3 aprile al 19 giugno 2012 in qualità di marinaio per n. 77 giorni;
- dal 20 giugno al 10 luglio 2012 in qualità di mozzo per n. 20 giorni;
- dall'11 luglio al 3 agosto e da tale data al 26 settembre 2012 in qualità di marinaio per complessivi n.
77 giorni.
4 Ha effettuato poi, dal 27 settembre 2012 al 4 giungo 2014 (ultimo libretto prodotto dal ricorrente) svariati incarichi in qualità di mozzo e giovanotto di coperta.
Dalla predetta documentazione emerge, dunque, che nell'anzidetto quinquennio (e cioè dal 30 agosto 2007 al 26 settembre 2012) l' ha rivestito la qualifica di marinaio per 1.407 giorni, Parte_1
corrispondenti a oltre l'85% delle 1.654 giornate di imbarco totali (con un residuo di soli 247 giorni nella qualifica propria di mozzo) e per periodi singolarmente di poco inferiori a 90 giorni.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini dell'operatività dell'art. 2103 c.c.
e, dunque, del riconoscimento del diritto del lavoratore all'automatico inquadramento nella superiore qualifica ricoperta, il periodo minimo di 90 giorni può essere raggiunto anche tramite il cumulo di diversi periodi frazionati.
La S.C. ha precisato sul punto che non è a tali fini sufficiente la mera reiterazione delle assegnazioni del lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, risultando invece necessario, seppur non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro, quantomeno una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi al di fuori di reali esigenze produttive del datore, nonché una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento;
la prova di tali elementi ben può evincersi da circostanze obiettive e, in particolare, oltre alla frequenza e sistematicità delle assegnazioni, la rispondenza delle stesse a un'esigenza strutturale del datore di lavoro, tale da rivelare l'utilità per l'organizzazione aziendale della professionalità superiore (v. Cass. nn. 27129/2018 e 9303/2016).
E nel caso qui delibato tali elementi emergono chiaramente dalla documentazione prodotta dal ricorrente con l'atto introduttivo e con le successive note (libretto navigazione, verbale incontro sindacale del 17 gennaio 2001, convenzioni di arruolamento del personale trimestrale precario dal 1997 al 2009, comunicati sindacali relativi alla carenza di organico), non contestata, dalla quale risultano le carenze strutturali dell'organico, il costante ricorso della società all'utilizzo di personale in ruoli superiori, la reiterata adibizione del lavoratore all'espletamento delle mansioni di marinaio per periodi singolarmente di poco inferiori a 90 giorni, in elusione della richiamata normativa contrattuale.
Le suddette circostanze non sono poi state specificamente contestate dalla convenuta, la quale si è limitata a eccepire genericamente che l'utilizzazione dell' nel superiore profilo sarebbe dipesa Parte_1
dalla necessità di sostituire altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Difettano però i presupposti di temporaneità ed eccezionalità della dedotta sostituzione, trattandosi di adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori per più di un quinquennio e in modo pressoché permanente (con assegnazioni per periodi piuttosto lunghi – in media oltre 70 giorni ciascuna
– intervallate da brevi incarichi, anche di 2 o 3 giorni non lavorati, nella qualifica di appartenenza) dipendente da una stabile scelta organizzativa della datrice di lavoro e collegata alla necessità di quest'ultima di sopperire alla carenza di personale (v. sul punto convenzioni di arruolamento dal 1997 al
5 2009, attestanti la cronica carenza di organico nel profilo di marinaio, coperta prima con l'assunzione di marinai dal turno generale e poi con l'assunzione di mozzi dal turno generale conferendo al tempo stesso le mansioni superiori ai mozzi in organico;
avviso delle segreterie territoriali Messina Filt – CP_2 CP_3
CP_
– – – e RSU 32 di indizione DE sciopero del settore navigazione per la CP_4 CP_6
giornata del 18 luglio 2008 “nello specifico sono insufficienti le risposte aziendali riguardo: (…) assunzioni e carenza di personale (…) precariato e turno particolare”; articolo Gazzetta del Sud “Flotta, personale, organizzazione e futuro: restano irrisolti i nodi FS (…) la ormai critica carenza di personale che si esplicita nel continuo ricorso a prestazioni straordinarie (che il sindacato ha certato sempre di affrontare in maniera organica attraverso la istituzione del “turno particolare” auspicato dal ministero
Par dei Trasporti, dalla Prefettura e dalla Capitaneria di porto e non ancora recepito da ).
Può ritenersi quindi dimostrato che l'attività svolta dall' non fosse genuinamente Parte_1
“sostitutiva”.
Né dai prospetti presenze depositati dalla società risulta una piena sovrapponibilità delle giornate di assenza per ferie/infortunio/malattia del personale con qualifica di marinaio ai periodi di adibizione del ricorrente allo svolgimento di mansioni superiori.
Va quindi riconosciuto il diritto dell'istante all'automatico inquadramento nel profilo superiore di
Operaio Specializzato Navi Traghetto, figura professionale di “marinaio”, livello F - Operatori
Specializzati, c.c.n.l. di categoria del 16 aprile 2003, a decorrere dal 16 febbraio 2008.
La R.F.I. va dunque condannata a riconoscere il suddetto inquadramento, nonché a corrispondere al ricorrente le connesse differenze retributive con la medesima decorrenza.
3.- Non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, avvenuta il 28 luglio 2017.
Infatti, premesso che in generale il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., quanto alle reclamate differenze retributive si evidenzia che in tema di lavoro marittimo i diritti del lavoratore derivanti dal contratto di arruolamento in regime di continuità sono soggetti alla prescrizione biennale prevista dall'art. 373 cod. nav., che inizia però a decorrere solo dalla cessazione del rapporto - la quale non coincide con lo sbarco e si verifica nel momento e nel luogo in cui il marittimo riceve la comunicazione della cancellazione dal turno (equivalente alla comunicazione del licenziamento nella disciplina comune) o dalla non reiscrizione in esso (cfr. Cass. n. 17534/2014).
E l' alla data della domanda giudiziale risultava ancora in continuità di rapporto. Parte_1
4.- Per la determinazione delle somme spettanti al lavoratore è possibile utilizzare l'elaborato redatto
Pe dal nominato consulente, dr. , rimasto incontestato e adeguatamente illustrato da Controparte_7
6 tabelle riepilogative facilmente verificabili, oltre che coerenti con le previsioni del contratto collettivo di settore.
In particolare, il CTU ha messo a confronto, mese per mese e per tutto il periodo oggetto d'indagine, la retribuzione prevista dal CCNL di riferimento vigenti ratione temporis per i lavoratori con qualifica di
“marinaio” con quella realmente corrisposta, riferita allo svolgimento di mansioni di “mozzo”, determinandone così le differenze.
La convenuta va, quindi, condannata a corrispondere all' la complessiva somma lorda Parte_1
di 32.567,34 euro per il periodo 16 febbraio 2008 – 12 giugno 2017 e le ulteriori differenze maturate fino all'attualità che essa provvederà a quantificare utilizzando i medesimi criteri di calcolo indicati nelle tabelle allegate alla ctu. Sotto quest'ultimo profilo si evidenzia che nel rito del lavoro la domanda per il conseguimento di una qualifica superiore e per il pagamento delle differenze retributive conseguenti include anche le somme dovute per il periodo successivo al ricorso, per le quali non occorre una espressa e specifica domanda (v. Cass. n. 3249/2011 che ha escluso, in applicazione del principio su esteso, la ricorrenza del vizio di extra petizione nella sentenza di merito che, in presenza di domanda di pagamento anche "della diversa somma di giustizia" dovuta per il conseguimento della qualifica superiore, aveva fatto discendere il diritto alla corresponsione delle differenze retributive anche per il periodo successivo al riconoscimento delle mansioni superiori che avevano dato luogo al diritto al superiore inquadramento).
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun diritto sino all'effettivo soddisfo.
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 9.257 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste a definitivo carico della società anche le spese di ctu, già separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che ha maturato dal 16 febbraio 2008 il diritto alla qualifica Parte_1
superiore di “marinaio”;
2) condanna a inquadrare il ricorrente nel relativo profilo con tale decorrenza ad ogni Parte_2
effetto giuridico e a corrispondergli le connesse differenze retributive, quantificate fino al 12 giugno 2017 nella somma lorda di 32.567,34 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
3) condanna, altresì, la società resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente le altre spese processuali, liquidate in 9.257 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Zanghì.
Messina, 16.4.2025
7 Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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