Articolo 726 bis del Codice di procedura penale
Articolo 696 terArticolo 696 quinquies
Versione
9 ottobre 2001
Art. 726-bis. (( (Notifica diretta all'interessato). ))
(( 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2001
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