Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. 36/2026
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
composta dai signori magistrati:
RU IC TR Presidente AN GR Giudice Relatore Gianpiero Madeo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio n. 21158 iscritto sul conto giudiziale n. 23244 - reso dall’agente contabile sig.ra MA RI TT del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) relativamente all’esercizio finanziario 2020, periodo 01.01-31.12.2020, non rappresentata.
Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.
Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 8 luglio 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull’ammissibilità del conto, reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali e sull’eventuale obbligo di ripresentarlo.
Uditi, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il Consigliere relatore e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale RI Stella Iacovelli.
Con l’assistenza del segretario d’udienza Velia Volpe.
Considerato in
FATTO
Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica relativa alla sua ammissibilità, reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali, e sull’eventuale obbligo di ripresentarlo, a seguito della disamina della documentazione depositata dalla sig. MA RI TT, funzionaria del Comune di Roseto.
Con relazione di irregolarità del 4 luglio 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento in materia di agenti contabili e, in particolar modo, quella relativa agli elementi essenziali che devono rinvenirsi nei documenti contabili da trasmettere alla Sezione giurisdizionale, nonché la giurisprudenza del giudice contabile in materia, relativamente al conto sopra indicato, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate:
il conto depositato risulta non regolare, in quanto presenta un saldo pari a zero; non sono, di fatto, registrate movimentazioni. Tuttavia, a seguito di un controllo, nel conto n. 27644, riferito agli “Incassi della Biblioteca Civica” per l’annualità 2021, risultano dichiarate delle riscossioni riferite all’esercizio in esame (2020). In conformità con il principio di separazione degli esercizi finanziari, sancito dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ogni esercizio deve essere trattato in modo autonomo e distinto, mediante la predisposizione di apposita documentazione contabile che consenta di evidenziare in maniera chiara e corretta le operazioni effettuate nell’anno di riferimento.
In assenza di una simile separazione, risulta preclusa la possibilità di procedere a un esame esaustivo del conto giudiziale.
Con memoria del 2 dicembre 2025, l’Ente Comunale ha precisato, in merito alle operazioni risalenti a precedenti esercizi che, causa dell'emergenza Covid, le somme riscosse sono state riversate solo nel 2021. L'ente ha trasmesso tre nuovi conti per ciascun esercizio dal 2019 al 2021 senza intestazione dell'agente contabile con firma presumibilmente della sig.ra MA e fatto richiesta di ammissibilità del conto.
All’udienza del 28 gennaio 2026, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.
Assente il contabile MA RI TT.
Ritenuto in
DIRITTO
Osserva il Collegio che il d.p.r. n. 194/1996, Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, prevede per le attività di economo e di riscuotitore due distinti modelli di conto, con dati ed informazioni diversi in considerazione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici.
Per il conto dell’economo è previsto il modello 23. Tale modello deve indicare l’anticipazione data all'economo e tutte le somme successivamente rimborsate allo stesso. A tale dato deve corrispondere l’entità complessiva delle somme pagate per i vari acquisti effettuati e riferiti ai vari buoni d'ordine emessi e delle somme non utilizzate, le quali dovranno essere versate in tesoreria al termine dell’esercizio.
Per l’agente contabile della riscossione, il d.p.r. n. 194/1996 ha previsto il modello 21. In tale modello devono essere indicate le generalità dell'agente contabile, il periodo durante il quale è stata svolta la gestione, il numero d'ordine dell'operazione svolta e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, annotando il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le eventuali note.
Nel conto in esame il Collegio rileva che il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo previsto dal modello 21 del d.p.r. 194/1996, così come prevedono in via generale l’art. 616 R.D. n. 827/1924, recante il regolamento di contabilità generale dello Stato (applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL), e gli art. 41 e 46del Reg. di contabilità del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).
Secondo la giurisprudenza (cfr. C. Conti Sez. I n. 14/1985), ancorché redatto su modello irrituale in relazione all'art. 620 R.D. n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall'art. 616 del suddetto R.D. (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze) risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale con la conseguenza che, in seguito alla sua presentazione, viene incardinato il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti.
A tal proposito appare opportuno richiamare la sentenza n. 368/2021 della Sezione giurisdizionale Marche, con la quale è stato rilevato che “la giurisprudenza contabile (cfr. C. Conti, Sez. I, n. 14/1985) ha affermato che il conto che contenga comunque gli elementi richiesti (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), ancorché redatto su modello irrituale, risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, con la conseguenza che, in seguito alla sua presentazione, viene incardinato il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti.”.
Al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale del carico/scarico (o di altro elemento essenziale) non consente la qualifica dell’atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte (Sezione giur. Piemonte 75/2018, Sezione giur. Sicilia 432/2020, 949/2021 e 1037/2021).
Osserva il Collegio che la relazione d’irregolarità, in via generale, ha indicato una serie di criticità in ordine alla gestione di cui in oggetto, che hanno trovato anche la sostanziale accettazione da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Tali criticità emergono per tabulas e non si prestano a margini di dubbio, delineando un quadro di irregolarità per alcuni aspetti della gestione di cui al conto giudiziale per cui è causa, i quali, comunque, non assurgono ad una condizione di gravi inadempienze.
Nella specie, dall’esame delle annotazioni riportate nella colonna relativa alle riscossioni, emergono operazioni afferenti non esclusivamente all’esercizio finanziario oggetto di verifica, ma anche a quello precedente (2019 ed altri anni), in violazione del principio di competenza finanziaria e della necessaria separazione degli esercizi. In conformità con il principio di separazione degli esercizi finanziari, sancito dall’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ogni esercizio deve essere trattato in modo autonomo e distinto, evitando l’inclusione di dati aggregati che possano compromettere la trasparenza, l’affidabilità della rendicontazione stessa.
Osserva il Collegio, che la mancanza di alcuni elementi essenziali, per alcuni, nonché l’inattendibilità del periodo di esercizio della gestione, per altri, non consente la qualifica dell’atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte.
A parere del Collegio non è quindi ammissibile, mancando uno degli elementi essenziali, un giudizio di conto su tale atto, erroneamente qualificato come “conto giudiziale”.
Ciò premesso, in considerazione di quanto osservato, il Collegio ritiene in via preliminare di non poter dichiarare ammissibile il giudizio in esame, in quanto il conto è stato presentato in difformità del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e quelli versati in atti nel presente giudizio a rettifica dei precedenti non sono stati ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO.
Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, dopo previa parifica.
Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara il giudizio inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
(AN GR) (RU IC TR)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in segreteria il 04/02/2026 Il Direttore della segreteria f.to Dott.ssa Antonella Lanzi