(( 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
9 ottobre 2001
(( 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
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- 1. L’attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000:Lucio Camaldo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
[…] In linea con quanto già previsto dal codice di procedura penale (v. art. 726-bis c.p.p.), il decreto contempla un procedimento (attivo) semplificato, fondato, in linea di principio, sul ricorso al servizio postale e alla posta elettronica certificata. […]
Leggi di più… - 2. Rogatorie internazionalihttps://www.studiocataldi.it/
Rogatorie internazionali Titolo III ROGATORIE INTERNAZIONALI Capo I ROGATORIE DALL'ESTERO Art. 723. (Poteri del Ministro della giustizia). 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. 2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2018, n. 15866Provvedimento: […] Peraltro, il rifiuto della consegna non impedisce allo Stato di emissione di procedere egualmente in ordine al fatto commesso nel territorio italiano, ben potendo, come si è detto, perseguire l'imputato in contumacia (nulla impedisce infatti al suddetto Stato di procedere alle notifiche a mezzo posta, come prevedono le fonti pattizie applicabili in ambito europeo, né le notificazioni eseguite per altra via sono ostacolabili a motivo della litispendenza, come si evince dall'art. 726-bis cod. proc. pen.) e pervenire ad un giudicato che rischia comunque di inibire la prosecuzione del procedimento penale nazionale. […]Leggi di più...
- pendenza di un procedimento penale per il medesimo fatto oggetto del m.a.e·
- condizione·
- reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano·
- necessità·
- motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma 1, lett.p), legge n. 69 del 2005·
- sussistenza·
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere