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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/03/2024, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 127 ter cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale recate R.G. N° 6171 2021 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Santoro Ciro, Santoro Maria e Spagnulo Parte_1
Massimo
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'ANDRIULLI ANTONIO - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06/09/2021 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque la ricorrente di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha contestato, in via esclusiva, l'effettiva sussistenza della situazione di CP_1 invalidità in misura sufficiente a giustificare l'operatività della norma invocata.
La causa è stata trattata alla stregua degli atti processuali, della CTU e delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con successiva pronuncia fuori udienza della presente sentenza.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dell'80% a decorrere dalla domanda.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura non inferiore all'80% e non essendovi alcuna contestazione, da parte dell' convenuto, in ordine agli CP_1
altri requisiti del diritto.
L' , pertanto, va condannato al pagamento dei relativi importi, oltre a rivalutazione e interessi CP_1
legali ex art. 16, co. 6, L.30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con la decorrenza e nella misura di legge, ossia dalla prima finestra utile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto – dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 dal 24.5.2021 - condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza dalla prima finestra utile e nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 25.3.2024
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 127 ter cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale recate R.G. N° 6171 2021 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Santoro Ciro, Santoro Maria e Spagnulo Parte_1
Massimo
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'ANDRIULLI ANTONIO - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06/09/2021 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque la ricorrente di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha contestato, in via esclusiva, l'effettiva sussistenza della situazione di CP_1 invalidità in misura sufficiente a giustificare l'operatività della norma invocata.
La causa è stata trattata alla stregua degli atti processuali, della CTU e delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con successiva pronuncia fuori udienza della presente sentenza.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dell'80% a decorrere dalla domanda.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura non inferiore all'80% e non essendovi alcuna contestazione, da parte dell' convenuto, in ordine agli CP_1
altri requisiti del diritto.
L' , pertanto, va condannato al pagamento dei relativi importi, oltre a rivalutazione e interessi CP_1
legali ex art. 16, co. 6, L.30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con la decorrenza e nella misura di legge, ossia dalla prima finestra utile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto – dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 dal 24.5.2021 - condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza dalla prima finestra utile e nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 25.3.2024
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)